UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.281 del 30-11-1996)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale  26  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   266   del   14  novembre  1995,  recante:
"Modificazioni all'ordinamento didattico universitario  relativamente
al corso di laurea in scienze biologiche", tabella XXV;
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  39
del  16  febbraio  1995, e successive modificazioni, non contiene gli
ordinamenti didattici,  che  il  loro  inserimento  e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento e' in fase di
approvazione;
  Considerato  che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra citato
regolamento le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici dell'Universita' degli studi di Sassari;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1996;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
  Gli  articoli  relativi  al  corso  di laurea in scienze biologiche
della facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  sono
soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
                CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
  Art. 1 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea
e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art.  2 (Durata e articolazione dei corsi). - La durata degli studi
del corso di laurea in scienze biologiche e' fissata in cinque  anni,
articolati  in  un  triennio  a  carattere  formativo  di  base ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno  lo  scopo
di   completare  la  preparazione  dottrinale  e  metodologica  degli
studenti in settori specifici delle  scienze  biologiche  di  cui  al
successivo art. 5.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni  di  corso  in  due periodi didattici (semestri) della durata di
almeno tredici settimane  ciascuno.  L'attivita'  didattico-formativa
comportera' un totale di almeno 480 ore per anno nel triennio di base
e  di  almeno 280 ore per anno nei bienni di indirizzo e constera' di
lezioni,  esercitazioni  teoriche  e   numeriche,   seminari,   corsi
monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.
  Parte  dell'attivita'  pratica  potra'  essere  svolta anche presso
laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente  del
corso,  previa stipula di apposite convenzioni. L'attivita' didattica
formativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.
  Ogni corso  monodisciplinare  e'  costituito  da  un'annualita'  di
almeno ottanta ore o unita' didattiche di quaranta ore.
  Il   corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito  da  unita'
didattiche coordinate  di  quaranta  ore,  per  un  massimo  di  tre,
impartite  da  piu'  insegnanti e comunque con un unico esame finale.
Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso
integrato.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5.
  Durante il primo triennio del corso di laurea  lo  studente  dovra'
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua straniera di rilevanza scientifica,  di  norma  l'inglese.  Le
modalita'  di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di
laurea.
  Lo studente durante il triennio di base dovra'  frequentare  i  due
laboratori di biologia sperimentale, di cui al successivo art. 5, per
non  meno  di  complessive  80  ore e sostenere con esito positivo le
relative prove.
  Per l'accertamento finale di profitto i  consigli  delle  strutture
didattiche   potranno   accorpare  due  corsi  dello  stesso  settore
scientifico-disciplinare o della stessa area didattica  in  un  unico
esame.  Comunque,  nello  stabilire  le  prove  di  valutazione della
preparazione  degli  studenti,  si  fara'  ricorso  al  criterio   di
continuita',  di  globalita' e di accorpamento in modo da limitare il
numero degli esami convenzionali ad un massimo di 26, di cui non meno
di 17 e non piu' di 19 nel triennio comune.
  Lo  studente  dovra'  superare,  inoltre,  l'esame  di  laurea  che
consistera'  nella  discussione  della  tesi,  di  norma  a carattere
sperimentale, o che, comunque apporti un contributo originale, la cui
preparazione comporta la  frequenza  di  almeno  un  anno  presso  un
laboratorio  sotto  la  guida  del  relatore  designato  dal corso di
laurea.
  Superato l'esame di  laurea  lo  studente  consegue  il  titolo  di
dottore in scienze biologiche.
  Art.  3  (Regolamento  d'Ateneo).  -  La  facolta' nel recepire nel
regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale  indichera'  per  ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati  nell'art.
5.
  Art.  4  (Manifesto  degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale  degli  studi,  il  consiglio  della  struttura
didattica  determinera' con apposito regolamento quanto espressamente
previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta', su proposta del  consiglio
di corso di laurea:
    a)  definisce  il  piano  di studi ufficiale del corso di laurea,
comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati)  che   costituiscono   le   singole   annualita'.   Le
denominazioni  di  tali  corsi dovranno essere scelte all'interno dei
settori  scientifico-disciplinari   con   l'aggiunta   di   eventuali
qualificazioni  atte  ad identificare il livello e il contenuto degli
insegnamenti;
    c) sceglie le discipline rispettando le  indicazioni  di  cui  al
successivo art. 5;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    f)  indica  le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e  quali  e  quanti  esami  dovra'  aver
superato   al   fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali  orientamenti
attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;
    h)  fissa  le  modalita'  di  organizzazione  dei  laboratori  di
biologia sperimentale e le attivita teorico-pratiche da svolgersi nel
loro ambito;
    i) indica le  annualita'  e/o  le  unita'  didattiche  comuni  ai
diplomi affini.
