Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.288 del 9-12-1996)
Con decreto ministeriale n. 21552 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, con sede in S. Nicolo' a Tordino (Teramo) e unita' di Savignano sul Rubicone (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21553 del 22 ottobre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1996 al 14 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, con sede in S. Nicolo' a Tordino (Teramo) e unita' di A. Nicolo' a Tordino (Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 106 unita', di cui 1 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 139 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21715 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 1900 unita', su un organico complessivo di n. 8587 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21716 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 6 aprile 1995 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4 unita', su un organico complessivo di n. 316 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sixtel, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21717 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision System International, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Buccinasco (Torino), Padova, Prato, Casoria (Napoli), Genova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unita', su un organico complessivo di n. 418 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decision System International, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21718 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Bari, Bologna, Genova, Ivrea (Torino), Milano, Roma, Torino, Venezia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 51 unita', su un organico complessivo di n. 514 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O-Group, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21719 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 4 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. coop.va C.E.L.I., con sede in S. Ninfa (Trapani) e unita' di S. Ninfa (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 40 unita', su un organico complessivo di n. 150 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Soc. coop. C.E.L.I., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21720 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 31 maggio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unita' di Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 168 unita', su un organico complessivo di n. 243 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 21721 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unita', su un organico complessivo di n. 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Nuovo Castoro, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21722 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 28 marzo 1995 all'11 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale, con sede in Eraclea (Venezia) e unita' di San Pietro in Cariano (Verona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 56 unita', su un organico complessivo di n. 69 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 21723 del 20 novembre 1996 e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1995 al 6 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, limitatamente ai lavoratori gia' dipendenti dalla S.p.a. Teknecomp industrie riunite - S.p.a. Div. Aros dal 1 ottobre 1996 Aros S.r.l., con sede in Cormano (Milano) e unita' di Cormano (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 90 unita', su un organico complessivo di n. 457 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' altresi' autorizzato, nell'ambito di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teknecomp industrie riunite - S.p.a. Div. Aros dal 1 ottobre 1996 Aros S.r.l., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.