Sospensione dei termini per la presentazione delle istanze di prenotazione delle riserve ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 244/1995, convertito nella legge n. 341/1995 e delle domande di concessione ai sensi degli articoli 6, 12 e 8 della legge n. 317/1991.(GU n.304 del 30-12-1996)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti gli articoli 5, 6, 10 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che prevedono la concessione di agevolazioni sotto forma di credito d'imposta e di contributo in conto capitale alle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti innovativi nonche' l'articolo 8 della stessa legge, concernente la concessione di crediti d'imposta per spese di ricerca da parte delle piccole imprese; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992, n. 247, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per investimenti innovativi e le sue integrazioni e modificazioni; Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1994, n. 688, recante il regolamento per la concessione delle agevolazioni alle piccole imprese per spese di ricerca; Visto l'art. 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, con il quale sono state determinate le agevolazioni in forma automatica alle imprese dei settori manifatturiero ed estrattivo; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1996 concernente l'individuazione delle aree interessate alle maggiori agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991 per le aree svantaggiate (obiettivo 1), di declino industriale (obiettivo 2) e rurali, caratterizzate da uno scarso sviluppo socio economico (obiettivo 5b) di cui al regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 dicembre 1995, n. 50175 e 5 marzo 1996, n. 46664, concernenti le modalita' per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni in forma automatica previste dall'art. 1 del richiamato decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995; Considerato altresi' che non risultano ancora definite le aree ammissibili, a decorrere dal 1 gennaio 1997, alla deroga di cui all'art. 92.3C del trattato di Roma; Considerato che la nuova configurazione delle aree potrebbe determinare significative variazioni nei diritti di accesso ai benefici di legge per le imprese, in funzione dell'ubicazione delle iniziative; Considerato che, nella valutazione delle istanze delle imprese per l'accesso ai benefici sopra indicati, l'unico parametro preferenziale e' fissato dalle citate leggi nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze stesse; Considerata la necessita' di sospendere la presentazione delle domande di concessione e di prenotazione dei benefici previste dalle citate normative, al fine di evitare un'attuazione discriminante delle disposizioni, in favore delle sole imprese ubicate nelle aree che non saranno modificate dal negoziato in corso; Decreta: Articolo unico 1. A far data dal 1 gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste dagli articoli 5, 6, 8, 10 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per investimenti innovativi e per spese di ricerca nonche' dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di incentivi automatici, e' sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 92 3c del trattato CE. 2. Le domande spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno restituite. Roma, 23 dicembre 1996 Il Ministro: BERSANI