Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.279 del 28-11-1996)
Con decreto ministeriale n. 21599 del 5 novembre 1996 in favore delle lavoratrici Macera Maria e Basso Maria, dipendenti dalla S.r.l. New Fashion, con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 21600 del 5 novembre 1996, e' revocata la disposizione di cui all'unito telex, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale non si autorizzava la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Fochi Sud S.r.l., unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21601 del 5 novembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a. R.E.IN. Rozzi edilizia industrializzata, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno). Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. R.E.IN. Rozzi Edilizia industrializzata, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996. Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Terni). Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita' di Sangemini (Terni), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 5) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone). Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995, come da nota del 5 settembre 1996 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n. 20591/2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21602 del 5 novembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 9 ottobre 1994, della ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 7 settembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 19 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 9 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo del 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, della ditta S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unita' di Castiglione del Lago (Perugia). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1995 con effetto dal 29 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unita' di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 29 dicembre 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21603 del 5 novembre 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1995 al 25 settembre 1996, della ditta S.r.l. Progetto industriale, con sede in Caserta e unita' di Caserta. Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta, per il periodo dal 26 settembre 1995 al 25 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 26 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle espicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21604 del 5 novembre 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 30 marzo 1996 al 29 settembre 1996, della ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unita' di Roma. Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 30 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 30 marzo 1996 al 29 settembre 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 30 marzo 1995, n. 56606. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e unita' di Formia (Latina), per il periodo dal 14 settembre 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 settembre 1996; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Citta' della Pieve (Perugia). Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Citta' della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996; 5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Citta' della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996; 6) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico localita' Granaione (Grosseto) e ufficio di Grosseto. Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico localita' Granaione (Grosseto) e ufficio di Grosseto, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21605 del 5 novembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e unita' di Sessa Aurunca (Caserta). Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996. Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996. Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21606 del 5 novembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari e cantiere Ales (Oristano), cantiere Casic di Assemini (Cagliari), cantiere di Villacidro (Cagliari), cantiere di Villanova Forru (Cagliari), cantiere Marconi di Cagliari, cantiere Simaxis (Oristano), cantiere U.S.L. di Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari. Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 luglio 1995 con effetto dal 1 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari e cantiere Ales (Oristano), cantiere Casic di Assemini (Cagliari), cantiere di Villacidro (Cagliari), cantiere di Villanova Forru (Cagliari), cantiere Marconi di Cagliari, cantiere Simaxis (Oristano), cantiere U.S.L. di Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale dell'8 ottobre 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21607 del 5 novembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996, della ditta S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e due unita' di Albisola Superiore (Savona). Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1995 con effetto dal 5 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e due unita' di Albisola Superiore (Savona), per il periodo dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 5 agosto 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21608 del 5 novembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1994 al 2 novembre 1995, della ditta S.a.s. Elettrometallurgica Fusani di G. Fusani & C., con sede in Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia) e unita' di Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia). Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Elettrometallurgica Fusani di G. Fusani & C., con sede in Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia) e unita' di Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 3 novembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21609 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unita' di Piacenza, per un massimo di 20 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21610 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per un massimo di 59 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21611 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I. - Agro tecno ingegneria, con sede in Napoli e unita' di Buccino (Salerno), per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21612 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milanotermica, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21613 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. - Fabbricazione macchine utensili - Gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per un massimo di 148 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21614 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 756 dipendenti, e di Genova-Sestri, per un massimo di 406 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 27 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21615 del 5 novembre 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1 giugno 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unita' di Verona, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996. Con decreto ministeriale n. 21616 del 5 novembre 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Editrice Telestampa sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unita' di Vituliano (Benevento), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 1 aprile 1996, con esclusione lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21617 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 21618 del 5 novembre 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della ditta S.p.a. IEMSA, con sede in Brindisi e unita' di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. IEMSA, con sede in Brindisi e unita' di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21619 del 5 novembre 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 agosto 1995 al 1 agosto 1996, della ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1995 al 1 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 2 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 