N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 novembre 1996

                                 N. 48
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 28 novembre 1996 (della regione Basilicata)
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di  produzione lattiera - "Quote
    latte" - Criteri da osservarsi riguardo alla compensazione tra  le
    maggiori  o minori quantita' di prodotto consegnate - Espletamento
    di procedure di compensazione nazionale, con effetto  dal  periodo
    1995-1996,   da   parte   dell'AIMA   -   Inapplicabilita'   della
    compensazione gestita a base  provinciale  dalle  Associazioni  di
    produttori,  gia' consentita dall'art. 5, commi da 5 a 9, legge 26
    novembre 1992, n.  468, con conseguente sancita inefficacia  degli
    adempimenti  gia' svolti in base ad essi per il suddetto periodo -
    Obbligo  per  gli  acquirenti  che  abbiano  gia'  restituito   ai
    produttori,  in  seguito  alle  compensazioni operate a livello di
    associazioni,  l'effettuato  prelievo,  di   procedere   a   nuove
    trattenute,   con  conseguente  possibile  esperibilita',  a  loro
    carico, di una riscossione coattiva - Adozione di  tale  normativa
    in seguito ad apertura di  procedura di infrazione, con lettera 20
    maggio   1996  della  Commissione  CEE,  per  inottemperanza  alle
    modifiche al regime di "prelievo supplementare"  disposte  con  il
    regolamento  CEE  n. 3950/1992 - Predisposizione del decreto-legge
    senza alcuna partecipazione delle  regioni,  ancorche'  fortemente
    interessate    al   problema,   neppure   nella   forma   minimale
    dell'intervento della Conferenza Stato-Regioni, in contrasto,  fra
    l'altro,  con il principio di leale cooperazione - Penalizzazione,
    aggravata, per il periodo 1995-1996,  dalla  retroattivita'  della
    norma,  per  le  produzioni  programmate  in  base  alla  abrogata
    disciplina,  e  per  le  regioni,  come  la  Basilicata,  dove,  a
    differenza  di  quelle con forte eccedenza di produzione lattiera,
    non si sono superate complessivamente le quote concesse, e per  le
    stesse  Associazioni  di  produttori,  la  cui  rilevanza e' stata
    riconosciuta anche da normative comunitarie quali  il  regolamento
    CEE  n.  1360/1978,  con  violazione, fra l'altro, dei principi di
    liberta' di associazione e di  iniziativa economica -  Richiamo  a
    sentenze nn. 520/1995, 194/1976 e 822/1988.
 (D.-L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11).
 (Cost.,  artt.  3,  5,  18,  41, 117 e 118 in relazione alla legge 23
    agosto 1988, n. 400, art. 12).
(GU n.51 del 18-12-1996 )
   Ricorre il presidente della giunta regionale di  Basilicata,  prof.
 Angelo Raffaele Dinardo, a tanto autorizzato con d.g.r. n. 7152 del 5
 novembre 1996, rappresentato e difeso, in virtu' di mandato a margine
 del  presente  atto, degli avvocati Cecilia Salvia e Mirella Viggiani
 ed  elettivamente   domiciliato   in   Roma   presso   l'ufficio   di
 rappresentanza della regione Basilicata alla via Nizza, 56, contro il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  declaratoria  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996,
 n. 542, concernente "Differimento di termini previsti da disposizioni
 legislative in materia di interventi in campo economico e sociale".
   Il regolamento CEE 804/1968, modificato dal successivo  regolamento
 CEE  856/1984,  all'art.  5-quater,  istituisce un regime di prelievo
 supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte  al
 fine  di  mantenere  sotto  controllo  la  crescita  della produzione
 lattiera.
   Stabilisce altresi' che  il  regime  del  prelievo  e'  attuato  in
 ciascuna  regione  del  territorio  degli  Stati  membri  secondo due
 formule alternative:
     Formula A, il prelievo e' dovuto dai produttori che  superino  il
 proprio quantitativo di riferimento;
     Formula B, il prelievo e' dovuto dagli acquirenti che superino il
 quantitativo  di  riferimento,  trasferendolo  poi sui produttori che
 hanno contribuito al superamento di tale quantitativo.
