UNIVERSITA' «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.264 del 11-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi "La Sapienza" di
Roma, approvato con  regio  decreto  14  ottobre  1926,  n.  2319,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  "La Sapienza" di Roma,
approvato e modificato con i  decreti  indicati  nelle  premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso:
  Dopo   l'art.   128   del   titolo  XIX  relativo  alle  scuole  di
specializzazione e' inserito il seguente nuovo articolo:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                    IN ARCHITETTURA DEI GIARDINI
                    E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO
                              Art. 129.
  Art.  1.  -  E'  istituita  la  "scuola  di   specializzazione   in
architettura  dei  giardini  e  progettazione  del  paesaggio" presso
l'Universita' "La Sapienza" di Roma, facolta' di architettura.
  La scuola ha lo scopo  di  condurre  ad  una  specifica  formazione
critica  e  professionale  integrativa di quella fornita dai corsi di
laurea esistenti e  di  far  conseguire  una  piu'  vasta  e  diffusa
conoscenza  dei metodi e delle tecniche operative per le sistemazioni
paesistiche e ambientali e per la  progettazione  dei  parchi  e  dei
giardini.
  La  scuola conferisce il diploma di specialista in architettura dei
giardini e progettazione del paesaggio.
  Art. 2. - Il corso degli studi ha la durata di 3 anni. Ciascun anno
di corso prevede 400 ore  di  insegnamento  di  cui  250  di  lezioni
tecniche  e  150  ore  di  attivita'  pratiche guidate. Concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di architettura.
  Art. 3. - La scuola  potra'  accettare  un  numero  massimo  di  25
iscritti   per   ciascun   anno   di   corso  per  un  totale  di  75
specializzandi.
  Entro tale massimo di anno in anno il consiglio dei docenti in base
alle attrezzature e risorse umane e finanziarie  disponibili,  potra'
variare   il  numero  degli  ammessi  e  l'eventuale  percentuale  di
specializzandi stranieri.
  Il bando di  concorso  di  ammissione  alla  scuola  indichera'  le
modalita' relative ed i programmi di esame.
  Art.  4.  - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, in  ingegneria
civile e in urbanistica.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso di titolo di studio,  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337
del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art.  5.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina  con  apposito
regolamento  in  conformita' al regolamento didattico di ateneo e nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione della scuola
di specializzazione ed il relativo piano degli studi.
  Determina pertanto:
   gli   insegnamenti   fondamentali    obbligatori,    nonche'    la
propedeuticita'  delle  materie  e  gli insegnamenti opzionali con la
loro suddivisione, allorquando necessaria in moduli didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio tecnico, pratiche e di tirocinio;
   la  suddivisione  nei  successivi periodi temporali dell'attivita'
didattica e la propedeuticita' degli insegnamenti;
   le modalita' di accertamento alla fine di ciascun  anno  di  corso
dell'attivita'  svolta,  le  modalita' di conseguimento del titolo di
specialista alla fine del terzo anno di corso.
  Art. 6. - Nel determinare  il  piano  degli  studi  secondo  quanto
previsto  dal  precedente  art.  5,  il consiglio della scuola dovra'
comprendere nell'ordinamento le seguenti  aree  alle  quali  dovranno
essere  dedicate  750  ore di didattica delle 1200 ore complessive di
didattica, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.
  Area 1 - Architettura  dei  giardini  e  del  paesaggio,  principi,
metodi e tecniche della progettazione.
  Settori:   H09A  Tecnologia  dell'architettura,  H10A  Composizione
architettonica e  urbana,  H10B  Architettura  del  paesaggio  e  del
territorio.
  Area 2 - Progettazione e pianificazione di aree vaste.
  Settori:  E03B  Ecologia,  H09A  Tecnologia dell'architettura, H10B
Architettura  del  paesaggio  e  del  territorio,  H14A   Tecnica   e
pianificazione urbanistica, Hl4B Urbanistica.
  Area 3 - Rilevamento e rappresentazione cartografica.
  Settori: H05X Topografia e cartografia, H11X Disegno.
  Area 4 - Storia e critica artistica.
  Settore: H12X Storia dell'architettura.
  Area 5 - Geotecnica, infrastrutture e impianti.
  Settori:  G06A  Idraulica agraria e forestale, H01A Idraulica, H06X
Geotecnica, 105B Fisica tecnica ambientale.
  Area 6 - Geografia del paesaggio e dell'ambiente ed ecologia.
  Settori: D02A  Geografia  fisica  e  geomorfologia,  D02B  Geologia
applicata,  E01D Ecologia vegetale, E03A Ecologia, E03C Antropologia,
H06A Geografia.
  Area 7 - Botanica e costruzione del sistema vegetazionale.
  Settori: G02A Agronomia e coltivazioni erbacee,  G02B  Coltivazione
arboree, G02C Orticoltura e floricoltura, G03A Assestamento forestale
e  selvicoltura,  G07B Patologia vegetale, E02B Botanica sistematica,
G04X Biologia dello sviluppo di piante agrarie e forestali.
  Area 8 - Discipline giuridico-normative-gestionali.
  Settori: H15X Estimo, N10X Diritto amministrativo, G01X Economia ed
estimo rurale.
  Art.  7.  - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la  scelta  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal
consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche
ed   alle  attivita'  pratiche  il  consiglio  della  scuola,  potra'
riconoscere utile sulla base  di  idonea  documentazione  l'attivita'
attinente  alla  specializzazione,  svolta  in Italia e all'estero in
laboratori universitari o extra universitari.
  Art. 8. - L'Universita' su  proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra  universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10
marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 ottobre 1996
                                                    Il rettore: TECCE