UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.260 del 6-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica  del  22  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 166 del 18 luglio 1995, recante modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente  ai  corsi  di
laurea afferenti alla facolta' di ingegneria;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Perugia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli articoli dal 169 al 182 del titolo X, relativi alla facolta' di
ingegneria, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 169
al  183,  con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione degli
articoli successivi.
                              "Titolo X
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art. 169. - La facolta' di ingegneria e' articolata in cinque  anni
e consente il conseguimento delle seguenti lauree:
   laurea in ingegneria civile;
   laurea in ingegneria dei materiali, decentrato a Terni;
   laurea in ingegneria elettronica;
   laurea in ingegneria meccanica;
   laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
  Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "Dottore in
ingegneria" con la specializzazione del corso di laurea seguito.
  La   facolta'   consente  altresi'  il  conseguimento  dei  diplomi
universitari in "Ingegneria  aerospaziale"  e  in  "Ingegneria  delle
infrastrutture".
  Titolo  di  ammissione  ai  corsi  di laurea e di diploma e' quello
previsto dalle leggi in vigore.
  Art.   170.   -  Allo  scopo  di  permettere  l'approfondimento  in
particolari campi, sia di competenze di  tipo  metodologico,  sia  di
tecniche  progettuali,  realizzative e di gestione, i corsi di laurea
previsti per il conseguimento  delle  lauree  in  ingegneria  di  cui
all'art.  169 possono essere articolati in indirizzi secondo l'elenco
sottoindicato  e   possono   essere   ulteriormente   articolati   in
orientamenti definiti annualmente su proposta dei competenti consigli
di  corso di laurea. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta
menzione sul certificato di laurea.
                Corso di laurea in ingegneria civile
  Indirizzi:
   1) edile;
   2) geotecnica;
   3) idraulica;
   4) strutture.
             Corso di laurea in ingegneria dei materiali
                         decentrato a Terni
  Indirizzi:
   nessuno.
              Corso di laurea in ingegneria elettronica
  Indirizzi:
   nessuno.
               Corso di laurea in ingegneria meccanica
  Indirizzi:
   1) automazione industriale e robotica;
   2) costruzioni;
   3) energia;
   4) veicoli terrestri.
    Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio
  Indirizzi:
   1) ambiente;
   2) difesa del suolo;
   3) pianificazione e gestione territoriale.
  Art. 171. - Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si
distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a  durata  ridotta,
integrati.
  L'insegnamento  monodisciplinare  e'  costituito  da  80/120 ore di
attivita' didattica assistita;  esso  definisce  l'unita'  di  misura
(annualita')  utilizzata  nel  seguito  per  caratterizzare tutti gli
altri insegnamenti.
  L'insegnamento  monodisciplinare  a  durata  ridotta  (nel  seguito
indicato  come corso ridotto) e' costituito da 40/60 ore di attivita'
didattica assistita; tale insegnamento corrisponde a 0,5 annualita'.
  L'insegnamento integrato e' costituito da 80/120 ore  di  attivita'
didattica  assistita,  e  le lezioni sono svolte in un massimo di tre
moduli coordinati, nessuno dei quali di durata inferiore  a  20  ore,
tenuti  da docenti diversi che fanno tutti parte della commissione di
esame; tale insegnamento corrisponde ad una annualita'.
  Anche  al  fine  di  facilitare  il   ricorso   ad   esperienze   e
professionalita' esterne, possono pure essere utilizzati altri moduli
didattici (quali corsi intensivi brevi, seminari, laboratori, periodi
di  tirocinio, ecc.); l'equivalente in annualita' di ciascuno di tali
moduli didattici sara' stabilito di volta in  volta  dalla  facolta',
all'atto   della  definizione  del  manifesto  annuale  degli  studi.
L'equivalente complessivo di tali moduli non potra' comunque superare
le  due  annualita',  compreso  un  massimo  di una annualita' per il
tirocinio.
