Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.288 del 9-12-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 contenente la nuova tabella XXIX relativa ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta dell'11 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 210 a 218 compreso, relativi alla facolta' di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 210 (Corsi di laurea, obiettivi). - 1. La facolta' di ingegneria conferisce le seguenti lauree: nel settore civile: in ingegneria civile; nel settore industriale: in ingegneria dei materiali; nel settore dell'informazione: in ingegneria elettronica. 2. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria . . . . ." con la specificazione del corso di laurea seguito. 3. Obiettivo generale di ciascun corso di laurea e' quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. 4. L'iscrizione ai corsi di laurea e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Art. 211 (Indirizzi dei corsi di laurea). - 1. Allo scopo di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio, i corsi di laurea di cui all'art. 210 possono essere articolati negli indirizzi sottoindicati oltre che in orientamenti locali definiti dalla facolta' nel regolamento dei corsi di laurea. Indirizzi del corso di laurea in: Ingegneria civile: 1) edile; 2) geotecnica; 3) idraulica; 4) strutture; 5) trasporti. Ingegneria elettronica: 1) biomedica; 2) calcolatori elettronici; 3) controlli automatici; 4) microelettronica; 5) strumentazione; 6) telecomunicazioni. 2. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. Art. 212 (Ordinamento dei corsi di laurea). - 1. La durata dei corsi di laurea e' stabilita in cinque anni. 2. L'attivita' didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio, ecc.). 3. L'attivita' didattica e' organizzata sulla base della "annualita'", intesa come corso di insegnamento, monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attivita' didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi. 4. Per favorire la partecipazione attiva dello studente ai corsi di insegnamento ed alle connesse attivita' di laboratorio e progettuali, le classi di insegnamento, compatibilmente con le risorse disponibili sono di norma limitate a non piu' di 100 studenti. Art. 213 (Iscrizione agli anni di corso, esame di laurea). - 1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato i relativi esami per un totale di annualita' pari a: 2 annualita' per l'iscrizione al secondo anno; 6 annualita' per l'iscrizione al terzo anno; 11 annualita' per l'iscrizione al quarto anno; 16 annualita' per l'iscrizione al quinto anno. 2. Qualora non abbia ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza, lo studente deve iscriversi come ripetente; se, avendo ottenuto le richieste attestazioni di frequenza, non ha superato il previsto numero minimo di esami, lo studente puo' iscriversi come fuori corso o come ripetente. 3. Durante il primo triennio di corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalita' dell'accertamento sono definite dalla facolta'. Particolari corsi di insegnamento delle lingue possono essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici. 4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di ventotto annualita'. 5. L'esame di laurea consiste in prove intese ad accertare l'organica formazione di base del candidato e la sua preparazione scientifica e tecnica nel corso di laurea prescelto anche attraverso la discussione di una tesi di laurea o di elaborati attinenti alle materie del corso di laurea, svolti sotto il controllo di uno o piu' relatori, di regola scelti tra i docenti della facolta'. Art. 214 (Regolamento dei corsi di laurea). - 1. Il consiglio di facolta', su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, determina con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. 2. In particolare, nel regolamento e' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 213 ed ai successivi articoli 216, 217, 218, con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticita'. 3. Vanno altresi' specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attivita' pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, le modalita' dell'esame di laurea. 4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualita' (da 40 a 60 ore). 5. Nel predisporre i piani degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne, possono essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualita' sino alla concorrenza massima di due annualita'. L'attivita' di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, puo' essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualita' previste per il conseguimento della laurea. 