Modificazione allo statuto dell'Universita'.(GU n.302 del 27-12-1996)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 3.4.28 dello statuto di questa Universita' relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione approvato con decreto rettorale del 17 luglio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1990; Viste le proposte formulate dagli organi accademici di questa Universita' volte ad ottenere la modifica di statuto limitatamente all'art. 3.4.28, comma 7, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, elevando il numero degli iscrivibili a 11 per ciascun anno di corso per un totale di 44 specializzandi; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 38979 del 17 ottobre 1995 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996, favorevole alla modifica di statuto richiesta; Vista la nota ministeriale n. 2095 del 2 agosto 1996 con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Il comma 7 dell'art. 3.4.28, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione, e' soppresso e sostituito dal seguente: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 11 (undici) per ciascun anno di corso per un totale di 44 (quarantaquattro) specializzandi". Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ancona, 6 dicembre 1996 Il rettore: BOSSI