MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
              il trattamento di integrazione salariale
(GU n.300 del 23-12-1996)

   Con  decreto  ministeriale  n.  21755  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 giugno 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del legno, con sede in
Andria  (Bari)  e  unita'  di  Trani  (Bari),  per  i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a  venti  unita',  su  un  organico  complessivo  di
ventisette unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del legno,
a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21756  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 maggio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Montaldi, con sede  in  Torino  e  unita'  di
Torino,  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a tredici unita', su un
organico complessivo di ventitre unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Montaldi,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21757  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Casfer calcestruzzo, con  sede  in  Selargius
(Cagliari)  e  unita' di Selargius-Quartu S. Elena-Donori (Cagliari),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40  ore  settimanali  a  25 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a  venti  unita',  su  un  organico
complessivo di ventitre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Casfer   calcestruzzo,   a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi  2  e  4  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21758  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5  febbraio  1996,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Napoli,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  20 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  due  unita', su un organico
complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipra,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21759  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata,  per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  S.P.E.,  con  sede  in  Montorio al Vomano
(Teramo) e unita' di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da   40   ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari  a  quattordici  unita',  su  un  organico
complessivo di venti unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  S.P.E.,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21760  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, limitatamente al  periodo  dal  7  febbraio  1994  al  3
ottobre  1994,  la  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Siprem,  con  sede  in  Pesaro  e
unita'  di  Pesaro,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a venticinque unita', su un
organico complessivo di quarantasei unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 17423 del 27 aprile 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Siprem,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
    Con  decreto  ministeriale  n.  21761  del  28  novembre  1996 e'
autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Genova,
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  due  unita', su un organico
complessivo di dieci unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipra,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, L'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21762  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Sipra,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di
Bologna,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a quattro unita', su un
organico complessivo di diciassette unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipra,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21763  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata,  per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipra,  con  sede  in  Torino  e unita' di
Firenze, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di  lavoratori  pari  a  cinque  unita',  su  un
organico complessivo di sei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Sipra,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21764  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 5 febbraio 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Milano,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce la riduzione massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  30  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  quattro  unita',  su  un   organico
complessivo di centocinque unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Sipra,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21765  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 31 luglio 1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita'  di  Roma,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce la riduzione massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a sette unita', su un organico complessivo
di settanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Sipra,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21766  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 10  dicembre  1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di  Mestre
(Venezia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a due unita', su un organico
complessivo di tredici unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sipra,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
    Con decreto  ministeriale  n.  21767  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata,  per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 31 luglio 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Sipra, con sede in Torino e unita' di Torino,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce la riduzione massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  20  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventotto  unita',  su  un  organico
complessivo di trecento unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.  Sipra,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21768  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 12 giugno 1995 al 9 giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista  dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo -
Industria del Legno, con sede in Andria  (Bari)  e  unita'  di  Trani
(Bari),  per  i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori pari a diciannove unita', su un
organico complessivo di ventisei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo - Industria del  Legno,
a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21769  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3  luglio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo,
con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 36 ore settimanali a 18
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari a due unita', su un organico complessivo di quindici
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e   l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in
favore   dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Videogruppo,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,  art.  6
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21770  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1995 al 3  luglio  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videogruppo,
con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a nove unita', su un organico complessivo di quindici
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Videogruppo, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del  decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21771  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata,  per  il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 marzo 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre  1996,
n.  510,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Trucco
Tessile, con sede  in  Savigliano  (Cuneo)  e  unita'  di  Savigliano
(Cuneo),  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unita', su un
organico complessivo di centodue unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto dall'art. 1 in
favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Trucco  Tessile,  a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21772  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1  maggio  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Strapazzini
Auto,  con  sede  in  Montelabbate  (Pesaro)  e  unita'  di Chiusa di
Ginestreto - Montellabbate (Pesaro), per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a novantotto unita', su un  organico  complessivo  di
centotrentatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Strapazzini Auto, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,   art.   6   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte  dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21773  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 6 ottobre  1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6,  comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Linificio
Canapificio  Nazionale,  con sede in Milano e unita' di Villa D'Alme'
(Bergamo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a duecentoventitre unita', di
cui centoquarantasei da 36 a 24 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di seicentosei unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,  art.  6
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla  Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21774  del  28  novembre  1996  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 aprile 1996 al 6 ottobre
1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3  del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Linificio  Canapificio Nazionale, con sede in Milano e unita'
di Fara Gera D'Adda (Bergamo), per i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
centosessantasette unita', su un organico complessivo di  seicentosei
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio Canapificio Nazionale, a
corrispondere  il  particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di  priorita'  individuati
nel  decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21798  del  3  dicembre  1996   e'
autorizzata,  per  il  periodo  dal 20 settembre 1993 al 19 settembre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19  dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in  Palermo  e  unita'  di
Crotone,  per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di lavoratori pari a
duecentoventi unita', di cui trentotto giornalieri da  39  a  13  ore
medie  settimanali  e  centottantadue  turnisti  da 36 a 12 ore medie
settimanali,      su      un      organico       complessivo       di
tredicimilasettecentoquindici unita'.
   Il  presente  D.M.  annulla  e sostituisce il D.M. n. 20617 del 10
maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fosfotec,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  21799  del  3  dicembre  1996   e'
autorizzata,  per  il periodo dal 2 ottobre 1995 al 30 marzo 1996, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  SAFAB  -
Appalti  Forniture Acquedotti Bonifiche, con sede in Roma e unita' di
S. Severo (Foggia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  6  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  10  ore   medie
settimanali,  nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
sessantuno unita', su un organico complessivo di settantasei unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  SAFAB  -  Appalti  Forniture
Acquedotti  Bonifiche,  a  corrispondere  il  particolare   beneficio
previsto  dal  comma  4,  art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo  1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21800  del  3  dicembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 luglio 1996 al 30 giugno  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxim, con sede
in Sansepolcro (Arezzo) e unita' di Citta' di Castello (Perugia), per
i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'   che
stabilisce,  per  24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali, nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a centosessantasei unita',  di  cui
diciannove  lavoratori part-time da 20 a 18 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di centosessantanove unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Maxim,  a   corrispondere   il
particolare  beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21801  del  3  dicembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  BULL  HN - Imformation Systems Italia, con
sede in Caluso (Torino)  unita'  nazionali,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 13 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali,  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a centoventitre unita', su un organico complessivo di
duemilanovecentotrentatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  BULL  HN - Imformation Systems
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4, nei limiti finanziari di cui al successivo comma 13  dell'art.  5,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito  con
modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,  tenuto  conto  dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in  data  23  novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti  il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con   decreto  ministeriale  n.  21802  del  3  dicembre  1996  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 aprile 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  BULL  HN - Imformation Systems Italia, con
sede in Caluso (Torino) unita' nazionali con esclusione di: Salerno e
Catania, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  16  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie  settimanali,  nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentocinquanta
unita',  su  un  organico  complessivo  di  duemilanovecentotrentatre
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  BULL  HN  -  Imformation  Systems
Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e
4,  nei  limiti finanziari di cui al successivo comma 13 dell'art. 5,
del  decreto-legge  20  maggio   1993,   n.   148,   convertito   con
modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  alla  Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In via  preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato  nell'art.  1,  lettera  C  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.