Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Universita'.(GU n.288 del 9-12-1996)
IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1994; Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1994, n. 229, con il quale e' stata approvata la nuova tabella didattica XXIX-bis, relativa ai diplomi universitari in ingegneria; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1995, n. 166, con il quale e' stata approvata la nuova tabella didattica XXIX, relativa ai corsi di laurea in ingegneria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996, n. 50, con il quale e' stato approvato il piano di sviluppo dell'Universita' il triennio 1994-1996; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di ingegneria del 25 ottobre 1995 e del 17 aprile 1996; senato accademico dell'8 novembre 1995 e del 20 maggio 1996; consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1995 e del 29 maggio 1996; Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento del 3 marzo 1994 e del 1 luglio 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 9 febbraio 1996 e del 18 luglio 1996; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Articolo unico L'art. 1, punto 2), relativo alla facolta' di ingegneria, viene soppresso e sostituito con il seguente: 2) facolta' di ingegneria: a) corso di laurea in ingegneria civile; b) corso di laurea in ingegneria gestionale; c) corso di laurea in ingegneria meccanica; d) corso di laurea in ingegneria elettronica; e) corso di diploma universitario in ingegneria meccanica; f) corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse; g) corso di diploma universitario in ingegneria elettronica; h) corso di diploma universitario in ingegneria chimica; i) corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture; l) corso di diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione. Gli articoli dal 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298, successivamente integrato e modificato con il decreto rettorale del 1 giugno 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1992, n. 249), con il decreto rettorale del 31 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1993, n. 61), con il decreto rettorale del 31 ottobre 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 1993, n. 62), con il decreto rettorale del 19 ottobre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1993, n. 294) sono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi: TITOLO III FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 16 (Istituzione corsi di studio). - 1. Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi di Udine sono istituiti i sottosegnati corsi di studio. 2. La facolta' conferisce i seguenti titoli di studio: a) laurea in ingegneria civile; b) laurea in ingegneria gestionale; c) laurea in ingegneria meccanica; d) laurea in ingegneria elettronica; e) diploma universitario in ingegneria meccanica; f) diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse; g) diploma universitario in ingegneria elettronica; h) diploma universitario in ingegneria chimica; i) diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture; l) diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione. Art. 17 (Obiettivi dei corsi di laurea). - 1. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria ..", con la specificazione del Corso di laurea seguito. 2. I corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti locali. Per ciascun corso di laurea e' costituito un consiglio. 3. Obiettivo generale di ciascun corso di studio e' quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente a una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea. 4. Il corso di laurea in ingegneria gestionale ha caratteristiche intersettoriali, mentre gli altri corsi di laurea afferiscono ai seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali: settore civile: corso di laurea in ingegneria civile; settore dell'informazione: corso di laurea in ingegneria elettronica; settore industriale: corso di laurea in ingegneria meccanica. Art. 18 (Accesso ai corsi di laurea). - 1. L'iscrizione al corso di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Art. 19 (Ordinamento dei corsi di laurea). - 1. La durata dei corsi di laurea e' stabilita in cinque anni. 2. L'attivita' didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno tremila ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.). 3. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento a uno o piu' settori scientifico-disciplinari in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. 4. Le tabelle B, C, D ed E riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualita' obbligatorie per i diversi corsi di laurea. 5. L'ordinamento didattico e' riportato nelle tabelle con riferimento alla "annualita'", intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di ottanta ore di attivita' didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a venti ore, affidati a docenti diversi. 6. Le modalita' di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sara' dedicata alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali, in modo da raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a cento studenti. 7. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di ventinove annualita'. 8. Di tali annualita', nove sono da scegliersi in accordo con la tabella B; i corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria. 9. Almeno sei annualita' sono da scegliersi in accordo con le tabelle C, i cui insegnamenti hanno la finalita' di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei pertinenti settori dell'ingegneria. 