6. Ciascun anno di corso puo' essere articolato in due periodi di esclusiva attivita' didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi le attivita' didattiche devono essere distribuite tenendo anche presente la necessita' degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilita' studentesca e di cooperazione universita'-imprese, la facolta' deve favorire l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunita' europea, sia presso laboratori di ricerca universitari o extra-universitari sia presso imprese e industrie qualificate. 7. Le attivita' didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, oltre che quelle di tirocinio, possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni. 8. Il consiglio di facolta' puo' prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facolta', al fine di favorire una migliore formazione umanistica, in particolare per quegli studenti che per iter degli studi secondari o per altre motivazioni abbiano mostrato uno scarso livello di preparazione nelle scienze umane. 9. L'identita' di denominazione di insegnamenti comuni a piu' corsi di laurea non comporta necessariamente identita' di programmi e di svolgimento, e quindi di docente. 10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 314/1990. Art. 215 (Revisione periodica dell'ordinamento). - In occasione dei piani di sviluppo dell'Universita' l'ordinamento didattico dei corsi di laurea puo' essere modificato e integrato secondo le procedure dell'art. 9 della legge n. 341/1990. Art. 216 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria civile). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 213, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari: 4a annualita': A01A - Logica matematica; A01B - Algebra; A01C - Geometria; A02A - Analisi matematica; A03X - Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; A02B - Probabilita' e statistica matematica; S01A - Statistica; 1a annualita': B01A - Fisica generale; 1a annualita': B01A - Fisica generale; B03X - Struttura della materia; 1a annualita': C06X - Chimica; 1a annualita': K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B - Informatica; 1a annualita': H15X - Estimo; I27X - Ingegneria economico-gestionale; P01A - Economia politica; Almeno 6 annualita' sono da scegliere tra le seguenti: 1a annualita': H01A - Idraulica; H01B - Costruzioni idrauliche; 1a annualita': H06X - Geotecnica; 1a annualita': H07A - Scienza delle costruzioni; 1a annualita': H08A - Architettura tecnica; 1a annualita': H11X - Disegno; 2a annualita': I04C - Sistemi e tecnologie energetici; I05B - Fisica tecnica ambientale; I07X - Meccanica applicata alle macchine; I17X - Elettrotecnica; I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici; 1a annualita': I14A - Scienza e tecnologia dei materiali. Almeno 5 annualita' sono da scegliere tra le seguenti: 1a annualita': H01B - Costruzioni idrauliche; H01C - Costruzioni marittime; 1a annualita': H03X - Strade, ferrovie ed aeroporti; 1a annualita': H04X - Trasporti; 1a annualita': H05X - Topografia e cartografia; 1a annualita': H07B - Tecnica delle costruzioni; 1a annualita': H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica; K04X - Automatica. Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo edile: 1a annualita': H11X- Disegno; 1a annualita': H12X - Storia dell'architettura; 1a annualita': H08A- Architettura tecnica: 1a annualita': H01A- Composizione architettonica e urbana; per l'indirizzo geotecnica: 2a annualita': H06X- Geotecnica; 1a annualita': D02B- Geologia applicata; H07A- Scienza delle costruzioni; H07B- Tecnica delle costruzioni; per l'indirizzo idraulica: 1a annualita': H01A - Idraulica; 1a annualita': H01B - Costruzioni idrauliche; 1a annualita': H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale; per l'indirizzo strutture: 2a annualita': H07A - Scienza delle costruzioni; 1a annualita': H07B - Tecnica delle costruzioni; per l'indirizzo trasporti: 2a annualita': H03X - Strade, ferrovie aeroporti; 1a annualita': H04X - Trasporti. Art. 217 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria dei materiali). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 213, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari: 4a annualita': A01A- Logica matematica; A01B - Algebra; A01C- Geometria; A02A- Analisi matematica; A03X- Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; A02B - Probabilita' e statistica matematica; S01A - Statistica; 1a annualita': B01A - Fisica generale; 1a annualita': B01A- Fisica generale; B03X - Struttura della materia; 1a annualita': C06X - Chimica; 1a annualita': K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B - Informatica; 1a annualita': H15X - Estimo; I27X - Ingegneria economico-gestionale; P01A - Economia politica; Almeno 6 annualita' sono da scegliere tra le seguenti: 1a annualita': H07A - Scienza delle costruzioni; H07B - Tecnica delle costruzioni; 1a annualita': I05A - Fisica tecnica industriale; I05B - Fisica tecnica ambientale; I15B - Principi di ingegneria chimica; 1a annualita': I07X - Meccanica applicata alle macchine; I09X - Disegni e metodi dell'ingegneria industriale; 1a annualita': I04A - Propulsione aerospaziale; I04B - Macchine a fluido; I04C - Sistemi e tecnologie energetici; 1a annualita': I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; I14B - Materiali macromolecolari; 1a annualita': I17X - Elettrotecnica; I18X - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici; 1a annualita': K01X - Elettronica; K04X - Automatica. Almeno 5 annualita' sono da scegliere tra le seguenti: 1a annualita': B03X - Struttura delle materie; I15A - Chimica fisica applicata; 1a annualita': I13X - Metallurgia; 1a annualita': I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione; I14A - Scienza e tecnologia dei materiali; 1a annualita': I06X - Misure meccaniche e termiche; I08A - Progettazioni meccaniche e costruzione di macchine; 1a annualita': I17X - Elettrotecnica; K10X - Misure elettriche ed elettroniche; 1a annualita': I11X - Impianti industriali meccanici; I13X - Metallurgia; I15X - Impianti chimici. Art. 218 (Annualita' del corso di laurea in ingegneria elettronica). - Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica, tra le annualita' previste nel rispetto del precedente art. 213, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per settore scientifico-disciplinare o per insieme di settori scientifico-disciplinari: 4a annualita': A01A - Logica matematica; A01B - Algebra; A01C - Geometria; A02A - Analisi matematica; A03X - Fisica matematica; A04A - Analisi numerica; A02B - Probabilita' e statistica matematica; S01A - Statistica; 1a annualita': B01A - Fisica generale; 1a annualita': B01A - Fisica generale; B03X - Struttura della materia; 1a annualita': C06X - Chimica; 1a annualita': K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni; K05B - Informatica; 1a annualita': H15X - Estimo; I27X - Ingegneria economico-gestionale; P01A - Economia politica; 1a annualita': H07A - Scienza delle costruzioni; I04B - Macchine a fluido; I04C - Sistemi e tecnologie energetici; I05A - Fisica tecnica industriale; I05B - Fisica tecnica ambientale; I07X - Meccanica applicata alle macchine; 1 annualita': I17X - Elettrotecnica; 2a annualita': K01X - Elettronica; 2a annualita': K03X - Telecomunicazioni; 1a annualita': K04X - Automatica; 1a annualita': K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni; 1a annualita': K02X - Campi elettromagnetici; 1a annualita': K10X - Misure elettriche ed elettroniche; K04X - Automatica; 1a annualita': K01X - Elettronica; K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni. Sono, inoltre, obbligatorie le seguenti annualita' aggiuntive: per l'indirizzo biomedica: 2a annualita': K06X - Bioingegneria elettronica; 1a annualita': K04X - Automatica; K05C - Cibernetica; per l'indirizzo calcolatori elettronici: 2a annualita': K05A - Sistemi di elaborazione dell'informazione; 1a annualita': K01X - Elettronica; K03X - Telecomunicazioni; per l'indirizzo controlli automatici: 2a annualita': K04X - Automatica; 1a annualita': K01X - Elettronica; K10X - Misure elettriche ed elettroniche; per l'indirizzo microelettronica: 2a annualita': K01X - Elettronica; 1a annualita': I17X - Elettrotecnica; I18X - Convertitori, macchine ed azionamenti elettrici; per l'indirizzo strumentazione: 2a annualita': K10X - Misure elettriche ed elettroniche; 1a annualita': K01X - Elettronica; K02X - Campi elettromagnetici; per l'indirizzo telecomunicazioni: 2a annualita': K03X - Telecomunicazioni; 1a annualita': K02X - Campi elettromagnetici. Art. 219 (Norma transitoria). - All'atto dell'entrata in vigore del presente ordinamento, gli studenti gia' iscritti ad anni di corso successivi al primo potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Gli studenti che lo richiedano potranno essere ammessi a proseguire gli studi secondo il nuovo ordinamento, purche' tale opzione sia esercitata entro un termine pari alla durata legale del corso degli studi. I competenti consigli di corso di laurea stabiliranno le condizioni in base alle quali il curriculum didattico gia' seguito sara' reso compatibile con quello previsto dal nuovo ordinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 31 ottobre 1996 Il rettore