N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 settembre 1996

                                 N. 24
  Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il 9
 settembre 1996 (del presidente della regione siciliana)
 Corte dei conti - Sezione di controllo per  la  regione  siciliana  -
    Deliberazione  n.  50/1996  adottata,  nella  seduta del 29 giugno
    1996, nell'esercizio del controllo preventivo ex art. 3, legge  14
    gennaio  1994,  n.  20  -  Ricusazione  di  visto  e registrazione
    riguardo ai decreti del presidente della regione siciliana n.  189
    del  7  luglio  1995,  n.  271  del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23
    dicembre 1995, recanti nomine  a  direttori  generali  di  aziende
    UU.SS.LL.  della Sicilia e di aziende ospedaliere - Sottoposizione
    di tali provvedimenti a censure sostanzialmente di  merito,  anche
    se  qualificate  come  rilievi di violazione di legge o eccesso di
    potere - Superamento,  da  parte  dell'organo  di  controllo,  dei
    limiti  del  sindacato  di  legittimita'  spettantegli - Invasione
    delle competenze della regione in  materia  di  igiene  e  sanita'
    pubblica e assistenza sanitaria - Istanza di sospensione.
 (Deliberazione  della  sezione di controllo della Corte dei conti per
    la regione siciliana 11 luglio 1996, n. 50/96).
 (Cost., art. 116; statuto regione Sicilia, art. 17, lettere b) e  c);
    d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).
(GU n.47 del 20-11-1996 )
   Ricorso  del  presidente  della  Regione  siciliana pro-tempore on.
 Matteo Graziano, autorizzato  a  ricorrere  con  deliberazione  della
 giunta regionale n. 284 dell'11 luglio 1996,  rappresentato e difeso,
 sia  congiuntamente  che  disgiuntamente, dall'avv. Francesco Torre e
 dall'avv. Francesco Castaldi dell'ufficio  legislativo  e  legale  ed
 elettivamente  domiciliato  nell'ufficio  della  Regione in Roma, via
 Marghera, 36, giusta procura a margine del presente atto,  contro  il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la
 carica  in Roma, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri, Palazzo Chigi e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  per  la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra
 la Regione siciliana e lo Stato per effetto  della  deliberazione  n.
 50/1996  emessa  dalla sezione di controllo della Corte dei conti per
 la Regione siciliana nell'adunanza del 29  giugno  1996  e  trasmessa
 alla  presidenza  della  Regione  con nota n. 732/S.C. dell'11 luglio
 1996 in ordine ai decreti presidenziali nn.  189/Gab.  del  7  luglio
 1995,  271/Gab.  del  4  ottobre 1995 e 371/Gab. del 23 dicembre 1995
 relativi alle nomine dei  Direttori  generali  delle  Aziende  unita'
 sanitarie locali ed ospedaliere della Sicilia.
   1.  -  Con  il provvedimento impugnato viene ricusato il visto e la
 conseguente registrazione dei decreti del  presidente  della  Regione
 siciliana  nn.  189  del 7 luglio 1995,  271 del 4 ottobre 1995 e 371
 del 23 dicembre  1995  relativi,  rispettivamente:  alla  nomina  dei
 direttori  generali  delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  della
 Sicilia, delle Aziende  ospedaliere  di  rilievo  nazionale  di  alta
 prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facolta'
 di  medicina  e  chirurgia  e  delle Aziende ospedaliere regionali di
 riferimento per l'emergenza di secondo e terzo livello;  alla  nomina
 del dott. Lucio Pollicita a direttore generale dell'Azienda U.S.L. di
 Enna, in sostituzione del dott. Giovanni Randisi, dimissionario; alla
 nomina  del  dott.    Giovanni  Carlo  Manenti  a  direttore generale
 dell'Azienda ospedaliera "Papardo" di  Messina  in  sostituzione  del
 dott. Vittori Spedale, dimissionario.
   Dall'analisi   dei   provvedimenti   presidenziali  la  sezione  di
 controllo ha riscontrato  la  violazione  dei  principi  generali  in
 materia  concorsuale  applicabili  ai  procedimenti  di  selezione su
 invito,  l'incoerenza  del  procedimento  rispetto   alle   finalita'
 perseguite  dalla  legge di riforma del Servizio sanitario nazionale,
 la   contraddittorieta'   di    comportamento,    l'illogicita'    ed
 irrazionalita'  dei  criteri di scelta, la disparita' di trattamento,
 il contrasto con  il  principio  costituzionale  di  eguaglianza  dei
 cittadini.