  Qualora  l'ampiezza  della  materia  lo  richieda,  possono  essere
istituiti  piu' insegnamenti distinti, posti in successione nel tempo
e specificati mediante l'aggiunta dell'indicazione I, II, ecc.
  L'anno di corso comporta  un  totale  di  almeno  seicento  ore  di
attivita' didattico-formativa, teorica, teorico-pratica, ivi comprese
le   attivita'  didattiche  integrative  (esercitazioni,  laboratori,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite
tecniche, periodi  di  tirocinio,  prove  parziali  di  accertamento,
correzione   e  discussione  di  progetti  ed  elaborati,  ecc.).  Il
consiglio di facolta' puo' decidere di articolare ogni anno di  corso
di  laurea,  su  proposta  del  competente  consiglio, in due periodi
didattici  (semestri),   comprendenti,   ciascuno,   almeno   tredici
settimane di attivita' didattica. Al termine di ogni semestre e prima
dell'inizio  del  primo  semestre dell'anno accademico successivo, e'
prevista una  sessione  di  esami  della  durata  di  almeno  quattro
settimane.
  Per  essere  ammesso  a  sostenere  l'esame  di laurea, lo studente
dovra' aver frequentato e superato ventotto annualita' per i corsi di
laurea in ingegneria civile, ingegneria dei  materiali  e  ingegneria
meccanica;  ventinove  annualita' per i corsi di laurea in ingegneria
per l'ambiente e il territorio e ingegneria elettronica.
  Art. 172. - Il numero di  annualita'  obbligatorie,  ripartite  per
raggruppamenti  disciplinari,  necessarie  per il conseguimento della
laurea e' indicato per ciascuna delle lauree  in  ingegneria  di  cui
all'art.  169  e  dei relativi indirizzi, nei successivi articoli dal
173 al 177; tali numeri  sono  comprensivi  delle  annualita'  minime
prescritte  dall'art.  3  della  tabella  XXIX  allegata  al  decreto
ministeriale 22 maggio 1995, nonche' delle  ulteriori  annualita'  da
considerarsi obbligatorie sul piano della facolta'.
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il consiglio di facolta', su  proposta  dei  competenti  consigli  di
corso  di  laurea, definisce i piani di studio ufficiali dei corsi di
laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti attivati nel
rispetto di quanto stabilito nei successivi articoli dal 173 al 177.
  In  particolare  il  consiglio  di  facolta'  stabilisce  i   corsi
ufficiali   di   insegnamento   (monodisciplinari  o  integrati)  che
costituiscono  le  singole   annualita',   scegliendo   le   relative
discipline  tra  quelle che, presenti nell'art. 173, afferiscono alle
aree disciplinari di ciascun corso di laurea.
  Nella stessa occasione il consiglio fissera' la frazione  temporale
delle  discipline  afferenti  ad  una  stessa  annualita' integrata e
l'eventuale utilizzo degli altri moduli  didattici  di  cui  all'art.
171.
  Il  manifesto  annuale  degli  studi  conterra'  inoltre  norme per
l'inserimento  degli  insegnamenti  non   obbligatori   eventualmente
organizzati in orientamenti.
  L'identita'  di  denominazione  fra  gli  insegnamenti non comporta
necessariamente l'identita' di programmi, di svolgimento  e,  quindi,
di docente.
  Art.  173. - Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile
sono obbligatorie le seguenti venti annualita':
  n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
   A02A analisi matematica;
   A01C geometria;
   A03X fisica matematica;
   A04A analisi numerica;
   A02B probabilita' e statistica matematica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B01A fisica generale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   B01A fisica generale;
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   C06X chimica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K05A sistemi di elaboraz. delle informazioni;
   K05B informatica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H15X estimo;
   I27X ingegneria economico-gestionale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H01A idraulica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H06X geotecnica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H07A scienza delle costruzioni.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H08A architettura tecnica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H11X disegno.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I04C sistemi e tecnologie energetici;
   I05B fisica tecnica ambientale;
   I17X elettrotecnica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H01B costruzioni idrauliche.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H03X strade, ferrovie ed aeroporti.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H05X topografia e cartografia.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H07B tecnica delle costruzioni.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H14A tecnica e pianificazione urbanistica;
   K04X automatica.
