UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1996 

  Modificazioni     al     regolamento     didattico      provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.270 del 18-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli  studi  di
Reggio  Calabria,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio
1995;
  Visto il regolamento didattico provvisorio  dell'Universita'  degli
studi  di  Reggio  Calabria  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sull'istruzione universitaria
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935, n. 1071, recante
modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante  disposizioni  sulla
libera  inclusione  di nuovi insegnamenti complementari negli statuti
delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge  9  maggio  1989,  n.  168,  recante,  tra  l'altro,
disposizioni sull'autonomia delle universita';
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti i decreti  ministeriali  10  dicembre  1993  -  Modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  ai corsi di
laurea in "scienze agrarie" e "scienze forestali",  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, recanti l'approvazione
delle nuove tabelle XXXI e XXXII dell'ordinamento didattico nazionale
dei corsi di laurea in "scienze e tecnologie agrarie" e  in  "scienze
forestali ed ambientali";
  Visto,  altresi',  l'art.  4  dei  rispettivi decreti del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   10
dicembre  1993  teste' citati recanti i termini di tempo entro cui le
universita' devono procedere ad adeguare alle nuove  tabelle  XXXI  e
XXXII i corsi di laurea in "scienze agrarie" e in "scienze forestali"
istituiti presso la facolta' di agraria;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile e 6
maggio     1994     recanti     l'individuazione     dei      settori
scientifico-disciplinari   degli  insegnamenti  universitari  di  cui
all'art. 14 della legge n. 341/1990 citata;
  Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 184 dell'8 agosto
1995, recante modificazioni all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente al corso in "scienze e tecnologie agrarie" della citata
tabella XXXI;
  Viste   le  deliberazioni,  adottate  dalle  autorita'  accademiche
dell'Universita' degli studi di Reggio  Calabria,  con  le  quali  si
approva la proposta di modifica del regolamento didattico provvisorio
della facolta' di agraria relativa all'adeguamento alle nuove tabelle
XXXI  e  XXXII dei corsi di laurea in "scienze agrarie" e in "scienze
forestali";
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;
  Riconosciuta la particolare  urgente  necessita'  di  approvare  la
modifica  proposta  nel rispetto delle disposizioni e delle procedure
previste dalla normativa vigente;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di Reggio Calabria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27  ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni e integrazioni,
relativamente all'ordinamento didattico della facolta' di agraria  e,
in   particolare,  dei  corsi  di  laurea  afferenti  in  "scienze  e
tecnologie agrarie" (gia' "scienze agrarie") e in "scienze  forestali
ed  ambientali" (gia' "scienze forestali"), in adeguamento alle nuove
tabelle XXXI e XXXII, e' modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 1, punto b), relativo alla  facolta'  di  agraria  e'  cosi'
modificato:
    b)  agraria,  con  i  corsi  di  laurea  in "scienze e tecnologie
agrarie"  e  in  "scienze  forestali  ed  ambientali"  ed  i  diplomi
universitari  in  "tecnologie alimentari - orientamento in tecnologie
degli  olii  e  grassi  alimentari"  e  in  "produzioni  vegetali   -
orientamento in tecnica vivaistica".
  L'art.  35  relativo  alla  facolta'  di  agraria  e'  soppresso  e
sostituito dal seguente:
  La  facolta'  di  agraria  conferisce  le  lauree  in  "scienze   e
tecnologie  agrarie"  e  in  "scienze  forestali  ed  ambientali" e i
diplomi universitari in  "tecnologie  alimentari  -  orientamento  in
tecnologie  degli olii e grassi alimentari" e in "produzioni vegetali
- orientamento in tecnica vivaistica".
