Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.277 del 26-11-1996)
Con decreto ministeriale n. 21475 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 18 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera), e unita' di Rotondella (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unita', su un organico complessivo di 50 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21476 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unita' di Lamezia Terme e Catanzaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unita', addette al settore vendite al dettaglio su un organico complessivo di 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21477 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 23 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', addetti al settore vendite all'ingrosso su un organico complessivo di 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21478 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, con sede in Palermo, e unita' di Trapani e Marsala (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unita', su un organico complessivo di 67 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metronotte d'Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21479 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, con sede in Potenza, e unita' di Matera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 153 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21480 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dell'Istituto di vigilanza citta' di Triggiano di Palumbo G., con sede in Triggiano (Bari), e unita' di Triggiano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 5 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', su un organico complessivo di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto dei vigilanza citta' di Triggiano di Palumbo G., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti al comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21481 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Istituto cooperativo vigilanza, con sede in Rotondella (Matera), e unita' di Rotondella (Matera), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di 44 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Istituto cooperativo vigilanza, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21482 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, con sede in Potenza, e unita' di area di Potenza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 130 unita', su un organico complessivo di 153 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Ronda, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21483 del 15 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Luigi Petrone, con sede in Potenza, aree di Baragiano (Potenza), Lagonegro (Potenza), Potenza, Senise (Potenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 18 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 239 unita', su un organico complessivo di 374 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Ronda di Pier Luigi Petrone, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21491 del 17 ottobre 1996 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen, con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 33 ore medie settimanali per 50 unita' su un organico complessivo di 50 unita', per il periodo dal 1 settembre 1995 al 31 dicembre 1995. Con decreto ministeriale n. 21492 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 9 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Unione farmacisti Soc. coop. a r.l. Unifarma, con sede in Teramo, e unita' di Teramo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20, ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 44 unita', su un organico complessivo di 62 unita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21188 del 26 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Unione farmacisti Soc. coop. a r.l. Unifarma, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21493 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa di cura G.B. Morgagni, con sede in Catania, e unita' di Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unita', su un organico complessivo di 156 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.D. Casa di Cura G.B. Morgagni, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21494 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila), e unita' di Paganica (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unita', su un organico complessivo di 23 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21495 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, con sede in S. Giustino (Perugia), e unita' di S. Giustino (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 94 unita', su un organico complessivo di 96 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di S. Giustino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21496 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 9 aprile 1996 all'8 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto, e unita' di Orvieto (Terni), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 118 unita', su un organico complessivo di 121 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21497 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., con sede in Empoli (Firenze), e unita' di Empoli (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 32 unita', su un organico complessivo di 34 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21498 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroboy, con sede in Silvi Marina (Teramo), e unita' di Silvi Marina (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 19 unita', su un organico complessivo di 23 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroboy, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21499 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, con sede in Uta (Cagliari), e unita' di Uta - Zona industriale Macchiareddu (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unita', su un organico complessivo di 91 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valriso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21500 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motor sud, con sede in Mercogliano (Avellino), e unita' di Mercogliano (Avellino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unita', su un organico complessivo di 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Motor sud, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21501 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cisi Aid, con sede in Milano, e unita' di Milano, Bologna, Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unita', su un organico complessivo di 40 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cisi Aid, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21502 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. impresa ing. Sparaco Spartaco, con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 27 unita', su un organico complessivo di n. 144 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. impresa ing. Sparaco Spartaco, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21503 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 84 unita', su un organico complessivo di n. 88 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.W.R. Italwagen, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21504 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate di cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, con sede in Segrate (Milano), e unita' di mensa c/o Enichem di Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel international unita' mensa c/o Enichem, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21505 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto, e unita' di Orvieto (Terni), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 112 unita', su un organico complessivo di n. 128 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1996, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21506 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., con sede in Paganica (L'Aquila), e unita' di Paganica (L'Aquila), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.E.G.E.S., a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21507 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, con sede in Torrecuso (Benevento), e unita' di Torrecuso (Benevento), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 22 unita', su un organico complessivo di n. 26 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermeccanica, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21508 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, con sede in Gubbio (Perugia), e unita' di Bibbiena (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 167 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementerie Aldo Barbetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21509 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 2 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi costruzioni, con sede in Forli', e unita' di Forli', per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 17 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bendi costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21510 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con sede in Campobasso, e unita' di Campobasso e Isernia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 68 unita', su un organico complessivo di n. 71 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ARL - Consorzio agrario inteprovinciale di Campobasso e Isernia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21511 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 18 unita', su un organico complessivo di n. 31 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B. Rinaldi & C., a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21512 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, con sede in Roma, e filiali nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unita', su un organico complessivo di n. 677 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stanhome, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21513 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1994 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo, e unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 144 unita' di cui 19 part-time da 21 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 144 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21514 del 17 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), e unita' di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 176 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertello, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 21543 del 17 ottobre 1996 e' annullato il decreto ministeriale 1 giugno 1996, solo per quanto attiene all'autorizzazione alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 ottobre 1996, adottato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto Metronotte, con sede in Livorno ed unita' di Livorno, Cecina (Livorno) e Portoferraio (Livorno). Con decreto ministeriale n. 21548 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dall'8 aprile 1996 al 7 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden Car, con sede in Silvi Marina (Teramo), e unita' di Silvi Marina (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 6 unita', su un organico complessivo di n. 20 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Golden Car, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21549 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., con sede in Roma, e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Sv.E.Ur., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21550 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, con sede in Pesaro, e unita' di Pesaro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 36 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture F.lli Gamba, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21551 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, e unita' di Motta S. Anastasia (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 14 unita', su un organico complessivo di n. 323 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai comma 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.