Istituzione di nuovi corsi di laurea.(GU n.16 del 21-1-1997)
IL RETTORE Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1932, n. 1652; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le delibere del 31 gennaio 1990 e del 21 febbraio 1990 rispettivamente del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario orientale con le quali si approva il piano triennale di sviluppo dell'Istituto per il triennio 1991/93; Viste le delibere del 22 marzo 1993 e del 24 marzo 1993 rispettivamente del senato accademico del consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario orientale con le quali si approva il piano triennale di sviluppo dell'Istituto per il triennio 1994/96; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995; Visto in particolare l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo alle modalita' di attivazione delle nuove strutture didattiche previste dai piani anzidetti; Vista la deliberazione del 9 settembre 1996 del comitato regionale di coordinamento della Campania, che recepisce in toto le proposte formulate dall'Istituto; Viste le deliberazioni del 28 maggio 1996 e 8 ottobre 1996 della facolta' di lettere e filosofia con le quali si determina l'organico dei professori e ricercatori relativo all'istituendo corso di laurea in lingue e letterature comparate e vista la nota del rettore dell'Istituto con la quale si richiede tra l'altro la verifica di cui al comma 2 del menzionato art. 4. Vista la deliberazione del Consiglio universitario nazionale in data 19 luglio 1996, che ribadisce le modalita' da osservare per l'attivazione del predetto corso a carattere comparativo; Vista la nota n. 9618/A del 28 giugno 1996 con cui si invia al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica notizia dell'organico posto dalla facolta' di lettere e filosofia dell'Istituto a disposizione dell'istituenda scuola di specializzazione in archeologia, e l'art. 13 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995; Viste le deliberazioni del 31 maggio 1996 e 12 giugno 1996 della scuola di studi islamici relative all'urgenza di avviare la ristrutturazionedel corso di laurea in studi islamici mediante la sua trasformazione in corso di laurea in filologie, storia e cultura dei Paesi islamici, nonche' l'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo alle scuole universitarie che rilasciano titoli aventi valori di laurea; Vista la deliberazione della facolta' di scienze politiche del 23 ottobre 1996, relativa all'istituzione del corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche; Considerato quanto previsto in tema di autonomia didattica degli atenei dalle sopra citate leggi n. 168/89 e n. 341/90; Considerata l'urgenza di provvedere, al fine di accelerare per quanto possibile le procedure di istituzione delle nuove strutture sopra menzionate secondo le modalita' del comma 2, art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 citato, che debbono tutte inderogabilmente essere funzionanti al piu' tardi alla data del 1 novembre 1997, anche ai fini delle opzioni didattiche che devono essere esercitate con congruo anticipo da professori e ricercatori interessati; Sentito il senato accademico nella seduta del 29 ottobre 1996 e il consiglio di amministrazione nella seduta del 30 ottobre 1996; Decreta: 1. Fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 sono istituiti i sottospecificati nuovi corsi di laurea entro le facolta' appresso indicate: a) lingue e letterature comparate - facolta' di lettere e filosofia; b) scienze internazionali e diplomatiche - facolta' di scienze politiche; c) filologie, storia e cultura dei Paesi islamici - scuola di studi islamici. 2. E' istituita, con afferenza alla facolta' di lettere e filosofia, la scuola di specializzazione in archeologia classica e orientale. 3. Le rispettive facolta' sono autorizzate al compimento di tutti gli atti organizzativi e preliminari necessari alla effettiva organizzazione dei menzionati corsi. 4. L'apertura delle iscrizioni avverra' dopo la comunicazione ministeriale relativa alle verifiche di cui agli articoli 4 e 13 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, fermo restando l'osservanza della normativa relativa ai rispettivi ordinamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 5 novembre 1996 Il rettore: ROSSI