MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 1996 

  Modalita'  di  versamento  dell'acconto  IVA  riscosso  entro il 27
dicembre 1996.
(GU n.300 del 23-12-1996)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,  con
il  quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento
dell'IVA dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre  di  ciascun
anno;
  Visto  l'art.  6,  comma  5-bis,  della  citata  legge n. 405, come
modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre  1995,  n.  526,
convertito  nella  legge  10  febbraio  1996,  n. 53, con il quale si
stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento  e  i
concessionari  devono  versare  negli ordinari termini e comunque non
oltre  il  31  dicembre  le  somme  riscosse  a  titolo  di   acconto
dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre e quelle che il
concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre;
  Visto  ancora  l'art.  6, comma 5-ter, della ripetuta legge n. 405,
come modificato dall'art. 2  della  predetta  legge  n.  53,  ove  e'
prevista  la  possibilita'  di  stabilire  con  apposito  decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, i  tempi  e  le  modalita',  nei
rapporti  tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per
il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme  relative
all'acconto stesso;
  Ritenuta   la   necessita'   di   definire   con  apposito  decreto
ministeriale i tempi e le modalita' per  il  riversamento  all'erario
entro  il  31  dicembre dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta
sul valore aggiunto per l'anno 1996, secondo gli accordi  intervenuti
tra  i  rappresentanti  delle amministrazioni e delle associazioni di
categoria interessate;
                              Decreta:
  1. Le somme versate alle banche a titolo  di  acconto  dell'imposta
sul valore aggiunto dai contribuenti intestatari di conto fiscale nei
giorni  23,  24  e  27  dicembre  1996  devono  essere accreditate ai
competenti concessionari della riscossione entro  le  ore  19,30  del
giorno 30 dicembre 1996.
  2.  E'  in  facolta'  delle  banche  di  effettuare rettifiche alle
operazioni di riversamento di cui al comma 1; nel caso  di  rettifica
in  diminuzione  dell'importo  gia'  accreditato  il  giorno  30,  il
concessionario e' autorizzato a  restituire  alla  banca  l'eccedenza
accreditata  in  piu',  mentre  in caso di versamento integrativo, il
relativo importo va contabilizzato come se effettuato il  giorno  30.
Tali  operazioni  di rettifica devono avvenire inderogabilmente entro
le ore 10 del giorno 31 dicembre 1996.
  3. I concessionari della riscossione versano le  somme  di  cui  ai
commi  1  e  2 alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato il giorno 31 dicembre 1996: limitatamente  a  tali  operazioni,
l'apertura  degli  sportelli  delle  sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato e prorogata fino alle ore 12,45.
  Il presente decreto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1996
                                            Il Ministro delle finanze
                                                     VISCO
Il Ministro del tesoro
        CIAMPI