N. 1265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996
N. 1265 Ordinanza emessa il 28 giugno 1996 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Galimberti Emanuele e Rossi Matteo ed altro Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa. (C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534). (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).(GU n.47 del 20-11-1996 )
IL PRETORE Dato atto che nessuno e' comparso all'odierna udienza di prima comparizione del 17 aprile 1996, sciogliendo la riserva che precede, previo rilievo che lo scioglimento della stessa e' tardivo per il carico di lavoro del giudicante, osserva: I. - La presente controversia e' stata introdotta con citazione notificata il 22 dicembre 1995. In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1261/1996). 96C1766