  Gli articoli  dal  36  al  49  del  vigente  regolamento  didattico
provvisorio,  relativi  in  particolare all'ordinamento didattico dei
corsi di laurea in "scienze  e  tecnologie  agrarie",  gia'  "scienze
agrarie",  e  in  "scienze  forestali  ed  ambientali", gia' "scienze
forestali", afferenti alla facolta'  di  agraria,  sono  soppressi  e
sostituiti  dai  seguenti  articoli  e numerazione con il conseguente
scorrimento dell'articolazione successiva:
           CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
  Art. 36 (Corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie). - Presso
la facolta' di agraria e' istituito il corso di laurea in  scienze  e
tecnologie  agrarie.  L'iscrizione  al corso di laurea e' regolata in
conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari. Il  numero
degli  iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su
proposta del consiglio di  facolta',  in  base  ai  criteri  generali
fissati  dal  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Il corso di laurea puo' essere articolato in indirizzi,  riservando
all'indirizzo  almeno  quattro  annualita'.  Le  aree caratterizzanti
ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di
ateneo. L'indirizzo potra' essere  riportato  nel  certificato  degli
studi.
  Art.  37  (Affinita'). - Il corso di laurea in scienze e tecnologie
agrarie e' dichiarato affine ai  corsi  di  laurea  ed  ai  corsi  di
diploma  della  facolta'  di  agraria.  Per  il  riconoscimento degli
insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario
e di diploma di laurea della facolta' di agraria e da quelli di altre
facolta'  al  corso  di  laurea  in  scienze e tecnologie agrarie, il
consiglio di facolta'  adottera'  il  criterio  generale  della  loro
validita'  culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di  laurea.  La
facolta'  potra'  riconoscere  gli  insegnamenti  seguiti  con  esito
positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  La  facolta'  indichera',   inoltre,   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti  ed attivati per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente   propedeutici   agli   insegnamenti   specifici.  Il
consiglio di facolta' indichera' inoltre l'anno di corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma universitario, il  consiglio  di  facolta'  riconoscera'  gli
insegnamenti  sempre  col  criterio della loro utilita' ai fini della
formazione necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il  piano  degli  studi  da  completare per conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 38 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e' fissata
in cinque anni.  Ciascuno  dei  cinque  anni  di  corso  puo'  essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno  didattico  complessivo e' di 3.300 ore; di queste almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico-applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica  teorico-formale  e  didattica teorico-pratica. L'attivita'
teorico-pratica  e'   comprensiva   di   esercitazioni,   laboratori,
seminari,  dimostrazioni,  attivita'  guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e  discussione  di  elaborati  e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale di tesi potra' essere svolta  anche  presso  qualificate
strutture  esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai sensi del secondo comma, lettera d), dell'art. 9 della legge  n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di  cui  al successivo art. 41. Nell'organizzare il piano degli studi
la   facolta'   attivera'    corsi    ufficiali    di    insegnamento
monodisciplinari  e/o  integrati.  Un  corso  di  insegnamento ha una
durata  di  circa  100  ore,  comprensive  di  tutte   le   attivita'
didattiche.  Per  motivate  esigenze didattiche e' possibile svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50 ore.
  I corsi integrati sono costituiti da un massimo di  tre  moduli;  i
docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il  numero  di  corsi  di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.
  Tutti  i  corsi  di  insegnamento  impartiti  constano  di  lezioni
teoriche e di esercitazioni pratiche.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'esame  di laurea occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso  lo
studente  deve  presentare  una certificazione, rilasciata dal centro
linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti  il  superamento
della  prova  di  conoscenza  al livello "intermedio 1" di una lingua
straniera tra quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La  facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni   rilasciate   da  altre
istituzioni,  anche   straniere.   In   assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame  di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art. 39 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il  piano  di  studi  ufficiale  del corso di laurea, comprendente le
denominazioni degli insegnamenti  da  attivare,  in  applicazione  di
quanto  disposto  dal  secondo  comma  dell'art.  11  della  legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) propone  il  numero  di  posti  disponibili  per  l'iscrizione
secondo quanto previsto dal precedente art. 36;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c)  ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione  destinata
ad attivita' pratiche;
    d)  fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
    e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi  di
insegnamento  di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al  fine  di
ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresi'
le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art.  40  (Docenza). - La copertura dei corsi attivati e' affidata,
nel rispetto delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di  facolta'  ai
professori  di  ruolo  afferenti  ai settori scientifico-disciplinari
indicati nell'ordinamento didattico  e  ai  professori  di  ruolo  di
settori  ritenuti  dalla  facolta'  affini,  ovvero per affidamento o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze  e  professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.  41  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).   -
L'articolazione  del  corso  di  studi  per  conseguire  la laurea in
scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le  seguenti
aree   disciplinari,  con  il  numero  minimo  di  ore  per  ciascuna
specificato:
1. Matematica, statistica ed informatica (ore 150).
  Settori:
   A02A (Analisi matematica);
   A02B (Probabilita' e statistica matematica;
   A04A (Analisi numerica);
   A04B (Ricerca operativa);
   K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
   K05B (Informatica);
   S0IA (Statistica);
   S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
2. Fisica (ore 100).
  Settore:
   B01B (Fisica).
3. Chimica generale ed inorganica, chimica organica,
  chimica analitica (ore 150).
  Settori:
   C01A (Chimica analitica);
   C03X (Chimica generale ed inorganica);
   C05X (Chimica organica).
4. Biologia vegetale (ore 100).
  Settori:
   E01A (Botanica);
   E01B (Botanica sistematica);
   E01C (Biologia vegetale applicata);
   E01E (Fisiologia vegetale);
   G07A (Chimica agraria).
5. Biologia animale (ore 100).
  Settori:
   E02A (Zoologia);
   E02B (Anatomia comparata e citologia;
   E04A (Fisiologia generale);
   V30A (Anatomia degli animali domestici);
   V30B (Fisiologia degli animali domestici);
   G06A (Entomologia agraria).
6. Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate
  (ore 100).
  Settori:
   G07A (Chimica agraria);
   E01E (Fisiologia vegetale;
   E05A (Biochimica).
7. Genetica agraria (ore 50).
  Settore:
   G04X (Genetica agraria).
8. Scienze del suolo (ore 50).
  Settori:
   G07A (Chimica agraria);
   G07B (Pedologia);
   D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
   D02B (Geologia applicata).
9. Agronomia e coltivazioni (ore 200).
  Settori:
   G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
   G02B (Coltivazioni arboree);
   G02C (Orticoltura e floricoltura).
10. Difesa delle colture (ore 100).
  Settori:
   G06A (Entomologia agraria);
   G06B (Patologia vegetale);
   G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
11. Zootecnia (ore 100).
  Settori:
   G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
   G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
   G09C (Zootecnica speciale);
   G09D (Zoocolture).
12. Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).
  Settori:
   G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
   G02B (Coltivazioni arboree);
   G02C (Orticoltura e floricoltura);
   G06A (Entomologia agraria);
   G07A (Chimica agraria);
   G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
   E03A (Ecologia);
   E01C (Biologia vegetale applicata);
   E01D (Ecologia vegetale);
   E01E (Fisiologia vegetale).
13. Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).
  Settori:
   G08A (Scienze e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
   G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
14. Genio rurale (ore 150).
  Settori:
   G05A (Idraulica agraria e forestale);
   G05B (Meccanica agraria);
   G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
15. Economia ed estimo (ore 200).
  Settori:
   G01X (Economia ed estimo rurale);
   P01A (Economia politica);
   P01B (Politica economica).
  Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla  facolta' alla eventuale
definizione di profili professionali per specifici indirizzi  o  alla
integrazione  della  formazione  di  base o professionale, prevedendo
anche possibilita' di scelta per gli studenti.
         CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI
  Art. 42 (Corso di laurea in scienze  forestali  ed  ambientali).  -
Presso  la  facolta'  di  agraria  e' istituito il corso di laurea in
scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso di  laurea  e'
regolata   in   conformita'   alle   leggi   di  accesso  agli  studi
universitari. Il numero degli iscritti  sara'  stabilito  annualmente
dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base
ai  criteri  generali  fissati  dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  sensi  dell'art.  9,  quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  Art.  43 (Affinita'). - Il corso in scienze forestali ed ambientali
e' dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma  della
facolta' di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini
del  passaggio  dai  corsi  di  diploma universitario e di diploma di
laurea della facolta' di agraria e da quelli  di  altre  facolta'  al
corso  di  laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di
facolta'  adottera'  il  criterio  generale  della   loro   validita'
culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione
richiesta  per  il  conseguimento  del diploma di laurea. La facolta'
potra' riconoscere gli insegnamenti seguiti con  esito  positivo  nei
corsi  di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze,
anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta'
indichera',  inoltre,  sia  gli  eventuali  insegnamenti integrativi,
appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione  per
accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso
di  laurea  necessari  per  conseguire  il  diploma  di  laurea.  Gli
insegnamenti integrativi non sono necessariamente  propedeutici  agli
insegnamenti  specifici.  Il consiglio di facolta' indichera' inoltre
l'anno di corso del  corso  di  laurea  cui  lo  studente  si  potra'
iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di
diploma  universitario,  il  consiglio  di  facolta' riconoscera' gli
insegnamenti sempre col criterio della loro utilita'  ai  fini  della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento  del  nuovo  titolo ed
indichera' il piano degli  studi  da  completare  per  conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 44 (Articolazione del corso degli studi). -  La  durata  degli
studi  del  corso  di  laurea  in  scienze forestali ed ambientali e'
fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso puo' essere
articolato in periodi didattici piu' brevi.
  L'impegno didattico complessivo e' di 3.300 ore; di  queste  almeno
400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed
al tirocinio pratico applicativo.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso  di  laurea  comprende
didattica teorico-formale e  didattica  teorico-pratica.  L'attivita'
teorico-pratica   e'   comprensiva   di   esercitazioni,  laboratori,
seminari, dimostrazioni, attivita' guidate,  visite  tecniche,  prove
parziali  di  accertamento,  correzione  e discussione di elaborati e
progetti, preparazione della tesi sperimentale.
  Parte    dell'attivita'    didattico-pratica    e    dell'attivita'
sperimentale  di  tesi  potra' essere svolta anche presso qualificate
strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con  le
quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.
  Ai  sensi  del  comma  2,  lettera  d),  dell'art. 9 della legge n.
341/1990, l'ordinamento didattico e' articolato in aree disciplinari,
di cui al successivo art. 47. Nell'organizzare il piano  degli  studi
la    facolta'    attivera'    corsi    ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari e/o integrati.  Un  corso  di  insegnamento  ha  una
durata   di   circa  100  ore,  comprensive  di  tutte  le  attivita'
didattiche. Per motivate esigenze didattiche  e'  possibile  svolgere
corsi aventi una durata minima di circa 50 ore.
  I  corsi  integrati  sono costituiti da un massimo di tre moduli; i
docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore  a  25  ne'
superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame.
  Tutti  i  corsi  di  insegnamento  impartiti  constano  di  lezioni
teoriche e di esercitazioni pratiche.
  Per essere ammessi a  sostenere  l'esame  di  laurea  occorre  aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di  studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo
studente deve presentare una certificazione,  rilasciata  dal  centro
linguistico  di  ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento
della prova di conoscenza al livello "intermedio  1"  di  una  lingua
straniera  tra  quelle  stabilite  dalla  facolta'.  La facolta' puo'
eventualmente  riconoscere   certificazioni   rilasciate   da   altre
istituzioni,   anche   straniere.   In   assenza   di   una  adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di  laurea
sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.  45  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta' definisce
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  le
denominazioni  degli  insegnamenti  da  attivare,  in applicazione di
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) propone  il  numero  di  posti  disponibili  per  l'iscrizione
secondo quanto previsto dal precedente art. 42;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o integrati) e le relative denominazioni;
    c)  ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti
che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione  destinata
ad attivita' pratiche;
    d)  fissa  la frazione temporale delle discipline afferenti ad un
medesimo corso integrato;
    e) indica il numero dei corsi o, piu' specificamente, i corsi  di
insegnamento  di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione
di frequenza ed avere superato la relativa prova  di  valutazione  al
fine  di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 46 (Docenza). - La copertura dei corsi attivati  e'  affidata,
nel  rispetto  delle  leggi  vigenti,  dal  consiglio  di facolta' ai
professori di ruolo  afferenti  ai  settori  scientifico-disciplinari
indicati  nell'ordinamento  didattico  e  ai  professori  di ruolo di
settori ritenuti dalla facolta'  affini,  ovvero  per  affidamento  o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  Al  fine  di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a professori a contratto.