10. Almeno cinque annualita' sono da scegliersi dalla pertinente tabella D, i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. 11. Per i corsi di laurea intersettoriali le annualita' vanno scelte, oltre che e tabella E, e in numero non inferiore a undici. In ogni caso la tabella E ha per i corsi di laurea intersettoriali le funzioni dell'insieme delle tabelle C e D. 12. Il consiglio di facolta' su proposta dei consigli delle strutture didattiche competenti delibera quali tra le restanti annualita' rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facolta' e quali organizzare in orientamenti locali. 13. Per ottenere l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame per un numero di annualita', scelte fra quelle previste nel manifesto annuale degli studi, pari a: due annualita' per l'iscrizione al secondo anno; sei annualita' per l'iscrizione al terzo anno; undici annualita' per l'iscrizione al quarto anno; sedici annualita' per l'iscrizione al quinto anno. 14. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta'. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici. Art. 20 (Regolamento dei corsi di laurea). - 1. Il consiglio di facolta' determina, con il proprio regolamento didattico, in conformita' al presente regolamento, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. In particolare, nel regolamento didattico della facolta' sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 19, e con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'. 3. Andranno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea. 4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualita' (da quaranta a sessanta ore). 5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualita', sino alla concorrenza massima di due annualita'. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potra' essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualita' previste per il conseguimento della laurea. 6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi il consiglio di facolta' distribuira' le attivita' didattiche tenendo anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' dovra' favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso imprese e industrie qualificate. 7. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. 8. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane. 9. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento, e quindi di docente. 10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientiifico-disciplinari di cui all'art 14 della legge n. 341/1990. TABELLA B - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - A02A-A01C Analisi matematica - Geometria 4 A03X-A04A Fisica matematica - Analisi numerica A01A-A01B Logica matematica - Algebra A02B-S01A Probabilita' e statistica matematica - Statistica B01A Fisica generale 1 B01A-B03X Fisica generale - Struttura della materia 1 C06X Chimica 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 K05B Informatica H15X-I27X Estimo - Ingegneria economico-gestionale 1 P01A Economia politica TABELLA E.2 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H07A Scienza delle costruzioni 1 I05A Fisica tecnica industriale I04C Sistemi e tecnologie energetici 2 I07X Meccanica applicata alle macchine I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali I17X Elettrotecnica K01X-K03X Elettronica - Telecomunicazioni 1 K04X Automatica 1 A04B Ricerca operativa 1 S02X Statistica economica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 I11X Impianti industriali meccanici 1 I02C Impianti e sistemi aerospaziali 1 I11X Impianti industriali meccanici I15C Impianti chimici I19X Sistemi elettrici per l'energia I27X Ingegneria economico-gestionale 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I27X Ingegneria economico-gestionale P02B Economia e gestione delle imprese TABELLA C.1 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE CIVILE Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H01A-H01B Idraulica - Costruzioni idrauliche 1 H06X Geotecnica 1 H07A Scienza delle costruzioni 1 H08A Architettura tecnica 1 H11X Disegno 1 I04C Sistemi e tecnologie energetici 2 I05B Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine I17X Elettrotecnica I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 TABELLA D.1.1 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H01B-H01C Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime 1 H03X Strade, ferrovie ed aeroporti 1 H04X Trasporti 1 H05X Topografia e cartografia 1 H07B Tecnica delle costruzioni 1 H14A Tecnica e pianificazione urbanistica 1 K04X Automatica TABELLA C.2 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H07A Scienza delle costruzioni 1 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale I07X Meccanica applicata alle macchine I17X Elettrotecnica 1 K01X Elettronica 1 K03X Telecomunicazioni 1 K04X Automatica 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 TABELLA D.2.2 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - K01X Elettronica 1 K03X Telecomunicazioni 1 K02X Campi elettromagnetici 1 K10X Misure elettriche ed elettroniche 1 K04X Automatica K01X Elettronica 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni TABELLA C.3 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' COMUNI A TUTTI I CORSI DI LAUREA DEL SETTORE