N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 1996
N. 24 Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9 settembre 1996 (del presidente della regione siciliana) Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione siciliana - Deliberazione n. 50/1996 adottata, nella seduta del 29 giugno 1996, nell'esercizio del controllo preventivo ex art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 - Ricusazione di visto e registrazione riguardo ai decreti del presidente della regione siciliana n. 189 del 7 luglio 1995, n. 271 del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23 dicembre 1995, recanti nomine a direttori generali di aziende UU.SS.LL. della Sicilia e di aziende ospedaliere - Sottoposizione di tali provvedimenti a censure sostanzialmente di merito, anche se qualificate come rilievi di violazione di legge o eccesso di potere - Superamento, da parte dell'organo di controllo, dei limiti del sindacato di legittimita' spettantegli - Invasione delle competenze della regione in materia di igiene e sanita' pubblica e assistenza sanitaria - Istanza di sospensione. (Deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione siciliana 11 luglio 1996, n. 50/96). (Cost., art. 116; statuto regione Sicilia, art. 17, lettere b) e c); d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).(GU n.47 del 20-11-1996 )
Ricorso del presidente della Regione siciliana pro-tempore on. Matteo Graziano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 284 dell'11 luglio 1996, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio legislativo e legale ed elettivamente domiciliato nell'ufficio della Regione in Roma, via Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della deliberazione n. 50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 29 giugno 1996 e trasmessa alla presidenza della Regione con nota n. 732/S.C. dell'11 luglio 1996 in ordine ai decreti presidenziali nn. 189/Gab. del 7 luglio 1995, 271/Gab. del 4 ottobre 1995 e 371/Gab. del 23 dicembre 1995 relativi alle nomine dei Direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali ed ospedaliere della Sicilia. 1. - Con il provvedimento impugnato viene ricusato il visto e la conseguente registrazione dei decreti del presidente della Regione siciliana nn. 189 del 7 luglio 1995, 271 del 4 ottobre 1995 e 371 del 23 dicembre 1995 relativi, rispettivamente: alla nomina dei direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali della Sicilia, delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale di alta prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina e chirurgia e delle Aziende ospedaliere regionali di riferimento per l'emergenza di secondo e terzo livello; alla nomina del dott. Lucio Pollicita a direttore generale dell'Azienda U.S.L. di Enna, in sostituzione del dott. Giovanni Randisi, dimissionario; alla nomina del dott. Giovanni Carlo Manenti a direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Papardo" di Messina in sostituzione del dott. Vittori Spedale, dimissionario. Dall'analisi dei provvedimenti presidenziali la sezione di controllo ha riscontrato la violazione dei principi generali in materia concorsuale applicabili ai procedimenti di selezione su invito, l'incoerenza del procedimento rispetto alle finalita' perseguite dalla legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, la contraddittorieta' di comportamento, l'illogicita' ed irrazionalita' dei criteri di scelta, la disparita' di trattamento, il contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza dei cittadini. Ad avviso della sezione l'esame comparato della normativa statale e regionale porta ad escludere la tesi secondo cui le nomine in esame abbiano natura fiduciaria. E' pur vero che le norme non prescrivono un procedimento concorsuale, ma la prescrizione che le nomine debbano essere effettuate tra coloro che ne abbiano fatto richiesta ed il conseguente avviso pubblico diramato dall'Assessorato regionale della sanita' comportano la necessita' che il procedimento di selezione, anche se non rigidamente vincolato all'osservanza delle puntuali regole prescritte