  Per l'indirizzo idraulica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre
annualita':
  n. 3 nel settore scientifico disciplinare:
   H01B costruzioni idrauliche.
  Per  l'indirizzo  geotecnica  sono inoltre obbligatorie le seguenti
quattro annualita':
  n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
   H06X geotecnica.
  n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
   D02B geologia applicata.
  Per  l'indirizzo  strutture  sono  inoltre obbligatorie le seguenti
quattro annualita':
  n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
   H07A scienza delle costruzioni.
  n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
   H07B tecnica delle costruzioni.
  Per l'indirizzo edile sono inoltre obbligatorie le seguenti quattro
annualita':
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H11X disegno.
  n. 2 nel settore scientifico disciplinare:
   H10A composizione architettonica e urbana.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H14A tecnica e pianificazione urbanistica.
  La scelta tra uno degli indirizzi sopra elencati e' obbligatoria.
  Art. 174. - Per il conseguimento della  laurea  in  ingegneria  dei
materiali sono obbligatorie le seguenti ventitre annualita':
  n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
   A02A analisi matematica;
   A01C geometria;
   A03X fisica matematica;
   A04A analisi num. e mat. applicata.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B01A fisica generale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   B01A fisica generale;
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B informatica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   C06X chimica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H15X estimo;
   I27X ingegneria econ-gestionale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H07A scienza delle costruzioni.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I07X meccanica appl. alle macchine;
   I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I05A fisica tecnica industriale;
   I05B fisica tecnica ambientale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I17X elettrotecnica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I04B macchine a fluido;
   I04C sistemi e tecn. energetici.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I14A scienza e tecn. dei materiali;
   I14B materiali macromolecolari.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K01X elettronica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I13X metallurgia.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I10X tecn. e sistemi di lavorazione;
   I14A scienza e tecn. dei materiali;
   I14B materiali macromolecolari.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I08A prog. mecc. e costr. di macchine;
   I06X misure meccaniche e termiche.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I17X elettrotecnica;
   K10X misure elettriche ed elettroniche.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I13X metallurgia;
   I11X impianti industriali meccanici;
   I15C impianti chimici.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   C05X chimica organica.
  Art.  175.  -  Per  il  conseguimento  della  laurea  in ingegneria
elettronica sono obbligatorie le seguenti venti annualita':
  n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
   A02A analisi matematica;
   A01C geometria;
   A04A analisi numerica;
   A02B probabilita' e statistica matematica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B01A fisica generale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   B01A fisica generale;
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   C06X chimica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B informatica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I27X ingegneria economico gestionale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H07A scienza delle costruzioni;
   I04C sistemi e tecnologie energetici;
   I05A fisica tecnica industriale;
   I05B fisica tecnica ambientale;
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I17X elettrotecnica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K01X elettronica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K03X telecomunicazioni.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K04X automatica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K01X elettronica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K03X telecomunicazioni.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   K02X campi elettromagnetici.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K04X automatica;
   K10X misure elettriche ed elettroniche.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K01X elettronica;
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.
