MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.276 del 25-11-1996)

   Con  decreto  ministeriale  n.  21445 del 9 ottobre 1996, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 2 agosto 1996,  n.  404,  in
favore  di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti
ad orario ridotto, dipendenti dalla F.M.I. S.p.a. sede di  Napoli  ed
unita'   di  Napoli  e'  concesso  il  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  31
marzo 1996.
   L'erogazione  del  trattamento,  per i periodi successivi alla sua
concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei  lavoratori  al
progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza  della societa' e' stata inoltrata all'ufficio regionale
del lavoro e dalla massima occupazione di Napoli come  da  protocollo
dello stesso, in data 11 aprile 1996.
   Pagamento diretto: no.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21446 del 9 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumix, con sede  in  Roma  ed
unita'  nazionali,  e'  autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1,  comma
1, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella legge
27 dicembre 1994, n. 738, dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21447 del 9 ottobre 1996, in favore
del numero complessivo di 606 lavoratori dipendenti dalla: S.p.a. Ira
Costruzioni,  con  sede  in  Catania  e  unita'   in   Catania   (176
dipendenti), Enna (142 dipendenti), Messina (192 dipendenti), Palermo
(17  dipendenti),  Siracusa  (11 dipendenti), Trapani (2 dipendenti),
Cagliari  (63  dipendenti),  Roma  (2   dipendenti),   Agrigento   (1
dipendente),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento di
integrazione salariale, dal 24 marzo 1996 al 17 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 21035 del
28 giugno 1996.
   Con decreto ministeriale n. 21448 del 9 ottobre 1996, e' revocata,
limitatamente al perido dal  6  marzo  1996  al  17  luglio  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  del  trattamento   economico   di
mobilita',  gia'  autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella  legge
26  gennaio  1994,  n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla:
societa'  cooperativa  a  responsabilita'   limitata   Soc.   coop.va
Dipendenti industria Avino di Napoli.
   E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 223/91, la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore di n. 152 lavoratori, per il periodo dal 6 marzo
1996 al 5 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concesso per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge 160/88.
   Con decreto  ministeriale  n.  21449  del  9  ottobre  1996,  sono
accertati  i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91,
relativi al periodo dall'8 luglio 1995 al  29  dicembre  1995,  della
societa'  cooperativa  a  responsabilita' limitata, Consorzio agrario
interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in  Salerno,
per  le  unita'  di  Battipaglia  (Salerno),  Marigliano  (Napoli)  e
Salerno.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  per   liquidazione   coatta   amministrativa
(decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'8 luglio
1994),  gia'  disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con
effetto dall'8 luglio 1994,  in  favore  dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  societa'  cooperativa  a responsabilita' limitata,
Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con
sede in Salerno, per le unita' di Battipaglia  (Salerno),  Marigliano
(Napoli)  e Salerno, per il periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre
1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concesso per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21450 del 9 ottobre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995, della  ditta:  S.p.a.
Meccanica  costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda Niedda
(Sassari).
   Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 16 maggio 1994, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.p.a.
Meccanica costruzioni, con sede in Sassari e unita' di Predda  Niedda
(Sassari), per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 16
novembre 1994;
    2)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 31 ottobre 1994  al  30  aprile  1995,  della
ditta:  S.p.a.  Acciaieria  Valsugana,  con  sede  in Borgo Valsugana
(Trento) e unita' di Borgo Valsugana (Trento).
   Parere comitato tecnico del 13 giugno 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore  dei
lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Acciaieria
Valsugana, con sede in Borgo Valsugana (Trento)  e  unita'  di  Borgo
Valsugana  (Trento),  per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile
1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza  31
ottobre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21451 del 9 ottobre 1996: e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5  febbraio
1996  al 4 febbraio 1997, della ditta: S.c. a r.l. Cooperativa lavori
ferroviari, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia.
   Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa lavori ferroviari, con
sede  in  Bologna e unita' di Bologna e Reggio Emilia, per il periodo
dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza  5
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21452 del 9 ottobre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 22 ottobre 1994 al  21  ottobre  1995,  della
ditta:  S.r.l.  S.A.P., con sede in Roma e unita' di Ischia (Napoli),
Milano, Roma e uffici di Roma.
