"Soft-air" e "Strumenti da segnalazione acustica". Applicazione prescrizioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110.(GU n.264 del 11-11-1996)
Vigente al: 11-11-1996
Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo nella provincia di Trento Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto Al Ministero della difesa - Gabinetto Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Gabinetto Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane Al Ministero del commercio con l'estero - Gabinetto Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Al Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili di Gardone V.T. L'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) stabilisce che "I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremita' della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato". Pervengono numerosi quesiti in merito all'obbligatorieta' o meno dell'apposizione del tappo rosso all'estremita' della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati "soft-air", oggetto in questi ultimi tempi di particolare attenzione. Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico, di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica. prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al fine di accertare - e se del caso escludere - ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 110/75 (cosi' come sostituito dall'art. 1i della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona. Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559/C-50.824-E-93 del 19 giugno 1995. Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato e l'impiego prevalente delle soft-air ("giochi di guerra" o "war games"), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) del 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda. I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonche' la diversita' di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all'apposizione del tappo rosso alla volata. E' emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli - motu proprio - di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata. Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione, sezione I, con le sentenze del 30 maggio 1994, n. 1664, e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall'art. 5 della citata legge n. 110/75 i congegni da sparo ad aria compressa per i quali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente, dall'apposita Commissione ministeriale, l'attitudine a recare offesa alla persona. "Per giocattoli", ha inoltre precisato la Cassazione, "devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l'infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attivita' ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini". Appare altresi' utile rammentare la sentenza n. 3394, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che cosi' recita: "Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non e' previsto dalla legge come reato. L'uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o il porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante". Tutto cio' premesso, preso atto dell'opportunita' di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessita' di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali - evitando cosi' che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull'ordine e sulla sicurezza pubblica -, su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute piu' opportune, il contenuto della presente circolare alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti del settore di prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 4 comma dell'art. 5 legge n. 110/75. Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine "incorporato" riportato dalla legge n. 110/75 a proposito del tappo rosso - parzialmente occlusivo, nella fattispecie - va inteso nel senso di "intimamente connesso", e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air. I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli "Strumenti da segnalazione acustica" (armi da salve), declassificati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 110/75 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch'essi assimilabili alle "armi giocattolo", cosi' come si evince, fra l'altro, dalla sentenza n. 1076 del 1 febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: NAPOLITANO