   Ad avviso della sezione l'esame comparato della normativa statale e
 regionale  porta  ad escludere la tesi secondo cui le nomine in esame
 abbiano natura fiduciaria. E' pur vero che le norme  non  prescrivono
 un procedimento concorsuale, ma la prescrizione che le nomine debbano
 essere  effettuate  tra  coloro  che ne abbiano fatto richiesta ed il
 conseguente avviso pubblico diramato dall'Assessorato regionale della
 sanita' comportano la necessita' che il  procedimento  di  selezione,
 anche  se  non  rigidamente  vincolato  all'osservanza delle puntuali
 regole prescritte per i pubblici concorsi, debba comunque conformarsi
 ai principi generali che disciplinano la materia ed, in  particolare,
 all'obbligo connaturato al concetto stesso di selezione che la scelta
 del  migliore  avvenga  attraverso  la  valutazione  comparativa  dei
 candidati  e  dei  loro  titoli,  previa  determinazione  di  criteri
 oggettivi, coerenti, razionali.
   In  tale ottica la necessita' di un'adeguata motivazione assume una
 fondamentale rilevanza anche per gli atti caratterizzati  dalla  piu'
 ampia  discrezionalita'  quali, appunto, i provvedimenti di nomina ad
 elevate cariche burocratiche.
   Occorre,  altresi',  che  il  procedimento  di  nomina  per singola
 struttura, o per gruppo di strutture omogenee, preveda la  preventiva
 individuazione  delle  caratteristiche  manageriali  coerenti  con le
 caratteristiche e le esigenze gestionali delle strutture stesse.
   La Giunta regionale, invece, ha prima proceduto, con l'applicazione
 di criteri preferenziali, alla selezione di 26 candidati, ed  ha,  in
 seguito,   provveduto   all'assegnazione   dei   posti  senza  alcuna
 specificazione dei criteri adottati per le assegnazioni, se  non  per
 quanto  riguarda  i  commissari  ed i vice commissari delle UU.SS.LL.
 provinciali.
   Non essendo stati selezionati, nella rosa dei 59 candidati,  quelli
 con  le  caratteristiche  coerenti per ciascun posto da assegnare, ne
 consegue che tutti avevano la legittima  pretesa  di  concorrere  per
 quel  posto, come per tutti gli altri, e la dichiarata illegittimita'
 di una singola nomina comporta l'illegittimita' di tutte le altre.
   La sezione  contesta  inoltre  la  rilevanza  prioritaria  data  ai
 candidati  che  avevano  svolto  attivita'  dirigenziale  nel settore
 sanitario e in particolare presso le strutture sanitarie pubbliche.
   La motivazione di volersi  avvalere  dell'esperienza  maturata  dai
 funzionari  del  Servizio sanitario nazionale, conferendo ad essi una
 priorita', che in pratica  comporta  l'esclusione  degli  altri,  non
 sembra  possa  costituire  un  supporto logico valido e coerente alla
 scelta operata dall'Amministrazione, che  aveva,  invece,  inviato  a
 partecipare   alla  selezione  anche  soggetti  con  professionalita'
 diverse, conferendo loro una legittima pretesa a vedere  valutata  la
 propria  domanda, non solo ai fini dell'ammissione, ma anche a quello
 della scelta.
   Viene contestata in particolare la rilevanza  prioritaria  data  ai
 candidati  che  alla  data del 5 luglio 1995 rivestivano la carica di
 commissario e di vice commissario  delle  UU.SS.LL.  provinciali  per
 l'evidente  disparita'  di  trattamento  nei  confronti  degli  altri
 candidati in possesso  di  pregresse  esperienze  di  amministrazione
 straordinaria.
   Viene  contestata  inoltre  la  rilevanza prioritaria data a coloro
 che, avendo raggiunto la qualifica apicale massima, avevano svolto le
 funzioni  di  coordinatore  amministrativo  presso  le  UU.SS.LL.  e,
 nell'ambito  di  tale  categoria,  la  rilevanza  prioritaria data ai
 coordinatori che  avevano  svolto  la  loro  attivita'  in  strutture
 ubicate nel territorio della Regione.