per i pubblici concorsi, debba comunque conformarsi ai principi generali che disciplinano la materia ed, in particolare, all'obbligo connaturato al concetto stesso di selezione che la scelta del migliore avvenga attraverso la valutazione comparativa dei candidati e dei loro titoli, previa determinazione di criteri oggettivi, coerenti, razionali. In tale ottica la necessita' di un'adeguata motivazione assume una fondamentale rilevanza anche per gli atti caratterizzati dalla piu' ampia discrezionalita' quali, appunto, i provvedimenti di nomina ad elevate cariche burocratiche. Occorre, altresi', che il procedimento di nomina per singola struttura, o per gruppo di strutture omogenee, preveda la preventiva individuazione delle caratteristiche manageriali coerenti con le caratteristiche e le esigenze gestionali delle strutture stesse. La Giunta regionale, invece, ha prima proceduto, con l'applicazione di criteri preferenziali, alla selezione di 26 candidati, ed ha, in seguito, provveduto all'assegnazione dei posti senza alcuna specificazione dei criteri adottati per le assegnazioni, se non per quanto riguarda i commissari ed i vice commissari delle UU.SS.LL. provinciali. Non essendo stati selezionati, nella rosa dei 59 candidati, quelli con le caratteristiche coerenti per ciascun posto da assegnare, ne consegue che tutti avevano la legittima pretesa di concorrere per quel posto, come per tutti gli altri, e la dichiarata illegittimita' di una singola nomina comporta l'illegittimita' di tutte le altre. La sezione contesta inoltre la rilevanza prioritaria data ai candidati che avevano svolto attivita' dirigenziale nel settore sanitario e in particolare presso le strutture sanitarie pubbliche. La motivazione di volersi avvalere dell'esperienza maturata dai funzionari del Servizio sanitario nazionale, conferendo ad essi una priorita', che in pratica comporta l'esclusione degli altri, non sembra possa costituire un supporto logico valido e coerente alla scelta operata dall'Amministrazione, che aveva, invece, inviato a partecipare alla selezione anche soggetti con professionalita' diverse, conferendo loro una legittima pretesa a vedere valutata la propria domanda, non solo ai fini dell'ammissione, ma anche a quello della scelta. Viene contestata in particolare la rilevanza prioritaria data ai candidati che alla data del 5 luglio 1995 rivestivano la carica di commissario e di vice commissario delle UU.SS.LL. provinciali per l'evidente disparita' di trattamento nei confronti degli altri candidati in possesso di pregresse esperienze di amministrazione straordinaria. Viene contestata inoltre la rilevanza prioritaria data a coloro che, avendo raggiunto la qualifica apicale massima, avevano svolto le funzioni di coordinatore amministrativo presso le UU.SS.LL. e, nell'ambito di tale categoria, la rilevanza prioritaria data ai coordinatori che avevano svolto la loro attivita' in strutture ubicate nel territorio della Regione. L'illegittimita' delle nomine disposte con il d.p. n. 189 comporta infine l'illegittimita' della nomina del dott. Pollicita a direttore generale della U.S.L. di Enna e del dott. Manenti a direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Papardo" di Messina, nomine disposte rispettivamente con i dd.pp. nn. 271 e 371, sulla base di quei criteri che sono stati ritenuti illogici, irrazionali e contraddittori dalla Sezione di controllo. 2. - La ricusazione del visto e della conseguente registrazione dei decreti del presidente della Regione nn. 189 del 7 luglio 1995, 271 del 4 ottobre 1995 e 371 del 23 dicembre 1995, ledendo la competenza costituzionalmente e statutariamente riconosciuta alla Regione siciliana dagli artt. 116 Cost. e 17 lett. b) e c) e 20 Stat. Sic. e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111 e' atto immediatamente impugnabile per conflitto di attribuzione secondo la costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale. Vero e' che la Regione avrebbe potuto riproporre alle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana l'esame dei provvedimenti presidenziali non ammessi a registrazione