UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.267 del 14-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1995, contenente la tabella
XXV relativa al corso di laurea in scienze biologiche;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta del 18 luglio 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  da  188  a  189  dello statuto, relativi al corso di
laurea in scienze biologiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti
nuovi articoli, con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione
degli articoli successivi:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
  Art. 188 (Disposizioni generali). - L'accesso al corso di laurea e'
regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  La  durata degli studi del corso di laurea in scienze biologiche e'
fissata in  cinque  anni,  articolati  in  un  triennio  a  carattere
formativo  di  base  ed  in  successivi  distinti indirizzi di durata
biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione  dottrinale
e  metodologica  degli  studenti  in  settori specifici delle scienze
biologiche, di cui al successivo art. 189.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di corso in due periodi didattica  (semestri)  della  durata  di
almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita' didattico-formativa comportera' un totale di almeno 480
ore  per  anno  nel triennio di base e di almeno 280 ore per anno nei
bienni di indirizzo e constera' di lezioni, esercitazioni teoriche  e
numeriche,  seminari,  corsi  monografici,  dimostrazioni,  attivita'
guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento,  correzione
e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita'  pratica  potra'  essere  svolta anche presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso,   previa   stipula   di   apposite   convenzioni.  L'attivita'
didattico-formativa e' di norma organizzata sulla base di  annualita'
costituite  da  corsi  ufficiali  di  insegnamento monodisciplinari o
integrati.
  Ogni corso monodisciplinare e'  costituito  da  una  annualita'  di
almeno 80 ore o unita' didattiche di 40 ore.
  Il   corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche coordinate di 40 ore, per un massimo di tre, impartite  da
piu'   insegnanti  e  comunque  con  un  unico  esame  finale.  Della
commissione di esame faranno parte tutti  gli  insegnanti  del  corso
integrato.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 189.
  Durante  il  primo  triennio del corso di laurea lo studente dovra'
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua  straniera  di  rilevanza  scientifica, di norma l'inglese. Le
modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso  di
laurea.
  Lo  studente, durante il triennio di base, dovra' frequentare i due
laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo  art.  189,
per  non meno di complessive 80 ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento finale di profitto, i consigli  delle  strutture
didattiche,   potranno  accorpare  due  corsi  dello  stesso  settore
scientifico disciplinare o della stessa area didattica  in  un  unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione della
preparazione  degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio   di
continuita',  di  globalita' e di accorpamento in modo da limitare il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi,  di  norma  a carattere
sperimentale o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza  di  almeno  un  anno  presso  un
laboratorio  sotto  la  guida del relatore designato dal consiglio di
corso di laurea.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
  La  facolta',  nel  recepire,  nel  regolamento  di  Ateneo  e  nel
regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale,  indichera'
per   ciascuna   area   gli  insegnamenti  attingendoli  dai  settori
scientifico disciplinari indicati all'art. 189.
  All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i
consigli  delle  strutture  didattiche  determineranno  con  apposito
regolamento,   quanto   espressamente   previsto  dal  secondo  comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta', su proposta del  consiglio
di corso di laurea:
    a)  definisce  il  piano  di studi ufficiale del corso di laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che   costituiscono   le   singole   annualita'.   Le
denominazioni  di  tali  corsi dovranno essere scelte all'interno dei
settori  scientifi'co-disciplinari  con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni  atte  ad identificare il livello e il contenuto degli
insegnamenti;
    c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni  dei  settori
di cui al successivo art. 189;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    e)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    f) indica le annualita' di cui lo studente dovra'  aver  ottenuto
l'attestazione  di  frequenza  e  quali  e  quanti esami dovra' avere
superato  al  fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno   di   corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g)  indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
    h)  fissa  le  modalita'  di  organizzazione  dei  laboratori  di
biologia  sperimentale e le attivita' teorico-pratiche da tenersi nel
loro ambito;
    i) indica le  annualita'  e/o  le  unita'  didattiche  comuni  ai
diplomi affini.
   Art. 189 (Articolazione del corso di laurea).
 A) Laboratori di biologia sperimentale.
  Durante  il  triennio  gli  studenti  sono tenuti a frequentare due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere  preminente  la
partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti, l'acquisizione
delle  conoscenze  ed  abilita'  pratiche  di base nelle discipline a
contenuto biologico, necessarie per l'approfondimento successivo,  in
particolare nei bienni di indirizzo.
  I  laboratori,  che  dispongono  di  almeno 80 ore complessive, non
danno luogo a titolarita' e  sono  caratterizzati  da  una  didattica
interdisciplinare. I docenti dei corso di laurea e i ricercatori allo
stesso afferenti, nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari,
sono tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La  facolta',  su proposta del corso di laurea e in base al proprio
regolamento didattico,  provvede  ad  organizzare  i  laboratori  per
quanto  riguarda  i  contenuti,  i metodi e i compiti dei docenti, in
particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento  del  profitto  ha  luogo,   per   ogni   corso   di
laboratorio,  con  le  modalita' fissate nel regolamento didattico. I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
B) Aree didattiche obbligatorie comuni.
  Il monte orario di attivita' didattiche assomma,  nel  triennio,  a
non  meno  di  1440 ore, oltre i due corsi di laboratorio di biologia
sperimentale per un totale di 1520 ore.
Area matematica, due annualita'.
  Lo  studente  deve  acquisire   nozioni   di   base   del   calcolo
differenziale  e  integrale,  della  geometria  analitica, dei metodi
numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi  di
programmazione,  dell'analisi  statistica, dei modelli matematici con
particolare riguardo alle  applicazioni  nel  campo  della  biologia.
Settori:  A01B  -  Algebra,  A01C  -  Geometria,  A01D  - Matematiche
complementari, A02A -  Analisi  matematica,  A02B  -  Probabilita'  e
statistica  matematica,  A03X  -  Fisica  matematica,  A04A - Analisi
numerica, K05B -  Informatica,  S01B  -  Statistica  per  le  scienze
sperimentali.
Area fisica, due annualita' con almeno un semestre di
  laboratorio.
  Lo  studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni nel  campo  della  biologia,  della  fisica  classica  e
moderna,  delle  proprieta'  fisiche  dei  liquidi e dei gas; saranno
necessarie conoscenze di  termodinamica,  elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure,  al  trattamento  dei  dati  sperimentali,  nonche'  le
tecniche di base del  laboratorio  compreso  l'uso  dei  calcolatori.
Settore: B01B - Fisica.
Area chimica, tre annualita' con almeno un semestre di
  laboratorio.
  Lo  studente  deve  acquisire i concetti fondamentali della chimica
generale, della chimica inorganica e  della  chimica  organica  ed  i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti  devono  essere affrontati tenuto conto che i corsi debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia. Settori: C02X
- Chimica fisica, C03X -  Chimica  generale  ed  inorganica,  C05X  -
Chimica  organica  (C01A  -  Chimica  analitica  o C03X o C05X per il
laboratorio).
Area biologica, undici annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare  e  organisismico  dell'organizzazione  biologica,  nonche'
dell'evoluzione,   filogenesi,  sviluppo,  ecologia  e  distribuzione
geografica dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di  base
dei   fenomeni   biologici:   in   particolare   deve  affrontare  le
problematiche di biochimica, di fisiologia cellulare  dei  tessuti  e
degli    organismi,   con   riferimento   ai   correlati   meccanismi
chimico-fisici ed ai rapporti struttura funzione.  Deve  conoscere  i
meccanismi  molecolari  di  regolazione delle attivita' vitali, dalla
trasmissione dell'informazione genica  ai  fenomeni  evolutivi.  Deve
avere  conoscenze  di  base dell'interazione di fattori esterni con i
fenomeni  vitali  e  dei  meccanismi  di  difesa.  Delle  22   unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente in modo da comprendere discipline dei  settori  E01A  -
Botanica,  E01E  -  Fisiologia  vegetale,  E02A  -  Zoologia,  E02B -
Anatomia comparata, E03A - Ecologia, E04A -  Fisiologia  generale,  -
E04B  - Biologia molecolare, E05A - Biochimica, E11X - Genetica, E12X
- Microbiologia generale.
  Le restanti 11 unita' didattiche, a concorrenza  delle  complessive
36 del triennio (oltre quelle destinate ai due laboratori di biologia
sperimentale)  saranno utilizzate per discipline, ivi comprese quelle
indicate  nel  primo   gruppo,   scelte   all'interno   dei   settori
scientifico-disciplinari  di  area biologica e di quelli previsti per
il biennio di indirizzo.
  Due unita' didattiche dell'area  matematica  e/o  dell'area  fisica
possono   essere  impartite  nel  biennio  d'indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
Biennio di indirizzo.
  La  facolta',  su  proposta  del  consiglio  di  corso  di  laurea,
determina  nel  regolamento  didattico uno o piu' indirizzi di laurea
(di  norma  non  oltre  cinque)   tenendo   conto   della   effettiva
disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire,
nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso
di laurea.
  Il biennio di indirizzo comprende non meno di sette annualita', per
complessive   560   ore,   di   cui  tre  annualita'  caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da     tre     differenti      settori
scientifico-disciplinari.   L'accesso  al  biennio  di  indirizzo  e'
condizionato   al  superamento  delle  condizioni  e  propedeuticita'
fissate nel  manifesto  degli  studi.  Gli  studenti  sono  tenuti  a
scegliere,   all'atto  dell'iscrizione  al  quarto  anno,  uno  degli
indirizzi attivati nel corso di laurea. Gli insegnamenti opzionali, a
completamento del monte  ore  del  biennio,  saranno  indicati  dalla
facolta',  su  proposte del consiglio di corso di laurea, in coerenza
con il contenuto formativo di ciascun indirizzo.
   Art. 189-bis (Norme  transitorie).  -  Fino  all'approvazione  del
regolamento   di   Ateneo   e  del  regolamento  didattico,  ai  fini
dell'applicazione di  quanto  previsto  all'art.  188,  si  intendono
indicati   tutti   gli  insegnamenti  previsti  nei  singoli  settori
scientifico disciplinari;  le  scelte  degli  specifici  insegnamenti
avverranno secondo quanto previsto nel predetto articolo.
 Fino  alla stessa scadenza, ai fini di quanto previsto all'art. 189,
sub A, le modalita' di accertamento del profitto per i due  corsi  di
laboratorio  di  biologia  sperimentale  sono  fissate  nel manifesto
annuale degli studi; nello stesso manifesto saranno, infine, indicati
gli indirizzi del biennio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 2 ottobre 1996
                                              Il direttore: CUZZOCREA