UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.288 del 9-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 maggio 1995 contenente la nuova
tabella XXIX relativa ai corsi di laurea afferenti alla  facolta'  di
ingegneria;
  Vista  la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  universitario  nazionale
espresso nella seduta dell'11 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  da  210  a  218  compreso, relativi alla facolta' di
ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti  nuovi  articoli,
con  il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli articoli
successivi:
                       FACOLTA' DI INGEGNERIA
  Art. 210  (Corsi  di  laurea,  obiettivi).  -  1.  La  facolta'  di
ingegneria conferisce le seguenti lauree:
   nel settore civile: in ingegneria civile;
   nel settore industriale: in ingegneria dei materiali;
   nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica.
  2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore
in  ingegneria  .  . . . ." con la specificazione del corso di laurea
seguito.
  3. Obiettivo generale di ciascun  corso  di  laurea  e'  quello  di
formare  tecnici  di elevata preparazione, qualificati per svolgere e
gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione e per
promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica.
  4. L'iscrizione ai corsi di laurea e' regolata dalle norme  vigenti
in materia di accesso agli studi universitari.
  Art.  211  (Indirizzi  dei corsi di laurea). - 1. Allo scopo di far
approfondire,  in  un  particolare  campo,  sia  competenze  di  tipo
metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio, i
corsi  di  laurea di cui all'art. 210 possono essere articolati negli
indirizzi sottoindicati oltre che  in  orientamenti  locali  definiti
dalla facolta' nel regolamento dei corsi di laurea.
  Indirizzi del corso di laurea in:
   Ingegneria civile:
    1) edile;
    2) geotecnica;
    3) idraulica;
    4) strutture;
    5) trasporti.
   Ingegneria elettronica:
    1) biomedica;
    2) calcolatori elettronici;
    3) controlli automatici;
    4) microelettronica;
    5) strumentazione;
    6) telecomunicazioni.
  2.  Dell'indirizzo  eventualmente  seguito viene fatta menzione sul
certificato di laurea.
  Art. 212 (Ordinamento dei corsi di laurea).  -  1.  La  durata  dei
corsi di laurea e' stabilita in cinque anni.
  2.  L'attivita'  didattica  assistita  di  ciascun  corso di laurea
comprende  almeno  3000  ore  (lezioni,  esercitazioni   teoriche   e
pratiche,   laboratori,   seminari,  progetti  ed  elaborati,  visite
tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.).
  3.  L'attivita'  didattica  e'   organizzata   sulla   base   della
"annualita'",  intesa  come corso di insegnamento, monodisciplinare o
integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di  attivita'
didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato e' costituito
da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a
20 ore, affidati a docenti diversi.
  4. Per favorire la partecipazione attiva dello studente ai corsi di
insegnamento ed alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali,
le classi di insegnamento, compatibilmente con le risorse disponibili
sono di norma limitate a non piu' di 100 studenti.
  Art. 213 (Iscrizione agli anni di corso, esame di laurea). - 1. Per
l'iscrizione  agli  anni  successivi  al primo, lo studente deve aver
ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami  per
un totale di annualita' pari a:
   2 annualita' per l'iscrizione al secondo anno;
   6 annualita' per l'iscrizione al terzo anno;
   11 annualita' per l'iscrizione al quarto anno;
   16 annualita' per l'iscrizione al quinto anno.
  2.  Qualora  non  abbia  ottenuto  il  previsto  numero  minimo  di
attestazioni  di  frequenza,  lo  studente   deve   iscriversi   come
ripetente;   se,   avendo   ottenuto  le  richieste  attestazioni  di
frequenza, non ha superato il previsto numero  minimo  di  esami,  lo
studente puo' iscriversi come fuori corso o come ripetente.
  3.  Durante  il  primo triennio di corso di laurea lo studente deve
dimostrare la conoscenza pratica e  la  comprensione  di  almeno  una
lingua  straniera. Le modalita' dell'accertamento sono definite dalla
facolta'.
  Particolari corsi  di  insegnamento  delle  lingue  possono  essere
istituiti  dall'Ateneo  anche  facendo ricorso a tecniche e strumenti
specifici.
  4. Per essere ammesso a sostenere l'esame  di  laurea  lo  studente
deve aver frequentato e superato gli esami di ventotto annualita'.
