MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

 Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.288 del 9-12-1996)

   Con   decreto  ministeriale  n.  21552  del  22  ottobre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Sad  Plastic,
con  sede  in S. Nicolo' a Tordino (Teramo) e unita' di Savignano sul
Rubicone (Forli'), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 16 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, a corrispondere  il  particolare
beneficio  previsto  dal  comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal  comma  stesso,  tenuto
conto  dei  criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21553  del  22  ottobre  1996   e'
autorizzata,  per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,  n.
510,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic,
con sede in S. Nicolo' a Tordino (Teramo) e unita' di  A.  Nicolo'  a
Tordino  (Teramo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 106 unita', di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali su
un organico complessivo di n. 139 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Sad Plastic, a corrispondere il particolare
beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge  1  ottobre
1996,  n.  510,  nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto
conto dei criteri di priorita' individuati nel  decreto  ministeriale
dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21715  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, con sede in Ivrea  (Torino)
e  unita'  nazionali,  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  23  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 1900 unita', su un organico complessivo di n. 8587 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla   S.p.a.  Ing.  C.  Olivetti,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21716  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata,  limitatamente al periodo dal 6 aprile 1995 al 31 maggio
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, con sede in Ivrea (Torino)  e  unita'
di   Milano,   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unita', su un organico
complessivo di n. 316 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Sixtel,  a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21717  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Decision System International,  con  sede  in
Ivrea  (Torino)  e  unita'  di  Buccinasco  (Torino),  Padova, Prato,
Casoria (Napoli), Genova, per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 23  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 30 unita', su un organico complessivo di n. 418 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti    dalla   S.p.a.   Decision   System   International,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21718  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata,  per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  O-Group, con sede in Ivrea (Torino) e unita'
di  Bari,  Bologna,  Genova,  Ivrea  (Torino),  Milano, Roma, Torino,
Venezia, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  23  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  n.  51  unita',  su  un
organico complessivo di n. 514 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  O-Group,  a  corrispondere  i  particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge  19  luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21719  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 4 ottobre 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre  1996,
n.  510,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc.
coop.va C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa
(Trapani),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 40 unita', su un organico complessivo di n. 150 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. coop. C.E.L.I., a  corrispondere  il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio  n.
24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21720  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Linclalor,
con  sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unita' di Villanova
Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 168 unita', su un organico complessivo di n. 243 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Linclalor,  a corrispondere il particolare
beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge  1  ottobre
1996,  n.  510,  nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto
conto dei criteri di priorita' individuati nel  decreto  ministeriale
dell'8  febbraio  1996,  in premessa indicato, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21721  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il
Nuovo Castoro, con sede in Roma e unita' di  Roma,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 19 unita', su un organico complessivo
di n. 29 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.    Il  Nuovo  Castoro,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, in  premessa  indicato,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21722  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 28 marzo 1995 all'11 giugno
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1,  primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea  lavanderia  industriale,  con
sede in Eraclea (Venezia) e unita' di San Pietro in Cariano (Verona),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 56 unita', su un organico complessivo
di n. 69 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  E.L.I.  Eraclea  lavanderia  industriale,  a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito  con modificazioni nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato,  registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21723  del  20  novembre  1996  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 12 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  nella misura ivi prevista, limitatamente ai lavoratori gia'
dipendenti dalla S.p.a. Teknecomp industrie  riunite  -  S.p.a.  Div.
Aros  dal  1 ottobre 1996 Aros S.r.l., con sede in Cormano (Milano) e
unita' di Cormano  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 90 unita', su un organico complessivo di n. 457 unita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  -  I.N.P.S.  -  e'
altresi'   autorizzato,  nell'ambito  di  cui  sopra  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Teknecomp  industrie  riunite  -
S.p.a.  Div.  Aros  dal 1 ottobre 1996 Aros S.r.l., a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del  25  ottobre 1994, in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.