Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.289 del 10-12-1996)
Con decreto ministeriale n. 21692 del 15 novembre 1996, in ottemperanza alla decisione n. 2229/96 del Tar Sicilia - Sez. staccata di Catania, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.p.a. Sanderson agrumaria meridionale, con sede ed unita' in Messina. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Anderson agrumaria meridionale, con sede ed unita' in Messina, per il periodo dal 1 giugno 1994 al 30 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 1 giugno 1994. L'approvazione del piano per crisi aziendale e la conseguente concessione del trattamento di integrazione salariale, disposte con il presente decreto, saranno revocate qualora l'appello proposto avverso l'ordinanza cautelare o la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovessero avere esito favorevole per l'amministrazione resistente. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21693 del 15 novembre 1996, e' concessa la ristrutturazione aziendale della S.c.r.l. Cooperativa agricola Spineta, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimenti di Angri (Salerno), Pontecagnano (Salerno) e Salerno dall'11 giugno 1990 al 10 dicembre 1990. Comitato tecnico del 6 giugno 1996; primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 12 giugno 1989. Pagamento diretto: si'. Viene inoltre prorogato per i motivi di cui sopra il periodo dall'11 dicembre 1990 al 10 giugno 1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato, la' dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21694 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996 n. 510, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: S.p.a. Fischer e Rechsteiner, con sede in Milano e unita' di Segrate (Milano), n. 8 lavoratori interessati, dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996; causale: art. 1, legge n. 293/93. Primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 1 aprile 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20273/27 del 18 marzo 1996. Con decreto ministeriale n. 21695 del 15 novembre 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 al 1 gennaio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1996, n. 20766/1; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A. Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unita' di Caselette (Torino), Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21696 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e unita' di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), per un massimo di 49 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21697 del 15 novembre 1996, e' revocata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreti ministeriali del 15 luglio 1994, n. 15536 e 15 dicembre 1995, n. 19627, in base all'art. 1, comma 1 e 1- bis della legge 21 gennaio 1994, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per un massimo di 96 dipendenti, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata sino al 30 giugno 1995. La corresponsione di cui sopra e' ulteriormente prorogata sino al 18 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21698 del 15 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza), per un massimo di 88 dipedenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 agosto 1996 al 21 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21700 del 20 novembre 1996, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995 della S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unita' di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amministrativa (decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'8 luglio 1994), gia' disposta con decreto ministeriale del 3 giugno 1995 con effetto dall'8 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c.a.r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, con sede in Salerno, per le unita' di Battipaglia (Salerno), Marigliano (Napoli) e Salerno, per il periodo dall'8 luglio 1995 al 29 dicembre 1995. Il periodo di cui sopra e' autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1996 n. 21449 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto ministeriale n. 21701 del 20 novembre 1996, per le motivazioni in premessa esplicitate, e' revocata, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1996 al 29 agosto 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. 2 ottobre 1995 n. 416, reiterato con d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 4, comma 6, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aviotel - Avionica e Telecomunicazioni, con sede ed unita' produttive in Pomezia (Roma). E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 38 lavoratori, per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 ottobre 1996 al 17 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. Con decreto ministeriale n. 21702 del 20 novembre 1996: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 settembre 1996 al 12 dicembre 1996 limitatamente ai lavoratori dipendenti dalla societa' Vega S.r.l. di Torre Annunziata (Napoli) per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 a decorrere dal 13 settembre 1995. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 15 ottobre 1996. Pagamento diretto: no; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 settembre 1996 al 30 novembre 1996 limitatamente ai lavoratori dipendenti dalla societa' C.M.C. di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1 settembre 1995. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 10 ottobre 1996. Pagamento diretto: si'. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21703 del 20 novembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore di 121 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Deriver, con sede in Milano ed unita' di Torre Annunziata (Napoli) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1996 al 2 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 2 maggio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 4 giugno 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21704 del 20 novembre 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore di massimo 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.C.A.C. S.p.a., con sede in Montesilvano ed unita' di Torre Annunziata (Napoli) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4 aprile 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4 luglio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996. Pagamento diretto: si'. L'Istituto nazionale della previdenza e assistente sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 21705 del 20 novembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996, con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G.F. Sistemi avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 8 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21706 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.B.M. Hudson italiana - Gruppo Fochi, con sede in Milano e unita' di Calderara di Reno (Bologna), per un massimo di 21 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1996 al 18 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21707 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e unita' di Cantieri itineranti sul territorio nazionale Colico (Como), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 gennaio 1996 all'8 maggio 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19682, art. 2. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5, del d.l. 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21708 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consud, con sede in Nola (Napoli) e unita' di Nola (Napoli), per un massimo di 41 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 aprile 1995 al 15 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21709 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dany, con sede in Tortona (Alessandria) e unita' di Tortona (Alessandria), per un massimo di 40 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1996 al 5 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21710 del 20 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hobas italiana, con sede in Assoro zona industriale Dittaino (Enna) e unita' di Assoro zona industriale Dittaino (Enna), per un massimo di 36 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1996 al 7 agosto 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 agosto 1996 al 7 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21711 del 20 novembre 1996, in favore dei dipendenti della S.p.a. Il Macello di None, con sede in None (Torino) e unita' di None (Torino), per un massimo di 107 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21712 del 20 novembre 1996, in favore dei dipendenti della S.p.a. RE.CIT., con sede in Viterbo, e unita' di Roma, per un massimo di 1 dipendente, e unita' di Viterbo, per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21716 del 22 novembre 1996, sono annullati: il decreto ministeriale 25 luglio 1995, n. 18350/12 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 236/93, per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Vigilante di Reggio Calabria; il decreto ministeriale 22 marzo 1996 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge 26 gennaio 1994, n. 56; il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21544, che ha limitato al 31 dicembre 1995 il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della richiamata legge n. 56/94 in favore delle maestranze in questione. E' approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/92, il programma per crisi aziendale, presentato dalla ditta La Vigilante, con sede ed unita' in Reggio Calabria, a seguito del parere favorevole espresso dal comitato tecnico in data 14 giugno 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1994 al 23 aprile 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda sopradettata. Con separato provvedimento sara' autorizzato, per gli stessi lavoratori, il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/94 e successive modificazioni e integrazioni.