dalla Sezione di controllo. Ma, come e' pure asserito nella sent. 121/1966 di codesta Corte, trattasi di una facolta' concessa al Governo della Regione dal secondo comma dell'art. 2 e dal primo periodo del primo comma dell'art. 6 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655, non di una condizione di procedibilita' per l'elevazione del conflitto di attribuzione avanti a codesta Corte. Del resto "la natura dell'atto che si affermi invasivo dell'altrui competenza costituzionale, non ha mai assunto, nella giurisprudenza di questa Corte, rilievo determinante ai fini dell'ammissibilita' dei conflitti tra Stato e regioni", sicche' "sono stati idonei a determinare il conflitto i concreti provvedimenti amministrativi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali, gli atti di controllo"... (sent. 40/1977). Sull'impugnabilita' in particolare gli atti di controllo dello Stato sugli atti amministrativi della Regione che sortiscano esito negativo per queste cf. 176/1973; 21/75, 130, 162 e 213 del 1976; 73/1977 ecc. Ne' peraltro assume alcuna rilevanza in tema di atti di controllo la distinzione - propria invece degli atti amministrativi - tra atti definitivi e non definitivi e comunque giova ricordare che anche rispetto a questi ultimi, nella succitata sentenza 40/1977, codesta Corte ha affermato, a proposito della loro impugnabilita' per conflitto di attribuzione tra Stato e regioni, che "non assumono rilevanza le distinzioni tra atti definitivi e non definitivi, atti preparatori, atti formali ed esterni, atti interni ecc.". 3. - L'impugnata delibera della sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana 29 giugno-10 luglio 1996, n. 50/96, si appalesa invasiva della competenza della Regione in subiecta materia in violazione degli artt. 116 Cost. e 17, lett. b) e c), e 20 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111. Non e' questa la sede per confutare i singoli rilievi mossi dalla Sezione agli atti controllati, trattandosi di dimostrare soltanto che l'organo di controllo ha superato i limiti del proprio potere attinente al sindaco di legittimita' degli atti soggetti a controllo preventivo ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia pure inteso nell'accezione piu' ampia, implicante la ricerca di eventuali vizi di eccesso di potere oltre all'accertamento della conformita' degli atti alle previsioni normative. Coerentemente con cio' conviene affrontare in primis il rilievo di carattere generale involgente complessivamente il tipo di procedimento (cumulativo) seguito dall'Amministrazione regionale, per poi passare (invertendo l'ordine seguito dalla Sezione) all'aspetto della motivazione delle nomine e scendere in fine a quei rilievi particolari sulle singole scelte che appaiono piu' sintomatici dello sconfinamento dell'organo di controllo dai propri limiti. 3.1. - Sul primo punto la Corte dei conti (pag. 54 della delibera) sostiene che, il testo letterale dell'art. 55 della l.r. 1993, n. 30, prescrive la nomina del direttore generale per ciascuna delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere e che "cio' comporta per l'Amministrazione l'obbligo di effettuare non un solo, ma 26 distinti procedimenti di scelta". Ma l'assunto non tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo statale in cui si inserisce la citata disposizione regionale vertente in materia di competenza complementare della Regione siciliana. Orbene, l'espletamento di "26 distinti procedimenti di scelta" poteva avere una ragion d'essere sotto il vigore del testo originario dell'art. 3, sesto comma, terzo periodo del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che prevedeva la nomina del direttore generale "previso specifico avviso" da pubblicarsi nella G.U.R.I., intendendo l'aggettivo "specifico" come riferito ad ogni singola U.S.L. o azienda ospedaliera, ma non piu' alla luce della nuova disciplina dettata dall'art. 1 del d.