Modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1996 riguardante il regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale Crixivan - Indinavir.(GU n.288 del 9-12-1996)
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI. RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA Visto il proprio decreto UAC/C/N. 10/1996; Vista la legge n. 135/1990 sul programma di interventi urgenti per la prevenzione e lotta contro l'AIDS; Vista la nota della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le patologie infettive emergenti e riemergenti del 20 novembre 1996; Sentito il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 25 novembre 1996; Decreta: L'art. 2 e' cosi' sostituito: "La specialita' medicinale Crixivan - Indinavir ai fini della rimborsabilita' e' classificata in fascia H: uso limitato ad unita' operative di malattie infettive, ospedaliere ed universitarie ed altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nelle attivita' di assistenza ai casi di AIDS". L'art. 3 e' cosi' modificato: la frase " .., derivanti da contrattazione con l'azienda interessata .." e' sostituita dalla frase " .., al netto dello sconto minimo del 50% previsto.". Roma, 25 novembre 1996 Il dirigente: DE ROSE