Integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Tarquinia".(GU n.269 del 16-11-1996)
IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Tarquinia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Considerato che nel testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del sopra citato disciplinare di produzione, per quanto concerne la tipologia "Tarquinia" bianco, non risulta specificato se i vitigni autorizzati e/o raccomandati per le province di Roma e Viterbo possono essere utilizzati in forma singola o congiunta e, per quanto riguarda la tipologia "Tarquinia" rosso, non e' stata riportata la percentuale massima, fissata al 30%, relativa all'utilizzo, in forma singola o congiunta, dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le suddette province; Visto il parere espresso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Tarquinia" dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Considerato che le citate omissioni risultano anche nella proposta di disciplinare di produzione formulata dal predetto Comitato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1996 in allegato al citato parere; Ritenuta la necessita' di dover provvedere alle rettifiche di cui trattasi integrando il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Tarquinia", approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 1996, con le specificazioni sopra indicate; Decreta: Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Tarquinia", allegato al decreto dirigenziale 9 agosto 1996 e' integrato con le specificazioni appresso riportate: (Omissis). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni - ad esclusione del Pinot grigio - raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. (Omissis). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 1996 Il dirigente: ADINOLFI