-l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dall'art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1994, n. 590, che globalmente prevede la nomina da parte delle regioni, "previo avviso da pubblicarsi" nella G.U.R.I., dei "direttori generali delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere". In tal senso quindi appare senz'altro superabile l'asserito vincolo di cui all'art. 3 l.r. 30/1993, tenuto conto altresi' della maggiore economicita' del procedimento unico la cui scelta risponde quindi ad un apprezzamento di merito non sindacabile da parte della Corte dei conti. 3.2. - Sgomberato il campo dal falso problema procedurale su cui si impernia la suddetta censura di violazione di legge formulata dalla Sezione, si rileva altresi' l'insussistenza del vizio di carenza di motivazione dedotto dall'Organo di controllo dall'"obbligo connaturato al concetto stesso di selezione, che la scelta del migliore avvenga attraverso la valutazione comparativa dei candidati, previa determinazione di criteri oggettivi, coerenti e razionali" (pag. 51) e dall'estensione, ad opera della legge 241/1990 e della l.r. 10/1991, a tutti gli atti amministrativi (con esclusione soltanto di quelli normativi ed a contenuto generale) del dovere della P.A. di palesare l'iter logico seguito (pag. 53). Ma il primo assunto non e' affatto suffragato dalla sopra citata normativa del settore. Ne' la l.r. n. 30 del 1993 ne' il decreto-legge n. 512 del 1994 prevedono la nomina di una commissione per la valutazione dei titoli e la formazione di una graduatoria, ma solo la pubblicazione di un "avviso", che puo' si' ingenerare negli aspiranti alla nomina una aspettativa od una valutazione oggettiva ed imparziale delle rispettive posizioni, senza tuttavia togliere alla competente amministrazione quel minimo di discrezionalita' che caratterizza le nomine a scelta. A seguire la tesi della Sezione sulla necessita' di una valutazione comparativa dei titoli dei candidati si perverrebbe invece ad uno snaturamento dell'azione amministrativa di cui trattasi che, lungi dal conservare il connotato dell'"alta amministrazione" - ritenuto "condivisibile, in astratto" in altra parte della stessa delibera impugnata (pag. 52) -, si ridurrebbe al rango di una comune procedura concorsuale per titoli senza alcun margine di discrezionalita' per la pubblica amministrazione tertium non datur. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, invero, in tema di nomine dei dirigenti generali dello Stato - a cui sono assimilabili i direttori generali delle U.S.L. (cfr. art. 1, co. 5, d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502) - ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto fiduciario tra chi conferisce e chi riceve la nomina sia pure inteso non nel senso di fiducia politica, ma secondo i normali criteri della fedelta' del pubblico impiegato rispetto agli organi di vertice (Sez. IV, 5 novembre 1991, n. 890; 6 aprile 1993, n. 393; 14 luglio 1995, n. 562) e, pur sottolineando che l'alto grado di discrezionalita' insito in tale nomina non implica la sua sottrazione ai principi fondamentali di imparzialita' e buon andamento, ha espressamente escluso "l'esigenza di una valutazione comparativa, con correlativo onere di motivazione sulla preferenza accordata all'uno anziche' all'altro aspirante" (dec. n. 562/1995 cit.). Non riveste maggior pregio l'argomentazione dell'organo di controllo sulla desumibilita' dell'obbligo di puntuale motivazione dei provvedimenti di cui trattasi dall'art. 3, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (riprodotto senza modifiche dal corrispondente articolo della l.r. 30 aprile 1991, n. 10). In tale disposizione si precisa invero che la motivazione del provvedimento "deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Trattasi in sostanza di quell'operazione espositiva che la dottrina definisce "giustificazione" distinguendola dalla motivazione vera e propria consistente nella esplicazione dell'iter logico seguito dalla p.a. Ora, nella specie, le valutazioni della commissione di esperti istituita per l'esame delle domande degli aspiranti sono state pubblicate (con il relativo decreto assessoriale 9 giugno 1995 di presa d'atto) nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 31, p. I, del 10 giugno 