MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.279 del 28-11-1996)

   Con  decreto  ministeriale  n. 21599 del 5 novembre 1996 in favore
delle lavoratrici Macera Maria e Basso Maria, dipendenti dalla S.r.l.
New Fashion, con sede e stabilimento in Cava dei  Tirreni  (Salerno),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' prorogata
dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concesso  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   Con decreto ministeriale n. 21600 del 5 novembre 1996, e' revocata
la  disposizione  di cui all'unito telex, che fa parte integrante del
presente provvedimento, con il quale non si  autorizzava  la  proroga
della   corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Fochi Sud
S.r.l., unita' di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20
dicembre 1994 al 19 giugno 1995.
   A seguito dell'approvazione del  programma  per  crisi  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  gia'  disposta  disposta  con   decreto
ministeriale  del  7  maggio  1996 con effetto dal 20 giugno 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Fochi  Sud,  con  sede  in  Priolo (Siracusa) e unita' di Montalto di
Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 dicembre 1994  al  19  giugno
1995.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 20
dicembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21601 del 5 novembre 1996:
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal  28  agosto  1995  al 27 agosto 1996, della ditta S.p.a.
R.E.IN. Rozzi edilizia industrializzata, con sede in Ascoli Piceno  e
unita' di Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno).
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla    ditta    S.p.a.    R.E.IN.    Rozzi    Edilizia
industrializzata,   con   sede   in   Ascoli   Piceno   e  unita'  di
Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28  agosto
1995 al 27 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.
   Istanza  aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 28
agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c.  a  r.l.
Metrosud, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Metrosud,  con  sede  in  Napoli  e
unita' di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 maggio 1995 con decorrenza 3
aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto,  e' autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Metrosud,
con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal  3  ottobre
1995 al 2 aprile 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 3
ottobre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    4)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione aziendale
relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997,  della
ditta S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unita'
di Sangemini (Terni).
   Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  dell'Acqua   minerale
Sangemini,  con  sede  in  Roma e unita' di Sangemini (Terni), per il
periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 12
febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    5)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 gennaio 1995 al 7  agosto  1995,  della  ditta  S.r.l.
Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unita' di Arpino (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e
unita' di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 10
gennaio  1995,  come  da  nota  del  5  settembre  1996  dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
10 maggio 1996, n. 20591/2.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21602 del 5 novembre 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dall'8 marzo 1994 al  9  ottobre  1994,  della  ditta  S.r.l.
Fratelli  La  Mantia,  con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e
Cercola (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli
e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo  dal  19
aprile 1994 al 7 settembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 26 aprile 1994 con decorrenza 8
marzo 1994.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 19 aprile  1994,  in  favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fratelli La
Mantia,  con  sede  in  Napoli  e  Cantieri  vari di Napoli e Cercola
(Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 9 ottobre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 8
settembre 1994;
    3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, relativi al periodo del 29  dicembre  1995  al  28
giugno   1996,  della  ditta  S.r.l.  Helenconf  Mode,  con  sede  in
Castiglione del Lago (Perugia)  e  unita'  di  Castiglione  del  Lago
(Perugia).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale  del  29  settembre  1995  con  effetto  dal  29
dicembre  1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Helenconf  Mode,  con  sede  in  Castiglione  del  Lago
(Perugia)  e unita' di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo
dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n. 223/1991 - decreto tribunale del 29
dicembre 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21603 del 5 novembre 1996 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo  dal
26  settembre  1995 al 25 settembre 1996, della ditta S.r.l. Progetto
industriale, con sede in Caserta e unita' di Caserta.
   Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l. Progetto industrie, con
sede in Caserta e unita' di Caserta, per il periodo dal 26  settembre
1995 al 25 marzo 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 26
settembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
espicite  concessioni  in  deroga,  eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21604 del 5 novembre 1996:
    1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge
n.  223/1991,  relativi  al periodo dal 30 marzo 1996 al 29 settembre
1996, della ditta S.p.a. Telecolor, con sede  in  Roma  e  unita'  di
Roma.
   Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra e' autorizzata la la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per  fallimento,  gia'  disposta con decreto
ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 30 marzo 1995,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Telecolor, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo  dal  30
marzo 1996 al 29 settembre 1996.
   Art.  3,  comma  2,  legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 30
marzo 1995, n. 56606.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 maggio  1996  con  effetto  dal  1  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal
14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e  unita'
di  Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre
1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con  decorrenza  14
marzo 1996;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  maggio  1996, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 maggio  1996  con  effetto  dal  1  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal
14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e  unita'
di  Formia  (Latina),  per  il  periodo  dal  14 settembre 1996 al 30
settembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con  decorrenza  14
settembre 1996;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al  4  febbraio  1998,  della
ditta  S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita'
di Citta' della Pieve (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,   dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.  Stamperia  Cassina
Rizzardi,  con  sede  in  Milano  e  unita'  di  Citta'  della  Pieve
(Perugia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.
   Istanza  aziendale  presentata  il  21 marzo 1996 con decorrenza 5
febbraio 1996;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del  5
febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita'
di Citta' della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 agosto 1996  al
4 febbraio 1997.
   Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5
agosto 1996;
    6)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della  ditta  S.c.  a
r.l.  Terre  di Maremma, con sede in Campagnatico localita' Granaione
(Grosseto) e ufficio di Grosseto.
   Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l. Terre di Maremma, con sede in
Campagnatico localita' Granaione (Grosseto) e  ufficio  di  Grosseto,
per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 1
gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21605 del 5 novembre 1996 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal  28  agosto
1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche
aurunche,  con  sede in Scauri di Minturno (Latina) e unita' di Sessa
Aurunca (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche,
con sede in Scauri di Minturno (Latina) e  unita'  di  Sessa  Aurunca
(Caserta), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996.
   Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza
28 agosto 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  n.  21606  del  5  novembre  1996  sono
accertati  i  presupposti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile  1996,
della  ditta  S.p.a.  Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari e cantiere Ales
(Oristano),  cantiere  Casic  di  Assemini  (Cagliari),  cantiere  di
Villacidro   (Cagliari),  cantiere  di  Villanova  Forru  (Cagliari),
cantiere Marconi di Cagliari, cantiere Simaxis  (Oristano),  cantiere
U.S.L. di Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari.
   Parere comitato tecnico del 1 agosto 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale  per concordato preventivo, gia' disposta con
decreto ministeriale del 18 luglio 1995 con effetto  dal  1  novembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari e  cantiere  Ales  (Oristano),
cantiere   Casic  di  Assemini  (Cagliari),  cantiere  di  Villacidro
(Cagliari),  cantiere di Villanova Forru (Cagliari), cantiere Marconi
di  Cagliari,  cantiere  Simaxis  (Oristano),  cantiere   U.S.L.   di
Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 31
ottobre 1995 al 30 aprile 1996.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n. 223/1991 - decreto tribunale dell'8
ottobre 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  n.  21607  del  5  novembre  1996  sono
accertati  i  presupposti  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 5 agosto 1995 al 4  febbraio  1996,
della  ditta S.c. a r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola
Superiore (Savona) e due unita' di Albisola Superiore (Savona).
   Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per liquidazione  coatta,  gia'  disposta  con
decreto  ministeriale  del  16  maggio  1995 con effetto dal 5 agosto
1994, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.c.  a  r.l.  Cooperativa Stovigliai, con sede in Albisola Superiore
(Savona) e due unita' di Albisola Superiore (Savona), per il  periodo
dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996.
   Art.  3,  comma  2,  legge  n.  223/1991 - decreto tribunale del 5
agosto 1994.
   Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21608 del 5 novembre 1996 e' approvato
il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3  novembre
1994  al  2  novembre  1995,  della  ditta S.a.s. Elettrometallurgica
Fusani di G. Fusani & C., con sede in Bolano, fraz. di  Ceparana  (La
Spezia) e unita' di Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia).
   Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Elettrometallurgica Fusani di G. Fusani
&  C.,  con sede in Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia) e unita' di
Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia), per il periodo dal 3  novembre
1994 al 2 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 3
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21609 del 5 novembre  1996  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasma - Gruppo Mandelli, con
sede in  Piacenza  e  unita'  di  Piacenza,  per  un  massimo  di  20
dipendenti,   e'   prorogata   la   corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 1 agosto
1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21610 del 5 novembre 1996 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio Aluis, con sede
in Cardito (Napoli) e unita' di Cardito (Napoli), per un  massimo  di
59  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  9  novembre  1994  all'8
maggio 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
maggio 1995 all'8 novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21611 del 5 novembre 1996 in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  A.T.I.   -   Agro   tecno
ingegneria,  con sede in Napoli e unita' di Buccino (Salerno), per un
massimo di  16  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1994
al 6 gennaio 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7
gennaio 1995 al 6 luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21612 del 5 novembre 1996 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Milanotermica,  con  sede  in
Milano  e  unita'  di  Milano,  per  un  massimo di 20 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
novembre 1996 al 26 maggio 1997.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21613 del 5 novembre  1996  in  favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.M.S.  -  Fabbricazione
macchine utensili - Gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento)  e
unita'  di  Rovereto  (Trento),  per un massimo di 148 dipendenti, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21614 del 5 novembre 1996 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M.  Rinaldo  Piaggio,  con
sede  in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), per un massimo di
756 dipendenti, e di Genova-Sestri, per un massimo di 406 dipendenti,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 27 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione   salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21615 del 5 novembre  1996  a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale  del  1  giugno  1996,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Gruppo  San
Zeno  Editrice  Il  Nuovo  Veronese,  con  sede in Verona e unita' di
Verona, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996.
   Con  decreto  ministeriale  n. 21616 del 5 novembre 1996 a seguito
dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35,  terzo  comma,
legge  n.  416/81,  intervenuto  con  il  decreto ministeriale del 24
gennaio  1996,  e'  prorogata  la  corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l Editrice Telestampa sud, con sede in Vituliano
(Benevento) e unita' di Vituliano (Benevento), per il periodo  dal  1
novembre 1995 al 1 aprile 1996, con esclusione lavoratori in C.F.L.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale n. 21617 del 5 novembre  1996  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. N.I.S. Impianti, con sede in
Selargius (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), e'  prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale n. 21618 del 5 novembre 1996 e' approvato
il  programma  per  crisi  aziendale, relativamente al periodo dal 19
febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della ditta S.p.a. IEMSA,  con  sede
in  Brindisi  e unita' di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di
Brindisi.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. IEMSA, con sede in Brindisi e unita' di
Cerano  (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi, per il periodo
dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996  con  decorrenza  19
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21619 del 5 novembre 1996 e' approvato
il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo
dal 2 agosto 1995 al 1 agosto 1996, della ditta S.p.a. Impresa Pietro
Cidonio, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Impresa  Pietro  Cidonio,
con  sede  in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1995
al 1 febbraio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995  con  decorrenza  2
agosto 1995.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
febbraio 1996 al 1 agosto 1996.
   Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza  2
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21634 dell'8 novembre 1996  a  seguito
dell'approvazione   del  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con il precitato decreto  ministeriale  del  25  febbraio
1995  e  a parziale modifica di quanto dallo stesso disposto all'art.
2,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del   trattamento
straordinario  di integrazione salariale, gia' disposta con i decreti
ministeriali del 20 giugno 1994 e del 25 febbraio 1995, in favore dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Sacal   -
Societa' alluminio Carisio, con sede ed unita' in Carisio (Vercelli),
per il periodo dal 4 aprile 1994 al 30 giugno 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  luglio  1994 con decorrenza 4
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21635 dell'8 novembre 1996 e' revocato
il decreto ministeriale 7 agosto 1985, n.  18525,  con  il  quale  e'
stato  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale della
S.p.a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo  Serono),  con  sede  in
Roma  e unita' in Roma e Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al
15 maggio 1996, ed e' stata autorizzata, per il periodo dal 16 maggio
1994  al  15  novembre   1994,   la   concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti interessati.