   L'illegittimita'  delle nomine disposte con il d.p. n. 189 comporta
 infine l'illegittimita' della nomina del dott. Pollicita a  direttore
 generale  della  U.S.L.  di  Enna  e  del  dott.  Manenti a direttore
 generale  dell'Azienda  ospedaliera  "Papardo"  di  Messina,   nomine
 disposte  rispettivamente  con  i dd.pp. nn. 271 e 371, sulla base di
 quei  criteri  che  sono  stati  ritenuti  illogici,  irrazionali   e
 contraddittori dalla Sezione di controllo.
   2. - La ricusazione del visto e della conseguente registrazione dei
 decreti  del  presidente della Regione nn. 189 del 7 luglio 1995, 271
 del 4 ottobre 1995 e 371 del 23 dicembre 1995, ledendo la  competenza
 costituzionalmente   e   statutariamente  riconosciuta  alla  Regione
 siciliana dagli artt. 116 Cost. e 17 lett. b) e c) e 20 Stat. Sic.  e
 delle  relative  norme  di  attuazione  approvate con d.P.R. 9 agosto
 1956, n. 1111 e' atto immediatamente  impugnabile  per  conflitto  di
 attribuzione  secondo  la  costante  giurisprudenza di codesta ecc.ma
 Corte costituzionale.
   Vero  e'  che  la  Regione  avrebbe  potuto riproporre alle Sezioni
 riunite della Corte dei conti per la Regione  siciliana  l'esame  dei
 provvedimenti presidenziali non ammessi a registrazione dalla Sezione
 di  controllo.    Ma,  come  e' pure asserito nella sent. 121/1966 di
 codesta Corte, trattasi di una facolta'  concessa  al  Governo  della
 Regione  dal  secondo comma dell'art. 2 e dal primo periodo del primo
 comma dell'art. 6 del d.lgs. 6  maggio  1948,  n.  655,  non  di  una
 condizione  di  procedibilita'  per  l'elevazione  del  conflitto  di
 attribuzione avanti a codesta Corte.
   Del resto "la natura dell'atto che si affermi invasivo  dell'altrui
 competenza  costituzionale,  non ha mai assunto, nella giurisprudenza
 di questa Corte, rilievo determinante ai fini dell'ammissibilita' dei
 conflitti  tra  Stato  e  regioni",  sicche'  "sono  stati  idonei  a
 determinare  il  conflitto i concreti provvedimenti amministrativi, i
 regolamenti  e  gli  atti  amministrativi  generali,  gli   atti   di
 controllo"...    (sent.  40/1977). Sull'impugnabilita' in particolare
 gli atti di controllo dello Stato  sugli  atti  amministrativi  della
 Regione che sortiscano esito negativo per queste cf. 176/1973; 21/75,
 130, 162 e 213 del 1976; 73/1977 ecc.
   Ne'  peraltro  assume alcuna rilevanza in tema di atti di controllo
 la distinzione - propria invece degli atti amministrativi - tra  atti
 definitivi  e  non  definitivi  e  comunque giova ricordare che anche
 rispetto a questi ultimi, nella succitata sentenza  40/1977,  codesta
 Corte  ha  affermato,  a  proposito  della  loro  impugnabilita'  per
 conflitto di attribuzione tra Stato  e  regioni,  che  "non  assumono
 rilevanza  le  distinzioni tra atti definitivi e non definitivi, atti
 preparatori, atti formali ed esterni, atti interni ecc.".
   3. - L'impugnata delibera della sezione del controllo  della  Corte
 dei  conti  per  la  Regione  siciliana  29 giugno-10 luglio 1996, n.
 50/96,  si  appalesa  invasiva  della  competenza  della  Regione  in
 subiecta materia in violazione degli artt. 116 Cost. e 17, lett. b) e
 c), e 20 dello Statuto siciliano e delle relative norme di attuazione
 approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111.
   Non  e'  questa la sede per confutare i singoli rilievi mossi dalla
 Sezione agli atti controllati, trattandosi di dimostrare soltanto che
 l'organo di  controllo  ha  superato  i  limiti  del  proprio  potere
 attinente  al sindaco di legittimita' degli atti soggetti a controllo
 preventivo ex art. 3 legge 14 gennaio 1994, n. 20,  sia  pure  inteso
 nell'accezione piu' ampia, implicante la ricerca di eventuali vizi di
 eccesso di potere oltre all'accertamento della conformita' degli atti
 alle previsioni normative. Coerentemente con cio' conviene affrontare
 in    primis    il   rilievo   di   carattere   generale   involgente
 complessivamente  il  tipo  di  procedimento   (cumulativo)   seguito
 dall'Amministrazione  regionale, per poi passare (invertendo l'ordine
 seguito dalla Sezione) all'aspetto della motivazione delle  nomine  e
 scendere  in fine a quei rilievi particolari sulle singole scelte che
 appaiono  piu'  sintomatici  dello   sconfinamento   dell'organo   di
 controllo dai propri limiti.
