Sostituzione dell'art. 21 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 10343).(GU n.296 del 18-12-1996)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, comma 1, lettera f), dello stesso; Visto l'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996, e le successive modifiche ed integrazioni; Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche del contratto ISOa; Ritenuto opportuno modificare i criteri con i quali l'organo di controllo verifica, su base periodica, il rispetto degli obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto ISOa; Delibera: L'art. 21 del regolamento indicato in premessa e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 21 (Obblighi di quotazione degli operatori market maker). - 1. Gli operatori market maker si impegnano, con riferimento ai contratti di opzione ISOa sui quali effettuano l'attivita' di market making, a rispondere, entro il termine di cinque minuti, alle richieste di cui all'art. 19, comma 8, con proposte in acquisto e in vendita per quantitativi pari ad almeno 10 contratti per ciascuna serie di opzioni call ISOa e put ISOa relative agli ultimi cinque prezzi di esercizio generati secondo le modalita' di cui alla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 per la scadenza piu' vicina e per le due scadenze immediatamente successive. 2. L'organo di controllo verifica, su base periodica, il rispetto degli obblighi di quotazione di cui al precedente comma sulla base del numero e del controvalore dei premi dei contratti ISOa conclusi e del numero di risposte alle richieste di quotazione di cui all'art. 19, comma 8. 3. La Consob stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con i quali l'organo di controllo effettua la verifica di cui al precedente comma. 4. L'organo di controllo stabilisce gli orari di inizio e termine degli obblighi di quotazione di cui al presente articolo". La presente delibera entrera' in vigore il 1 febbraio 1997 e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob e sara' comunicata al Consiglio di borsa che ne curera' la diffusione nei modi d'uso. Roma, 3 dicembre 1996 Il presidente: BERLANDA