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.P., con sede in Roma e
unita' di Ischia (Napoli), Milano, Roma e  uffici  di  Roma,  per  il
periodo dal 22 ottobre 1994 al 21 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza
22 ottobre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 22 ottobre
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  S.A.P., con sede in Roma e unita' di Ischia (Napoli), Milano,
Roma e uffici di Roma, per il  periodo  dal  22  aprile  1995  al  21
ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza
22 aprile 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 18 settembre 1995 al  17  settembre  1996,  della  ditta:
S.r.l.  Stanzione,  con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di
Torre Annunziata (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Stanzione, con sede in Torre Annunziata
(Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 18
settembre 1995 al 17 marzo 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 18
settembre 1995;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 18 settembre 1995, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta  S.r.l.  Stanzione,
con  sede  in  Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata
(Napoli), per il periodo dal 7 maggio 1996 al 17 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1996 con decorrenza
18 marzo 1995;
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21453 del 9 ottobre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1997,  della  ditta  S.p.a.
Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Alvignano (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia  Irme,  con  sede  in  Napoli  e
unita'  di Alvignano (Caserta), per il periodo dal 29 gennaio 1996 al
28 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 29
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 29 gennaio 1996, in favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme,
con sede in Napoli e unita' di Alvignano (Caserta),  per  il  periodo
dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 agosto 1996 con decorrenza 29
luglio 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996,  della  ditta  S.p.a.
Moccia Irme, con sede in Napoli e unita' di Montesarchio (Benevento).
   Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia  Irme,  con  sede  in  Napoli  e
unita' di Montesarchio (Benevento), per il periodo dal 1 gennaio 1996
al 30 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza
1 gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio  1996,  in  favore
dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Moccia Irme,
con  sede  in  Napoli  e  unita'  di Montesarchio (Benevento), per il
periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza
1 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21454 del 9 ottobre 1996 e'  approvato
il  programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal
21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996, della ditta S.p.a. Sidermarghera,
con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 12 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 21 agosto
1995, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Sidermarghera, con sede in Vicenza e unita' di Porto Marghera
(Venezia), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 20 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1996  con  decorrenza  21
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21455 del 9 ottobre 1996 e'  approvato
il  programma  per  crisi  aziendale,  relativamente al periodo dal 1
novembre 1995 al 30 aprile 1996, della  ditta  S.p.a.  Marcofil,  con
sede  in  Melfi  (Potenza)  e  unita'  di  Bairago  (Milano)  e Melfi
(Potenza).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e
unita'  di  Bairago  (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1
novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza
1 novembre 1995;
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21456 del 9 ottobre 1996 e'  approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal  25  maggio  1995 al 24 maggio 1996, della ditta Novembal Italia,
dal 29 giugno 1995 RI.FLA S.r.l., dal 20 luglio 1995 Deterbi  S.p.a.,
con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta Novembal  Italia,  dal  29  giugno
1995  RI.FLA  S.r.l.,  dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in
Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina),  per  il  periodo  dal  25
maggio 1995 al 24 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25
maggio 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
2 agosto 1996, n. 21264.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza
25 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21457 del 9 ottobre 1996 e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativamente  al  periodo  dal  3
luglio  1995  al 2 gennaio 1996, della ditta S.r.l. Luce dal Sud, con
sede in Napoli e unita' di Montecorvino Pugliano (Salerno).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Luce  dal Sud, con sede in Napoli e
unita' di Montecorvino Pugliano  (Salerno),  per  il  periodo  dal  3
luglio 1995 al 2 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza
3 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21458  del 9 ottobre 1996 ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 2 agosto  1996,  n.  404,  e'
prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.
a  r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, con
sede  in Pescara e unita' di Pescara e San Giovanni Teatino (Chieti),
per  il  periodo  dal  29  dicembre  1995  al  28  giugno  1996,   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21459 del 9 ottobre 1996 in favore dei
dipendenti  dalla  S.c.  a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di
Chieti e Pescara, con sede in Pescara  e  unita'  di  Pescara  e  San
Giovanni   Teatino  (Chieti),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  come   sopra   disposta   e'
ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21460 del 9 ottobre 1996 in favore dei
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio  agrario  interprovinciale  di
Salerno,  Napoli  e  Avellino,  con  sede  in  Salerno  e  unita'  di
Battipaglia (Salerno), Salerno e ufficio di Marigliano  (Napoli),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 30  dicembre  1995  al  29  giugno
1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  come  sopra  disposta  e'
ulteriormente prorogata dal 30 giugno 1996 al 29 dicembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21461 del 9 ottobre 1996 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Ira  Costruzioni,  con  sede  in
Catania  e  unita'  di  Agrigento  (per  un massimo di 1 dipendente),
Cagliari (per un massimo di 61 dipendenti), Catania (per  un  massimo
di  175 dipendenti), Enna (per un massimo di 140 dipendenti), Messina
(per un massimo di 191 dipendenti), Palermo (per  un  massimo  di  15
dipendenti),  Roma (per un massimo di 1 dipendente), Siracusa (per un
massimo di 11 dipendenti), Trapani (per un massimo di 2  dipendenti),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale, dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata
dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21462 del 9 ottobre 1996 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cariboni  Paride,  con sede in
Colico e cantieri in Lombardia e Trentino-Alto Adige, per un  massimo
di  147  dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  9  maggio  1996  all'8
novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui all''art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21463 del 9 ottobre  1996,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e
unita' di Palermo, per un massimo di 294 dipendenti, e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996.