  5.  L'esame  di  laurea  consiste  in  prove  intese  ad  accertare
l'organica formazione di base del candidato  e  la  sua  preparazione
scientifica  e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso
la discussione di una tesi di laurea o di  elaborati  attinenti  alle
materie  del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o piu'
relatori, di regola scelti tra i docenti della facolta'.
  Art.  214  (Regolamento  dei corsi di laurea). - 1. Il consiglio di
facolta', su proposta dei competenti consigli  di  corso  di  laurea,
determina  con  apposito  regolamento,  in conformita' al regolamento
didattico di Ateneo, l'articolazione  dei  corsi  di  laurea  secondo
quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  2. In particolare, nel regolamento e' indicato il piano degli studi
nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore
scientifico-disciplinare   di  cui  al  precedente  art.  213  ed  ai
successivi  articoli  216,  217,   218,   con   l'indicazione   delle
denominazioni  dei  singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o
integrati), della loro collocazione nei successivi periodi  didattici
e delle loro eventuali propedeuticita'.
  3.  Vanno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati
con i loro moduli, le attivita' pratiche e di  laboratorio  associate
ai  singoli  corsi,  le  prove di valutazione e la composizione delle
relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea.
  4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti  corsi
di  insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a
mezza annualita' (da 40 a 60 ore).
  5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare
il ricorso a esperienze e professionalita'  esterne,  possono  essere
utilizzati  anche  altri  moduli didattici da quotarsi in frazioni di
annualita'  sino  alla  concorrenza  massima   di   due   annualita'.
L'attivita'  di  tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a
corrispondente  esame,  puo'  essere  ritenuta  equivalente  fino  al
massimo  di  una delle annualita' previste per il conseguimento della
laurea.
  6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due  periodi  di
esclusiva  attivita'  didattica  (semestri)  della  durata  di almeno
tredici  settimane  didattiche  ciascuno,  separati  dai  periodi  di
valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi
le  attivita'  didattiche  devono  essere  distribuite  tenendo anche
presente la necessita' degli  studenti  di  disporre  di  un  congruo
periodo di tempo per lo studio individuale.
  Preferibilmente   nel   corso   dell'ultimo   anno,   con  apposite
convenzioni  o  nel  quadro  dei  programmi  europei   di   mobilita'
studentesca  e  di cooperazione universita'-imprese, la facolta' deve
favorire l'effettuazione di stages  e  di  periodi  di  studio  anche
nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca
universitari  o  extra-universitari  sia  presso  imprese e industrie
qualificate.
  7. Le attivita' didattiche non puramente  teoriche,  facenti  parte
dei  singoli  insegnamenti,  oltre  che  quelle di tirocinio, possono
essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con  i
quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.
  8.  Il consiglio di facolta' puo' prevedere seminari e brevi corsi,
da frequentare anche presso altre facolta', al fine di  favorire  una
migliore  formazione  umanistica,  in particolare per quegli studenti
che per iter degli studi secondari o per  altre  motivazioni  abbiano
mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane.
  9. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi
di  laurea  non  comporta necessariamente identita' di programmi e di
svolgimento, e quindi di docente.
  10.  Gli  insegnamenti  attivabili sono quelli indicati nei settori
scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 314/1990.
  Art. 215 (Revisione periodica dell'ordinamento). - In occasione dei
piani di sviluppo dell'Universita' l'ordinamento didattico dei  corsi
di  laurea  puo'  essere  modificato e integrato secondo le procedure
dell'art. 9 della legge n. 341/1990.