  Art. 5 (Articolazione del corso di laurea).
1) LABORATORI DI BIOLOGIA SPERIMENTALE.
  Durante  il  triennio  gli  studenti  sono tenuti a frequentare due
laboratori di biologia sperimentale in due distinti anni.
  Scopo di questi laboratori, nei quali dovra' essere  preminente  la
partecipazione   attiva   degli   studenti   agli   esperimenti,   e'
l'acquisizione delle conoscenze e abilita'  pratiche  di  base  nelle
discipline  a  contenuto  biologico, necessarie per l'approfondimento
successivo in particolare nei bienni di indirizzo.
  I laboratori, che dispongono di  almeno  80  ore  complessive,  non
danno  luogo  a  titolarita'  e  sono caratterizzati da una didattica
interdisciplinare.
  I  docenti  del  corso  di  laurea  e  i  ricercatori  allo  stesso
afferenti,  nell'ambito  dei rispettivi carichi didattici orari, sono
tenuti a concorrere alla attuazione dei laboratori.
  La facolta' su proposta del consiglio di corso di laurea e in  base
al   proprio   regolamento   didattico,  provvede  ad  organizzare  i
laboratori per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti  dei
docenti, in particolare il compito di coordinamento.
  L'accertamento   del   profitto   ha   luogo,  per  ogni  corso  di
laboratorio, con le modalita' fissate nel  regolamento  didattico.  I
relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.
2) AREE DIDATTICHE OBBLIGATORIE COMUNI.
  Il  monte  orario  di attivita' didattiche assomma, nel triennio, a
non meno di 1440 ore, oltre i due corsi di  laboratorio  di  biologia
sperimentale, per un totale di 1520 ore.
 Area matematica: due annualita'.
  Lo   studente   deve   acquisire   nozioni   di  base  del  calcolo
differenziale e integrale,  della  geometria  analitica,  dei  metodi
numerici  per la risoluzione di problemi di calcolo, dei linguaggi di
programmazione, dell'analisi statistica, dei modelli  matematici  con
particolare riguardo alle applicazioni nel campo della biologia.
  Settori:   A01B   Algebra,   A01C   Geometria,   A01D   Matematiche
complementari,  A02A  Analisi   matematica,   A02B   Probabilita'   e
statistica matematica, A03X Fisica matematica, A04A Analisi numerica,
K05B Informatica, S01B Statistica per le scienze sperimentali.
 Area fisica: due annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo  studente deve acquisire le conoscenze di base, finalizzate alle
applicazioni nel  campo  della  biologia,  della  fisica  classica  e
moderna,  delle  proprieta'  fisiche  dei  liquidi e dei gas; saranno
necessarie conoscenze di  termodinamica,  elettromagnetismo,  ottica,
meccanica dei fluidi, radioattivita' e le nozioni essenziali relative
alle  misure  e  al  trattamento  dei  dati  sperimentali, nonche' le
tecniche di base del laboratorio compreso l'uso dei calcolatori.
  Settore: B01B Fisica.
 Area chimica: tre annualita' con almeno un semestre di laboratorio.
  Lo studente deve acquisire i concetti  fondamentali  della  chimica
generale,  della  chimica  inorganica,  della  chimica  organica ed i
fondamenti della chimica fisica e delle metodiche di laboratorio. Gli
argomenti devono essere affrontati tenuto conto che i  corsi  debbono
fornire le basi per un moderno approccio alla biologia.
  Settori:  C02X Chimica fisica, C03X Chimica generale ed inorganica,
C05X Chimica organica (C01A Chimica analitica o C03X o  C0SX  per  il
laboratorio).
 Area biologica: undici annualita'.