   3.1.  - Sul primo punto la Corte dei conti (pag. 54 della delibera)
 sostiene che, il testo letterale dell'art. 55  della  l.r.  1993,  n.
 30,  prescrive  la  nomina  del direttore generale per ciascuna delle
 Aziende  U.S.L.   ed   ospedaliere   e   che   "cio'   comporta   per
 l'Amministrazione l'obbligo di effettuare non un solo, ma 26 distinti
 procedimenti di scelta". Ma l'assunto non tiene conto dell'evoluzione
 del   quadro   normativo  statale  in  cui  si  inserisce  la  citata
 disposizione   regionale   vertente   in   materia   di    competenza
 complementare della Regione siciliana.
   Orbene,  l'espletamento  di  "26  distinti  procedimenti di scelta"
 poteva avere una ragion d'essere sotto il vigore del testo originario
 dell'art. 3, sesto comma, terzo periodo del d.lgs. 30 dicembre  1992,
 n.  502,  che  prevedeva  la  nomina  del direttore generale "previso
 specifico  avviso"  da   pubblicarsi   nella   G.U.R.I.,   intendendo
 l'aggettivo  "specifico"  come  riferito  ad  ogni  singola  U.S.L. o
 azienda ospedaliera, ma non piu' alla  luce  della  nuova  disciplina
 dettata  dall'art.  1  del d.-l.   27 agosto 1994, n. 512, convertito
 dall'art. 1, primo comma, della legge 17 ottobre 1994,  n.  590,  che
 globalmente  prevede la nomina da parte delle regioni, "previo avviso
 da pubblicarsi" nella G.U.R.I., dei "direttori generali delle  U.S.L.
 e  delle aziende ospedaliere".  In tal senso quindi appare senz'altro
 superabile l'asserito vincolo di cui all'art. 3 l.r. 30/1993,  tenuto
 conto  altresi' della maggiore economicita' del procedimento unico la
 cui  scelta  risponde  quindi  ad  un  apprezzamento  di  merito  non
 sindacabile da parte della Corte dei conti.
   3.2. - Sgomberato il campo dal falso problema procedurale su cui si
 impernia  la  suddetta censura di violazione di legge formulata dalla
 Sezione, si rileva altresi' l'insussistenza del vizio di  carenza  di
 motivazione    dedotto   dall'Organo   di   controllo   dall'"obbligo
 connaturato al concetto  stesso  di  selezione,  che  la  scelta  del
 migliore avvenga attraverso la valutazione comparativa dei candidati,
 previa  determinazione  di  criteri  oggettivi, coerenti e razionali"
 (pag. 51) e dall'estensione, ad opera della legge  241/1990  e  della
 l.r.  10/1991,  a  tutti  gli  atti  amministrativi  (con  esclusione
 soltanto di quelli normativi ed  a  contenuto  generale)  del  dovere
 della P.A. di palesare l'iter logico seguito (pag. 53).
   Ma  il  primo  assunto non e' affatto suffragato dalla sopra citata
 normativa  del  settore.  Ne'  la  l.r.  n.  30  del  1993   ne'   il
 decreto-legge  n. 512 del 1994 prevedono la nomina di una commissione
 per la valutazione dei titoli e la formazione di una graduatoria,  ma
 solo  la  pubblicazione di un "avviso", che puo' si' ingenerare negli
 aspiranti alla nomina una aspettativa od una valutazione oggettiva ed
 imparziale delle rispettive posizioni, senza tuttavia  togliere  alla
 competente   amministrazione  quel  minimo  di  discrezionalita'  che
 caratterizza le nomine a scelta.   A seguire la  tesi  della  Sezione
 sulla  necessita'  di  una  valutazione  comparativa  dei  titoli dei
 candidati si  perverrebbe  invece  ad  uno  snaturamento  dell'azione
 amministrativa di cui trattasi che, lungi dal conservare il connotato
 dell'"alta  amministrazione"  - ritenuto "condivisibile, in astratto"
 in altra parte della  stessa  delibera  impugnata  (pag.  52)  -,  si
 ridurrebbe  al  rango  di una comune procedura concorsuale per titoli
 senza   alcun   margine   di   discrezionalita'   per   la   pubblica
 amministrazione tertium non datur.
