REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 1996, n. 34 

Integrazione   alla   legge   regionale   24  dicembre  1991,  n.  39
(Finanziamenti in favore di diversi  settori  e  disposizioni  varie)
riguardanti le prestazioni sanitarie - protesiche straordinarie.
(GU n.3 del 18-1-1997)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         dell'8 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, E'
sostituito dal seguente:
  "Art. 17. (Prestazioni sanitarie integrative straordinarie).  -  1.
Le Unita' Sanitarie Locali possono autorizzare, a favore degli aventi
diritto ai sensi della vigente legislazione, l'erogazione di:
   a)  forniture  straordinarie  di  protesi,  presidi  ed ausili non
previsti dal  nomenclatore  tariffario  delle  protesi,  che  abbiano
finalita' funzionali e relazionali non altrimenti perseguibili;
   b)  materiale  di  medicazione  agli  affetti da particolari forme
morbose.
  2. Le Unita Sanitarie Locali possono autorizzare  la  fornitura  di
particolari  e  specifici  prodotti  dietetici  non  compresi  tra le
prestazioni sanitarie integrative erogate dal S.S.N., a favore  degli
affetti  da  patologie croniche, per le quali la prescrizione di tali
prodotti risulti indispensabile ai fini terapeutici e/o nutrizionali.
La sussistenza delle condizioni cliniche che legittimano la fornitura
di tali prodotti deve essere annualmente certificata dalle  strutture
specialistiche pubbliche di riferimento di cui al comma 3.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, con decreto  dell'Assessore  dell'igiene,  sanita'  e
assistenza sociale sono individuati:
   a)  le  protesi,  i  presidi e gli ausili di cui al comma 1, lett.
a);
   b) le forme morbose di cui al comma 1, lett. b);
   c) le patologie croniche di cui al comma 2;
   d)  le  strutture  specialistiche  pubbliche  di  riferimento  per
l'accertamento delle patologie di cui al comma 2.
  4.  Agli  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo -
valutati in lire 1.300.000.000 annue  -  le  Unita  Sanitarie  Locali
fanno  fronte mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari loro assegnati
dalla Regione con mezzi propri (Cap. 121333/02).".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 1 agosto 1996
                               PALOMBA