LIBERA UNIVERSITA' «MARIA SS. ASSUNTA» - LUMSA

DECRETO RETTORALE 15 novembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' afferenti il  corso  di
laurea  in lingua e letterature straniere della facolta' di lettere e
filosofia.
(GU n.302 del 27-12-1996)

                             IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto  20  giugno  1935,  n.  1071:  Modifiche  ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652:  Disposizioni
sull'ordinamento  didattico universitario, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo  statuto  della  Libera  Universita'  Maria  SS.  Assunta,
approvato  con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con
decreto direttoriale del 12 marzo 1991, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28: Delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382: Riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma primo, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, tabella IX;
  Viste le delibere degli organi competenti della Libera  Universita'
Maria SS. Assunta;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 10 ottobre 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato  e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come segue:
                           Articolo unico
  Nel capo III,  ordinamento  degli  studi,  facolta'  di  lettere  e
filosofia,  l'art.  25  e'  soppresso e sostituito dai seguenti nuovi
articoli, con il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi:
          CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
  Art.  25  (Afferenza). - Il corso di laurea in lingue e letterature
straniere afferisce alla facolta' di lettere e filosofia.
  Art. 26 (Accesso al corso di  laurea).  -  L'accesso  al  corso  di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art.  27  (Finalita'  del corso di laurea). - Il corso di laurea in
lingue  e  letterature  straniere  ha  lo  scopo  di  assicurare   la
preparazione  per  le funzioni ed attivita' che possono essere svolte
dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente  definite
dalla  normativa  nazionale e comunitaria. In particolare il corso di
laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali
pertinenti all'ambito delle  lingue  e  delle  letterature,  culture,
istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola
di  ogni  ordine  e  grado,  nell'editoria, nel turismo, nei rapporti
internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero  e
nell'informazione.
  Art.  28  (Durata e articolazione del corso di laurea). - La durata
del corso di laurea in lingue e letterature straniere e'  fissata  in
quattro anni.
  Il numero delle annualita' complessive sara' non inferiore a 19.
  Il corso di laurea si articola in due bienni.
  Il  primo  biennio,  comune  a  tutti gli indirizzi, comprende nove
annualita'.
  Il  secondo  biennio  e'  di  specializzazione  e  si  articola  in
indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'.
  Eventuali  annualita'  aggiuntive  indispensabili  alla  formazione
dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli  delle  strutture
competenti.
  I  consigli  delle strutture competenti determineranno le modalita'
di passaggio dal primo al secondo anno.
  Art. 29 (Lingue e letterature straniere).  -  Il  corso  di  laurea
prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera
(lingua  quadriennale)  e  tre  annualita'  della  seconda  lingua  e
letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' richiedere di  portare  a  quattro  le  annualita'
della    seconda    lingua    e    letteratura    straniera   (lingua
quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza
lingua e letteratura straniera, secondo modalita' specifiche definite
dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli esami delle lingue  e  letterature  straniere  comprendono  per
ciascun  anno  di  corso  una prova scritta e orale di lingua, le cui
modalita' e propedeuticita' sono determinate  dai  singoli  corsi  di
laurea.
  Art.  30  (Biennio comune). - Il biennio comune prevede le seguenti
nove annualita':
   due della lingua  e  letteratura  quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
   due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
   una   dell'area   disciplinare   di   italianistica   (letteratura
italiana),  cui  va  fatta  precedere  come  propedeutica  una  prova
scritta, le cui modalita' sono stabilite dalle strutture competenti;
   una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea);
   una  dell'area  disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area
disciplinare di scienze glottodidattiche;
   due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti.
  Art.  31  (Biennio  di   specializzazione).   -   Il   biennio   di
specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   filosofico-letterario;
   linguistico-glottodidattico;
   storico-culturale.
  Nel  quadro  delle  vigenti  norme sull'autonomia universitaria, le
universita'  attivano   gli   indirizzi   confacenti   alla   propria
programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
  Le  universita' possono istituire indirizzi diversi da quelli sopra
elencati, in base a proprie specifiche esigenze e  sulla  base  degli
insegnamenti attivati.
  Per  risorse  umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili
da altre facolta' della stessa universita'.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
   due di lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
   una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
   cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio  di
facolta',  sulla  base  delle finalita' specifiche di ogni indirizzo,
delle  disponibilita'  effettive  dei  docenti   in   rapporto   agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta da parte dello studente.
  Art.  32  (Aree  disciplinari). - Ai sensi dell'art. 9, lettera d),
della legge n. 341/1990, le  facolta'  e  i  corsi  di  laurea  -  in
conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio
dagli   articoli  30  e  31  e  secondo  criteri  di  coerenza  e  di
funzionalita' con gli  indirizzi  attivati  -  adotteranno  curricula
didattici  fondati  su  aree disciplinari, che comprendono una o piu'
discipline   scientifiche   affini,   raggruppate   per   raggiungere
determinati  obiettivi  didattico-formativi,  secondo quanto previsto
dall'art. 27.
  Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 30 (italianistica
- settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E -,  scienze
storiche,  settori  scientifico-disciplinari  L02A, L02B, L13E, L13H,
L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X,  M02A,  M02B,  M03A,  M03B,
M03C,  M03D,  M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B -,
scienze  del  linguaggio  -  settori  scientifico-disciplinari   K05A
(linguaggi   e  traduttori),  K05C  (cibernetica),  L05B  (fondamenti
dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E -, scienze
glottodidattiche  -  settori  scientifico-disciplinari:  L09H,   L16B
(didattica  della  lingua  francese),  L17C  (didattica  della lingua
spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C  (didattica
della  lingua  italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B
(didattica della  lingua  russa)  -),  le  aree  caratterizzanti  gli
indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:
    a)  lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni
lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica,  ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B,
L10C,  L13A,  L13B,  L13D,  L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B,
L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B,  L20B,  L20C,  L21A,  L21B,
L21C,  L21D,  L22A,  L22B,  L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A,
L24B, L24C, L24D, L24E);
    b) scienze filologiche  (settori  scientifico-disciplinari  L05A,
L05C,  L06A,  L06B,  L06E,  L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C,
L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C,  L14D,  L16A,  L16B,  L17A,
L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);
    c)  scienze  della letteratura (storia della critica, letterature
comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);
    d)  scienze  storico-culturali  (storia  della   cultura,   ecc.)
(settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A,
L21B, M03A, M03B, M05X);
    e)  scienze  dell'arte,  della musica e dello spettacolo (settori
scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E,  L25A,  L25B,  L25C,
L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);
    f)  scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);
    g) scienze geografiche  (settori  scientifico-disciplinari  M06A,
M06B, P01G, P0VH, P01J);
    h)   scienze  dell'educazione  (settori  scientifico-disciplinari
M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);
    i) scienze filosofiche  (settori  scientifico-disciplinari  L13F,
L13G,  L23H,  M07A,  M07B,  M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E,
Q01A, Q01B);
    j) lingue e culture classiche  (settori  scientifico-disciplinari
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);
    k)  altre  disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi
del precedente art. 31.
  Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno  i
settori  scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al
decreto presidenziale 12 aprile 1994.
  Art. 33 (Esame di laurea).  -  L'esame  di  laurea  consiste  nella
discussione  di una dissertazione scritta, nell'ambito della civilta'
della lingua e letteratura quadriennale o  quadriennalizzata,  su  un
argomento  coerente  con il piano degli studi seguito dallo studente,
secondo modalita' definite dalle strutture competenti.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale (o quadriennalizzata).
  Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea.
  Art. 34 (Articolazione  della  didattica).  -  L'impegno  didattico
complessivo e' fissato dagli organismi competenti.
  L'attivita'  didattico-formativa  del  corso di laurea e' teorica e
pratica e comprende  corsi  di  lezioni,  esercitazioni,  laboratori,
seminari,   dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove  parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,  fruizione  di  programmi   radiotelevisivi   in   lingua
straniera,  letture  di giornali e riviste di lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di  norma  ogni  annualita',  cui  corrispondera'   un   corso   di
insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le
attivita'  didattiche.  Per motivate esigenze didattiche e' possibile
svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le  facolta'
possono  istituire  corsi  costituiti  da un massimo di due moduli; i
docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  Art. 35 (Manifesto degli studi). - All'atto  della  predisposizione
del   manifesto   annuale   degli   studi,  i  consigli  di  facolta'
determineranno, con apposita delibera, quanto espressamente  previsto
dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.
  In particolare, il consiglio di facolta':
    a)  propone  il  numero di posti a disposizione degli iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 26;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od  integrati),  che  costituiscono  le  singole  annualita',  e   le
denominazioni  delle  discipline  dei  corsi, desumendole dai settori
scientifico-disciplinari, nel vincolo della  normativa  nazionale  ed
eventualmente  della  CEE.  Definisce inoltre le specificazioni, piu'
opportune   (I,   II,   generale,   avanzato,  ecc.)  che  giovino  a
differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
    c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione  temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
    d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
    e)  fissa  il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni
indirizzo attivato;
    f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della
CEE.
  Art. 36 (Corso di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti).  -  Il
corso  di  laurea  in  lingue  e  letterature straniere e' dichiarato
affine ai corsi di laurea e ai corsi di  diploma  delle  facolta'  di
lingue  e  letterature  straniere,  lettere  e  filosofia, magistero,
scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole
superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio  da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  i  consigli  degli  organismi  competenti
adotteranno il  criterio  generale  della  loro  validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),   nell'ottica   della  formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  Le facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito
positivo nei corsi di diploma  universitario,  indicando  le  singole
corrispondenze,  anche  parziali,  con  gli insegnamenti del corso di
laurea.  Le  facolta'  indicheranno   inoltre   sia   gli   eventuali
insegnamenti  integrativi,  appositamente  istituiti ed attivati, per
completare la formazione per accedere al corso  di  laurea,  che  gli
insegnamenti  specifici  del corso di laurea necessari per conseguire
il  diploma  di  laurea.  Gli  insegnamenti  integrativi   non   sono
necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Le  facolta'  indicheranno  inoltre  l'anno  di  corso del corso di
laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso  di
diploma  universitario,  le  facolta' riconosceranno gli insegnamenti
sempre col criterio della loro  utilita'  ai  fini  della  formazione
necessaria  per  il  conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il
piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno  di
corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art.  37 (Norme transitorie). - Gli studenti gia' iscritti potranno
completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.
  Le facolta' sono tenute a stabilire le modalita' per  la  convalida
di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per
il  nuovo  ordinamento.  L'opzione  per  il  nuovo ordinamento potra'
essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 novembre 1996
                                             Il rettore
                                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO