N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 1996
N. 48 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 novembre 1996 (della regione Basilicata) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - "Quote latte" - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra le maggiori o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilita' della compensazione gestita a base provinciale dalle Associazioni di produttori, gia' consentita dall'art. 5, commi da 5 a 9, legge 26 novembre 1992, n. 468, con conseguente sancita inefficacia degli adempimenti gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo per gli acquirenti che abbiano gia' restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente possibile esperibilita', a loro carico, di una riscossione coattiva - Adozione di tale normativa in seguito ad apertura di procedura di infrazione, con lettera 20 maggio 1996 della Commissione CEE, per inottemperanza alle modifiche al regime di "prelievo supplementare" disposte con il regolamento CEE n. 3950/1992 - Predisposizione del decreto-legge senza alcuna partecipazione delle regioni, ancorche' fortemente interessate al problema, neppure nella forma minimale dell'intervento della Conferenza Stato-Regioni, in contrasto, fra l'altro, con il principio di leale cooperazione - Penalizzazione, aggravata, per il periodo 1995-1996, dalla retroattivita' della norma, per le produzioni programmate in base alla abrogata disciplina, e per le regioni, come la Basilicata, dove, a differenza di quelle con forte eccedenza di produzione lattiera, non si sono superate complessivamente le quote concesse, e per le stesse Associazioni di produttori, la cui rilevanza e' stata riconosciuta anche da normative comunitarie quali il regolamento CEE n. 1360/1978, con violazione, fra l'altro, dei principi di liberta' di associazione e di iniziativa economica - Richiamo a sentenze nn. 520/1995, 194/1976 e 822/1988. (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11). (Cost., artt. 3, 5, 18, 41, 117 e 118 in relazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12).(GU n.51 del 18-12-1996 )
Ricorre il presidente della giunta regionale di Basilicata, prof. Angelo Raffaele Dinardo, a tanto autorizzato con d.g.r. n. 7152 del 5 novembre 1996, rappresentato e difeso, in virtu' di mandato a margine del presente atto, degli avvocati Cecilia Salvia e Mirella Viggiani ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della regione Basilicata alla via Nizza, 56, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, concernente "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale". Il regolamento CEE 804/1968, modificato dal successivo regolamento CEE 856/1984, all'art. 5-quater, istituisce un regime di prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte al fine di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera. Stabilisce altresi' che il regime del prelievo e' attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo due formule alternative: Formula A, il prelievo e' dovuto dai produttori che superino il proprio quantitativo di riferimento; Formula B, il prelievo e' dovuto dagli acquirenti che superino il quantitativo di riferimento, trasferendolo poi sui produttori che hanno contribuito al superamento di tale quantitativo. Lo Stato italiano, con la legge 26 novembre 1992, n. 468, ha dettato norme per realizzare il prelievo istituito dal regolamento CEE 804/1968, adottando di fatto la formula A e facendo riferimento alle modalita' applicative stabilite dal successivo regolamento CEE 857/1984 (oggi abrogato, ma allora vigente) che, tra l'altro, individuava tra i produttori le associazioni di produttori e loro unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/1978. All'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della citata legge si e' stabilita la possibilita' per le associazioni dei produttori di cui all'art. 3 di operare per i propri associati la compensazione fra le maggiori e minori produzioni consegnate, raffrontate con i quantitativi individuali di riferimento. Con regolamento CEE 3950/1992 e' stato abrogato il regolamento CEE 857/1984 col quale erano state date le modalita' applicative del prelievo, statuendosi che il meccanismo di compensazione fosse applicato o a livello di acquirente o a livello nazionale. Con il d.-l. 8 agosto 1996, n. 440, gia' impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte era stato disposto all'art. 11: 1) la cessazione, a partire dal periodo 1995-96, dell'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 468/1992; 2) l'inefficacia degli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni; 3) l'espletamento, da parte dell'AIMA, delle procedure di compensazione nazionale, completate le quali, si sarebbe proceduto ai versamenti e alle restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare; 4) l'effettuazione, qualora gli acquirenti avessero gia' disposto la restituzione delle somme ai produttori, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, di nuove trattenute pari all'ammontare delle somme restituite. L'emanazione di tale provvedimento normativo si ricollegava alla contestazione sollevata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in ordine al meccanismo di compensazione in associazione adottato con la legge n. 468/1992, ritenuto in contrasto col regolamento CEE 3950/1992 che consentirebbe l'opzione esclusivamente fra compensazione a livello di acquirente o nazionale. Con il suddetto decreto-legge veniva pertanto introdotta la compensazione a livello nazionale, ad opera dell'AIMA, con efficacia retroattiva, attesoche' la stessa era resa operante anche per la campagna 1995-96, iniziata il 1 aprile 1995 e chiusa il 30 marzo 1996. Il decreto-legge n. 440/1996 non e' stato convertito nei termini e l'art. 11 di esso e' stato reiterato senza alcuna modifica con l'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, che col presente ricorso si impugna. Per quanto propriamente attiene alla regione Basilicata gli effetti che l'impugnato provvedimento determinera' avranno una ricaduta assai negativa sui produttori che avevano programmato in anticipo i livelli produttivi da conseguire nella citata, decorsa campagna. La legge n. 468/1992, infatti, consentiva loro anche di superare la quota di produzione lattiera assegnata purche' si fossero sottoposti al pagamento del prelievo supplementare che, sulla scorta dei dati produttivi storici, e' sempre stato restituito agli interessati dopo compensazione fra gli aderenti alle associazioni dei produttori di latte. Nella regione Basilicata, per la campagna 95/96, la circostanza si sarebbe ripetuta perche', a fronte di una quota da bollettino AIMA pari a 109 milioni di kg circa, la produzione di latte consegnata e' stata di circa 93 milioni di kg. I produttori che hanno superato, nel corso del suddetto periodo, la quota loro assegnata vedono pertanto assai concreta la possibilita' di versare congruo prelievo supplementare in virtu' del meccanismo introdotto dal decreto-legge n. 542/1996, mentre nulla dovevano in conseguenza della gia' esaurita compensazione delle A.P.L., ai sensi della legge n. 468/1992. Con il presente ricorso si deduce l'illegittimita' dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, con riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni. L'art. 12 della legge n. 400/1988, istitutivo della Conferenza permanente Stato-Regioni, attribuisce a quest'organismo compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale. Essa viene sentita, tra l'altro, sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali (comma 5, lettera b). Nel caso de quo il provvedimento legislativo e' stato emanato omettendosi qualsiasi consultazione della conferenza, pur vertendosi in materia di competenza regionale, nonche' trattandosi di normativa posta in essere in esecuzione del regolamento CEE 3950/1992. Con esso, infatti, scegliendo tra le due soluzioni previste dal regolamento citato, si trasferiscono a livello nazionale le procedure di compensazione gia' svolte a livello locale ai sensi della legge n. 468/1992. Quest'ultima affida alle Regioni specifici e rilevanti compiti attinenti all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte e sul prelievo supplementare e cio' rendeva necessario un loro coinvolgimento allorche' si modificava, per di piu' con efficacia retroattiva, il regime di compensazione finora utilizzato. Trattandosi poi di un trasferimento che, per quanto si e' gia' detto, incide inevitabilmente sull'economia delle singole Regioni, comportando una consistente lievitazione del prelievo supplementare a carico dei produttori, in particolare del Centro-Sud, ancor piu' evidente era la necessita' della consultazione della Conferenza permanente Stato-Regioni al fine di individuare concordemente una soluzione che contemperasse le ragioni che richiedevano di rispondere alla contestazione formulata dalla Commissione europea con le esigenze di soggetti che hanno operato nel rispetto di una legge, la n. 468/1992, mai abrogata, nemmeno dal decreto-legge impegnato e che sono gravemente pregiudicati dalle nuove norme. Deve richiamarsi, riguardo alla censura formulata, una recente sentenza di codesta ecc.ma Corte (n. 520 del 15-28 dicembre 1995) intervenuta sul regime quote latte, sia pure con riferimento ad altra normativa, la legge n. 46/1995, che ha ritenuto fondata l'eccezione avanzata dalle regioni Lombardia e Veneto in ordine al mancato coinvolgimento della Conferenza o delle singole regioni. L'ecc.mo Collegio ha infatti ritenuto ingiustificata la completa esclusione delle Regioni dal procedimento di riduzione delle quote latte che, pur non attribuito a queste, ma all'AIMA, involgeva valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali e richiedeva conseguentemente che le stesse fossero almeno consultate per i riflessi che il provvedimento legislativo avrebbe determinato sulla loro economia. Si deduce altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, con riferimento agli artt. 3, 18 e 41 della Costituzione. Come si e' avuto modo di rilevare il suddetto provvedimento fa cessare con efficacia retroattiva l'applicazione dell'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 468/1992, ponendo nel nulla gli adempimenti gia' svolti in ottemperanza alle citate disposizioni. E' noto che, secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, "l'irretroattivita' della legge assurge a principio di livello costituzionale solo per quanto riguarda la materia penale, mentre per le restanti materie l'osservanza del principio e' rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreche' la retroattivita' non comporti la violazione di uno specifico precetto costituzionale". E' stato anche affermato dalla stessa giurisprudenza che il principio tradizionale della irretroattivita' della legge non penale dovrebbe, in linea di massima, essere osservato, essendo la garanzia della certezza dei rapporti giuridici uno dei cardini della tranquillita' sociale e del vivere civile. Ma e' anche vero aggiunge la Corte "che la validita' di tale affermazione non puo' non essere condizionata alla insorgenza di casi che eccezionalmente impongono l'estensione retroattiva" (sentenza n. 194/1976). Ancora, le disposizioni retroattive "non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni poste in essere da leggi precedenti ..." (sentenza 14 luglio 1988, n. 822). Risulta quindi che la legittimita' di una norma retroattiva deve essere valutata in relazione a parametri quali l'eccezionalita' della situazione, l'inesistenza di un contrasto con specifici precetti costituzionali, nonche' l'assenza di un'arbitraria violazione di situazioni determinatesi in base a leggi precedenti. Nella fattispecie non ricorre nessuno dei suddetti presupposti giustificativi. Il decreto de quo e' stato emanato al fine di risolvere la procedura di infrazione comunitaria avviata con una lettera della Commissione europea del 20 maggio 1996, ovvero quando la campagna 95-96 si era gia' conclusa, in cui si contestava la conformita' alla normativa comunitaria del meccanismo di compensazione in associazione. Questa contestazione, intervenuta a quattro anni di distanza dalla emanazione della legge n. 468/1992, di cui si eccepisce l'illegittimita' rispetto alle previsioni del regolamento CEE 3950/1992, non giustifica l'imposizione, con uno strumento, il decreto-legge, che secondo la Costituzione presuppone la straordinarieta', la necessita' e l'urgenza, di un sistema che sconvolge procedure gia' concluse in attuazione di una normativa consolidata e tuttora vigente. La norma in parola si pone poi in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 18 e 41 che tutelano la liberta' di associazione e di iniziativa economica, penalizzando soggetti, quali le associazioni di produttori, la cui rilevanza e' riconosciuta anche da normative comunitarie quali il regolamento CEE 1360/1978. Da ultimo ma non per ultimo si rileva che le aziende agricole avevano fatto affidamento, anche per la campagna 95-96, per determinare il livello da raggiungere con la propria produzione, sulle previsioni fornite dalle proprie associazioni che, in base ai meccanismi della legge n. 468/1992, potevano valutare anticipatamente il monte quote non utilizzato da trasferire in compensazione. Ora l'adozione del nuovo sistema finisce irrazionalmente per avvantaggiare le aziende che hanno "splafonato", danneggiando quelle che piu' si sono attenute, alle regole del sistema.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte, per le ragioni esposte accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare l'illegittimita' costituzionale del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11. Potenza-Roma, addi' 18 novembre 1996 I procuratori ed avvocati: Salvia - Viggiani 96C1828