1995, mentre nel verbale n. 29 della seduta 16 giugno 1995 della Giunta regionale (che si allega) sono illustrati gli ulteriori criteri suggeriti dall'assessore regionale per la sanita' per la scelta dei 26 nominandi nell'ambito della rosa di 59 aspiranti fornita dalla Commissione (criteri poi trasfusi nella nota assessoriale di proposta formale 20 giugno 1995, n. 3243, allegata alla delibera di giunta 5 luglio 1995, n. 340, che pure si unisce). Non si vede, quindi, cos'altro avrebbe dovuto fare la Regione per rendere trasparente il procedimento sfociato nel d.p. 7 luglio 1995, n. 189, non ammesso al visto dalla Corte dei conti, tenuto conto altresi' dell'accessibilita' ex legge 241/90 e l.r. 10/91 delle schede contenenti i singoli, motivati, giudizi della commissione. 3.3. - Passando ai rilievi della Sezione di controllo sui criteri seguiti dal governo regionale per le singole nomine, si osserva l'infondatezza di quello iniziale relativo alla preferenza attribuita agli aspiranti muniti di esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario pubblico. L'assunto con cui la sezione trae argomento dalla mancata indicazione del suddetto criterio preferenziale nell'avviso pubblico per inferirne la contraddittorieta' del comportamento dell'amministrazione (pagg. 59-60) non ha pregio, in quanto l'apertura del procedimento a soggetti di diversa estrazione risponde all'interesse pubblico di ampliare la rosa degli aspiranti mentre la scelta, in sede di primo utilizzo di tale rosa, dei candidati di questa o quella estrazione risponde ad un criterio oggettivo opinabile quanto si vuole nel merito, ma non inficiato da manifesta illogicita'. Del resto la stessa commissione esaminatrice dei curricula aveva fornito all'amministrazione una rosa per cosi' dire di riserva (elenco E) utilizzabile in caso di opzione per "elementi e criteri di valutazione diversi". Quanto ai rilievi sulla "rilevanza prioritaria dei candidati che alla data del 5 luglio 1995 rivestivano la carica di commissario e di vice commissario delle UU.SS.LL. provinciali", la valenza di tale elemento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione di controllo (pagg. 47-48), non e' sminuita dal fatto che l'allegato 3 al d.m. 25 febbraio 1994 "solo in nota stabilisce che il periodo di attivita' svolto nelle funzioni di amministratore straordinario e' comunque da considerare utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco", essendo evidente il diverso peso che esso puo' avere in sede di valutazione finale sulla capacita' manageriale rispetto al giudizio di ammissione al detto elenco. Ne' puo' considerarsi aberrante la nomina di due soli dei nove commissari in carica al 5 luglio 1995 (pag. 62), dato che gli altri sette - come la stessa Sezione ha notato - non erano stati inclusi nella rosa dei 59 aspiranti ritenuti piu' idonei dalla commissione, evidentemente perche' non erano in possesso dei distinti requisiti presi in considerazione da quell'organo. La scelta al loro posto di sette vice commissari non ha poi nulla di illogico, attesa la riconosciuta capacita' di questi ultimi di svolgere le medesime funzioni, vuoi per delega vuoi in caso di assenza o impedimento dei titolari. Non va dimenticato al riguardo che l'elemento in discorso ha costituito quel quid pluris in termini di fiducia che si e' aggiunto al possesso da parte dei suddetti soggetti dei requisiti di "eminenza" vagliati dalla Commissione di esperti. Infine la censura (pag. 63) secondo cui "la limitazione del privilegio ai candidati che rivestivano la carica di commissari e vice commissari alla data del 5 luglio 1995 comporta un'evidente disparita' di trattamento nei confronti degli altri candidati in possesso di pregresse esperienze di amministrazione straordinaria" non tiene conto della costante giurisprudenza di codesta Corte, sempre ferma nel ritenere che "non puo' contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, perche' lo stesso fluire di questo costituisce un elemento diversificatore" (sentenze n. 237 del 1994, n. 243 del 1993, n. 190 del 1990, nn. 6 e 504 del 1988, n. 101 del 1987). In