   La giurisprudenza del Consiglio di Stato, invero, in tema di nomine
 dei  dirigenti  generali  dello  Stato  -  a  cui sono assimilabili i
 direttori generali delle U.S.L. (cfr. art.  1,  co.  5,  d.P.C.M.  19
 luglio  1995,  n.  502)  - ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto
 fiduciario tra chi conferisce e chi riceve la nomina sia pure  inteso
 non nel senso di fiducia politica, ma secondo i normali criteri della
 fedelta' del pubblico impiegato rispetto agli organi di vertice (Sez.
 IV,  5  novembre 1991, n. 890; 6 aprile 1993, n. 393; 14 luglio 1995,
 n.  562) e, pur sottolineando che l'alto  grado  di  discrezionalita'
 insito  in  tale  nomina  non  implica la sua sottrazione ai principi
 fondamentali di imparzialita'  e  buon  andamento,  ha  espressamente
 escluso  "l'esigenza  di una valutazione comparativa, con correlativo
 onere di motivazione  sulla  preferenza  accordata  all'uno  anziche'
 all'altro aspirante" (dec. n. 562/1995 cit.).
   Non   riveste   maggior   pregio  l'argomentazione  dell'organo  di
 controllo sulla desumibilita' dell'obbligo  di  puntuale  motivazione
 dei  provvedimenti  di  cui  trattasi dall'art. 3, primo comma, della
 legge  7  agosto  1990,  n.  241  (riprodotto  senza  modifiche   dal
 corrispondente articolo della l.r. 30 aprile 1991, n. 10).
   In  tale  disposizione  si  precisa  invero  che la motivazione del
 provvedimento "deve indicare i presupposti  di  fatto  e  le  ragioni
 giuridiche  che  hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
 in relazione alle risultanze dell'istruttoria". Trattasi in  sostanza
 di    quell'operazione   espositiva   che   la   dottrina   definisce
 "giustificazione" distinguendola dalla  motivazione  vera  e  propria
 consistente  nella  esplicazione  dell'iter logico seguito dalla p.a.
 Ora, nella  specie,  le  valutazioni  della  commissione  di  esperti
 istituita  per  l'esame  delle  domande  degli  aspiranti  sono state
 pubblicate (con il relativo decreto assessoriale  9  giugno  1995  di
 presa d'atto) nella Gazzetta ufficiale della Regione n. 31, p. I, del
 10  giugno 1995, mentre nel verbale n. 29 della seduta 16 giugno 1995
 della Giunta regionale (che si allega) sono illustrati gli  ulteriori
 criteri  suggeriti  dall'assessore  regionale  per  la sanita' per la
 scelta dei 26  nominandi  nell'ambito  della  rosa  di  59  aspiranti
 fornita   dalla   Commissione   (criteri   poi  trasfusi  nella  nota
 assessoriale di proposta formale 20 giugno 1995,  n.  3243,  allegata
 alla  delibera  di giunta 5 luglio 1995, n. 340, che pure si unisce).
 Non si vede, quindi, cos'altro avrebbe dovuto  fare  la  Regione  per
 rendere  trasparente il procedimento sfociato nel d.p. 7 luglio 1995,
 n. 189, non ammesso al visto dalla  Corte  dei  conti,  tenuto  conto
 altresi'  dell'accessibilita'  ex  legge  241/90  e  l.r. 10/91 delle
 schede contenenti i singoli, motivati, giudizi della commissione.
   3.3. - Passando ai rilievi della Sezione di controllo  sui  criteri
 seguiti  dal  governo  regionale  per  le  singole nomine, si osserva
 l'infondatezza di quello iniziale relativo alla preferenza attribuita
 agli aspiranti muniti di esperienza dirigenziale maturata nel settore
 sanitario pubblico.
   L'assunto  con  cui  la  sezione  trae  argomento   dalla   mancata
 indicazione  del suddetto criterio preferenziale nell'avviso pubblico
 per    inferirne    la    contraddittorieta'    del     comportamento
 dell'amministrazione   (pagg.    59-60)  non  ha  pregio,  in  quanto
 l'apertura del procedimento a soggetti di diversa estrazione risponde
 all'interesse pubblico di ampliare la rosa degli aspiranti mentre  la
 scelta,  in  sede  di  primo  utilizzo di tale rosa, dei candidati di
 questa  o  quella  estrazione  risponde  ad  un  criterio   oggettivo
 opinabile  quanto  si vuole nel merito, ma non inficiato da manifesta
 illogicita'.