  Lo studente deve acquisire nozioni di base che riguardano i livelli
cellulare   e   organistico  dell'organizzazione  biologica,  nonche'
dell'evoluzione,  filogenesi,  sviluppo,  ecologia  e   distribuzione
geografica  dei viventi. Deve, inoltre, apprendere le nozioni di base
dei  fenomeni  biologici:   in   particolare   deve   affrontare   le
problematiche  di  biochimica,  di fisiologia cellulare dei tessuti e
degli   organismi,   con   riferimento   ai    corretti    meccanismi
chimico-fisici  ed  ai  rapporti struttura-funzione. Deve conoscere i
meccanismi molecolari di regolazione delle  attivita'  vitali,  dalla
trasmissione  dell'informazione  genica  ai  fenomeni evolutivi. Deve
avere conoscenze di base dell'interazione di fattori  esterni  con  i
fenomeni   vitali  e  dei  meccanismi  di  difesa.  Delle  22  unita'
didattiche  previste  per  l'area  biologica,  11  saranno  ripartite
uniformemente  in  modo  da  comprendere discipline dei settori: E01A
Botanica, E01E Fisiologia  vegetale,  E02A  Zoologia,  E02B  Anatomia
comparata,  E03A  Ecologia,  E04A  Fisiologia generale, E04B Biologia
molecolare,  E05A  Biochimica,  E11X  Genetica,  E12X   Microbiologia
generale.
  Le restanti 11 unita' didattiche a concorrenza delle complessive 36
del  triennio (oltre a quelle destinate ai due laboratori di biologia
sperimentale) saranno utilizzate per discipline, ivi comprese  quelle
indicate   nel   primo   gruppo,   scelte   all'interno  dei  settori
scientifico-disciplinari di area biologica e di quelli  previsti  per
il biennio di indirizzo.
  Due  unita'  didattiche  dell'area  matematica e/o dell'area fisica
possono essere  impartite  nel  biennio  di  indirizzo  anziche'  nel
triennio di base.
BIENNIO DI INDIRIZZO.
  La  facolta',  su  proposta  del  consiglio  di  corso  di  laurea,
determina nello statuto  o  nel  regolamento  didattico  uno  o  piu'
indirizzi  di  laurea  (di  norma  non  oltre  5) tenendo conto della
effettiva disponibilita' di docenti in rapporto agli insegnamenti  da
impartire,  nonche'  delle  attrezzature  e  del  numero  di studenti
iscritti al corso di laurea.
  Il biennio di indirizzo comprende non  meno  di  7  annualita'  per
complessive   560   ore,   di   cui  tre  annualita'  caratterizzanti
l'indirizzo,     prelevate     da     tre     differenti      settori
scientifico-disciplinari.
  L'accesso  al  biennio  di indirizzo e' condizionato al superamento
delle condizioni e propedeuticita' fissate nel manifesto degli studi.
Gli studenti sono tenuti  a  scegliere  all'atto  dell'iscrizione  al
quarto anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.
 Indirizzi:
    a)   Bioecologico,  con  discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori: E01A Botanica, E02A Zoologia,  E03A  Ecologia,  F22A  Igiene
generale  ed  applicata,  E01B  Botanica  sistematica,  E01D Ecologia
vegetale.
    b)  Biomolecolare,  con  discipline  caratterizzanti  scelte  nei
settori:  E04B  Biologia  molecolare, E05A Biochimica, E11X Genetica,
E12X  Microbiologia  generale,  F05X  Microbiologia  e  Microbiologia
clinica.
    c)  Fisiopatologico,  con  discipline  caratterizzanti scelte nei
settori: E04A Fisiologia generale, E07X Farmacologia,  E09A  Anatomia
umana, F04A Patologia generale, F22A Igiene generale ed applicata.
  Gli  insegnamenti  opzionali  a  completamento  del  monte  ore del
biennio saranno indicati dalla facolta', in coerenza con il contenuto
formativo di ciascun indirizzo.
  Il  consiglio   di   corso   di   laurea,   cosi'   come   previsto
dall'ordinamento  didattico  nazionale,  si  riserva  qualora  se  ne
presentasse l'esigenza didattica di attivare altri indirizzi  diversi
da  quelli gia' indicati sulla base del numero degli studenti e della
disponibilita' di docenti ed attrezzature.
  Il presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Sassari, 28 ottobre 1996
                                                 Il rettore: PALMIERI