N. 1265 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 1996

                                N. 1265
  Ordinanza  emessa  il  28  giugno  1996  dal  pretore  di  Monza nel
 procedimento civile vertente tra Galimberti Emanuele e  Rossi  Matteo
 ed altro
 Processo  civile  -  Mancata  comparizione  delle  parti  nella prima
    udienza  -  Previsione  di  fissazione  di  udienza  successiva  -
    Cancellazione  della  causa  dal ruolo soltanto in caso di mancata
    comparizione alla nuova udienza  -  Violazione  del  principio  di
    eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
 (C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995,
    n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995,
    n. 534).
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
(GU n.47 del 20-11-1996 )
                              IL PRETORE
   Dato  atto  che  nessuno  e'  comparso all'odierna udienza di prima
 comparizione del 17 aprile 1996, sciogliendo la riserva che  precede,
 previo  rilievo  che  lo  scioglimento della stessa e' tardivo per il
 carico di lavoro del giudicante, osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata il 22 dicembre 1995.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione  della  norma  dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., nel
 testo risultante dalla inopinata  modificazione  apportata  dall'art.
 4,  comma  1-bis  del  d.-l.  18 ottobre 1995, n. 432 come convertito
 dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace  fin  dal  21
 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 1261/1996).
 96C1766