   Lo Stato italiano, con la  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  ha
 dettato  norme  per  realizzare il prelievo istituito dal regolamento
 CEE 804/1968, adottando di fatto la formula A e  facendo  riferimento
 alle  modalita'  applicative stabilite dal successivo regolamento CEE
 857/1984  (oggi  abrogato,  ma  allora  vigente)  che,  tra  l'altro,
 individuava  tra  i  produttori  le associazioni di produttori e loro
 unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/1978.
   All'art. 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della citata legge si e' stabilita
 la possibilita' per le associazioni dei produttori di cui all'art.  3
 di operare per i propri associati la compensazione fra le maggiori  e
 minori   produzioni   consegnate,   raffrontate  con  i  quantitativi
 individuali di riferimento.
   Con regolamento CEE 3950/1992 e' stato abrogato il regolamento  CEE
 857/1984  col  quale  erano  state  date le modalita' applicative del
 prelievo,  statuendosi  che  il  meccanismo  di  compensazione  fosse
 applicato o a livello di acquirente o a livello nazionale.
   Con  il  d.-l.  8  agosto  1996,  n.  440, gia' impugnato dinanzi a
 codesta ecc.ma Corte era stato disposto all'art. 11:
     1)   la   cessazione,   a   partire    dal    periodo    1995-96,
 dell'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'art.
 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge n. 468/1992;
     2)  l'inefficacia  degli  adempimenti  gia' svolti ai sensi delle
 predette disposizioni;
     3)  l'espletamento,  da  parte  dell'AIMA,  delle  procedure   di
 compensazione nazionale, completate le quali, si sarebbe proceduto ai
 versamenti   e   alle   restituzioni  delle  somme  trattenute  dagli
 acquirenti a titolo di prelievo supplementare;
     4) l'effettuazione, qualora gli acquirenti avessero gia' disposto
 la restituzione delle somme ai  produttori,  ai  sensi  del  comma  8
 dell'art.    5  della  legge  n.  468/1992,  di nuove trattenute pari
 all'ammontare delle somme restituite.
   L'emanazione di tale provvedimento normativo  si  ricollegava  alla
 contestazione  sollevata  dalla  Commissione  europea  nei  confronti
 dell'Italia in ordine al meccanismo di compensazione in  associazione
 adottato  con  la  legge  n.  468/1992,  ritenuto  in  contrasto  col
 regolamento CEE 3950/1992 che consentirebbe l'opzione  esclusivamente
 fra compensazione a livello di acquirente o nazionale.
   Con   il  suddetto  decreto-legge  veniva  pertanto  introdotta  la
 compensazione a livello nazionale, ad opera  dell'AIMA, con efficacia
 retroattiva, attesoche' la stessa era  resa  operante  anche  per  la
 campagna  1995-96,  iniziata  il  1  aprile 1995 e chiusa il 30 marzo
 1996.
   Il decreto-legge n. 440/1996 non e' stato convertito nei termini  e
 l'art. 11 di esso e' stato reiterato senza alcuna modifica con l'art.
 11  del  d.-l.  23  ottobre 1996, n. 542, che col presente ricorso si
 impugna.
   Per quanto propriamente attiene alla regione Basilicata gli effetti
 che l'impugnato provvedimento determinera' avranno una ricaduta assai
 negativa sui produttori che avevano programmato in anticipo i livelli
 produttivi da conseguire nella citata, decorsa campagna.
   La legge n. 468/1992, infatti, consentiva loro anche di superare la
 quota di produzione lattiera assegnata purche' si fossero  sottoposti
 al  pagamento  del  prelievo supplementare che, sulla scorta dei dati
 produttivi storici, e' sempre stato restituito agli interessati  dopo
 compensazione  fra  gli  aderenti alle associazioni dei produttori di
 latte.
   Nella regione Basilicata, per la campagna 95/96, la circostanza  si
 sarebbe  ripetuta  perche', a fronte di  una quota da bollettino AIMA
 pari a 109 milioni di kg circa, la produzione di latte consegnata  e'
 stata di circa  93 milioni di kg.