  Art.  176.  -  Per  il  conseguimento  della  laurea  in ingegneria
meccanica sono obbligatorie le seguenti venti annualita':
  n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
   A02A analisi matematica;
   A01C geometria;
   A03X fisica matematica;
   A04A analisi numerica;
   A02B prob. e stat. matematica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B01A fisica generale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   B01A fisica generale;
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   C06X chimica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B informatica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I27X ingegneria economico-gestionale;
   H15X estimo.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H07A scienza delle costruzioni.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I05A fisica tecnica industriale;
   I05B fisica tecnica ambientale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I04B macchine a fluido;
   I04C sist. e tecnol. energetici.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I17X elettrotecnica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I10X tecnol. e sist. di lavorazione;
   I14A scien. e tecnol. dei materiali.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H01A idraulica;
   I03X fluidodinamica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I08A progett. mecc. e costr. di macchine.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I11X impianti industriali meccanici.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I06X misure mecc. e termiche;
   I04B macchine a fluido;
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  Per  l'indirizzo  automazione  industriale  e robotica sono inoltre
obbligatorie le seguenti tre annualita':
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I08A progett. mecc. e costr. di macchine.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   A03X fisica matematica;
   I09X disegno e metodi dell'ing. industriale;
   I07X meccanica applicata alle macchine;
   I05B fisica tecnica ambientale.
  Per l'indirizzo costruzioni sono inoltre obbligatorie  le  seguenti
tre annualita':
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I08A progett. mecc. e costr. di macchine.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   C05X chimica organica;
   I10X tecnol. e sist. di lavorazione;
   I08B meccanica sperimentale;
   I09X disegno e metodi dell'ing. industriale.
  Per  l'indirizzo  veicoli  terrestri  sono  inoltre obbligatorie le
seguenti tre annualita':
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I04B macchine a fluido.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I07X meccanica applicata alle macchine.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I08A progett. mecc. e costr. di macchine;
   I08C costr. di veicoli terrestri;
   I10X tecnol. e sist. di lavorazione.
  Per l'indirizzo energia sono inoltre obbligatorie le  seguenti  tre
annualita':
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I05A fisica tecnica industriale;
   I05B fisica tecnica ambientale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I04B macchine a fluido;
   I04C sist. e tecnol. energetici.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I05A fisica tecnica industriale;
   I05B fisica tecnica ambientale;
   I04B macchine a fluido;
   I04C sist. e tecnol. energetici.
  La scelta fra uno degli indirizzi sopra elencati e' obbligatoria.
  Art.  177.  -  Per  il conseguimento della laurea in ingegneria per
l'ambiente e  il  territorio  sono  obbligatorie  le  seguenti  venti
annualita':
  n. 4 nei settori scientifico disciplinari:
   A02A analisi matematica;
   A01C geometria;
   A03X fisica matematica;
   A04A analisi numerica;
   A02B probabilita' e statistica matematica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   B01A fisica generale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   B01A fisica generale;
   B03X struttura della materia.
  n. 1 nei settori scientifici disciplinari:
   C06X chimica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   K05A sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B informatica.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H15X estimo;
   I27X ingegneria economico-gestionale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   D02B geologia applicata.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H06X geotecnica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H01A idraulica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H07A scienza delle costruzioni.
  n. 2 nei settori scientifico disciplinari:
   H01B costruzioni idrauliche;
   H02X ingegneria sanitaria-ambientale.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   I14A scienza e tecnologia dei materiali.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H14A tecnica e pianificazione urbanistica.
  n. 1 nel settore scientifico disciplinare:
   H11X disegno.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   I04C sistemi e tecnologie energetici;
   I05B fisica tecnica ambientale.
  n. 1 nei settori scientifico disciplinari:
   H05X topografia e cartografia;
   K02X campi elettromagnetici.
  Per  l'indirizzo  ambiente sono inoltre obbligatorie tre annualita'
da scegliere fra i seguenti raggruppamenti:
  n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
   C05X chimica organica;
   H01B costruzioni idrauliche;
   I05B fisica tecnica ambientale;
   I15C impianti chimici.
  Per l'indirizzo difesa del  suolo  sono  inoltre  obbligatorie  tre
annualita' da scegliere fra i seguenti raggruppamenti:
  n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
   H01B costruzioni idrauliche;
   D02B geologia applicata;
   H06X geotecnica.
