ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 1996 

  Decadenza    dall'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
assicurativa in alcuni rami danni de  La  Viscontea  -  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.
(GU n.263 del 9-11-1996)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decrto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  13  dicembre  1988,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 dicembre 1988, con il quale la societa' La Viscontea
Compagnia di assicurazioni e  riassicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in
Milano,  e'  stata  autorizzata  ad  esercitare, nel territorio della
Repubblica, le assicurazioni nei rami infortuni, malattia,  corpi  di
veicoli  terrestri,  corpi  di  veicoli  ferroviari, corpi di veicoli
aerei,  corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali,  merci
trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c.
autoveicoli   terrestri   (limitatamente   alla  responsabilita'  del
vettore),  r.c.  aeromobili,  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri   e
fluviali   (con   l'esclusione  dell'assicurazione  obbligatoria  dei
natanti), r.c. generale, credito,  cauzione,  perdite  pecuniarie  di
vario  genere  e  tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella
allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal  punto
A)  della  tabella  allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175;
 Visto il decreto ministeriale  3  settembre  1991  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  9  settembre  1991 con il quale la predetta
societa' La Viscontea e' stata autorizzata ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita'  alla  riassicurazione  nei  rami gia' autorizzati per
l'assicurazione;
  Visto il provvedimento ISVAP del 26 febbraio 1996 con il  quale  e'
stata  dichiarata  la  decadenza  dall'autorizzazione  dell'esercizio
dell'attivita' riassicurativa in alcuni rami  danni  gia'  rilasciata
alla societa' La Viscontea S.p.a.;
  Vista    l'istanza   di   rinunzia   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa presentata in data 18 ottobre  1996  dalla  societa'  La
Viscontea relativamente ai rami malattia, corpi di veicoli terrestri,
corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli
marittimi, lacustri e fluviali, altri danni ai beni (limitatamente ad
ogni  danno  subito dai beni causato dalla grandine e dal gelo), r.c.
autoveicoli  terrestri,  r.c.  aeromobili,  r.c.  veicoli  marittimi,
lacustri  e  fluviali  e la conseguente richiesta di dichiarazione di
decadenza    dall'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa nei suddetti rami;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto  legislativo  17  marzo
1995,   n.   175,   La  Viscontea  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a. con sede  in  Milano  e'  dichiarata  decaduta
dall'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nei
rami  malattia,  corpi  di  veicoli  terrestri,  corpi   di   veicoli
ferroviari,  corpi  di  veicoli  aerei,  corpi  di veicoli marittimi,
lacustri e fluviali, altri danni ai beni (limitatamente ad ogni danno
subito dai beni causato dalla grandine e dal gelo), r.c.  autoveicoli
terrestri,  r.c.  aeromobili,  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI