N. 1325 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 1996
N. 1325 Ordinanza emessa il 3 luglio 1996 dal tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Grasso Edoardo Processo penale - Giudice del dibattimento - Incompatibilita' a giudicare imputati la cui posizione abbia gia' dovuto esaminare incidenter tantum nella sentenza emessa, a seguito di separazione dei processi, nei confronti di altri coimputati del medesimo reato - Omessa previsione - Violazione di principi di uguaglianza, di imparzialita', di presunzione di non colpevolezza e di soggezione del giudice solo alla legge - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 131/1996. (C.P.P., 1988, art. 34, comma secondo). (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101).(GU n.51 del 18-12-1996 )
IL TRIBUNALE Premesso che a seguito di legittimo impedimento intervenuto nel corso del dibattimento, la posizione dell'odierno imputato e' stata stralciata da quella degli altri coimputati per lo stesso fatto reato, e che nei confronti di questi ultimi e' gia' stata pronunciata sentenza di condanna da un collegio giudicante di cui facevano parte due dei giudici componenti l'odierno collegio. Ritenuto che dovendosi rinnovare, successivamente alla pronuncia della detta sentenza, il dibattimento nei confronti dell'odierno imputato, dinnanzi all'odierno collegio, i difensori hanno sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 comma secondo c.p.p. per contrasto con gli articoli 3, 25 comma primo, 27 comma secondo, 101 comma secondo Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti dell'imputato di concorso nel reato, il giudice che anteriormente abbia giudicato nel merito, in ordine allo stesso reato nei confronti di altri imputati concorrenti. Ritenuto che la mancata previsione nell'art. 34 comma secondo del codice di procedura penale, della suddetta ipotesi di incompatibilita', sembra discriminare irragionevolmente la fattispecie in esame, rispetto ad altre analoghe per le quali l'incompatibilita' e' invece prevista, e cio' in quanto anche nel caso in esame nel quale il giudice ha gia', con precedente sentenza, compiuto valutazioni di merito, in ordine alla sussistenza del fatto reato contestato all'imputato che deve da lui essere giudicato, ove non venisse prevista la incompatibilita', verrebbe compromessa la esigenza piu' volte affermata dalla Corte costituzionale nelle sue sentenze, di evitare che condizionamenti o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o fare apparire pregiudicata l'attivita' di giudizio. Ritenuto che dalla eccepita mancata previsione di incompatibilita', puo' risultare compromesso quel carattere necessariamente originario della decisione che definisce la causa, carattere che deve assicurare il giusto processo in opposizione ad ogni trascinamento e confluenza nella decisione di opinioni precostituite in altre fasi processuali, presso lo stesso giudice persona fisica; ritenuto che non appare fondata l'obiezione che nel caso in esame non si verserebbe nell'ambito di un medesimo procedimento, infatti va osservato che il procedimento e' stato anche formalmente unico, sino al verificarsi nel dibattimento della causa contingente che ha determinato lo stralcio degli atti relativi all'odierno imputato, e che comunque, anche successivamente allo stralcio, il procedimento e' rimasto sostanzialmente il medesimo nei confronti di tutti gli imputati, data la medesimezza del fatto reato contestato. Ritenuto che non possa obiettarsi che nel caso in esame si verserebbe nella stessa fase processuale, sicche' col riconoscimento dell'incompatibilita', non verrebbe preservata l'esigenza di continuita' e di globalita' richiamate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131/1996: e' infatti evidente che con la pronuncia della sentenza nei confronti degli altri imputati, quell'esigenza e' venuta meno, essendosi aperta nel processo una distinta fase dibattimentale nei confronti dell'imputato la cui posizione e' stata stralciata.
P. Q. M. Il tribunale dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale proposta, e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione, manda alla cancelleria per gli adempimenti prescritti, e rinvia il processo a nuovo ruolo. (Firma illeggibile) 96C1835