MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1996 

  Emissione di buoni ordinari del Tesoro  al  portatore  a  novantuno
giorni.
(GU n.264 del 11-11-1996)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visto l'art. 2 della  legge  8  agosto  1996,  n.  419,  contenente
disposizioni  per  l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 ottobre 1996
e' pari a 98.403 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   15   novembre   1996   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 fino al
limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle
premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui  alla  lettera
a)  dell'art.  16  puo'  essere  presentata  per  un importo pari a 3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le richieste di acquisto dovranno pervenire  alla  Banca  d'Italia,
esclusivamente  tramite  la Rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre le ore 13 del giorno 12 novembre 1996, con  l'osservanza  delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato  decreto
ministeriale 28 dicembre 1995.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 novembre 1996
                                     p. Il direttore generale: GRILLI