   Del resto la stessa commissione esaminatrice  dei  curricula  aveva
 fornito  all'amministrazione  una  rosa  per  cosi'  dire  di riserva
 (elenco E) utilizzabile in caso di opzione per "elementi e criteri di
 valutazione diversi".
   Quanto  ai  rilievi  sulla "rilevanza prioritaria dei candidati che
 alla data del 5 luglio 1995 rivestivano la carica di commissario e di
 vice commissario delle UU.SS.LL. provinciali",  la  valenza  di  tale
 elemento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Sezione di controllo
 (pagg.  47-48), non e' sminuita dal fatto che l'allegato 3 al d.m. 25
 febbraio 1994 "solo in nota stabilisce che il  periodo  di  attivita'
 svolto  nelle funzioni di amministratore straordinario e' comunque da
 considerare  utile  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco",  essendo
 evidente  il  diverso peso che esso puo' avere in sede di valutazione
 finale sulla capacita' manageriale rispetto al giudizio di ammissione
 al detto elenco.
   Ne' puo' considerarsi aberrante la nomina  di  due  soli  dei  nove
 commissari  in  carica al 5 luglio 1995 (pag. 62), dato che gli altri
 sette - come la stessa Sezione ha notato - non  erano  stati  inclusi
 nella  rosa  dei 59 aspiranti ritenuti piu' idonei dalla commissione,
 evidentemente perche' non erano in possesso  dei  distinti  requisiti
 presi in considerazione da quell'organo.
   La  scelta  al loro posto di sette vice commissari non ha poi nulla
 di illogico, attesa la riconosciuta capacita'  di  questi  ultimi  di
 svolgere  le  medesime  funzioni,  vuoi  per  delega  vuoi in caso di
 assenza o impedimento dei titolari. Non va  dimenticato  al  riguardo
 che  l'elemento in discorso ha costituito quel quid pluris in termini
 di fiducia che si e' aggiunto  al  possesso  da  parte  dei  suddetti
 soggetti  dei  requisiti  di "eminenza" vagliati dalla Commissione di
 esperti.
   Infine la  censura  (pag.  63)  secondo  cui  "la  limitazione  del
 privilegio  ai  candidati  che  rivestivano la carica di commissari e
 vice commissari alla data del  5  luglio  1995  comporta  un'evidente
 disparita'  di  trattamento  nei  confronti  degli altri candidati in
 possesso di pregresse esperienze  di  amministrazione  straordinaria"
 non  tiene  conto  della  costante  giurisprudenza  di codesta Corte,
 sempre ferma nel ritenere che "non puo' contrastare con il  principio
 di  uguaglianza  un  differenziato  trattamento applicato alla stessa
 categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel  tempo,  perche'  lo
 stesso  fluire  di  questo  costituisce  un elemento diversificatore"
 (sentenze n. 237 del 1994, n. 243 del 1993, n. 190 del 1990, nn. 6  e
 504  del 1988, n. 101 del 1987).
   In  ordine  al  rilievo  sulla  determinazione  di  dare "rilevanza
 prioritaria ai coordinatori che avevano svolto la loro  attivita'  in
 strutture  ubicate  nel  territorio  della  Regione"  (pag. 64), puo'
 osservarsi  che  tale  criterio  non  ha  dato  luogo  all'esclusione
 definitiva  dei due candidati provenienti da U.S.L. continentali - la
 stessa Sezione ha infatti notato (pag. 68) che in sostanza  e'  stata
 creata,   assertivamente  contra  legem  "una  sorta  di  ruolo  (cui
 l'Amministrazione si riserva di attingere in caso di necessita')"  -,
 bensi'  un  temporaneo  accantonamento  nella  fase  di  avvio  della
 riforma, per la quale sono stati ritenuti  piu'  adatti  i  candidati
 aventi una esperienza diretta della difficile realta' isolana.
