Scioglimento della societa' cooperativa San Giorgio a r.l., in Chieuti.(GU n.280 del 29-11-1996)
IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2544 del codice civile, cosi' come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992; Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975; Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore; Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della societa' cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile; Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo; Decreta: La societa' cooperativa San Giorgio a r.l., con sede nel comune di Chieuti, costituita per rogito notaio Tommaso Faenza in data 4 maggio 1974, repertorio n. 844, tribunale di Lucera, registro imprese n. 542, B.U.S.C. posizione n. 1458/132570, e' sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975. Foggia, 8 novembre 1996 Il direttore primo dirigente: BOZZINI