MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 novembre 1996 

  Riconoscimento  di  titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'esercizio in  Italia  della  professione  di  insegnante  nelle
scuole  di  istruzione  secondaria di I e di II grado nelle classi di
concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civilta'
straniere: spagnolo.
(GU n.293 del 14-12-1996)

                        IL DIRETTORE GENERALE
       DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad   un   sistema   generale   di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Visto  il  testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del
16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I,  concernente
il reclutamento del personale docente;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla   cittadina  italiana  sig.ra  Marasco  Chiara  e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato che l'interessata e' in possesso della laurea in lingue
e letterature straniere (lingua spagnola) conseguita il  28  novembre
1989 presso l'Universita' degli studi di Lecce;
  Considerato  che  la  sig.ra Marasco Chiara risulta in possesso del
titolo  "Additional   teaching   qualification",   rilasciato   dalla
University of Strathclyde in data 20 gennaio 1995, e che detto titolo
e'  da  considerare  corrispondente  al diploma di abilitazione nelle
scuole secondarie di I e II grado italiane;
  Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 10 agosto  1995
dal  console  generale  d'Italia in Edimburgo che certifica il valore
legale del titolo di abilitazione di cui sopra;
  Ritenuto  che  la  conoscenza   della   lingua   italiana   risulta
sufficientemente   comprovata   dal   diploma  di  laurea  rilasciato
dall'Universita' degli studi di Lecce;
  Visto il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del
sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 12  aprile
1996;
  Ritenuto   comunque,   data   la   specificita'   delle  situazioni
linguistiche, di dover sottoporre la migrante a  misure  compensative
per  l'insegnamento  della  lingua  spagnola ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 115/1992;
  Vista la scelta della migrante di optare per la prova attitudinale,
di cui all'art. 8 del decreto legislativo sopracitato;
  Ritenuto di dover disciplinare, in conformita' del sopracitato art.
8 del decreto legislativo n. 115/1992, lo svolgimento di detta prova;
  Ritenuto che ricorrono tutti gli altri requisiti di  legge  per  il
riconoscimento;
                              Decreta:
  1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Scozia dalla
sig.ra  Marasco  Chiara  nata  a  Surbo (Lecce) il 12 ottobre 1964, e
inerenti alla formazione professionale di insegnante,  costituiscono,
per  l'interessata,  titolo  di  abilitazione all'esercizio in Italia
della professone di insegnante nelle scuole di istruzione  secondaria
di  I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera:
spagnolo  e  46/A  -   Lingue   e   civilta'   straniere:   spagnolo,
subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.
  2.  La  prova  attitudinale  e'  diretta ad accertare la conoscenza
delle  tecniche  metodologiche  e  didattiche   da   utilizzare   per
l'insegnamento  della  lingua  spagnola  ad allievi italiani. L'esame
consiste in una prova scritta ed una  prova  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana.
  Il superamento della prova scritta e' condizione di ammissione alla
prova orale.
  Il  giudizio positivo o negativo deve essere adeguatamente motivato
dalla commissione giudicatrice.
  3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita  con
decreto  del  provveditore  agli  studi  di Lecce ed e' formata da un
presidente e due docenti  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
decreto  ministeriale  13  marzo 1990 per far parte delle commissioni
esaminatrici dei concorsi a cattedre.
  4. Le istruzioni per lo svolgimento della prova  sono  direttamente
impartite  dal  provveditore  agli studi di Lecce per gli adempimenti
consequenziali.
  5. Gli  atti  relativi  all'esito  della  prova  attitudinale  sono
trasmessi  al  Ministero della pubblica istruzione per la definizione
del procedimento.
   Roma, 15 novembre 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO