PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 1996 

  Autorizzazione  del  Governo  alla sottoscrizione - ai sensi  degli
articoli   73,  comma  5,  e  51, comma 1, del decreto legislativo n.
29/1993 - degli identici testi del contratto collettivo nazionale  di
lavoro   del  personale non dirigente del Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI),  relativo  al  periodo  dal  1 gennaio 1994  al  31
dicembre  1997, per gli aspetti normativi, e dal 1 gennaio 1994 al 31
dicembre   1995, per gli aspetti economici,  concordati  in  data  12
giugno 1996 tra: a) il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL, CISAL; b) il CONI e le organizzazioni sindacali CONF.SAL, CISNAL
e USPPI.
Contratto  collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
(GU n.299 del 21-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 228)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto  l'art.  73,  comma  5, del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro  del  personale  delle
aziende  e  degli enti di cui alla legge 26 dicembre 1936, n. 2174, e
successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n.  312, 30
maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, e
31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da  contratti  collettivi  ed
individuali  in  base  alle  disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,
all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma  3"  e  che  "le  predette
amministrazioni   si   attengono  nella  stipulazione  dei  contratti
collettivi alle Direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri,  che  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ne
autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2";
    Viste le Direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   impartite,   oltre   che
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni (ARAN), anche  alle  Aziende  ed  agli  enti  di  cui
all'art.  73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui il
comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
    Vista la lettera prot. n. 2521/2599 del 17 giugno 1996 (pervenuta
il 21 giugno 1996), con la quale - in attuazione degli  articoli  73,
comma  5,  51,  comma  1,  e  52,  comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni -  il
CONI, ha trasmesso, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione",
i  nuovi  identici testi del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale non dirigente del comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI)  relativo  al  periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997,
per gli aspetti normativi, e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre  1995,
per  gli aspetti economici, concordati in data 12 giugno 1996 tra: a)
il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL;  b)  il
CONI e le Organizzazioni sindacali CONF.SAL, CISNAL e USPPI;
    Visti  gli  identici "testi concordati" in precedenza indicati, i
quali   sono   stati   inviati   unitamente    ad    una    Relazione
tecnico-finanziaria,  corredata,  ai  sensi  dei  citati articoli 51,
comma 1, e 52,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  29/1993,  da
appositi   "Prospetti"  contenenti  "l'individuazione  del  personale
interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento
economico  previsto,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
spesa  diretta  ed  indiretta,  ivi  compresa  quella  rimessa   alla
contrattazione   decentrata"   e   "l'indicazione   della   copertura
complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale";
    Visto in particolare, l'art.  1,  comma  3,  dei  predetti  testi
concordati,  i quali prevedono che "il presente contratto concerne il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, per la parte normativa, ed
e' valido dal 1  gennaio  1994  -  31  dicembre  1995  per  la  parte
economica";
    Vista   la   deliberazione  n.  11.2  del  6  giugno  1996  della
commissione di garanzia per l'attuazione della legge  sullo  sciopero
nei  servizi  pubblici  essenziali,  con  la  quale  e  stato epresso
l'avviso  "che  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  non  sia
destinatario della disciplina di cui alla legge n. 146/1990";
    Visto  l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre1993,
n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle Direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato che nella citata direttiva del 5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno1994) e prorogato fino al 31 dicembre  1994  con  il
decreto-legge  27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno' superare, nel biennio contrattuale per
la materia retributiva, il sei per cento della  attuale  retribuzione
media";
    Considerato  che  nella  citata  direttiva del 1 febbraio 1995 e'
stato precisato che le aziende e gli enti di cui all'art.  73,  comma
5,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993 "si atterranno alle stesse
regole indicate in proposito sia nella  precedente  direttiva  del  5
settembre  1995  che  nella  presente  direttiva  impartita all'ARAN,
rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed  i
vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
    Considerato  che,  in  riferimento alle direttive del 5 settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri alle aziende ed enti  di  cui  all'art.  73,  comma  5,  del
decreto   legislativo  n.  29/1993  (tra  cui  il  Comitato  olimpico
nazionale italiano) a seguito di intesa intervenuta con  il  Ministro
del  tesoro, i predetti identici Testi concordati, con le motivazioni
indicate  nel  seguito,  non  risultano,  in  linea  di  massima,  in
contrasto  con  le  predette Direttive e presentano da un lato alcune
sostanziali   omogeneita'   degli    istituti    contrattuali    come
regolamentati  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro gia'
raggiunti presso l'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche  amministrazioni  (ARAN)  e gia' autorizzati dal Governo, e
dall'altro  lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni
pregresse  e peculiari proprio del particolare contesto operativo del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
    Considerato che la spesa complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in questione e' contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dalle Direttive del  5  settembre
1994  e del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del
lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute
nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati
dal Parlamento;
    Considerato  che  i  predetti  identici  testi  concordati   sono
coerenti,  in  linea  generale,  con  i  principi  e gli obiettivi di
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro  dei  pubblici
dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle  predette direttive, i
citati  identici  Testi  concordati,  nel  rendere  piu'   flessibile
l'organizzazione  del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa
delle  amministrazioni  pubbliche,   contribuiscono   ad   accrescere
l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione  del  5  luglio  1996  concernente  l'"Autorizzazione   alla
sottoscrizione"   degli   identici  Testi  concordati  in  precedenza
indicati;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996,  con  il  quale  il  Ministro  per  la funzione pubblica, prof.
Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione...
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni..."   e ad  "esercitare...  ogni  altra
funzione  attribuita  dalle  vigenti  disposizioni  al Presidente del
Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano...
1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi degli articoli 73, comma 5,  e  51,  comma  1,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, il Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  alla
sottoscrizione degli allegati identici Testi del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comitato olimpico
nazionale  italiano (CONI), relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al
31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi, e dal 1 gennaio 1994  al
31  dicembre  1995,  per gli aspetti economici, concordati in data 12
giugno 1996 tra: a) il CONI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL,
UIL, CISAL; b) il CONI e le organizzazioni sindacali CONF.SAL, CISNAL
e USPPI.
    Ai sensi dell'art. 51  ,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la
presente autorizzazione sara' trasmessa' alla Corte dei conti.
    Roma, 5 luglio 1996
                          p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                             BASSANINI.
    Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 6 novembre 1996 - Atti di
Governo, registro n. 104, foglio n. 3, con esclusione della parte che
si riferisce agli articoli 6, 24, 59,  61    e  67.  ai  sensi  della
delibera della sezione controllo Stato adottata nella adunanza del 31
ottobre 1996.
                               Verbale
    L'anno  1996 il giorno 19 del mese di novembre in Roma, presso la
sede del Foro Italico, il CONI e le seguenti OO.SS.: CGIL  -  CISL  -
UIL  -  CIDA  -  CISAL  FIALP  -CONFSAL  -  CISNAL - USPPI - visto il
provvedimento del Presidente del Consiglio dei  Ministri  in  data  5
luglio 1996, registrato dalla Corte dei Conti il 6 novembre 1996, con
cui  e'  stata  autorizzata, ai sensi degli articoli 73, comma 5 e 51
comma  1  del  D.Lgv.  n.  29/93  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  la sottoscrizione degli accordi del 12 giugno 1996 per
il rinnovo  del  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  per  i
dipendenti  del  CONI  -  procedono alla formale sottoscrizione degli
accordi del 12 giugno 1996.
          Per il CONI                        Per le OO.SS.
        (seguono firme)                     (seguono firme)