INDUSTRIALE Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H07A Scienza delle costruzioni 1 H07B Tecnica delle costruzioni I05A-I05B Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale 1 I15B Principi di ingegneria chimica I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I04A Propulsione aerospaziale 1 I04B-I04C Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali I14B Materiali macromolecolari I17X Elettrotecnica 1 I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici K01X Elettronica 1 K04X Automatica TABELLA D.3.5 - Decreto 22 maggio 1995 ANNUALITA' CARATTERIZZANTI IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA Denominazione del settore Codifica scientifico-disciplinare Annualita' - - - H01A Idraulica 1 I03X Fluidodinamica I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I11X Impianti industriali meccanici 1 I04B Macchine a fluido 1 I06X Misure meccaniche e termiche I07X Meccanica applicata alle macchine Art. 21 (Corsi di diploma universitario). - 1. I corsi di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse e in ingegneria logistica e della produzione hanno caratteristiche intersettoriali mentre gli altri corsi di diploma afferiscono ai seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali: 1) settore civile: corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture; 2) settore industriale: corsi di diploma universitario in ingegneria chimica e in ingegneria meccanica; 3) settore dell'informazione: corso di diploma universitario in ingegneria elettronica. 2. Tali corsi di diploma universitario possono essere articolati in orientamenti, stabiliti dalla facolta' all'atto dell'emanazione del proprio regolamento didattico. Per ogni corso di diploma puo' essere costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero degli orientamenti. 3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "diplomato in ingegneria ..", con la specificazione del corso di diploma seguito. 4. Obiettivo generale di ciascun corso di diploma e' quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attivita' di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta, pero', piu' agli aspetti applicativi che a quelli teorico-astratti; una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico; una formazione professionalizzante che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi. Art. 22 (Accesso ai corsi di diploma universitario). - 1. L'iscrizione ai corsi di diploma e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. 2. Il numero degli iscritti al primo anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovra' avere un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'. 3. Le modalita' delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 23 (Corsi di laurea e di diploma universitario affini). - 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi diploma di cui all'art. 21 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX (decreto 22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995, n. 166) e successive modificazioni e integrazioni). 2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario e' quello della loro validita' culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento della laurea. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facolta' indichera', inoltre, sia gli insegnamenti integrativi atti a completare la formazione necessaria per inserirsi nel corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. 3. Il consiglio di facolta' indichera', inoltre, l'anno del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere; tale anno di corso non potra' in ogni caso essere superiore al terzo. 4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma o da un corso di laurea ad un corso di diploma, sempre della facolta' di ingegneria, il competente consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguendo il criterio della loro utilita' ai fini della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo stesso e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi. La facolta' identifichera' i modi piu' appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, di completare i propri studi con il conseguimento di un diploma universitario. 5. I corsi di diploma e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini. 6. La facolta', nel riconoscere gli studi di un corso di diploma per il proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscera' gli studi completati in misura tale che, per conseguire la laurea, il numero degli insegnamenti ulteriori, sia integrativi, sia propri del corso di laurea, non sia di norma superiore, rispettivamente, a quattro annualita' e a quattordici annualita'. Nel caso di proseguimento degli studi la facolta' dovra' quindi tenere presente i predetti vincoli nel formulare i relativi piani di studio. Art. 24 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria e' stabilita in tre anni. 2. Ciascuno dei tre anni di corso potra' essere articolato in periodi didattici piu' brevi, specificandoli nel regolamento della facolta'. 3. Complessivamente l'attivita' didattica assistita comprende almeno duemilacento ore organizzate in trenta moduli didattici. Di esse, almeno cinquecento ore sono di attivita' pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attivita' di laboratorio potra' anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attivita' di laboratorio e di tirocinio potra' essere svolta all'interno o all'esterno dell'universita', anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificati enti pubblici e privati, italiani e stranieri. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potra' essere ritenuta dal consiglio di facolta' equivalente, al massimo, a due moduli didattici. 4. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento al modulo didattico che comprende un'attivita' didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalita' di esame stabilite dal consiglio di facolta'. La facolta', nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguira' criteri di continuita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici. 5. Le tabelle di cui all'art. 7 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei curricula didattici. La facolta' completera' le indicazioni, fino ai trenta moduli didattici, in modo da raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. 6. L'esame finale di diploma consiste in una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potra' essere discusso un elaborato scritto. Art. 25 (Regolamento dei corsi di diploma universitario). - 1. Il consiglio di facolta' determina, con il proprio regolamento didattico, in conformita' al presente regolamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. In particolare, nel regolamento didattico della facolta' sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica assistita e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici. 3. Nel piano degli studi sara' individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sara' costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, nel senso di differire dall'insegnamento omonimo utilizzato nel corso di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla (D.U.). Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di diploma non comporta necessariamente identita' di programma e di svolgimento, e quindi di docente. 4. Nel regolamento didattico della facolta' sara' altresi' indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticita'. Saranno inoltre specificate le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame finale di diploma. 5. Nel regolamento didattico della facolta' saranno infine riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perche' uno studente possa iscriversi a un anno di corso successivo. 6. Il consiglio di facolta' potra' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica; potra' altresi' prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti il cui iter degli studi precedenti non li abbia previsti. 7. La facolta' potra' inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dalla facolta' stessa. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'ateneo anche utilizzando uno dei moduli didattici a scelta. Art. 26 (Docenza). - 1. La copertura dei moduli didattici attivati e' attribuita dal consiglio di facolta' a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori confermati, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. 2. Al fine di facilitare il ricorso a qualificate esperienze e professionalita' esterne potranno essere affidati moduli didattici, con le modalita' previste nello statuto dell'Universita' degli studi di Udine, a professori a contratto. Art. 27 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario). - 1. I curricula dei diplomi universitari in ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico. Nelle tabelle che seguono sono riportate le indicazioni di uno o piu' settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici; quando necessario, e' anche riportata una precisazione dei contenuti scientifico-professionali. 2. Nella tabella A sono indicati i moduli didattici che concorrono a creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria. 3. Nelle tabelle B sono specificati i moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari di un medesimo settore, i quali hanno la finalita' di caratterizzare gli aspetti di base e professionali di ciascuno dei tre settori dell'ingegneria rappresentati nella facolta'. 4. Nelle tabelle C sono riportati gli ulteriori moduli didattici, specifici dei singoli corsi di diploma, i quali hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali di ogni singolo corso. 5. Per i corsi di diploma intersettoriali, le tabelle D, unitamente alla tabella A, indicano l'ordinamento didattico complessivo. 6. Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre, sono scelti dalla facolta', in accordo con l'obiettivo indicato, in fase di formulazione del proprio regolamento didattico. TABELLA A - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. IN INGEGNERIA Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - A02A-A01C Analisi matematica - Geometria 4 Matematica A03X-A04A Fisica matematica - Analisi numerica A01A-A01B Logica matematica - Algebra A02B-S01A Probabilita' e statistica matematica - Statistica B01A Fisica generale 1 Fisica B01A-B03X Fisica generale - Struttura della materia 1 Fisica C06X Chimica 1 Chimica K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 1 Informatica di base H15X Estimo 1 Economia e gestione I27X Ingegneria economico-gestionale P01A Economia politica TABELLA D.2 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - D01B-D01C Geologia stratigrafica - Geologia strutturale 1 D02B Geologia applicata D04B-H06X Geofisica applicata - Geotecnica 1 I16A Ingegneria degli scavi e delle miniere I16B Ingegneria delle materie prime H11X Disegno 1 Rappresentazione I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale H05X Topografia e