N. 1325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1996

                                N. 1325
  Ordinanza  emessa  il  3  luglio  1996  dal tribunale di Catania nel
 procedimento penale a carico di Grasso Edoardo
 Processo penale -  Giudice  del  dibattimento  -  Incompatibilita'  a
    giudicare  imputati  la  cui posizione abbia gia' dovuto esaminare
    incidenter tantum nella sentenza emessa, a seguito di  separazione
    dei processi, nei confronti di altri coimputati del medesimo reato
    -  Omessa  previsione  - Violazione di principi di uguaglianza, di
    imparzialita', di presunzione di non colpevolezza e di  soggezione
    del  giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi nella
    sentenza n. 131/1996.
 (C.P.P., 1988, art. 34, comma secondo).
 (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101).
(GU n.51 del 18-12-1996 )
                             IL TRIBUNALE
   Premesso che a seguito di  legittimo  impedimento  intervenuto  nel
 corso  del  dibattimento, la posizione dell'odierno imputato e' stata
 stralciata da quella degli  altri  coimputati  per  lo  stesso  fatto
 reato, e che nei confronti di questi ultimi e' gia' stata pronunciata
 sentenza  di condanna da un collegio giudicante di cui facevano parte
 due dei giudici componenti l'odierno collegio.
   Ritenuto che dovendosi rinnovare,  successivamente  alla  pronuncia
 della  detta  sentenza,  il  dibattimento  nei confronti dell'odierno
 imputato, dinnanzi all'odierno collegio, i difensori hanno  sollevato
 eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma secondo
 c.p.p.  per  contrasto  con  gli articoli 3, 25 comma primo, 27 comma
 secondo, 101 comma secondo  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 prevede   che   non  possa  partecipare  al  giudizio  nei  confronti
 dell'imputato di concorso nel reato,  il  giudice  che  anteriormente
 abbia giudicato nel merito, in ordine allo stesso reato nei confronti
 di altri imputati concorrenti.
   Ritenuto  che  la mancata previsione nell'art. 34 comma secondo del
 codice   di   procedura   penale,   della   suddetta    ipotesi    di
 incompatibilita',    sembra    discriminare    irragionevolmente   la
 fattispecie in  esame,  rispetto  ad  altre  analoghe  per  le  quali
 l'incompatibilita'  e'  invece  prevista,  e cio' in quanto anche nel
 caso in esame nel quale il giudice ha gia', con precedente  sentenza,
 compiuto  valutazioni di merito, in ordine alla sussistenza del fatto
 reato contestato all'imputato che deve da lui essere  giudicato,  ove
 non  venisse  prevista  la  incompatibilita', verrebbe compromessa la
 esigenza piu' volte affermata dalla Corte  costituzionale  nelle  sue
 sentenze,   di   evitare   che   condizionamenti   o   apparenze   di
 condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui  il  giudice
 sia  stato  chiamato  nell'ambito  del medesimo procedimento, possano
 pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attivita' di giudizio.
   Ritenuto che dalla eccepita mancata previsione di incompatibilita',
 puo' risultare compromesso quel carattere necessariamente  originario
 della decisione che definisce la causa, carattere che deve assicurare
 il  giusto processo in opposizione ad ogni trascinamento e confluenza
 nella decisione di opinioni precostituite in altre fasi  processuali,
 presso  lo  stesso  giudice  persona  fisica; ritenuto che non appare
 fondata  l'obiezione  che  nel  caso  in  esame  non  si   verserebbe
 nell'ambito  di un medesimo procedimento, infatti va osservato che il
 procedimento e' stato anche formalmente unico,  sino  al  verificarsi
 nel  dibattimento  della  causa  contingente  che  ha  determinato lo
 stralcio degli atti relativi all'odierno imputato,  e  che  comunque,
 anche  successivamente  allo  stralcio,  il  procedimento  e' rimasto
 sostanzialmente il medesimo nei confronti di tutti gli imputati, data
 la medesimezza del fatto reato contestato.
   Ritenuto che non possa   obiettarsi   che  nel  caso  in  esame  si
 verserebbe  nella stessa fase processuale, sicche' col riconoscimento
 dell'incompatibilita',  non   verrebbe   preservata   l'esigenza   di
 continuita'  e  di  globalita'  richiamate dalla Corte costituzionale
 nella sentenza n. 131/1996:  e' infatti evidente che con la pronuncia
 della sentenza nei confronti degli altri imputati, quell'esigenza  e'
 venuta   meno,  essendosi  aperta  nel  processo  una  distinta  fase
 dibattimentale nei confronti dell'imputato la cui posizione e'  stata
 stralciata.
                                P. Q. M.
   Il  tribunale  dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale proposta,  e  ordina  trasmettersi  gli
 atti   alla   Corte  costituzionale  per  la  decisione,  manda  alla
 cancelleria per gli adempimenti prescritti, e rinvia  il  processo  a
 nuovo ruolo.
                          (Firma illeggibile)
 96C1835