UNIVERSITA' DI MODENA

DECRETO RETTORALE 5 dicembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.294 del 16-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre   1926,   n.   2035   e   successive
modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  regio  decreto-legge  30  settembre  1938,  n.  1652,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del giorno 11  maggio  1995  "Modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico (modificato, successivamente, con
decreto ministeriale 14  febbraio  1996,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 10 aprile 1996, n. 84) che
aggiunge,  dopo  la  Tabella  XLV/1,  annessa  al  regio  decreto  30
settembre  1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni,
la Tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici  delle  scuole  di
specializzazione del settore medico";
  Visto  l'art.  13  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995;
  Vista la delibera  del  Consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  del  21  novembre  1996  che dichiara la conformita' degli
ordinamenti didattici delle scuole di  specializzazione  del  settore
medico  approvati  nelle  sedute  dello  stesso  Consiglio in data 20
giugno 1996 e 23 ottobre 1996, alla Tab.  XLV/2  di  cui  ai  decreti
ministeriali  dell'11  maggio  1995 e successive modificazioni del 31
luglio 1996;
  Vista la proposta  di  modifica  statutaria  approvata  dal  senato
accademico nella seduta dell'8 luglio 1996;
  Rilevata  la  necessita'  di  apportare  la  modifica di Statuto in
deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto  1933,
n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale del giorno 15 novembre 1996;
                              Decreta:
                           Articolo unico:
  Lo Statuto dell'Universita' degli  studi  di  Modena,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati nelle premesse, e ulteriormente
modificato come appresso:
                             TITOLO III
                      ORDINAMENTO DELLE SCUOLE
                         DI SPECIALIZZAZIONE
                               Capo I
   A)  Norme  generali comuni alle scuole di specializzazione diverse
da quelle del settore medico di cui  al  decreto  legislativo  dell'8
agosto 1991, n. 257, che resta invariato nei relativi articoli.
  (Omissis).
   B)  Norme  generali  comuni  alle  scuole  di specializzazione del
settore medico, di cui al decreto legislativo dell'8 agosto 1991,  n.
257, con i seguenti articoli:
  (omissis).
  Sono intordotte le nuove scuole di specializzazione in "Urologia" e
"Cardiochirurgia" con gli ordinamenti sottoriportati:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                         IN CARDIOCHIRURGIA
  Art. 1. - La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica
(alla luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tab. XV/2).
  Art.  2.  - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della diagnostica, clinica e terapia chirurgica
delle malattie cardiache e dei grossi vasi.
  Art.  3.  -  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista   in
cardiochirurgia.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di didattica formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.
  Art. 5. - La sede ammininistrativa della scuola e' il  dipartimento
di chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena.
  Concorrono al funzionamento della scuola:
   le  strutture  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia, con il
relativo   personale   universitario    appartenente    ai    settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A;
   le  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale individuate nei
protocolli  d'intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  2   del   decreto
legislativo  n.  502/1992,  con  il  personale dirigente del Servizio
sanitario  nazionale   delle   corrispondenti   aree   funzionali   e
discipline;
   l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  scuola,  puo'
altresi' stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi alla scuola, tenuto conto  delle  capacita'  formative  della
scuola stessa, e' determinato in tre per ciascun anno di corso per un
totale di quindici specializzandi.
  Art.  7.  -  Sono  ammessi  al concorso di ammissione alla scuola i
laureati in medicina e chirurgia.
  Sono altresi' ammessi al concorso di ammissione alla scuola  coloro
che   siano  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito  presso
Universita'  straniere,  ritenuto   equipollente   dalle   competenti
autorita' accademiche italiane.
  Art.  8.  -  Il  piano  didattico  e'  elaborato nel rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella tabella A.
  Il  consiglio  della  scuola determina l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi  dei  diversi  anni  e
nelle  strutture  di  cui all'art.   .. Il piano didattico prevede le
seguenti attivita':
   didattica formale teorica e seminariale;
   attivita' tutoriale;
   tirocinio.
  Art. 9. - All'inizio di ciascun anno di corso  il  consiglio  della
scuola  programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per tutta la durata della scuola gli  specializzandi  sono  guidati
nel  loro  percorso  formativo  da  tutori  designati annualmente dal
Consiglio della scuola.
  Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed ospedaliere
convenzionate. Lo svolgimento delle attivita' di tirocinio ed il  suo
esito  positivo  sono  attestati  dai docenti ai quali e' affidata la
responsabilita' didattica, in  servizio  presso  le  strutture  nelle
quali il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Il  consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il consiglio della scuola puo' riconoscere utile ai fini
della scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  10.  -  L'esame  di  diploma consta nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   ai   fini   della
specializzazione  in  cardiochirurgia,  assegnata allo specializzando
almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di
un docente della scuola.
  La commissione d'esame per il conseguimento del diploma e' nominata
annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed il tirocinio ed avere condotto in
prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale,
atti medici specialistici certificati secondo lo  standard  nazionale
specifico riportato nella tabella B.
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
   settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica.