   I produttori che hanno superato, nel corso del suddetto periodo, la
 quota  loro  assegnata vedono pertanto assai concreta la possibilita'
 di versare congruo prelievo supplementare in  virtu'  del  meccanismo
 introdotto  dal  decreto-legge  n. 542/1996, mentre nulla dovevano in
 conseguenza della gia' esaurita compensazione delle A.P.L., ai  sensi
 della legge n. 468/1992.
   Con il presente ricorso si deduce l'illegittimita' dell'art. 11 del
 d.-l.  23 ottobre 1996, n. 542 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118
 della Costituzione, con riferimento all'art. 12 della legge 23 agosto
 1988,  n.  400,  nonche'  per  violazione  del  principio  di   leale
 cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
   L'art.  12  della  legge  n.  400/1988, istitutivo della Conferenza
 permanente Stato-Regioni, attribuisce a  quest'organismo  compiti  di
 informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di
 politica   generale   suscettibili   di  incidere  nelle  materie  di
 competenza regionale.
   Essa viene sentita, tra l'altro, sugli indirizzi generali  relativi
 all'elaborazione  ed  attuazione degli atti comunitari che riguardano
 le competenze regionali (comma 5, lettera b).
   Nel caso de quo  il  provvedimento  legislativo  e'  stato  emanato
 omettendosi  qualsiasi consultazione della conferenza, pur vertendosi
 in materia di competenza regionale, nonche' trattandosi di  normativa
 posta in essere in esecuzione del regolamento CEE 3950/1992.
   Con  esso,  infatti,  scegliendo  tra le due soluzioni previste dal
 regolamento citato, si trasferiscono a livello nazionale le procedure
 di compensazione gia' svolte a livello locale ai sensi della legge n.
 468/1992.
   Quest'ultima affida alle  Regioni  specifici  e  rilevanti  compiti
 attinenti  all'applicazione  della  normativa comunitaria sulle quote
 latte e sul prelievo supplementare e cio' rendeva necessario un  loro
 coinvolgimento  allorche'  si  modificava,  per di piu' con efficacia
 retroattiva, il regime di compensazione finora utilizzato.
   Trattandosi poi di un trasferimento che,  per  quanto  si  e'  gia'
 detto,  incide  inevitabilmente  sull'economia delle singole Regioni,
 comportando una consistente lievitazione del prelievo supplementare a
 carico dei produttori, in  particolare  del  Centro-Sud,  ancor  piu'
 evidente  era  la  necessita'  della  consultazione  della Conferenza
 permanente Stato-Regioni al fine  di  individuare  concordemente  una
 soluzione che contemperasse le ragioni che richiedevano di rispondere
 alla   contestazione  formulata  dalla  Commissione  europea  con  le
 esigenze di soggetti che hanno operato nel rispetto di una legge,  la
 n.  468/1992, mai abrogata, nemmeno dal decreto-legge impegnato e che
 sono gravemente pregiudicati dalle nuove norme.
   Deve richiamarsi, riguardo  alla  censura  formulata,  una  recente
 sentenza  di  codesta  ecc.ma  Corte (n. 520 del 15-28 dicembre 1995)
 intervenuta sul regime quote latte, sia pure con riferimento ad altra
 normativa, la legge n. 46/1995, che ha ritenuto  fondata  l'eccezione
 avanzata  dalle  regioni  Lombardia  e  Veneto  in  ordine al mancato
 coinvolgimento della Conferenza o delle singole regioni.
   L'ecc.mo Collegio ha infatti ritenuto  ingiustificata  la  completa
 esclusione  delle  Regioni  dal procedimento di riduzione delle quote
 latte che, pur  non  attribuito  a  queste,  ma  all'AIMA,  involgeva
 valutazioni  spettanti  alla  sfera dei poteri regionali e richiedeva
 conseguentemente che  le  stesse  fossero  almeno  consultate  per  i
 riflessi  che  il provvedimento legislativo avrebbe determinato sulla
 loro economia.
   Si deduce altresi' l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del
 d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, con riferimento agli artt. 3, 18 e  41
 della Costituzione.
   Come  si  e'  avuto  modo  di rilevare il suddetto provvedimento fa
 cessare con efficacia retroattiva l'applicazione dell'art.  5,  commi
 5,  6,  7,  8  e  9  della  legge  n. 468/1992, ponendo nel nulla gli
 adempimenti gia' svolti in ottemperanza alle citate disposizioni.