  Art.   47  (Aree  disciplinari  ed  impegno  didattico  minimo).  -
L'articolazione del corso  di  studi  per  conseguire  la  laurea  in
scienze   forestali  ed  ambientali  comprende  obbligatoriamente  le
seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per  ciascuna
specificato:
1. Matematica, statistica ed informatica (ore 150).
  Settori:
   A02A (Analisi matematica);
   A02B (Probabilita' e statistica matematica);
   A04A (Analisi numerica);
   A04B (Ricerca operativa);
   K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
   K05B (Informatica);
   S01A (Statistica);
   S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).
2. Fisica (ore 100).
  Settore:
   B01B (Fisica).
3. Chimica generale ed inorganica, chimica organica,
  chimica analitica (ore 150).
  Settori:
   C01A (Chimica analitica);
   C03X (Chimica generale ed inorganica);
   C05X (Chimica organica).
4. Biologia (ore 250).
  Settori:
   E01A (Botanica);
   E01B (Botanica sistematica);
   E01C (Biologia vegetale applicata);
   E01E (Fisiologia vegetale);
   E02A (Zoologia);
   E04A (Fisiologia generale);
   G06A (Entomologia agraria);
   G07A (Chimica agraria).
5. Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50).
  Settore:
   G04X (Genetica agraria).
6. Biochimica agraria (ore 50).
  Settori:
   G07A (Chimica agraria);
   E05A (Biochimica).
7. Microbiologia ambientale (ore 50).
  Settore:
   G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).
8. Scienza della terra e del suolo (ore 100).
  Settori:
   G07A (Chimica agraria);
   G07B (Pedologia);
   D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
   D02B (Geologia applicata).
9. Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore
  100).
  Settore:
   G05A (Idraulica agraria e forestale).
10. Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100).
  Settori:
   G05A (Idraulica agraria e forestale);
   G05B (Meccanica agraria);
   G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).
11. Misure forestali e rappresentazioni del territorio
   (ore 100).
  Settori:
   G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
   G07B (Pedologia);
   H05X (Topografia e cartografia).
12. Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100).
  Settori:
   G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
   G06A (Entomologia agraria);
   G07A (Chimica agraria);
   E01D (Ecologia vegetale);
   E01E (Fisiologia vegetale).
13. Botanica forestale (ore 50).
  Settore:
   E01C (Biologia vegetale applicata).
14. Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale
  (ore 250).
  Settore:
   G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).
15. Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali
  (ore 100).
  Settore:
   G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).
16. Difesa dei sistemi forestali (ore 150).
  Settori:
   G06A (Entomologia agraria);
   G06B (Patologia vegetale).
17. Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali
  in ambiente montano (ore 100).
  Settori:
   G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
   G09C (Zootecnica speciale).
18. Economia e politica forestale e ambientale (ore 200).
  Settori:
   G01X (Economia ed estimo rurale);
   P01A (Economia politica);
   P01B (Politica economica).
19. Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50).
  Settore:
   G01X (Economia ed estimo rurale).
20. Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore
  100).
  Settori:
   N03X (Diritto agrario);
   N09X (Istituzioni di diritto pubblico).
  Le  rimanenti  ore  sono  destinate  dalla  facolta' alla eventuale
definizione di profili professionali specifici  o  alla  integrazione
della   formazione   di   base   o  professionale,  prevedendo  anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Reggio Calabria, 30 ottobre 1996
                                              Il rettore: PIETROPAOLO