  Obiettivo:    lo    specializzando   deve   apprendere   conoscenze
approfondite  di  anatomo-fisiologia  ed  anatomia  chirurgica;  deve
apprendere  le  conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:
   E06A Fisiologia umana;
   E09A Anatomia umana;
   E09B Istologia;
   E10X Biofisica medica;
   F01X Statistica medica;
   F06A Anatomia patologica;
   K06X Bioingegneria.
B. Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
semeiologiche e la padronanza  delle  metodologie  di  laboratorio  e
strumentali  per attuare i procedimenti diagnostici della malattie di
interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i  fondamenti
dell'epicri'si della pratica clinica chirurgica.
  Settori:
   F04B Patologia clinica;
   F06A Anatomia patologica;
   F08A Chirurgia generale;
   F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
   F19A Pediatria generale e specialistica.
C. Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:   lo  specializzando  deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori:
   F06A Anatomia patologica;
   F09X Cardiochirurgia;
   F08A Chirurgia generale.
D. Area di cardiochirurgia
  Obiettivo: lo specializzando deve  saper  integrare  le  conoscenze
semiologiche  nell'analisi  clinica  dei  pazienti, saper decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente  sotto  il profilo terapeutico, in modo integrato con
altri settori specialistici chirurgici  o  con  supporti  terapeutici
medici e radiogeni.
  Settori:
   F09X Cardiochirurgia;
   F08A Chirurgia generale;
   F08D Chirurgia toracica;
   F08E Chirurgia vascolare.
E. Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le metodologie di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente  con gli specialisti di settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli  elementi  per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:
   F19A Pediatria generale e specialistica;
   F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;
   F08A Chirurgia generale;
   F09X Cardiochirurgia;
   P21X Anestesiologia;
   F22B Medicina legale.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento
   professionalizzante.
  Per essere ammesso all'esame finale di diploma,  lo  specializzando
deve  aver  frequentato  reparti  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto  una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione   di   aver   personalmente   eseguito   atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;
   almeno 250 interventi di cardio-chirurgia, dei quali almeno il 20%
condotti come primo operatore;
   almeno  250  interventi  di chirurgia generale e specialistica dei
quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
  Infine, lo specializzando deve aver partecipato  alla  condunzione,
secondo   le   norme   di   buona   pratica   clinica,  di  almeno  3
sperimentazioni cliniche controllate.
               SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA
  Art. 1. - La scuola di specializzazione in urologia  risponde  alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica alla
luce del decreto ministeriale 11 maggio 1995, tabella XV/2.
  Art.  2.  - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surrene.
  Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  200  ore  di didattica formale e
seminariale ed attivita' di  tirocinio  guidate  sino  a  raggiungere
l'orario  annuo  complessivo previsto per il personale medico a tempo
pieno operante nel Servizio sanitario nazioale.
  Art. 5. - La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento di
chirurgia dell'Universita' degli studi di Modena.
  Concorrono al funzionamento della scuola:
   le strutture della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  con  il
relativo    personale    universitario    appartenente   ai   settori
scientifico-disciplinari di cui alla tabella A;
   le Strutture del  servizio  sanitario  nazionale  individuate  nei
protocolli   d'intesa   di  cui  all'art.  6,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 502/1992  con  il  personale  dirigente  del  Servizio
sanitario   nazionale   delle   corrispondenti   aree   funzionali  e
discipline;
   l'Universita',  su  proposta  del  Consiglio  della  scuola,  puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati con
finalita'  di  sovvenzionamento  per  lo  svolgimento  di   attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi  alla  scuola,  tenuto  conto delle capacita' formative della
scuola stessa, e' determinato in tre per ciascun anno di corso per un
totale di quindici specializzandi.
  Art. 7. - Sono ammessi al concorso  di  ammissione  alla  scuola  i
laureati  in  medicina e chirurgia. Sono altresi' ammessi al concorso
di ammissione alla scuola coloro che siano in possesso di  titolo  di
studio conseguito presso Universita' straniere, ritenuto equipollente
dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  Art.  8.  -  Il  piano  didattico  e'  elaborato nel rispetto degli
obiettivi generali e di area riportati nella tabella A.
  Il consiglio della scuola determina l'articolazione  del  corso  di
specializzazione  ed  il  relativo  piano di studi dei diversi anni e
nelle strutture di cui all'art. 5.  Il  piano  didattico  prevede  le
seguenti attivita':
   didattica formale teorica e seminariale;
   attivita' tutoriale.
  Art.  9.  -  All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della
scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e  quelle
specifiche relative al tirocinio.
  Per  tutta  la  durata della scuola gli specializzandi sono guidati
nel loro percorso  formativo  da  tutori  designati  annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Il  consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza
all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,  il consiglio della scuola puo' riconoscere utile ai fini
della scuola,  sulla  base  dell'idonea  documentazione,  l'attivita'
svolta nelle suddette strutture estere.