   E'  approvato  il  programma   per   ristrutturazione   aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal  16  maggio 1994 al 15 novembre 1994,
della S.p.a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con  sede
in Roma.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.p.a.  Istituto  farmacologico  Serono
(Gruppo  Serono),  con sede in Roma e unita' in Roma e Milano, per il
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo  di  trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21636  dell'8  novembre  1996,  e'
autorizzata  l'estensione  della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di  integrazione  salariale  in  favore  di  ventitre
lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti  dalla  ditta
S.r.l.  Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e
unita' di Chieti, per il periodo dal 3 luglio  1995  al  13  dicembre
1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  2 agosto 1995 con decorrenza 3
luglio 1995.
   Pagamento diretto: si.
   Con decreto ministeriale n. 21651 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla societa' Termomeccanica italiana, con
sede  e  stabilimento  in La Spezia, e' autorizzata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  2-bis, della legge n. 33 del 1993, dal 5 giugno
1996 al 30 giugno 1996.
   Con decreto ministeriale n. 21652 dell'8 novembre 1996, a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/1981, e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.E.L. Societa' editrice lombarda,  con  sede
in  Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1
luglio 1996 al 31 dicembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessti.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21653  dell'8  novembre  1996,  e'
accertata   la   permanenza  della  condizione  di  crisi  aziendale,
relativamente al periodo dal 1 gennaio  1996  al  29  febbraio  1996,
della ditta S.r.l. Effegici, con sede in Cremona e unita' di Cremona.
   A   seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effegici,
con sede in Cremona e unita' di Cremona, per il periodo dal 1 gennaio
1996 al 29 febbraio 1996.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21654  dell'8  novembre  1996,  e'
accertata  la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo
dal 1 marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.r.l.  Edisalento,
con sede in Lecce e unita' di Lecce.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale   in   favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Edisalento, con sede in Lecce e unita' di Lecce, per il periodo dal 1
marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 1
settembre 1996 al 28 febbraio 1997.
   Con decreto ministeriale n. 21655 dell'8 novembre 1996, a  seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di  ristrutturazione aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  del  7  marzo  1996,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei   lavoratori   che   versino
nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
dipendenti dalla S.r.l. Lito sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita'
di  via  Tor  Sapienza Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23
aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessti.
   Con decreto ministeriale n. 21656 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in
Colico (Como) e cantieri itineranti  Emilia-Romagna,  Lazio,  per  un
massimo   di   centoquarantasette   dipendenti   e'   autorizzata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21657 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Simart, con sede in Torino e
unita' in Torino, per un massimo di venti dipendenti, e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22
novembre 1996 al 21 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21658 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Osaf  di  Macchia  Luigi,  con
sede  in  Alpignano  (Torino)  e unita' in Alpignano (Torino), per un
massimo di due  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 27 gennaio
1996 al 26 luglio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
luglio 1996 al 26 gennaio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21659 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tiarredo, con sede in Medicina
(Bologna) e unita' in Medicina (Bologna), per un massimo  di  quattro
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  dal  6  aprile  1996  al  5
ottobre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
ottobre 1996 al 5 aprile 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21660 dell'8 novembre 1996, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Lanvin's,  con  sede   in
Bisceglie  (Bari)  e  unita'  in  Bisceglie (Bari), per un massimo di
sedici dipendenti, e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  1  giugno 1995 al 30
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
dicembre 1995 al 31 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21661 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OR.V.EL., con sede in Gazzada
Schianno (Varese) e unita' in Vedano Olona (Varese), per  un  massimo
di   ottanta   dipendenti,   e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1996
al 30 novembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
dicembre 1996 al 31 maggio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21662 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi
contrada Terzi (Chieti) e unita' in Gissi (Chieti), per un massimo di
novantatre   dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  28  giugno
1996 al 27 dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
dicembre 1996 al 27 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21663 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Thermosystem, con sede in
Milano e unita' in Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo  di
trentacinque   dipendenti,   e'   prorogata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1996
al 21 settembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21664 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  T.F.I.  Tecnica  frigorifera
industriale, con sede in Genova e unita' in Genova, per un massimo di
dodici  dipendenti,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al