   La   corresponsione   del   trattamento  disposta  come  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1996 al 15 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  trentasei  mesi   nell'arco   del
quinquennio   previsto   dalla  vigente  normativa,  con  particolare
riferimento ai periodi di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione
dell'attivita' produttiva determinata  da  situazioni  temporanee  di
mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21464 del 9 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Felice Tabasso,  con  sede  in
Chieri  e  unita'  di  Chieri,  per  un massimo di 101 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 22 novembre 1995 al 21 maggio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21465 del 9 ottobre  1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Coop.  Zootecnica Toscana
C.T.Z., con sede in Chiusi e unita' in Chiusi, per un massimo  di  14
dipendenti  e  Piancastagnaio  per  un  massimo  di  1 dipendente, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale, dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 20 agosto 1996 al 19 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto   del   limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del
quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21471 del 9 ottobre 1996, e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo  dal  2  maggio
1994  al  1  novembre 1994, della ditta S.r.l. Novembal Italia dal 20
luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in Sezze (Latina)  e  unita'  di
Sezze (Latina).
   Parere comitato tecnico del 22 febbraio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 febbraio 1995 con effetto dal 2 novembre 1993, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Novembal Italia dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a., con sede in  Sezze
(Latina) e unita' di Sezze (Latina), per il periodo dal 2 maggio 1994
al 1 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza
2 maggio 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
11 aprile 1996, n. 20397.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21472 del 15 ottobre 1996 e' accertata
la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo
dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta  S.p.a.  S.I.E.S.
Societa'  italiana  stampatrice editrice, con sede in Milano e unita'
di Milano.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui   sopra   e'   ammessa   la
possibilita'   di   beneficiare   del  trattamento  di  pensionamento
anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi  di  cui
all'art.  37,  della  legge  5  agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla
S.p.a. S.I.E.S. Societa' italiana stampatrice editrice, con  sede  in
Milano  e  unita' di Milano, per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31
gennaio 1997.
   Con decreto ministeriale n. 21473 del 15 ottobre 1996 e' accertata
la condizione di cui all'art. 35, terzo  comma,  legge  n.  416/1981,
relativamente  al  periodo  dal  1  gennaio 1996 al 31 dicembre 1997,
della ditta S.p.a. S.E.L. Societa' editrice  lombarda,  con  sede  in
Milano e unita' di Milano e Paderno Dugnano (Milano).
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla ditta S.p.a.
S.E.L. Societa' editrice lombarda, con sede in  Milano  e  unita'  di
Milano  e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1996
al 30 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  previdenza  dei  giornalisti  italiani, sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21474  del  15  ottobre  1996 sono
accertati i  presupposti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  legge  n.
223/1991,  relativi  al  periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996,
della ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con
sede in Bergamo e unita' di Bergamo.
   Parere comitato tecnico dell'11 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto ministeriale del 27 marzo 1996 con effetto dal 3 aprile 1995,
in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a
r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo  e
unita'  di  Bergamo,  per  il  periodo dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre
1996.
   Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto del 31 dicembre 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21515 del 17 ottobre 1996,  a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale  del  19  dicembre
1994,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 19 dicembre 1994 con effetto dal 7 novembre 1994, in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Metroroma, con sede in Roma e unita' site nella regione Lazio (Roma),
per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1995 con decorrenza  7
novembre 1995;
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21516 del 17 ottobre 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo  1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996  con effetto dal 18 luglio 1995, in
favore   dei   lavoratori   interessati,   dipendenti   dalla   ditta
Manutenzione  generale  Sud  gruppo  Iritecna,  con sede in Taranto e
unita' di Taranto, per il periodo dal 4  aprile  1996  al  17  luglio
1996.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11 aprile 1996 con decorrenza 18
gennaio 1996;
   Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo  1996,
e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  7  marzo  1996  con effetto dal 18 luglio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Italimpianti  Sud  gruppo  Iritecna,  con sede in Taranto e unita' di
Taranto, per il periodo dal 4 aprile 1996 al 17 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996  con  decorrenza  18
gennaio 1996;
   Art. 7, comma 1, legge n. 23/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21517 del 17 ottobre 1996:
    1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del  decreto-legge  3  ottobre
1996,  n.  510,  in favore di un massimo di 15 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Carlo  Gavazzi
Impianti  S.p.a.,  sede  di  Milano  e  unita'  di Montalto di Castro
(Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario  di  integrazione
salariale dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
dicembre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza   della   societa'   e'   stata   inoltrata  all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 31 gennaio 1996.
   Pagamento diretto: no.
    2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del  decreto-legge  3  ottobre
1996,  n.  510,  in favore di un massimo di 40 lavoratori sospesi dal
lavoro o  lavoranti  ad  orario  ridotto,  dipendenti  dalla  Belleli
S.p.a.,  sede di Mantova e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal
26 febbraio 1996 al 25 agosto 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 25
febbraio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza   della   societa'   e'   stata   inoltrata  all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 6 marzo 1996.
   Pagamento diretto: si.
    3)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre
1996, n. 510, in favore di un massimo di 12  lavoratori  sospesi  dal
lavoro  o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Gecomontaggi,
sede di Siracusa  e  unita'  di  Montalto  di  Castro  (Viterbo),  e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1
febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31
gennaio 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza   della   societa'   e'   stata   inoltrata  all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996.
   Pagamento diretto: si.
    4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del  decreto-legge  3  ottobre
1996,  n.  510,  in favore di un massimo di 31 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Iemsa  S.p.a.,
sede  di  Brindisi  e  unita'  di  Montalto  di  Castro (Viterbo), e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal
14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 13
giugno 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza   della   societa'   e'   stata   inoltrata  all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 23 gennaio 1996.
   Pagamento diretto: si.
    5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del  decreto-legge  3  ottobre
1996,  n.  510,  in  favore di un massimo di 4 lavoratori sospesi dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Ismes  S.p.a.,
sede di Bergamo e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso
il  trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 ottobre
1995 al 31 marzo 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino  al  30
settembre 1996.
   L'erogazione   del   trattamento  di  cui  sopra,  per  i  periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza  della   societa'   e'   stata   inoltrata   all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 16 novembre 1995.
   Pagamento diretto: si.
    6)  ai  sensi  dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 ottobre
1996, n. 510, in favore di un massimo di 99  lavoratori  sospesi  dal
lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Marelli Motori
S.r.l.,  sede  di  Milano e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), e'
concesso il trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal
20 giugno 1996 al 19 dicembre 1996.
   Il  trattamento  di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 19
giugno 1997.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.
   L'istanza   della   societa'   e'   stata   inoltrata  all'ufficio
provinciale del lavoro e dalla massima occupazione di Viterbo come da
protocollo dello stesso, in data 25 luglio 1996.
   Pagamento diretto: si.
   Contributo addizionale: no. In concordato preventivo C.B.  dal  21
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  e  assistenza sociale e'
autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare  direttamente
il trattamento straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale n. 21518 del 17 ottobre 1996, a seguito
dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta  con
decreto  ministeriale  del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995
con  effetto  dal  13  febbraio  1995,  in  favore   dei   lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Edi.Stra., con sede in
Roma e unita' di Genova, per il periodo  dal  13  agosto  1995  al  5
ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
13 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
9 febbraio 1996, n.19960/3.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21519  del  17  ottobre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5
febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della ditta S.p.a.  Manifattura  di
Valduggia  (Gruppo  Ragno), con sede in Milano e unita' di Borgosesia
(Vicenza).
   Parere comitato tecnico del 10 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei  lavoratori  interessati
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Manifattura  di  Valduggia  (Gruppo
Ragno), con sede in Milano e unita' di Borgosesia (Vicenza),  per  il
periodo  dal  5  febbraio  1996  al 4 febbraio 1997. Art. 6, comma 1,
decreto-legge n. 510/96.
   Istanza aziendale presentata il 10 marzo  1996  con  decorrenza  5
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21520 del 17 ottobre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  18  luglio  1994  al 17 luglio 1995, della ditta S.r.l.
Filippo Fochi - Impianti industriali -  Gruppo  Fochi,  con  sede  in
Bologna e unita' di Bologna.