   3.4.  -  In  fine,  sorvolando  sui  rilievi relativi ad altri cari
 particolari (come quello del dott. Sollema, la  cui  mancata  scelta,
 motivata  dalla cessazione dal servizio viene criticata dalla Sezione
 con  osservazioni  sostanzialmente  di   opportunita'),   si   rileva
 l'insussistenza   del   vizio   di   incoerenza   riscontrato   nella
 destinazione ad U.S.L. o aziende ospedaliere di ridotte dimensioni di
 alcuni  coordinatori  amministrativi  che  avevano  maturato  le loro
 esperienze in  unita'  di  notevoli  dimensioni  e  con  gestione  di
 considerevoli  risorse finanziarie (pagg. 69-70).  Nella formulazione
 di tale rilievo la Corte dei conti non ha tenuto presente  invero  la
 combinazione    del    criterio   preferenziale   "della   esperienza
 dirigenziale maturata in strutture sanitarie pubbliche" con quello di
 non destinare "i soggetti nominati... alle aziende presso  cui  hanno
 maturato  l'esperienza  dirigenziale"  (v.  p.  5  dell'acclusa  nota
 assessoriale di  proposta  20  giugno  1995,  n.  3243,  allega  alla
 delibera    di   giunta   n.   340/1995),   criterio,   quest'ultimo,
 intuitivamente rispondente alla non irragionevole  preoccupazione  di
 neutralizzare  le  "incrostazioni"  formatesi  nella  lunga (in media
 decennale) carriera dei predetti soggetti e che ha  dato  luogo  alle
 sporadiche  deroghe  al principio "dell'uomo giusto al posto giusto",
 rilevate dall'organo di controllo.
   4. - Le considerazioni sopra svolte dimostrano l'insussistenza  nel
 d.p.  7 luglio 1995, n. 189/Gab. dei vizi di violazione di legge (con
 riferimento alla procedura  seguita)  e  dei  "principi  generali  in
 materia  concorsuale"  che  la Sezione ritiene a torto applicabili al
 procedimento de quo  nonche'  dei  vizi  di  eccesso  di  potere  per
 contraddittorieta'  di  comportamento,  illogicita' ed irrazionalita'
 dei criteri di scelta e disparita' di trattamento.
   In ogni caso, attesa la divisibilita' del provvedimento  sottoposto
 al  controllo,  le singole irregolarita' riscontrate non giusfificano
 la mancata registrazione delle tante nomine su cui la sezione non  ha
 trovato  nulla  da ridire e che resisterebbero anche ad una eventuale
 valutazione  comparativa  (ad   es.   quella   del   dott.   Giuseppe
 Stancanelli,  nominato direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 6 di
 Palermo, in possesso di "esperienza professionale  attuale,  maturata
 per  oltre  11  anni,  con  continuita'.....  presso U.S.L. di grandi
 dimensioni, con il possesso della qualifica apicale massima", come si
 legge nella scheda di valutazione n. 148, che si allega).
   La sezione invece  -  del  tutto  indifferente  all'importanza  dei
 valori  in  gioco - ha voluto cercare a tutti i costi una connessione
 tra  gli  atti  dell'intero  procedimento,  rasentando  il  paradosso
 laddove   (pag.  71)  ha  preteso  di  far  derivare  dalla  asserita
 illegittimita' della nomina del dott. Navarria a  direttore  generale
 dell'azienda   ospedaliera  "Cannizzaro"  (in  qualita'  di  ex  vice
 commissario della U.S.L. di Catania)  l'invalidita'  della  nomina  a
 direttore  generale  dell'Azienda regionale collegata con la facolta'
 di medicina e chirurgia catanese del dott. Poli,  scelto  nell'ambito
 di una rosa fornita dal rettore e dotato di titoli poziori rispetto a
 quelli  del  Navarria  (come si rileva dalle rispettive schede che si
 allegano)| E tale connessione ha trovato persino  tra  il  decreto  7
 luglio  1995,  n. 189, di nomina cumulativa dei 26 direttori generali
 di cui sopra ed i decreti 4 ottobre 1995, n. 271 e 23 dicembre  1995,
 n.  371,  di nomina, rispettivamente, del dott. Lucio Pollicita e del
 dott. Giovanni Carlo Manenti a direttori generali dell'Azienda U.S.L.
 di Enna in sostituzione del dott.  Giovanni  Randisi  e  dell'Azienda
 ospedaliera  "Papardo" di Messina, in sostituzione del dott. Vittorio
 Spedale,  nomine  non  censurate  per  vizi  propri,  ma  in   quanto
 assertivamente "disposte... sulla base di quei criteri che sono stati
 ritenuti illogici, irrazionali e contraddittori".