23 agosto 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
agosto 1996 al 23 febbraio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero  dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21665 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sesi  Societa'  esercizi
industriali, con sede in Palomonte (Salerno) e  unita'  in  Palomonte
(Salerno),  per  un  massimo  di  venti dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9
novembre 1996 all'8 maggio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21666 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Tober,  con  sede  in  Rho
(Milano)  e  unita'  in  Rho (Milano), per un massimo di cinquantatre
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione salariale dal 23 settembre 1996 al 22
marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
marzo 1997 al 22 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21667 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vampa combustion, con sede in
Segrate (Milano) e unita' in Segrate  (Milano),  per  un  massimo  di
diciannove   dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  luglio
1996 al 18 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19
gennaio 1997 al 18 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21668 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Mapelli, con sede in Solaro
(Milano) e unita' in Solaro (Milano), per un massimo di  cinquantasei
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  24  luglio  1996  al  23
gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
gennaio 1997 al 23 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21669 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. MI-VAL Icomatic, con sede in
Gussago (Brescia) e unita' in Gussago (Brescia), per  un  massimo  di
trentuno dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  24 giugno 1996 al 23
dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24
dicembre 1996 al 23 giugno 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21670 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. IFG Tettamanti, con sede in
Milano e unita' in Como, per un massimo di otto dipendenti  e  unita'
di  Milano,  per un massimo di cinquantuno dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21671 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. VI.GA., con sede in Noicattaro
(Bari) e unita' in  Noicattaro  (Bari),  per  un  massimo  di  sedici
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  18  luglio  1996  al  17
gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1997 al 17 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21672 dell'8 novembre 1996, in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Amelia, con sede in
Brescia  e  unita'  in  Castelcovati  (Brescia),  per  un  massimo di
ventiquattro  dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 17 luglio
1996 al 16 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
gennaio 1997 al 16 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto ministeriale n. 21673 dell'8 novembre 1996, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c.  a  r.l.  I.T.E.,  con  sede  in
Gorizia  e  unita'  in  Fiume  Veneto  (Pordenone), Gorizia-Pradamano
(Udine) e Sgonico  (Trieste),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21674  dell'8  novembre  1996,  e'
approvato  il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta  S.p.a.  Marcofil,
con  sede  in  Melfi  (Potenza)  e unita' di Dairago (Milano) e Melfi
(Potenza).
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e
unita'  di  Dairago  (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1
novembre 1995 al 30 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza  1
novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
9 ottobre 1996, n. 21455.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21675  dell'8  novembre  1996,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino,
con  sede  in  Vasto  (Chieti)  e unita' di Campomarino (Campobasso),
Montenero di Bisaccia (Campobasso) e San Salvo (Chieti).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  F.lli  Molino,  con  sede  in Vasto
(Chieti) e unita' di Campomarino (Campobasso), Montenero di  Bisaccia
(Campobasso)  e San Salvo (Chieti), per il periodo dal 2 ottobre 1995
al 1 aprile 1996.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza  2
ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21676  dell'8  novembre  1996,  e'
approvato  il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente
al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1997, della  ditta  S.p.a.
Carlo  Gavazzi  impianti, con sede in Milano e unita' di Marcallo con
Casone (Milano).
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti,
con sede in Milano e unita' di Marcallo con Casone (Milano),  per  il
periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.
   Istanza  aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 9
ottobre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
maggio 1996 all'8 ottobre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1996  con  decorrenza  9
aprile 1996.
   Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 21677 dell'8 novembre 1996, a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale  del  22  giugno
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, per il
periodo dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.
   Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con  decorrenza  15
giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto  ministeriale  n.  21691  dell'11  novembre  1996,  e'
approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  presentato ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, della ditta
S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo  e  unita'  in  Palermo,  per  il
periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo  e  unita'
di Palermo, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 23 giugno 1995 con decorrenza 8
maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  di  cui sopra, e' prorogata per il periodo dall'8 novembre
1995 al 7 maggio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza  8
novembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.