cartografia 1 Rilevamento del territorio H01A Idraulica 1 Meccanica dei liquidi H07A Scienza delle costruzioni 1 Meccanica del continuo I03X Fluidodinamica 1 Meccanica dei fluidi e dei solidi I07X Meccanica applicata alle macchine H01B-H01C Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime 1 Fluidi del suolo e del sottosuolo I16C Idrocarburi e fluidi del sottosuolo E03A-H02X Ecologia - Ingegneria sanitaria- ambientale 1 Ingegn. ambientale ed ecologica I15B Principi di ingegneria chimica 1 Ingegneria chimica-ambientale I12B-I15C Impianti nucleari - Impianti chimici 1 Tecnica della sicurezza ambientale I15E Chimica industriale e tecnologica I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 Energetica I05B Fisica tecnica ambientale I17X-I19X Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia 1 Fondamenti e impianti elettrici K01X-K02X Elettronica-Campi elettromagnetici 1 Principi di ingegneria dell'informazione K03X-K04X Telecomunicazioni - Automatica + 7 moduli didattici da definire in sede locale. TABELLA D.4 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - H07A Scienza delle costruzioni 1 Meccanica dei solidi I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I05A Fisica tecnica industriale 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 2 I11X Impianti industriali meccanici 1 Logistica I17X Elettrotecnica 1 Principi, azionamenti e impianti elettrici I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia K01X Elettronica 1 Apparati e strumentazione K04X Automatica 2 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni A04B Ricerca operativa 1 I27X Ingegneria economico-gestionale 1 I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 Gestione industriale dell'energia I19X Sistemi elettrici per l'energia I02C Impianti e sistemi aerospaziali 1 Gestione degli impianti industriali I11X Impianti industriali meccanici I15C Impianti chimici I19X Sistemi elettrici per l'energia + 7 moduli didattici da definire in sede locale. TABELLA B.1 - Decreto del 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE CIVILE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - H01A Idraulica 1 H01B-H01C Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime D02B Geologia applicata 1 H06X Geotecnica H07A Scienza delle costruzioni 1 H07B Tecnica delle costruzioni 1 H11X Disegno 1 I14A Scienza e tecnologia dei materiali 1 TABELLA C.1.1 - Decreto del 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - H01A Idraulica 1 H01B Costruzioni idrauliche H01C Costruzioni marittime H02X Ingegneria sanitaria-ambientale 1 H03X Strade, ferrovie ed aeroporti 1 H04X Trasporti 1 H05X Topografia e cartografia 1 I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I17X Elettrotecnica 1 Elettrotecnica e sue applicazioni I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia + 7 moduli didattici da definire in sede locale. TABELLA B.2 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE DELL'INFORMAZIONE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - I17X Elettrotecnica 1 K01X Elettronica 1 K02X Campi elettromagnetici 1 K03X Telecomunicazioni K04X Automatica 1 K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni 2 TABELLA C.2.2 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA ELETTRONICA Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - K01X Elettronica 4 Componenti, circuiti e tecnologie K10X Misure elettriche ed elettroniche 1 K02X Campi elettromagnetici 1 K03X Telecomunicazioni 1 K04X Automatica 1 K02X Campi elettromagnetici K03X Telecomunicazioni + 7 moduli didattici da definire in sede locale. TABELLA B.3 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI COMUNI A TUTTI I D.U. DEL SETTORE INDUSTRIALE Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - H07A Scienza delle costruzioni 1 Meccanica dei solidi I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale I05A Fisica tecnica industriale 1 Termodinamica e trasmissione del calore I03X Fluidodinamica I15B Principi di ingegneria chimica I04C Sistemi e tecnologie energetici 1 Sistemi energetici I17X Elettrotecnica 1 Principi e applicazioni I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 Materiali e relative tecnologie I13X Metallurgia I14A Scienza e tecnologia dei materiali I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici I19X Sistemi elettrici per l'energia TABELLA C.3.2 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA CHIMICA Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - C05X Chimica organica 1 I15B Principi di ingegneria chimica 1 I15C Impianti chimici 2 I15D Teoria dello sviluppo dei processi chimici 1 I15E Chimica industriale e tecnologica 2 + 8 moduli didattici da definire in sede locale. TABELLA C.3.5 - Decreto 31 marzo 1994 MODULI DIDATTICI SPECIFICI DEL D.U. IN INGEGNERIA MECCANICA Codifica Denominazione del settore Numero Contenuto del settore scientifico-disciplinare di moduli dei moduli - - - - H01A Idraulica 1 Meccanica dei fluidi I03X Fluidodinamica I04B Macchine a fluido 1 I05A Fisica tecnica industriale 1 I07X Meccanica applicata alle macchine 1 I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine 1 I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione 1 I11X Impianti industriali meccanici 1 I17X Elettrotecnica 1 Azionamenti elettrici I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici + 7 moduli didattici da definire in sede locale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 14 ottobre 1996 Il rettore: STRASSOLDO