  Art. 216 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria  civile).  -
Per  il  conseguimento  della  laurea  in  ingegneria  civile, tra le
annualita' previste nel rispetto  del  precedente  art.  213,  devono
essere  obbligatoriamente  comprese le seguenti, indicate per settore
scientifico-disciplinare     o     per     insieme     di     settori
scientifico-disciplinari:
  4a annualita':
   A01A - Logica matematica;
   A01B - Algebra;
   A01C - Geometria;
   A02A - Analisi matematica;
   A03X - Fisica matematica;
   A04A - Analisi numerica;
   A02B - Probabilita' e statistica matematica;
   S01A - Statistica;
  1a annualita':
   B01A - Fisica generale;
  1a annualita':
   B01A - Fisica generale;
   B03X - Struttura della materia;
  1a annualita':
   C06X - Chimica;
  1a annualita':
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B - Informatica;
  1a annualita':
   H15X - Estimo;
   I27X - Ingegneria economico-gestionale;
   P01A - Economia politica;
Almeno 6 annualita' sono da scegliere tra le seguenti:
  1a annualita':
   H01A - Idraulica;
   H01B - Costruzioni idrauliche;
  1a annualita':
   H06X - Geotecnica;
  1a annualita':
   H07A - Scienza delle costruzioni;
  1a annualita':
   H08A - Architettura tecnica;
  1a annualita':
   H11X - Disegno;
  2a annualita':
   I04C - Sistemi e tecnologie energetici;
   I05B - Fisica tecnica ambientale;
   I07X - Meccanica applicata alle macchine;
   I17X - Elettrotecnica;
   I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici;
  1a annualita':
   I14A - Scienza e tecnologia dei materiali.
Almeno 5 annualita' sono da scegliere tra le seguenti:
  1a annualita':
   H01B - Costruzioni idrauliche;
   H01C - Costruzioni marittime;
  1a annualita':
   H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti;
  1a annualita':
   H04X - Trasporti;
  1a annualita':
   H05X - Topografia e cartografia;
  1a annualita':
   H07B - Tecnica delle costruzioni;
  1a annualita':
   H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;
   K04X - Automatica.
  Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive:
  per l'indirizzo edile:
  1a annualita':
   H11X- Disegno;
  1a annualita':
   H12X - Storia dell'architettura;
  1a annualita':
   H08A- Architettura tecnica:
  1a annualita':
   H01A- Composizione architettonica e urbana;
  per l'indirizzo geotecnica:
  2a annualita':
   H06X- Geotecnica;
  1a annualita':
   D02B- Geologia applicata;
   H07A- Scienza delle costruzioni;
   H07B- Tecnica delle costruzioni;
  per l'indirizzo idraulica:
  1a annualita':
   H01A - Idraulica;
  1a annualita':
   H01B - Costruzioni idrauliche;
  1a annualita':
   H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;
  per l'indirizzo strutture:
  2a annualita':
   H07A - Scienza delle costruzioni;
  1a annualita':
   H07B - Tecnica delle costruzioni;
  per l'indirizzo trasporti:
  2a annualita':
   H03X - Strade, ferrovie aeroporti;
  1a annualita':
   H04X - Trasporti.
  Art.  217  (Annualita'  del  corso  di  laurea  in  ingegneria  dei
materiali). - Per il conseguimento della  laurea  in  ingegneria  dei
materiali,  tra  le  annualita'  previste nel rispetto del precedente
art. 213,  devono  essere  obbligatoriamente  comprese  le  seguenti,
indicate  per  settore  scientifico-disciplinare  o  per  insieme  di
settori scientifico-disciplinari:
  4a annualita':
   A01A- Logica matematica;
   A01B - Algebra;
   A01C- Geometria;
   A02A- Analisi matematica;
   A03X- Fisica matematica;
   A04A - Analisi numerica;
   A02B - Probabilita' e statistica matematica;
   S01A - Statistica;
  1a annualita':
   B01A - Fisica generale;
  1a annualita':
   B01A- Fisica generale;
   B03X - Struttura della materia;
  1a annualita':
   C06X - Chimica;
  1a annualita':
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B - Informatica;
  1a annualita':
   H15X - Estimo;
   I27X - Ingegneria economico-gestionale;
   P01A - Economia politica;
Almeno 6 annualita' sono da scegliere tra le seguenti:
  1a annualita':
   H07A - Scienza delle costruzioni;
   H07B - Tecnica delle costruzioni;
  1a annualita':
   I05A - Fisica tecnica industriale;
   I05B - Fisica tecnica ambientale;
   I15B - Principi di ingegneria chimica;
  1a annualita':
   I07X - Meccanica applicata alle macchine;
   I09X - Disegni e metodi dell'ingegneria industriale;
  1a annualita':
   I04A - Propulsione aerospaziale;
   I04B - Macchine a fluido;
   I04C - Sistemi e tecnologie energetici;
  1a annualita':
   I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
   I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;
   I14B - Materiali macromolecolari;
  1a annualita':
   I17X - Elettrotecnica;
   I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
  1a annualita':
   K01X - Elettronica;
   K04X - Automatica.
