Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.277 del 26-11-1996)
Con decreto ministeriale n. 21525 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 74 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. La corresponsione del trattamento e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21526 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Innse macchine utensili, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per un massimo di 174 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21527 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 19 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21528 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filippo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 33 dipendenti, e unita' di Roma, per un massimo di 2 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 giugno 1996 al 22 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21529 del 17 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Napoli, per un periodo dal 21 febbraio 1996 all'8 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996, art. 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21530 del 17 ottobre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale L'Indipendente, con sede in Milano e unita' di Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21531 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T. Ceretti Tanfani, con sede in Ceriano Laghetto (Milano) e unita' di Ceriano Laghetto (Milano), per un massimo di 56 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21532 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Montebianco sud, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per un massimo di 56 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21533 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda Energia, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 180 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21534 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 482 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 giugno 1996 all'11 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 dicembre 1996 all'11 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21535 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SI.RI.A., con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 ottobre 1996 al 18 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21536 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoimpianti Ambiente ed Energia, con sede in Bergamo, unita' di Treviolo e uffici di Bergamo, per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21537 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Alfano di Alfano Vincenzo & C., con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unita' di Castel S. Giorgio (Salerno), per un massimo di 25 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 febbraio 1996 al 12 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 agosto 1996 al 12 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21538 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.RI., con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 29 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21539 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cons.Sar.Co.Ri., con sede in Cagliari e unita' di Alghero (Sassari), per un massimo di 6 dipendenti, e Cagliari, per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 1996 al 23 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 novembre 1996 al 23 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21540 del 17 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metal.Co., con sede in Cordenons (Pordenone) e unita' di Cordenons (Pordenone), per un massimo di 13 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21544 del 17 ottobre 1996, e' annullato il decreto ministeriale in data 22 marzo 1996, solo per quanto attiene alla autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 23 aprile 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vigilante, con sede e unita' in Reggio Calabria. Con decreto ministeriale n. 21545 del 17 ottobre 1996, e' annullato il decreto ministeriale in data 14 marzo 1996, solo per quanto attiene alla autorizzazione alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede e unita' in Ferrandina (Matera). Con decreto ministeriale n. 21556 del 24 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore di numero massimo 27 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unita' di Sermoneta (Latina), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 1996. Pagamento diretto: no. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996 n. 21231/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la dove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21557 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 marzo 1996 all'11 marzo 1997, della ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano). Parere comitato tecnico del 24 settembre 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Geoitalia, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano), per il periodo dal 12 marzo 1996 all'11 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 12 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21558 del 24 ottobre 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 settembre 1995 al 5 settembre 1996, della ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli). Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 6 settembre 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1996 con decorrenza 6 marzo 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21559 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996, della ditta S.p.a. Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e unita' di Casale Corte Cerro (Novara). Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calderoni, con sede in Casale Corte Cerro (Novara) e unita' di Casale Corte Cerro (Novara), per il periodo dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 13 febbraio 1996 con decorrenza 12 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21560 del 24 ottobre 1996: 1) e' approvato la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1994 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Tessera (Venezia). Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20201/5; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Tessera (Venezia), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 marzo 1996, n. 20201/6; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 31 dicembre 1993 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc. (Napoli). Parere comitato tecnico del 23 gennaio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione azienale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 31 dicembre 1993 al 18 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 31 dicembre 1993; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazine aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 19 aprile 1994; 5) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazine aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 31 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino gia' Alenia az. di Finmecc. (Napoli), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21561 del 24 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 13 luglio 1997, della ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona). Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e unita' di Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 15 luglio 1996; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. R.C.S. Libri e grandi opere - Gruppo Rizzoli, con sede in Milano e unita' di Milano, Roma, Firenze e Napoli, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1996 con decorrenza 1 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21562 del 24 ottobre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, della S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo) e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1996 con decorrenza 5 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21564 del 24 ottobre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996. Con decreto ministeriale n. 21565 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 13 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 giugno 1996 n. 21055/1-2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21566 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unita' in Montefredane (Avellino), per un massimo di 60 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1996 n. 20789/1-2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21567 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 149 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 1 agosto 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1996 n. 20562/1-2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21568 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unita' in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1996 al 9 maggio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 novembre 1995 n. 19168/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21569 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli Industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 232 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21570 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A. Servizi tecnologici avanzati - Gruppo Fochi, con sede in Bologna, unita' in Bologna, per un massimo di 14 dipendenti, unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per un massimo di 6 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21571 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fochi Sud con sede in Priolo (Siracusa) e unita' in Montalto di Castro, per un massimo di 25 dipendenti, unita' di Siracusa, per un massimo di 200 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21572 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati, sede in Bitetto (Bari) e unita' in Bitetto (Bari), per un massimo di 65 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 aprile 1996 al 14 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21573 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unita' in Palermo, per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 maggio 1996 al 9 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 novembre 1996 al 9 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21574 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.G.A.M., con sede in Atessa (Chieti) e unita' in Atessa (Chieti), per un massimo di 38 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 novembre 1996 al 16 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21575 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 57 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21576 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 10 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21577 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 5 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21578 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unita' in Piacenza, per un massimo di 40 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21579 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mit Montaggi, con sede in Torino e unita' in Borgaro Torinese (Torino), per un massimo di 12 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1996 al 15 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21580 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia italiana materassi, con sede in Caltignaga (Novara) e unita' in Caltignana (Novara), per un massimo di 21 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21581 del 24 ottobre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avelino) e unita' in Montefredane (Avellino), per un massimo di 30 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1996 al 1 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1997 al 1 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21582 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996, della ditta S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Catania e unita' di Catania. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cyanamid Italia, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 6 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21583 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996, della ditta S.p.a. Manfre' Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' di Gela (Caltanissetta) c/o stabilimento petr.ico e uff. e dep. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manfre' Giovanni, con sede in Gela (Caltanissetta), unita' di Gela (Caltanissetta), c/o stabilimento petr.ico e uff. e dep. per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21584 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996, della S.r.l. Confezioni tessili Bornate, gia' Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Bornate Sesia (Vercelli). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni tessili Bornate, gia' Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Bornate Sesia (Vercelli), per il periodo dal 2 gennaio 1996 al 1 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1996 con decorrenza 2 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21585 del 24 ottobre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996, della S.r.l. Carugo (Gruppo Torno Milano), con sede in Rho (Milano) e unita' di Rho (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carugo (Gruppo Torno Milano), con sede in Rho (Milano) unita' di Rho (Milano), per il periodo dal 30 ottobre 1995 al 29 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1995 con decorrenza 30 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21593 del 17 ottobre 1996, e' disposta la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, cosi' elencati nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito con modificazioni, nella legge 7 marzo 1990, n. 85, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dell'art. 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 343 e del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430. Con decreto ministeriale n. 21594 del 28 ottobre 1996 e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Iritecna Div. Metalmeccanica, con sede in Genova, solo per Genova div. Metalmeccanica. Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Iritecna Div. Metalmeccanica, con sede in Genova, solo per Genova div. Metalmeccanica, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21595 del 28 ottobre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Agrario Interprovinciaie di Bari e Brindisi, con sede in Bari, unita' in Altamura (BA), Brindisi, Modugno (BA), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 maggio 1994 al 4 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995. Le proroghe di cui ai predetti articoli 1 e 2, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti. ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21596 del 28 ottobre 1996 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciaie di Bari e Brindisi, con sede in Bari e unita' in Altamura (Bari), Brindisi, Modugno (Bari), per il periodo dal 5 maggio 1995 al 4 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata dal 5 novembre 1995 al 4 maggio 1996. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88.