  Per l'indirizzo pianificazione e gestione territoriale sono inoltre
obbligatorie   tre   annualita'   da   scegliere   fra   i   seguenti
raggruppamenti:
  n. 3 nei settori scientifico disciplinari:
   H01B costruzioni idrauliche;
   A04B ricerca operativa;
   H14A tecnica e pianificazione urbanistica;
   H05X topografia e cartografia;
   H04X trasporti.
  La scelta tra uno degli indirizzi sopra elencati e' obbligatoria.
  Art. 178. - Gli insegnamenti dei vari corsi di laurea  che  possono
essere  impartiti  nella  facolta' di ingegneria sono quelli indicati
nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14  della  legge
n. 341/1990 (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994).
  Art.  179.  -  Per  ciascun  corso di laurea la distribuzione degli
insegnamenti e le eventuali precedenze sono stabilite annualmente nel
manifesto degli studi.
  Art. 180. - I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria
sono stabiliti dalle vigenti leggi. Nella domanda  di  ammissione  al
primo  anno  lo  studente  deve  indicare  il  corso  di laurea a cui
desidera essere iscritto. Il passaggio ad altro corso  di  laurea  in
ingegneria  e' subordinato all'esame del consiglio di corso di laurea
competente allo scopo di fissare l'anno di iscrizione  e  l'ulteriore
piano degli studi dell'allievo.
  La  scelta da parte dello studente dell'eventuale indirizzo avviene
secondo le modalita' indicate nel manifesto annuale degli studi; tale
manifesto conterra' inoltre, norme per l'eventuale scelta tra i piani
di studio alternativi.
  Art. 181. - Per ottenere l'iscrizione al secondo anno di  corso  lo
studente deve aver superato almeno due esami del primo anno di corso,
fra  quelli  specificati da ciascun consiglio di corso di laurea. Per
ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente  (oltre  che
essere in possesso dell'attestato di frequenza di tutte le discipline
previste  per  il  primo  e secondo anno del suo piano di studi) deve
aver superato gli esami corrispondenti a  sette  annualita'  definite
secondo modalita' specificate da ciascun consiglio di corso di laurea
ed  approvate  dal  consiglio di facolta'. In caso di non superamento
del previsto numero minimo di esami, lo  studente  dovra'  iscriversi
fuori  corso.  Per  ottenere l'iscrizione al quarto anno, lo studente
deve aver dimostrato la  conoscenza  pratica  e  la  comprensione  di
almeno una lingua straniera a scelta fra: inglese, francese, tedesco.
Le  modalita'  dell'accertamento  saranno  definite  dal consiglio di
facolta'.
  Coloro che hanno gia' conseguito una laurea e  chiedono  di  essere
iscritti ad un corso di laurea in ingegneria, possono esservi ammessi
con  carriera  abbreviata  in base a delibera del competente corso di
laurea.
  Art. 182. - Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo
studente deve aver superato gli esami di tutti gli  insegnamenti  del
suo  piano  di  studi  per  un  numero  minimo di annualita' previsto
dall'ultimo comma dell'art. 171.  L'esame  di  laurea  in  ingegneria
consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta. Il consiglio
di  facolta'  puo'  anche disporre un accertamento della preparazione
dello studente prima della laurea: tale accertamento non ha carattere
eliminatorio.
  La tesi consiste nello svolgimento, sotto la  guida  di  almeno  un
professore  ufficiale,  di  un  progetto o di uno studio di carattere
tecnico o scientifico.
  Le norme di esecuzione e di  presentazione  saranno  stabilite  dai
singoli  consigli  di corso di laurea nel quadro dei criteri generali
fissati dal consiglio di facolta'.
  Art. 183. - Per tutto quello che non e'  contemplato  dal  presente
statuto  si  fa  rinvio  al  decreto  ministeriale  22  maggio 1995 -
Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995".
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 18 ottobre 1996
                                                  Il rettore: CALZONI