Almeno 5 annualita' sono da scegliere tra le seguenti:
  1a annualita':
   B03X - Struttura delle materie;
   I15A - Chimica fisica applicata;
  1a annualita':
   I13X - Metallurgia;
  1a annualita':
   I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione;
   I14A - Scienza e tecnologia dei materiali;
  1a annualita':
   I06X - Misure meccaniche e termiche;
   I08A - Progettazioni meccaniche e costruzione di macchine;
  1a annualita':
   I17X - Elettrotecnica;
   K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
  1a annualita':
   I11X - Impianti industriali meccanici;
   I13X - Metallurgia;
   I15X - Impianti chimici.
  Art.   218   (Annualita'   del   corso   di  laurea  in  ingegneria
elettronica). - Per  il  conseguimento  della  laurea  in  ingegneria
elettronica,  tra  le annualita' previste nel rispetto del precedente
art. 213,  devono  essere  obbligatoriamente  comprese  le  seguenti,
indicate  per  settore  scientifico-disciplinare  o  per  insieme  di
settori scientifico-disciplinari:
  4a annualita':
   A01A - Logica matematica;
   A01B - Algebra;
   A01C - Geometria;
   A02A - Analisi matematica;
   A03X - Fisica matematica;
   A04A - Analisi numerica;
   A02B - Probabilita' e statistica matematica;
   S01A - Statistica;
  1a annualita':
   B01A - Fisica generale;
  1a annualita':
   B01A - Fisica generale;
   B03X - Struttura della materia;
  1a annualita':
   C06X - Chimica;
  1a annualita':
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
   K05B - Informatica;
  1a annualita':
   H15X - Estimo;
   I27X - Ingegneria economico-gestionale;
   P01A - Economia politica;
  1a annualita':
   H07A - Scienza delle costruzioni;
   I04B - Macchine a fluido;
   I04C - Sistemi e tecnologie energetici;
   I05A - Fisica tecnica industriale;
   I05B - Fisica tecnica ambientale;
   I07X - Meccanica applicata alle macchine;
  1 annualita':
   I17X - Elettrotecnica;
  2a annualita':
   K01X - Elettronica;
  2a annualita':
   K03X - Telecomunicazioni;
  1a annualita':
   K04X - Automatica;
  1a annualita':
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
  1a annualita':
   K02X - Campi elettromagnetici;
  1a annualita':
   K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
   K04X - Automatica;
  1a annualita':
   K01X - Elettronica;
   K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.
  Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive:
  per l'indirizzo biomedica:
  2a annualita':
   K06X - Bioingegneria elettronica;
  1a annualita':
   K04X - Automatica;
   K05C - Cibernetica;
  per l'indirizzo calcolatori elettronici:
  2a annualita':
   K05A - Sistemi di elaborazione dell'informazione;
  1a annualita':
   K01X - Elettronica;
   K03X - Telecomunicazioni;
  per l'indirizzo controlli automatici:
  2a annualita':
   K04X - Automatica;
  1a annualita':
   K01X - Elettronica;
   K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
  per l'indirizzo microelettronica:
  2a annualita':
   K01X - Elettronica;
  1a annualita':
   I17X - Elettrotecnica;
   I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti
elettrici;
  per l'indirizzo strumentazione:
  2a annualita':
   K10X - Misure elettriche ed elettroniche;
  1a annualita':
   K01X - Elettronica;
   K02X - Campi elettromagnetici;
  per l'indirizzo telecomunicazioni:
  2a annualita':
   K03X - Telecomunicazioni;
  1a annualita':
   K02X - Campi elettromagnetici.
  Art. 219 (Norma transitoria). - All'atto dell'entrata in vigore del
presente  ordinamento,  gli  studenti  gia' iscritti ad anni di corso
successivi al  primo  potranno  completare  gli  studi  previsti  dal
precedente  ordinamento.  Gli  studenti  che  lo  richiedano potranno
essere ammessi a proseguire gli studi secondo il  nuovo  ordinamento,
purche' tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata
legale  del  corso  degli  studi.  I  competenti consigli di corso di
laurea stabiliranno le condizioni in base alle  quali  il  curriculum
didattico gia' seguito sara' reso compatibile con quello previsto dal
nuovo ordinamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 31 ottobre 1996
                                                           Il rettore