PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 1996 

  Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione - ai sensi dell'art.
51,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n. 29/1993 - del testo del
contratto collettivo nazionale  di  lavoro  dell'apposita  area    di
contrattazione   per   la  dirigenza  medica e veterinaria e relative
specifiche  tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale,
di  cui  all'art.  12  del  decreto   del   Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593 - relativo al periodo  dal  1
gennaio  1994  al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal  1
gennaio  1994  al  31  dicembre  1995,  per gli aspetti economici   -
concordato il 22 luglio tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali  del
personale   medico e veterinario  ANAAO-ASSOMED,  ANPO,  CISL/Medici,
FED.FP./Medici    -  UIL/Medici  -  FIALS//c73Medici  -  CUMI  AMFUP,
Federazione      sindacale      medici      dirigenti      FE.S.ME.D.
(ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDIFe.ME.PA.   - ANMDO-SNAMI), SIMET, SIVEMP,
SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA.
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'apposita  area  di
contrattazione  per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria e relative
specifiche   tipologie    professionali    del    Servizio  sanitario
nazionale,  per  gli  aspetti  normativi relativamente al quadriennio
1994-1997 e per il biennio economico 1994-1995.
(GU n.304 del 30-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 235)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e  del  1  febbraio  1995
impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con  il  quale  e  stata
determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire
4.200  miliardi,  rispettivamente  per gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali  del  personale  dei  comparti
degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie
locali",  del  "Servizio  sanitario nazionale" e delle "Istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le
"competenti amministrazioni pubbliche  provvedono  nell'ambito  delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci";
    Visti  il  decreto  dei  Ministro  per la funzione pubblica del 1
dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 298 del 22 dicembre 1994) e i successivi decreti correttivi del 21
febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995), del 12
aprile  1995  (Gazzetta  Ufficiale  n.  92 del 20 aprile 1995), del 4
maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1995) e  del  13
luglio  1995  (Gazzetta  Ufficiale  n. 176 del 29 luglio 1995), con i
quali si  e  provveduto  alla  "Individuazione  delle  confederazioni
sindacali    e    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla  trattativa
per  la  stipulazione  del  contratto  collettivo nazionale di lavoro
dell'apposita area  di  contrattazione  per  la  dirigenza  medica  e
veterinaria   e   relative  specifiche  tipologie  professionali  del
Servizio sanitario nazionale, di cui  all'art.  12  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593";
    Viste  le  lettere prot. n. 4982 del 24 luglio 1996 (pervenuta il
25 luglio 1996) e prot. n. 5417 del 27 agosto 1996 (pervenuta  il  28
agosto  1996),  con le quali l'ARAN, in attuazione degli articoli 51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  testo del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area  di  contrattazione
per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie
professionali  del  Servizio  sanitario nazionale, di cui all'art. 12
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  30  dicembre
1993,  n.  593, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre
1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994  al  31  dicembre
1995, per gli aspetti economici, concordato il 22 luglio tra l'ARAN e
le  organizzazioni  sindacali  del  personale  medico  e  veterinario
ANAAO-ASSOMED,  ANPO,  CISL/Medici,  FED.FP./Medici  -  UIL/Medici  -
FIALS/Medici  -  CUMI  AMFUP,  Federazione sindacale medici dirigenti
FE.S.ME.D.    (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA.  -  ANMDO-SNAMI),
SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA;
    Visto  il  "testo  concordato" in precedenza indicato, il quale e
stato  inviato  unitamente  ad  una  Relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
    Visti  in  particolare,  l'art.  2,  comma  1, del predetto testo
concordato, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo  1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il
periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica";
    Visto l'art. 51, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,  il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Visto il citato art. 51, comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e  dagli
enti   regionali"   il  Governo,  ai  fini  dell'autorizzazione  alla
sottoscrizione,  "provvede  previa  intesa  con  le   amministrazioni
regionali,  espressa  dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano";
    Vista  la  lettera  prot.  n.  1337/CP6 del 1 agosto 1996, con la
quale la Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa";
    Considerato  che  nella  citata direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  l
