MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.277 del 26-11-1996)

   Con  decreto  ministeriale n. 21525 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede  in  Taranto  e
unita'  di  Taranto, per un massimo di 74 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal
3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21526 del 17 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con
sede  in  Brescia  e  unita'  di  Brescia,  per  un  massimo  di  174
dipendenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  10  luglio  1996  al  9
gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21527 del 17 ottobre 1996,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto
e unita' di Taranto, per un massimo di 19 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
    Con  decreto ministeriale n. 21528 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo  Fochi,  con  sede  in
Bologna  e  unita'  di  Bologna,  per  un massimo di 33 dipendenti, e
unita' di Roma, per un massimo  di  2  dipendenti,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21529  del  17  ottobre  1996,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta  S.r.l.  Navaltecno
Italia,  con  sede  in  Castellammare  di Stabia (Napoli) e unita' di
Napoli.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
dalla  ditta  S.r.l.  Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di
Stabia (Napoli) e unita' di Napoli, per un periodo  dal  21  febbraio
1996 all'8 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza
9 gennaio 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/93.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21530 del 17 ottobre 1996,  a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25
settembre 1995, e' prorogata la  corresponsione  del  trattamento  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano,  Napoli  e  Roma,  per  il periodo dal 15 novembre 1995 al 14
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  della  previdenza  giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale n. 21531 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T. Ceretti Tanfani, con sede
in Ceriano Laghetto (Milano) e unita' di Ceriano  Laghetto  (Milano),
per un massimo di 56 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1996
al 2 dicembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3
dicembre 1996 al 2 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21532 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montebianco sud, con  sede  in
Frosinone  e unita' di Frosinone, per un massimo di 56 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
gennaio 1997 al 9 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21533 del 17 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Breda Energia, con sede in
Milano e unita' di Milano, per  un  massimo  di  180  dipendenti,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21534 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics, con sede
in Milano e unita' di Milano, per un massimo di  482  dipendenti,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21535 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SI.RI.A., con  sede  in  Busto
Arsizio  (Varese)  e unita' di Trezzano sul Naviglio (Milano), per un
massimo di  22  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 19 aprile
1996 al 18 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21536 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Tecnoimpianti  Ambiente  ed
Energia, con sede in Bergamo, unita' di Treviolo e uffici di Bergamo,
per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996
al 31 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21537 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Alfano di  Alfano  Vincenzo  &
C.,  con  sede  in  Castel S. Giorgio (Salerno) e unita' di Castel S.
Giorgio (Salerno), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 13 febbraio 1996 al 12 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
agosto 1996 al 12 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
    Con decreto ministeriale n. 21538 del 17 ottobre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.CO.RI., con sede in Roma e
unita' di Roma, per un massimo di 29 dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21539 del 17 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cons.Sar.Co.Ri., con sede
in Cagliari e unita' di  Alghero  (Sassari),  per  un  massimo  di  6
dipendenti,   e   Cagliari,  per  un  massimo  di  8  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
24 novembre 1996 al 23 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21540 del 17 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Metal.Co.,  con  sede  in
Cordenons (Pordenone) e  unita'  di  Cordenons  (Pordenone),  per  un
massimo  di  13  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996
al 19 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
20 settembre 1996 al 19 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21544  del  17  ottobre  1996,  e'
annullato il decreto ministeriale in data 22  marzo  1996,  solo  per
quanto   attiene   alla   autorizzazione   alla   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal  1  gennaio  1996  al  23  aprile  1996,  adottato  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Vigilante, con  sede  e  unita'  in
Reggio Calabria.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21545  del  17  ottobre  1996,  e'
annullato il decreto ministeriale in data 14  marzo  1996,  solo  per
quanto   attiene   alla   autorizzazione   alla   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale  per  il  periodo
dal  1  gennaio  1996  al  30  novembre  1996, adottato in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede e unita'  in
Ferrandina (Matera).