   In  conclusione puo' senz'altro affermarsi che la Corte dei conti -
 sezione del controllo per  la  Regione  siciliana  -  ha  doppiamente
 invaso  la  sfera  di  attribuzioni  della  ricorrente:  da  un  lato
 sottoponendone gli atti a censure di merito camuffate da  rilievi  di
 violazione  di  legge  e  di  eccesso  di potere; dall'altro rendendo
 immotivatamente inefficaci buona parte delle nomine sottoposte al suo
 esame, con gravissime conseguenze sul servizio  sanitario  regionale,
 il tutto in nome del buon andamento dell'amministrazione|
                         Istanza di sospensione
   Con  il  presente  ricorso  la  Regione  siciliana si vede pertanto
 costretta a chiedere la  sospensione  dell'atto  invasivo,  ai  sensi
 dell'art.    40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle
 norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
   Vero e' che si e' in presenza  nella  fattispecie  di  un  atto  di
 controllo e che, sulla base della nota constatazione di codesta Corte
 (ord.     121/1983),  anche  se  fosse  disposta  la  sospensione  il
 provvedimento controllato rimarrebbe pur sempre privo  di  efficacia,
 non  potendo  la  sospensione  sostituire  l'atto  approvativo da cui
 dipende l'efficacia del provvedimento predetto.
   Va pero'  subito  detto  che  la  superiore  constatazione  non  e'
 operante  -  come  pure  la  stessa  Corte  fa  presente nella citata
 ordinanza - in presenza di atti controllati immediatamente eseguibili
 come appunto i decreti presidenziali non ammessi a registrazione  che
 costituiscono  atti  amministrativi immediatamente esecutivi ai sensi
 dell'art. 5 del d.-l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15
 luglio 1994, n. 444.
   La ricusazione del visto  e  della  conseguente  registrazione  dei
 decreti  del  Presidente della Regione nn. 189 del 7 luglio 1995, 271
 del 4 ottobre 1995 e 371 del 23 dicembre 1995 ha pertanto azzerato  i
 vertici,   gia'   insediatesi  ed  operativi,  delle  aziende  Unita'
 sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Sicilia con  grave
 ed   irreparabile  danno  sull'assistenza  sanitaria  siciliana  gia'
 mortificata anche per le difficolta' di dare un assetto definitivo  e
 funzionante  alle  nuove strutture e di dotarle finalmente di tecnici
 professionalmente capaci.
   Proprio la ragionevole speranza  nell'accoglimento  della  presente
 istanza  e  quindi del ripristino immediato della piena efficienza ed
 operativita'  delle  strutture  sanitarie  dell'Isola  attraverso  il
 reinserimento  dei  propri  vertici  ha  indotto  la  Regione  a  non
 riproporre alle Sezioni riunite della Corte dei Conti per la  regione
 siciliana  l'esame  dei  provvedimenti  presidenziali  non  ammessi a
 registrazione dalla Sezione di controllo ma a  promuovere  davanti  a
 codesta  ecc.ma  Corte  il  conflitto  di  attribuzione  al  fine  di
 ottenere, per tale  via,  il  ripristino  della  legalita'  lesa  con
 sacrificio   della   sfera  d'azione  della  Regione  in  materia  di
 assistenza sanitaria.
                                P. Q. M.
   Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale:
     preliminarmente di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;
     di accogliere, quindi, il ricorso, ritenendo e dichiarando che la
 deliberazione n. 50/1996 emessa  dalla  sezione  di  controllo  della
 Corte  dei conti per la Regione siciliana nell'adunanza del 29 giugno
 1996 e' illegittima in quanto invade l'ambito della competenza  della
 Regione siciliana in violazione degli artt. 116 Cost. e 17 lettere b)
 e  c)  e  20  dello  statuto  e  delle  relative  norme di attuazione
 approvate con d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111;
     di pronunziare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato;
   Si depositano col presente atto:
     autorizzazione a ricorrere (delibera della  Giunta  regionale  n.
 284 dell'11 luglio 1996).
     copia  della  deliberazione  n.  50/1996  emessa dalla sezione di
 controllo  della  Corte  dei   conti   per   la   Regione   siciliana
 nell'adunanza   del   29   giugno  1996  e  della  relativa  nota  di
 trasmissione n. 732/S.C.  dell'11 luglio 1996.
      Palermo, addi' 31 agosto 1996
            Avv. Francesco Torre - avv. Francesco Castaldi
 96C1444