aprile  1994,  con  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del  21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che  nella  citata  direttiva
del  1  febbraio  1995  e' stata definita, nell'ambito degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992  "la  distribuzione  delle
risorse  tra  i  singoli  contratti  collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria",
indicando,  in particolare, in lire 390,39 miliardi ed in lire 680,09
miliardi gli specifici importi  destinati,  rispettivamente  per  gli
anni  1995  e  1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro  dell'apposita  area  di  contrattazione  collettiva  per   la
dirigenza  medica e veterinaria, e specifiche tipologie professionali
del Servizio sanitario nazionale;
    Considerato che il predetto testo concordato, con le  motivazioni
indicate  nel  seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le
citate direttive  del  5  settembre  1994  e  del  1  febbraio  1995,
impartite,  a  seguito  di  intesa  intervenuta  con il Ministero del
tesoro, dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  all'ARAN,  previa
intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
    Considerato che la spesa complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in  questione e contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie determinate dalla legge  n.    725/1994  e
dalla  direttiva  del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il
costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
    Considerato che il predetto testo concordato e'  coerente  con  i
principi  e  gli  obiettivi  di razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e di revisione della  disciplina  del
rapporto  di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti contenuti nel decreto
legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilita'
del personale con qualifica dirigenziale;
    Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza,  come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento   economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso  la
destinazione  di  buona  parte   delle   complessive   disponibilita'
finanziarie,  a  valorizzare  e  premiare  la  professionalita' ed il
maggiore impegno dei dirigenti allo scopo di  migliorare  la  qualita
del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di
produttivita'   da  erogare  sulla  base  di  criteri  selettivi  ben
individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
amministrazioni    pubbliche,    contribuisce,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
    Tenuto conto,  infine,  che  l'art.  69,  comma  2,  lettera  B),
limitatamente alle parole "o soggetti privati" del primo periodo e le
parole  "e  le modalita' di corresponsione dello stesso" della quarta
alinea, e commi 3, 4, 5 e 6  e  conseguentemente  il  riferimento  al
riguardo  riportato  nell'art.  67, comma 5, lettera d), segnatamente
alle parole "e consulti", contengono  una  disciplina  dell'attivita'
libero-professionale della dirigenza medica e veterinaria inerente le
prestazioni  di  consulenza  e  consulti  che risultano in violazione
della vigente disciplina legislativa in materia;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione  del  12  settembre  1996 concernente l'"Autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le Confederazioni e
le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale in precedenza citato;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen.  Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione  ...  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ...  -"  e  ad  "esercitare ... ogni altra funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1)  Funzione
pubblica";
    A nome del Governo;
                              Autorizza
    ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione  dell'allegato  testo  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'apposita  area  di
contrattazione per la  dirigenza  medica  e  veterinaria  e  relative
specifiche  tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'art. 12 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e  dal  1  gennaio
1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato il 22
luglio  tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico
e veterinario ANAAOA-SSOMED, ANPO,  CISLI  Medici,  FED.FP./Medici  -
UIL/Medici  - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici
dirigenti.    FE.S.ME.D.  (ACOI-ANMCO-AOGOISUMI-SEDI-Fe.ME.PA.      -
ANMDO-SNAMI),  SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA, con la
condizione che nel testo da sottoscrivere si  provveda  ad  espungere
dall'art. 67, comma 3, lettera d), le parole "e consulti" e dall'art.
69, comma 2, lettera B), primo periodo le parole "o soggetti privati"
e  quarta  alinea  le  parole "e le modalita' di corresponsione dello
stesso" ed i commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 69, in contrasto con
le vigenti disposizioni legislative in materia.
    Ai  sensi  dell'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n.  29, e successive modificazioni e integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 12 settembre 1996.
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             il Ministro per la funzione pubblica:
                                           BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 5
con esclusione dell'art. 16, ai sensi della delibera
della sezione controllo Stato in data 25 novembre 1996