     Con  decreto ministeriale n. 21556 del 24 ottobre 1996, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996,  n.  300,  in
favore di numero massimo 27 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti
ad  orario  ridotto,  dipendenti  dalla  Nuova  Mistral,  con sede in
Sermoneta (Latina) e unita' di Sermoneta  (Latina),  e'  concesso  il
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 1 gennaio
1996 al 30 giugno 1996.
   Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al
31 dicembre 1996.
   L'erogazione  del  trattamento  di  cui  sopra,  per   i   periodi
successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno
dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
   L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma
come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 1996.
   Pagamento diretto: no.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 26 luglio 1996 n. 21231/2.
   L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale e' autorizzato, la
dove espressamente disposto, ad erogare direttamente  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21557  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativo al  periodo  dal
12  marzo  1996  all'11 marzo 1997, della ditta S.p.a. Geoitalia, con
sede in San Giuliano Milanese  (Milano)  e  unita'  di  San  Giuliano
Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con  sede  in  San  Giuliano
Milanese  (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano), per il
periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza
12 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21558 del 24 ottobre 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre  1995
al  5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS),
con sede in Somma Vesuviana (Napoli)  e  unita'  di  Somma  Vesuviana
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del  20  giugno  1994,  con  effetto  dal  6
settembre  1993,  in  favore  dei  lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS),  con  sede  in  Somma
Vesuviana  (Napoli)  e  unita'  di  Somma  Vesuviana (Napoli), per il
periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza
6 settembre 1996.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993,  in
favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag
Italia (gruppo Fag KGS), con  sede  in  Somma  Vesuviana  (Napoli)  e
unita'  di  Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1996
al 5 settembre 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  l'11  aprile 1996 con decorrenza 6
marzo 1996.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21559  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal
12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996, della ditta S.p.a. Calderoni, con
sede in Casale Corte Cerro (Novara) e unita' di  Casale  Corte  Cerro
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni, con  sede  in  Casale  Corte
Cerro  (Novara)  e  unita'  di  Casale  Corte  Cerro (Novara), per il
periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1996 con decorrenza
12 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21560 del 24 ottobre 1996:
    1) e' approvato la modifica del  programma  per  riorganizzazione
aziendale,  relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995,
della ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo  Alenia,  con
sede in Tessera (Venezia) e unita' di Tessera (Venezia).
   Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 17 dicembre  1993  con  effetto  dal  19
aprile  1993,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in
Tessera (Venezia) e unita' di Tessera (Venezia), per il  periodo  dal
19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
19 aprile 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
7 marzo 1996, n. 20201/5;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il  presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  dicembre  1993  con  effetto  dal  19  aprile 1993, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.   Officine
aeronavali  Venezia  - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e
unita' di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza
19 ottobre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
7 marzo 1996, n. 20201/6;
    3)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 31 dicembre 1993 al  18  aprile  1995,  della
ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in
Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc.
(Napoli).
   Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  azienale,  in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Officine   aeronavali
Venezia  -  Gruppo  Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di
Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo  dal
31 dicembre 1993 al 18 aprile 1994.
   Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza
31 dicembre 1993;
    4)  a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazine
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  31  dicembre
1993,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Officine aeronavali Venezia  -  Gruppo  Alenia,  con  sede  in
Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc.
(Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza
19 aprile 1994;
    5)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazine aziendale, intervenuta con il  presente  decreto,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 dicembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Officine  aeronavali  Venezia  -  Gruppo  Alenia, con sede in
Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc.
(Napoli), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza
19 ottobre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21561 del 24 ottobre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 15 gennaio 1996  al  13  luglio  1997,  della
ditta  S.p.a.  Vetrotex  Italia,  con sede in Milano e unita' di Vado
Ligure (Savona).
   Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede
in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona), per  il  periodo  dal  15
gennaio 1996 al 14 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con decorrenza
15 gennaio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia'  disposta  con  effetto dal 15 gennaio
1996, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Vetrotex  Italia,  con sede in Milano e unita' di Vado Ligure
(Savona), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza
15 luglio 1996;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 28 maggio
1996, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in
favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  S.p.a.  R.C.S.
Libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di
Milano, Roma, Firenze e Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31
agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza
1 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21562 del 24 ottobre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  5  febbraio  1996  al  4  febbraio  1997,  della S.p.a.
Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e  unita'  di  Borgo
San Dalmazzo (Cuneo).
   Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con  sede  in  Borgo  San  Dalmazzo
(Cuneo)  e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5
febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza  5
febbraio 1996;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla  S.p.a.  Bertello,  con
sede  in  Borgo  San  Dalmazzo (Cuneo) e unita' di Borgo San Dalmazzo
(Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto  1996  con  decorrenza  5
agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21564 del 24 ottobre 1996, a seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del  28  luglio 1995, e' prorogata la
corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in
Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 maggio  1996  al  6
novembre 1996.
   Con  decreto  ministeriale n. 21565 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring  Gruppo  Mandelli,  con
sede  in  Piacenza  e  unita'  in  Piacenza,  per  un  massimo  di 13
dipendenti   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto
1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
28 giugno 1996 n. 21055/1-2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21566 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo  Mandelli),
con   sede  in  Montefredane  (Avellino)  e  unita'  in  Montefredane
(Avellino),  per  un  massimo  di  60  dipendenti  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
1 giugno 1996 n. 20789/1-2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21567 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Mandelli  (Gruppo  Mandelli),
con  sede  in  Piacenza  e  unita' in Piacenza, per un massimo di 149
dipendenti   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto
1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
7 maggio 1996 n. 20562/1-2.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21568 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e
unita' in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 3 febbraio 1996 al 9 maggio 1996.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
8 novembre 1995 n. 19168/2.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21569 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo
Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un  massimo
di  232  dipendenti  e'  prorogata  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  15  luglio  1996  al  1
agosto 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21570 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici
avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' in Bologna,  per
un  massimo di 14 dipendenti, unita' di Montalto di Castro (Viterbo),
per un massimo di 6 dipendenti, e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre
1996 al 18 marzo 1997.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21571 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fochi Sud con sede  in  Priolo
(Siracusa)  e  unita'  in  Montalto  di  Castro, per un massimo di 25
dipendenti, unita' di Siracusa, per un massimo di 200 dipendenti,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21572 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  F.lli  Lombardi  &  C.
prefabbricati, sede in Bitetto (Bari) e unita' in Bitetto (Bari), per
un massimo di 65 dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 15 aprile
1996 al 14 ottobre 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
ottobre 1996 al 14 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21573 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo  e
unita' in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 10 maggio 1996 al 9 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
novembre 1996 al 9 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21574 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.a.s. O.G.A.M., con sede in Atessa
(Chieti)  e  unita'  in  Atessa  (Chieti),  per  un  massimo  di   38
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  17  aprile  1996  al  16
novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
novembre 1996 al 16 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21575 del 24 ottobre 1996,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli),
con sede in Piacenza e unita' in  Piacenza,  per  un  massimo  di  57
dipendenti   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  2  agosto  1996  al  1
febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21576 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli),  con
sede  in  Piacenza  e  unita'  in  Piacenza,  per  un  massimo  di 10
dipendenti  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  agosto  1996 al 1
febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21577 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli),  con
sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 5 dipendenti
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21578 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli  industriale  (Gruppo
Mandelli),  con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo
di 40 dipendenti e' autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  agosto  1996 al 1
febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21579 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Mit  Montaggi,  con  sede  in
Torino  e  unita'  in Borgaro Torinese (Torino), per un massimo di 12
dipendenti  e'  autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 16 gennaio 1996 al 15
luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21580 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia italiana  materassi,
con  sede in Caltignaga (Novara) e unita' in Caltignana (Novara), per
un massimo di 21 dipendenti  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 15 luglio
1996 al 14 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 21581 del 24 ottobre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo  Mandelli),
con   sede   in  Montefredane  (Avelino)  e  unita'  in  Montefredane
(Avellino), per  un  massimo  di  30  dipendenti  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/88.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21582  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  6  febbraio  1996  al 5 agosto 1996, della ditta S.p.a. Cyanamid
Italia, con sede in Catania e unita' di Catania.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore  dei  lavoratori  dipendenti
dalla  S.p.a.  Cyanamid  Italia,  con  sede  in  Catania  e unita' di
Catania, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza
6 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21583  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  2  gennaio  1996  al  1  luglio 1996, della ditta S.p.a. Manfre'
Giovanni,  con  sede  in  Gela  (Caltanissetta)  e  unita'  di   Gela
(Caltanissetta) c/o stabilimento petr.ico e uff. e dep.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Manfre' Giovanni,  con  sede  in  Gela  (Caltanissetta),
unita'  di  Gela  (Caltanissetta), c/o stabilimento petr.ico e uff. e
dep. per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza
2 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21584  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996, della S.r.l. Confezioni tessili
Bornate, gia' Confitri S.r.l., con sede in  Borgosesia  (Vercelli)  e
unita' di Bornate Sesia (Vercelli).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Confezioni tessili Bornate, gia'  Confitri  S.r.l.,  con
sede  in  Borgosesia (Vercelli) e unita' di Bornate Sesia (Vercelli),
per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza
2 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21585  del  24  ottobre  1996,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996, della  S.r.l.  Carugo  (Gruppo
Torno Milano), con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi  aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.r.l. Carugo (Gruppo Torno Milano), con sede in  Rho  (Milano)
unita'  di  Rho  (Milano),  per  il periodo dal 30 ottobre 1995 al 29
aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza
30 ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21593 del 17 ottobre 1996, e' disposta
la  proroga  della  corresponsione di una indennita' pari all'importo
del trattamento  massimo  straordinario  di  integrazione  salariale,
previsto   dalle  vigenti  disposizioni,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese  le  compagnie
carenanti  e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata
tabella che fa parte integrante del presente  provvedimento,  per  il
periodo  dal  1  luglio  1996  al  31  dicembre 1996, e per la durata
dell'intera sospensione, cosi'  come  disciplinata  dall'art.  8  del
decreto-legge   17   dicembre   1986,   n.   873,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art.  1  del
decreto-legge  9  gennaio  1989,  n. 4, convertito con modificazioni,
nella  legge  7  marzo  1990,  n.  85,  dell'art.  3,  comma  4,  del
decreto-legge  22  gennaio  1990, n. 6, convertito con modificazioni,
nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  8  agosto
1995, n. 343 e del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.
   Con decreto ministeriale n. 21594 del 28 ottobre 1996 e' approvata
la  proroga  complessa  del programma per riorganizzazione aziendale,
relativa al periodo dal 1 novembre 1995 al  31  ottobre  1996,  della
ditta  S.p.a.  Iritecna Div. Metalmeccanica, con sede in Genova, solo
per Genova div. Metalmeccanica.
   Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1996: favorevole.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale  del  5  aprile  1994,  con  effetto  dal  1
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.p.a.  Iritecna  Div.  Metalmeccanica,  con sede in Genova, solo per
Genova div. Metalmeccanica, per il periodo dal 1 novembre 1995 al  30
aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza
1 novembre 1995.
   Delibera   CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21595 del 28 ottobre 1996 in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  Agrario
Interprovinciaie  di  Bari  e  Brindisi,  con sede in Bari, unita' in
Altamura (BA), Brindisi, Modugno (BA), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
5 maggio 1994 al 4 novembre 1994.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995.
   Le  proroghe  di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i
lavoratori nei  confronti  dei  quali  ricorrono  le  condizioni  per
accedere  ai  benefici  previsti.  ai  commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del
decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.
   Con decreto ministeriale n. 21596 del 28  ottobre  1996  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e'
prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.
a r.l. Consorzio agrario interprovinciaie di  Bari  e  Brindisi,  con
sede  in  Bari e unita' in Altamura (Bari), Brindisi, Modugno (Bari),
per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995 la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento disposta con il precedente  art.
1 e' ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1995 al 4 maggio 1996.
   Il  trattamento  di cui ai precedenti e' pari all'80 per cento del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza,  abbiano
ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/88.