ordine al rilievo sulla determinazione di dare "rilevanza prioritaria ai coordinatori che avevano svolto la loro attivita' in strutture ubicate nel territorio della Regione" (pag. 64), puo' osservarsi che tale criterio non ha dato luogo all'esclusione definitiva dei due candidati provenienti da U.S.L. continentali - la stessa Sezione ha infatti notato (pag. 68) che in sostanza e' stata creata, assertivamente contra legem "una sorta di ruolo (cui l'Amministrazione si riserva di attingere in caso di necessita')" -, bensi' un temporaneo accantonamento nella fase di avvio della riforma, per la quale sono stati ritenuti piu' adatti i candidati aventi una esperienza diretta della difficile realta' isolana. 3.4. - In fine, sorvolando sui rilievi relativi ad altri cari particolari (come quello del dott. Sollema, la cui mancata scelta, motivata dalla cessazione dal servizio viene criticata dalla Sezione con osservazioni sostanzialmente di opportunita'), si rileva l'insussistenza del vizio di incoerenza riscontrato nella destinazione ad U.S.L. o aziende ospedaliere di ridotte dimensioni di alcuni coordinatori amministrativi che avevano maturato le loro esperienze in unita' di notevoli dimensioni e con gestione di considerevoli risorse finanziarie (pagg. 69-70). Nella formulazione di tale rilievo la Corte dei conti non ha tenuto presente invero la combinazione del criterio preferenziale "della esperienza dirigenziale maturata in strutture sanitarie pubbliche" con quello di non destinare "i soggetti nominati... alle aziende presso cui hanno maturato l'esperienza dirigenziale" (v. p. 5 dell'acclusa nota assessoriale di proposta 20 giugno 1995, n. 3243, allega alla delibera di giunta n. 340/1995), criterio, quest'ultimo, intuitivamente rispondente alla non irragionevole preoccupazione di neutralizzare le "incrostazioni" formatesi nella lunga (in media decennale) carriera dei predetti soggetti e che ha dato luogo alle sporadiche deroghe al principio "dell'uomo giusto al posto giusto", rilevate dall'organo di controllo. 4. - Le considerazioni sopra svolte dimostrano l'insussistenza nel d.p. 7 luglio 1995, n. 189/Gab. dei vizi di violazione di legge (con riferimento alla procedura seguita) e dei "principi generali in materia concorsuale" che la Sezione ritiene a torto applicabili al procedimento de quo nonche' dei vizi di eccesso di potere per contraddittorieta' di comportamento, illogicita' ed irrazionalita' dei criteri di scelta e disparita' di trattamento. In ogni caso, attesa la divisibilita' del provvedimento sottoposto al controllo, le singole irregolarita' riscontrate non giusfificano la mancata registrazione delle tante nomine su cui la sezione non ha trovato nulla da ridire e che resisterebbero anche ad una eventuale valutazione comparativa (ad es. quella del dott. Giuseppe Stancanelli, nominato direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 6 di Palermo, in possesso di "esperienza professionale attuale, maturata per oltre 11 anni, con continuita'..... presso U.S.L. di grandi dimensioni, con il possesso della qualifica apicale massima", come si legge nella scheda di valutazione n. 148, che si allega). La sezione invece - del tutto indifferente all'importanza dei valori in gioco - ha voluto cercare a tutti i costi una connessione tra gli atti dell'intero procedimento, rasentando il paradosso laddove (pag. 71) ha preteso di far derivare dalla asserita illegittimita' della nomina del dott. Navarria a direttore generale dell'azienda ospedaliera "Cannizzaro" (in qualita' di ex vice commissario della U.S.L. di Catania) l'invalidita' della nomina a direttore generale dell'Azienda regionale collegata con la facolta' di medicina e chirurgia catanese del dott. Poli, scelto nell'ambito di una rosa fornita dal rettore e dotato di titoli poziori rispetto a quelli del Navarria (come si rileva dalle rispettive schede che si allegano)| E tale connessione ha trovato persino tra il decreto 7 luglio 1995, n. 189, di nomina cumulativa dei 26 direttori generali di cui sopra ed i decreti 4 ottobre 1995, n. 271 e 23 dicembre 1995, n. 371, di nomina, rispettivamente, del