Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni de La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano.(GU n.263 del 9-11-1996)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decrto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1988, con il quale la societa' La Viscontea Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, r.c. autoveicoli terrestri (limitatamente alla responsabilita' del vettore), r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali (con l'esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti), r.c. generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295, ora sostituito dal punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1991 con il quale la predetta societa' La Viscontea e' stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' alla riassicurazione nei rami gia' autorizzati per l'assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP del 26 febbraio 1996 con il quale e' stata dichiarata la decadenza dall'autorizzazione dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in alcuni rami danni gia' rilasciata alla societa' La Viscontea S.p.a.; Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio dell'attivita' assicurativa presentata in data 18 ottobre 1996 dalla societa' La Viscontea relativamente ai rami malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, altri danni ai beni (limitatamente ad ogni danno subito dai beni causato dalla grandine e dal gelo), r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e la conseguente richiesta di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei suddetti rami; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, La Viscontea - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. con sede in Milano e' dichiarata decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, altri danni ai beni (limitatamente ad ogni danno subito dai beni causato dalla grandine e dal gelo), r.c. autoveicoli terrestri, r.c. aeromobili, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1996 Il presidente: MANGHETTI