Proroga della data per la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino.(GU n.288 del 9-12-1996)
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il registro CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, recante modalita' di applicazione del registro CE n. 822/87 del Consiglio relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1995 - supplemento ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1995 - concernente l'adozione dei "nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino", e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto ministeriale 1 agosto 1995, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 5 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1996, n. 272, nel quale e' previsto che la "dichiarazione" deve essere presentata al comune competente entro la data del 10 dicembre di ciascun anno; Tenuto conto della necessita' che i soggetti obbligati possono disporre di un maggiore intervallo di tempo tra la data alla quale deve essere riferita la dichiarazione e quella entro la quale la stessa dichiarazione deve essere presentata al fine di poter raccogliere le informazioni necessarie per l'esatta compilazione; Decreta: Articolo unico L'art. 3 del decreto ministeriale 1 agosto 1995, citato nelle premesse, e' cosi' modificato per la campagna 19961997: al primo comma la data del "10 dicembre" e' sostituita con quella del "15 dicembre"; al secondo comma la data del "18 dicembre" e' sostituita con quella del "20 dicembre". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 4 dicembre 1996 Il Ministro: PINTO Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 212