dott. Lucio Pollicita e del dott. Giovanni Carlo Manenti a direttori generali dell'Azienda U.S.L. di Enna in sostituzione del dott. Giovanni Randisi e dell'Azienda ospedaliera "Papardo" di Messina, in sostituzione del dott. Vittorio Spedale, nomine non censurate per vizi propri, ma in quanto assertivamente "disposte... sulla base di quei criteri che sono stati ritenuti illogici, irrazionali e contraddittori". In conclusione puo' senz'altro affermarsi che la Corte dei conti - sezione del controllo per la Regione siciliana - ha doppiamente invaso la sfera di attribuzioni della ricorrente: da un lato sottoponendone gli atti a censure di merito camuffate da rilievi di violazione di legge e di eccesso di potere; dall'altro rendendo immotivatamente inefficaci buona parte delle nomine sottoposte al suo esame, con gravissime conseguenze sul servizio sanitario regionale, il tutto in nome del buon andamento dell'amministrazione| Istanza di sospensione Con il presente ricorso la Regione siciliana si vede pertanto costretta a chiedere la sospensione dell'atto invasivo, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale. Vero e' che si e' in presenza nella fattispecie di un atto di controllo e che, sulla base della nota constatazione di codesta Corte (ord. 121/1983), anche se fosse disposta la sospensione il provvedimento controllato rimarrebbe pur sempre privo di efficacia, non potendo la sospensione sostituire l'atto approvativo da cui dipende l'efficacia del provvedimento predetto. Va pero' subito detto che la superiore constatazione non e' operante - come pure la stessa Corte fa presente nella citata ordinanza - in presenza di atti controllati immediatamente eseguibili come appunto i decreti presidenziali non ammessi a registrazione che costituiscono atti amministrativi immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 5 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444. La ricusazione del visto e della conseguente registrazione dei decreti del Presidente della Regione nn. 189 del 7 luglio 1995, 271 del 4 ottobre 1995 e 371 del 23 dicembre 1995 ha pertanto azzerato i vertici, gia' insediatesi ed operativi, delle aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Sicilia con grave ed irreparabile danno sull'assistenza sanitaria siciliana gia' mortificata anche per le difficolta' di dare un assetto definitivo e funzionante alle nuove strutture e di dotarle finalmente di tecnici professionalmente capaci. Proprio la ragionevole speranza nell'accoglimento della presente istanza e quindi del ripristino immediato della piena efficienza ed operativita' delle strutture sanitarie dell'Isola attraverso il reinserimento dei propri vertici ha indotto la Regione a non riproporre alle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la regione siciliana l'esame dei provvedimenti presidenziali non ammessi a registrazione dalla Sezione di controllo ma a promuovere davanti a codesta ecc.ma Corte il conflitto di attribuzione al fine di ottenere, per tale via, il ripristino della legalita' lesa con sacrificio della sfera d'azione della Regione in materia di assistenza sanitaria.
P. Q. M. Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale: preliminarmente di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato; di accogliere, quindi, il ricorso, ritenendo e dichiarando che la deliberazione n. 50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 29 giugno 1996 e' illegittima in quanto invade l'ambito della competenza della Regione siciliana in violazione degli artt. 116 Cost. e 17 lettere b) e c) e 20 dello statuto e delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111; di pronunziare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato; Si depositano col presente atto: autorizzazione a ricorrere (delibera della Giunta regionale n. 284 dell'11 luglio 1996). copia della deliberazione n. 50/1996 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 29 giugno 1996 e della relativa nota di trasmissione n. 732/S.C. dell'11 luglio 1996. Palermo, addi' 31 agosto 1996 Avv. Francesco Torre - avv. Francesco Castaldi 96C1444