2 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21634 dell'8 novembre 1996 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 e a parziale modifica di quanto dallo stesso disposto all'art. 2, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con i decreti ministeriali del 20 giugno 1994 e del 25 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sacal - Societa' alluminio Carisio, con sede ed unita' in Carisio (Vercelli), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21635 dell'8 novembre 1996 e' revocato il decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 18525, con il quale e' stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma e unita' in Roma e Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, ed e' stata autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati. E' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della S.p.a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma e unita' in Roma e Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21636 dell'8 novembre 1996, e' autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventitre lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S.r.l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unita' di Chieti, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 13 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 3 luglio 1995. Pagamento diretto: si. Con decreto ministeriale n. 21651 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Termomeccanica italiana, con sede e stabilimento in La Spezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, della legge n. 33 del 1993, dal 5 giugno 1996 al 30 giugno 1996. Con decreto ministeriale n. 21652 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Societa' editrice lombarda, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessti. Con decreto ministeriale n. 21653 dell'8 novembre 1996, e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 29 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Effegici, con sede in Cremona e unita' di Cremona. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effegici, con sede in Cremona e unita' di Cremona, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 29 febbraio 1996. Con decreto ministeriale n. 21654 dell'8 novembre 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Edisalento, con sede in Lecce e unita' di Lecce. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edisalento, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1 settembre 1996 al 28 febbraio 1997. Con decreto ministeriale n. 21655 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Lito sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di via Tor Sapienza Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessti. Con decreto ministeriale n. 21656 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti Emilia-Romagna, Lazio, per un massimo di centoquarantasette dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21657 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simart, con sede in Torino e unita' in Torino, per un massimo di venti dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 novembre 1996 al 21 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21658 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Osaf di Macchia Luigi, con sede in Alpignano (Torino) e unita' in Alpignano (Torino), per un massimo di due dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21659 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tiarredo, con sede in Medicina (Bologna) e unita' in Medicina (Bologna), per un massimo di quattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 ottobre 1996 al 5 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21660 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanvin's, con sede in Bisceglie (Bari) e unita' in Bisceglie (Bari), per un massimo di sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21661 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' in Vedano Olona (Varese), per un massimo di ottanta dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21662 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi contrada Terzi (Chieti) e unita' in Gissi (Chieti), per un massimo di novantatre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21663 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Thermosystem, con sede in Milano e unita' in Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo di trentacinque dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1996 al 21 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21664 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.F.I. Tecnica frigorifera industriale, con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di dodici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21665 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sesi Societa' esercizi industriali, con sede in Palomonte (Salerno) e unita' in Palomonte (Salerno), per un massimo di venti dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 novembre 1996 all'8 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21666 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tober, con sede in Rho (Milano) e unita' in Rho (Milano), per un massimo di cinquantatre dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 marzo 1997 al 22 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21667 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vampa combustion, con sede in Segrate (Milano) e unita' in Segrate (Milano), per un massimo di diciannove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21668 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapelli, con sede in Solaro (Milano) e unita' in Solaro (Milano), per un massimo di cinquantasei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 luglio 1996 al 23 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 gennaio 1997 al 23 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21669 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MI-VAL Icomatic, con sede in Gussago (Brescia) e unita' in Gussago (Brescia), per un massimo di trentuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21670 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IFG Tettamanti, con sede in Milano e unita' in Como, per un massimo di otto dipendenti e unita' di Milano, per un massimo di cinquantuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21671 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. VI.GA., con sede in Noicattaro (Bari) e unita' in Noicattaro (Bari), per un massimo di sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21672 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Amelia, con sede in Brescia e unita' in Castelcovati (Brescia), per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1996 al 16 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21673 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unita' in Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonico (Trieste), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 21674 dell'8 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 1 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1996, n. 21455. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21675 dell'8 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso) e San Salvo (Chieti). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso) e San Salvo (Chieti), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21676 dell'8 novembre 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1997, della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 maggio 1996 all'8 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21677 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 15 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21691 dell'11 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, presentato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, della ditta S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo e unita' in Palermo, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, e' prorogata per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.