  Art.  10.  -  L'esame  di  diploma consta nella presentazione di un
elaborato  scritto  su  una   tematica   coerente   al   fini   della
specializzazione in urologia, assegnata allo specializzando almeno un
anno  prima  dell'esame  stesso  e  realizzata  sotto  la guida di un
docente della scuola.
  La commissione d'esame per il conseguimento del diploma e' nominata
annualmente dal rettore dell'Ateneo, secondo la normativa vigente.
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale,  deve  aver
frequentato  in  misura  corrispondente  al  monte ore previsto, deve
avere superato gli esami annuali ed avere condotto in prima  persona,
con  progressiva  assunzione  di autonomia professionale, atti medici
specialistici certificati secondo  lo  standard  nazionale  specifico
riportato nella tabella B.
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
   settori scientifico-disciplinari.
A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  conoscere  l'embriogenesi,
l'istologia e  l'anatomia  sistematica  e  topografica  dell'apparato
uro-genitale   maschile  e  femminile;  la  fisiologia  dell'apparato
urinario e genitale maschile  e  femminile  anche  in  rapporto  alle
relative  connessioni  con quella di altri apparati (sistema nervoso,
sistema   endocrino);   i   fondamenti    dell'anatomia    chirurgica
dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.
  Settori:
   E09A Anatomia umana;
   E09B Istologia;
   E06A Fisiologia umana;
   F10X Urologia.
B. Area di fisiopatologia e farmacoterapia urologica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire conoscenze avanzate
nell'ambito dei meccanismi fisiopatologici ed etiopatogenetici  delle
malattie  dell'apparato  urinario e genitale maschile; deve possedere
inoltre  un'approfondita  conoscenza   della   farmacoterapia   delle
affezioni  urologiche  ed i fondamenti della anestesiologia applicata
alla chirurgia dell'apparato urogenitale.
  Settori:
   F10X Urologia;
   F21X Anestesiologia;
   F07F Nefrologia;
   F17X Malattie cutance e veneree;
   E07X Farmacologia.
C. Area di laboratorio e di diagnostica urologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve possedere le nozioni fondamentali
della  diagnostica di laboratorio applicata alla patologia urologica,
anche  nell'ambito  della  microbiologia  clinica,  ed  una  completa
conoscenza  della  semeiotica  funzionale e strumentale dell'apparato
urinario e genitale maschile; deve inoltre acquisire una specifica ed
avanzata conoscenza dell'anatomia e cistoistologia patologica e della
diagnostica  per  immagini  relative  alla  patologia   dell'apparato
uro-genitale.
  Settori:
   F04B Patologia clinica;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
   F10X Urologia;
   F06A Anatomia patologica;
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
D. Area di urologia clinica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  acquisire avanzate conoscenze
teoriche e tecnico-pratiche per la  prevenzione  diagnosi  e  terapia
delle malattie dell'apparato urinario, genitale maschile e del surene
comprese quelle dell'eta' pediatrica.
  Settori:
   F10X Urologia;
   F04C Oncologia medica;
   F08A Chirurgia generale;
   F08E Chirurgia vascolare.
Tabella B - Standard complessivo di addestramento
  professionalizzante.
  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:
   aver  frequentato  per almeno una annualita' complessiva chirurgia
generale e/o specialistica;
   aver  eseguito  personalmente  almeno  100  cistoscopie  ed   aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
   aver  eseguito  personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver
partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti;
   aver eseguito personalmente almeno 30 ago-biopsie  prostatiche  ed
aver  partecipato  alla  fase  di  definizione  diagnostica  nei casi
suddetti;
   aver eseguito personalmente almeno 20 biopsie  vescicali  ed  aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti;
   aver  eseguito  personalmente  almeno 30 strumentazioni retrograde
dell'uretere diagnostiche o terapeutiche  ed  aver  partecipato  alla
fase diagnostica nei casi suddetti;
   aver   partecipato   ad   almeno  50  trattamenti  di  litotrissia
extracorporea ed aver contribuito  alla  fase  diagnostica  nei  casi
suddetti;
   aver  eseguito  personalmente  almeno 20 interventi endoscopici di
disostruzione  cervico-uretrale  ed  aver   partecipato   alla   fase
diagnostica dei casi suddetti;
   aver  eseguito  personalmente  almeno 20 resezioni endoscopiche di
neoplasie vescicali ed aver partecipato  alla  fase  diagnostica  dei
casi suddetti;
   aver  seguito  personalmente  almeno  100  pazienti  con affezioni
urologiche,  di  cui  almeno   50   oncologici,   partecipando   alla
programmazione,  esecuzione  e  controllo di protocolli diagnostici e
terapeutici;
   aver eseguito:
     i)  almeno  50 interventi di alta chirurgia urologica, dei quali
almeno il 10% condotti come primo operatore;
     ii)  almeno  120  interventi  di   media   chirurgia,   compresi
interventi  di  chirurgia  generale, dei quali almeno il 20% condotti
come primo operatore;
    iii)  almeno  250  interventi  di  piccola  chirurgia,   compresi
interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30%
condotti come primo operatore.
  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Modena, 5 dicembre 1996
                                                  Il rettore: CIPOLLI