MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1996 

  Modalita' e condizioni per l'applicazione del beneficio  della  non
imponibilita' all'I.V.A. delle cessioni di beni a viaggiatori diretti
in  altro Stato membro, effettuate nei punti vendita siti nell'ambito
di porti, aeroporti, ovvero a bordo di navi e  aeromobili  durante  i
trasporti intracomunitari di viaggiatori.
(GU n.289 del 10-12-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  28-duodecies  della  direttiva  del   Consiglio   n.
91/680/CEE  del  16 dicembre 1991, che da' facolta' agli Stati membri
di esentare fino al 30 giugno 1999 le cessioni di beni a  viaggiatori
diretti  in  un  altro Stato membro, effettuate a mezzo punti vendita
situati nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti  a
bordo  delle  navi  e  degli  aeromobili  nel  corso  di un trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CzEE del 28 maggio  1969
e   successive   modificazioni,   relativa  all'armonizzazione  delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  riguardanti
la  franchigia  dalle  imposte  sulla  cifra  di affari e dalle altre
imposizioni  indirette   riscosse   all'importazione   nel   traffico
internazionale di viaggiatori;
  Visto   l'art.  52  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto in particolare il comma 3 del  suddetto  art.  52,  il  quale
prevede  che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali  negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992
con  il  quale  sono  stati  definiti  i  limiti  per  l'applicazione
dell'agevolazione;
  Visto  l'art.  2  della  direttiva  del Consiglio n. 94/4/CE del 14
febbraio 1994,  che  ha  sostituito  l'art.  28-duodecies,  punto  2,
lettera  a), primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE
del 17 maggio 1977;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo  1996  con
il  quale  e'  stato  fissato  in  L.  190.000  il  nuovo  limite per
l'applicazione dell'agevolazione a decorrere dal 1 gennaio 1996;
  Visto l'art. 7, paragrafo  2,  della  direttiva  del  Consiglio  n.
69/1/69/CEE  del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento l'art. 2,
comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il limite di valore di L. 190.000, previsto dall'art.  3,  comma
1,  n.  1),  del  decreto  del Ministro delle finanze del 31 dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1993, n. 13,
e successive modificazioni, e' ridotto a L. 172.000.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 gennaio 1997.
   Roma, 2 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: VISCO