   Parere comitato tecnico del 12 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Filippo Fochi - Impianti industriali  -
Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo
dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 agosto 1994 con decorrenza 18
luglio 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 luglio 1994,
in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Filippo  Fochi  -  Impianti  industriali  - Gruppo Fochi, con sede in
Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 18 gennaio 1995 al 17
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1995 con decorrenza 18
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21521 del 17 ottobre 1996, a seguito
dell'approvazione  del  programma  per  riorganizzazione   aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  26  luglio 1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
26 luglio 1996, con effetto  dal  12  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori   interessati   dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.  Grande
distribuzione  avanzata  G.Di.A.,  con  sede  in  Milano   e   unita'
nazionali, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 12
aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21522  del  17  ottobre  1996,  e'
approvata  la  modifica del programma per ristrutturazione aziendale,
relativa al periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio  1996,  della
ditta  S.p.a.  ABB  Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di
Milano, uffici di Milano e Vittuone (Milano).
   Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con decreto ministeriale del 2 marzo 1996 con effetto dal 1 settembre
1994,  in  favore  dei  lavoratori interessati dipendenti dalla ditta
S.p.a. ABB Elettrocondutture, con sede in Milano e unita' di  Milano,
uffici  di Milano e Vittuone (Milano), per il periodo dal 1 settembre
1995 al 29 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1
settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21523 del 17 ottobre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al  28  gennaio  1996,  della
ditta:  S.c.  a  r.l.  COOPLAT  Cooperativa  lavoratori ausiliari del
traffico, con sede in Firenze e unita' di Marciano  M.  c/o  Trinitry
A.I. (Livorno).
   Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati dipendenti dalla ditta S.c. a  r.l.  COOPLAT  Cooperativa
lavoratori  ausiliari  del  traffico, con sede in Firenze e unita' di
Marciano M. c/o Trinitry  A.I.  (Livorno),  per  il  periodo  dal  30
gennaio 1995 al 29 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1995 con decorrenza
30 gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 30
gennaio  1995,  in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.c.  a  r.l.  COOPLAT  Cooperativa  lavoratori  ausiliari  del
traffico,  con  sede  in Firenze e unita' di Marciano M. c/o Trinitry
A.I. (Livorno), per il periodo dal 30 luglio 1995 al 28 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza
30 luglio 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  6 settembre 1996 e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
6 settembre 1996 con effetto dall'11  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori   interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.n.c.  O.S.B.  -
Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto  (Bari)  e  unita'  di
Bitonto  (Bari),  per  il  periodo  dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1996 con decorrenza
11 aprile 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 marzo 1996 al 3  marzo  1997,  della  ditta
S.p.a.  G.E.A.  -  Gruppo europeo abbigliamento, con sede in Badia al
Pino (Arezzo) e unita' di Badia al Pino (Arezzo).
   Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazioneaziendale,  in  favore  dei  lavoratori
interessati  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. G.E.A. - Gruppo europeo
abbigliamento, con sede in Badia al Pino (Arezzo) e unita'  di  Badia
al  Pino  (Arezzo),  per  il  periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1996 con decorrenza
4 marzo 1996;
    5) e' approvata la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa al periodo dal 29 agosto 1995 al 28 agosto 1996,
della ditta: S.p.a. Carmine Russo, con sede in  Cicciano  (Napoli)  e
unita' di Cicciano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 25 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 25 luglio 1995 con effetto dal 29 agosto
1994, in favore dei lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Carmine  Russo,  con  sede  in  Cicciano (Napoli) e unita' di
Cicciano (Napoli), per il periodo dal 29 agosto 1995 al  28  febbraio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 30 agosto 1995 con decorrenza
29 agosto 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
  29 maggio 1996, n. 20693/2;
    6)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il  presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  luglio  1995  con  effetto  dal  29  agosto  1994,  in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a.  Carmine  Russo,
con  sede  in Cicciano (Napoli) e unita' di Cicciano (Napoli), per il
periodo dal 29 febbraio 1996 al 28 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza
29 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21524  del  17  ottobre  1996,  e'
approvata  la  modifica del programma per riorganizzazione aziendale,
relativa al periodo dal 1 dicembre 1994  al  31  maggio  1995,  della
ditta  S.p.a.  Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita'
di Levico Terme (Trento).
   Parere comitato tecnico del 17 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  19  settembre 1994 con effetto dal 1
dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti  dalla
ditta  S.p.a.  Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unita'
di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1 dicembre  1994  al  31
maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.