Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.282 del 2-12-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, ccnvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988; Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario; Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1996 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in medicina del cavallo presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita'; Vista l'approvazione deliberata dalle autorita' accademiche di questa Universita' in merito all'istituzione della scuola suddetta; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996; Decreta: Nel capo II - Scuole di specializzazione dello statuto dell'Universita' dopo l'art. 405 sono inseriti i seguenti articoli: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO Art. 405-bis. - E' istituita presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Pisa la scuola di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria una specifica preparazione nel settore medico e chirurgico del cavallo. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina e chirurgia del cavallo. Art. 405-ter. - La scuola ha durata triennale e prevede almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. La frequenza e' obbligatoria. Art. 405-quater. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 406-quinquies. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola. Art. 405-sexies. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento, didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione e del relativo pia di studi. Il consiglio determina, pertanto: - gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; - la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 405-septies. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente articolo, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche sotto specificate, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1200 ore di didattica, 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area: Area 1 - Propedeutica di base. Approfondimento delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando dovra' inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali. Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A. Area 2 - Diagnostica. Lo specializzando dovra' approfondire tutte le discipline che permettono una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza o meno di malattie od insufficienze che ne limitano o pregiudicano l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e di laboratorio. Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A. Area 3 - Chirurgia. Lo specializzando dovra' apprendere sia le manualita' che le conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le patologie di interesse chirurgico anche con l'ausilio dei piu' moderni metodi di indagine. Settori scientifico-disciplinari: V34A. Area 4 - Riproduttiva. Lo specializzando dovra' approfondire le tematiche che ne dimostrino la conoscenza nei riguardi dell'apparato riproduttivo, della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro. Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B. Area 5 - zootecnico-nutrizionale. Lo specializzando dovra' approfondire lo studio di quelle discipline che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine. Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C. Area 6 - Terapeutica. In questo gruppo di materie dovranno essere approfonditi concetti su cui si basa una moderna terapia farmacologica applicata al cavallo. Settori scientifico-disciplinari: V33A, V34A. Area 7 - Anatomo-istopatologica. Lo specializzando dovra' riuscire a stabilire, con le conoscenze acquisite, le cause della morte del cavallo. Settori scientifico-disciplinari: V31A. Area 8 - Infettivistica. Nozioni di base e specialistiche su epidemiologia, profilassi e controllo delle malattie diffusive di origine infettiva e parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini. Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 405-octies. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 405-novies. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con Enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 405-decies. - La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo fra la presente tipologia e quelle precedenti e' individuata dal C.U.N. Pisa, 5 novembre 1996 Il rettore