   E'  noto  che,  secondo  la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte,
 "l'irretroattivita'  della  legge  assurge  a  principio  di  livello
 costituzionale solo per quanto riguarda la materia penale, mentre per
 le  restanti  materie  l'osservanza  del  principio  e'  rimessa alla
 prudente valutazione del legislatore,  sempreche'  la  retroattivita'
 non comporti la violazione di uno specifico precetto costituzionale".
   E'  stato  anche  affermato  dalla  stessa  giurisprudenza  che  il
 principio tradizionale della irretroattivita' della legge non  penale
 dovrebbe,  in linea di massima, essere osservato, essendo la garanzia
 della  certezza  dei  rapporti  giuridici  uno  dei   cardini   della
 tranquillita' sociale e del vivere civile.
   Ma  e'  anche  vero  aggiunge  la  Corte  "che la validita' di tale
 affermazione non puo' non essere condizionata alla insorgenza di casi
 che eccezionalmente impongono l'estensione retroattiva" (sentenza  n.
 194/1976).
   Ancora,  le  disposizioni retroattive "non possono trasmodare in un
 regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere  sulle  situazioni
 poste in essere da leggi precedenti ..." (sentenza 14 luglio 1988, n.
 822).
   Risulta  quindi  che  la legittimita' di una norma retroattiva deve
 essere valutata in relazione a parametri quali l'eccezionalita' della
 situazione, l'inesistenza di  un  contrasto  con  specifici  precetti
 costituzionali,  nonche'  l'assenza  di  un'arbitraria  violazione di
 situazioni determinatesi in base a leggi precedenti.
   Nella fattispecie non  ricorre  nessuno  dei  suddetti  presupposti
 giustificativi.
   Il  decreto  de  quo  e'  stato  emanato  al  fine  di risolvere la
 procedura di infrazione comunitaria avviata  con  una  lettera  della
 Commissione  europea  del  20  maggio 1996, ovvero quando la campagna
 95-96 si era gia' conclusa, in cui si contestava la conformita'  alla
 normativa    comunitaria   del   meccanismo   di   compensazione   in
 associazione.
   Questa contestazione, intervenuta a quattro anni di distanza  dalla
 emanazione   della   legge   n.   468/1992,   di   cui  si  eccepisce
 l'illegittimita'  rispetto  alle  previsioni  del   regolamento   CEE
 3950/1992,  non  giustifica  l'imposizione,  con  uno  strumento,  il
 decreto-legge,   che   secondo   la   Costituzione   presuppone    la
 straordinarieta',  la  necessita'  e  l'urgenza,  di  un  sistema che
 sconvolge procedure gia' concluse  in  attuazione  di  una  normativa
 consolidata e tuttora vigente.
   La  norma  in  parola  si  pone  poi  in  contrasto  con i principi
 costituzionali di cui agli artt. 18 e 41 che tutelano la liberta'  di
 associazione  e di iniziativa economica, penalizzando soggetti, quali
 le associazioni di produttori, la cui rilevanza e' riconosciuta anche
 da normative comunitarie quali il regolamento CEE 1360/1978.
   Da ultimo ma non per ultimo  si  rileva  che  le  aziende  agricole
 avevano   fatto   affidamento,  anche  per  la  campagna  95-96,  per
 determinare il livello da  raggiungere  con  la  propria  produzione,
 sulle  previsioni  fornite dalle proprie associazioni che, in base ai
 meccanismi della legge n. 468/1992, potevano valutare anticipatamente
 il monte quote non utilizzato da trasferire in compensazione.
   Ora  l'adozione  del  nuovo  sistema  finisce  irrazionalmente  per
 avvantaggiare le aziende che hanno "splafonato", danneggiando  quelle
 che piu' si sono attenute, alle regole del sistema.
                                P. Q. M.
   Voglia  codesta  ecc.ma Corte, per le ragioni esposte accogliere il
 presente  ricorso  e  conseguentemente  dichiarare   l'illegittimita'
 costituzionale del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 11.
     Potenza-Roma, addi' 18 novembre 1996
  I procuratori ed avvocati: Salvia - Viggiani
 96C1828