N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1996
N. 3 Ordinanza emessa l'11 novembre 1996 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Annibaldi Alvaro ed altri Processo penale - Dibattimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza nel giudizio di applicazione della pena nei confronti di coimputato concorrente in reato a concorso necessario - Incompatibilita' a partecipare al giudizio degli altri coimputati degli stessi reati - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 371/1996. (C.P.P. 1988, art. 34). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).(GU n.5 del 29-1-1997 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine alla questione sollevata da taluno dei difensori circa l'incompatibilita' dell'intero collegio ai sensi dell'art. 34 c.p.p. a giudicare degli imputati residui dopo la sentenza di applicazione della pena nei confronti di molti altri, alla luce della sentenza n. 371/96 della Corte costituzionale. Osserva in fatto e in diritto La recentissima sentenza n. 371 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' sia gia' stata comunque valutata. La decisione, innovando profondamente in una tematica che sembrava non lasciare adito a dubbi, deve esattamente essere compresa nella sua portata. Dalla lettura della motivazione si apprende che la Corte, nel dichiarare la nuova causa d'incompatibilita', ha preso le mosse da una fattispecie di concorso necessario di persone le cui posizioni sono state decise in esito a dibattimento limitatamente ad alcuni dei soggetti chiamati a rispondere del reato; non ha avuto modo la Corte di esaminare il caso in cui nel medesimo processo sia stata emessa sentenza di applicazione pena nei confronti di alcuno dei coimputati di reato a concorso necessario, ipotesi che appare a questo tribunale non chiaramente coincidente con quella presa in esame nella decisione n. 371. Vero e' che nella parte motiva viene precisato che il pregiudizio si avrebbe sia nel caso in cui sia stata effettuata approfondita valutazione delle prove a carico del terzo, sia nel caso in cui la deliberazione di merito sia stata solo "superficiale e sommaria"; tuttavia il decisum, necessariamente valutato alla luce della motivazione a causa della sua genericita', non pare ricomprendere l'ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata incidentalmente valutata allo stato degli atti e con giudizio in chiave essenzialmente negativa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La valutazione che il giudizio fa nell'ambito della sentenza di applicazione pena e' infatti non solo formale, ma di contenuto circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita', come la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di precisare nelle sue decisioni n. 313 del 1990 e 124 del 1992. La questione e' rilevante nel caso di specie caratterizzato da reati a concorso necessario, dovendo il tribunale ancora giudicare gli imputati Annibaldi per corruzione e Annibaldi medesimo con Paoli, Pera, Alloni e Garrone per turbata liberta' degli incanti mediante collusione, avendo gia' pronunciato sentenza di applicazione pena nei confronti degli altri concorrenti. Appare pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 34 c.p.v. del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa esercitare la funzione di giudice quello che abbia concorso ad emettere sentenza di applicazione pena nei confronti del concorrente necessario. I parametri costituzionali che si assumono violati sono gli stessi gia' evidenziati nella sentenza n. 371. Il tribunale ritiene vulnerabili gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, per violazione del principio di parita' di trattamento in situazioni identiche e lesione del diritto di difesa.
P. Q. M. Il tribunale di Verona, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.v. del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' per il giudice del dibattimento che abbia pronunciato sentenza di applicazione pena nei confronti di un concorrente in reato a concorso necessario, di giudicare gli altri coimputati nel medesimo reato; Sospende il giudizio in corso; Ordina cha cura della cancelleria gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verona, addi' 11 novembre 1996 Il presidente: Sigillo 97C0049