N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1996
N. 8 Ordinanza emessa il 29 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Peintner Alexander Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facolta' per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di autonomia regionale speciale e di quello di tutela delle minoranze linguistiche. (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24). (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma, 24 e 116; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali art. 6, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 100).(GU n.5 del 29-1-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 1.- Nel procedimento n. 995/1995 r.g.n.r. e n. 222/1996 r.g. g.i.p. nei confronti del militare di leva Peintner Alexander per il reato di cui agli artt. 82 e 189, secondo comma, c.p.m.p. commessi il 20 agosto 1995 in Campo di Tures (Bolzano), in data 24 ottobre 1996 il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio. Nella fase di fissazione dell'udienza preliminare il giudice rilevava che nell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari, l'imputato aveva fatto risultare di non conoscere la lingua italiana e di appartenere al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano. La difesa, peraltro, depositava memoria concernente la documentata appartenenza di Peintner Alexander al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano, chiedendo l'uso della lingua tedesca nel giudizio in corso, facendo rilevare il contrasto tra le norme del codice penale militare che escludano tale facolta' ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2. - Ritiene il giudice che la questione sia rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata. 3. - L'esigenza di assicurare il concreto esercizio dei diritti della difesa nel processo in corso, infatti, si traduce nella preliminare necessita' che l'imputato possa partecipare agli atti processuali personali avvalendosi della propria lingua madre ed avere comunque conoscenza ed informazione nella medesima lingua dell'accusa e degli atti fondamentali del giudizio (art. 24 della Costituzione). Ne consegue che, risultando in atti l'appartenenza dell'imputato a minoranza riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, la definizione del giudizio e, prima ancora, la celebrazione della stessa udienza preliminare sia pregiudicata dalla questione circa la possibilita' di svolgere il processo penale militare in lingua diversa da quella italiana. Non appare, infatti, applicabile al caso di specie la disciplina relativa alla traduzione degli atti nella lingua dell'imputato ed a mezzo di interprete (artt. 143 e segg. c.p.p.), attesa la specialita' e la tutela accordata espressamente al cittadino italiano appartenente a minoranza linguistica riconosciuta (art. 109 c.p.p. e art. 6 della Costituzione). 4. - Al riguardo, si osserva che il vigente codice penale militare - approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303 - disciplina il processo penale militare con rinvio (art. 261 c.p.m.p.) alla fonte della normativa processuale comune. Il codice di procedura penale del 1989, peraltro, con riferimento alla lingua degli atti del procedimento penale, accoglie il principio di territorialita', specificandolo in attuazione della tutela costituzionale dei diritti delle minoranze linguistiche nazionali (art. 109, 1 e 2 comma, c.p.p.). Le predette disposizioni sulla lingua degli atti nel processo penale, prescritte a pena di nullita' (art. 109, comma 3, c.p.p.), appaiono direttamente riconducibili alla piu' ampia e generale normativa di cui al d.P.R.15 luglio 1988, n. 574, contenente (per la parte di interesse) le disposizioni di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari. Il quadro normativo ha fondamento nel disposto dell'art. 6 della Costituzione ("La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche") e nel derivato testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, approvato con. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il cui art. 100 prevede che "I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari ... aventi competenza regionale". A tale norma, di rango costituzionale, il legislatore ha dato attuazione dapprima con il d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103, e successivamente, con il richiamato d.P.R. n. 574/1988. Tuttavia, le norme di attuazione attualmente in vigore non appaiono in linea con i precetti costituzionali, non risultando direttamente applicabili anche ai rapporti dei cittadini altoatesini di lingua tedesca con la giustizia militare. 5. - Il d.P.R. n. 574/1988, infatti, prevede la parificazione della lingua tedesca a quella italiana nei rapporti con gli "uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano" nonche' con ogni "ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano", (art. 1, comma 1, lett. b) e c)). I predetti uffici ed organi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti relativi, devono servirsi della lingua usata dal richiedente (art. 13): la lingua presunta per l'indiziato o l'imputato e' quella individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi gia' acquisiti al processo (art. 15, 1 comma). Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari non compresi tra quelli sopra precisati, i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta' di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca (art. 24). 6. - La tutela accordata dalle norme di legge indicate appare quindi escludere i soli rapporti tra cittadini altoatesini di lingua tedesca e gli organi giurisdizionali militari. Giova, al riguardo, richiamare la equiparazione tra il giudizio penale militare e quello comune, risultante sia dalla composizione degli organi giurisdizionali e dal sistema delle impugnazioni (come modificati con legge 7 maggio 1981, n. 180) che dal rinvio alla disciplina processuale ordinaria (art. 261 c.p.m.p.). Ne consegue che, anche nella logica del tendenziale principio della unita' della giurisdizione, la specialita' del giudice militare (parificato anche nello stato giuridico a quello ordinario - art. 1, legge n. 180/1981) sia oggi limitata alla sola natura delle norme sostanziali applicate. Sotto tale profilo, la scelta del legislatore di non accordare tutela agli indagati od imputati altoatesini di lingua tedesca nel processo penale militare, si traduce in una irragionevole esclusione degli organi giurisdizionali militari da una disciplina altrimenti unitaria (art. 3, secondo comma, della Costituzione). Al tempo stesso, il difforme trattamento ricevuto dai predetti soggetti davanti alla giurisdizione penale ordinaria e militare non risulta per alcun verso riconducibile ad una diversita' di situazioni sostanziali. Sola differenza tra un indagato od imputato in un procedimento penale ordinario o militare e', infatti, la qualificazione formale della norma incriminatrice della condotta contestata, quale norma di diritto penale sostanziale comune o militare. Attesi l'identico valore e la medesima forza dei provvedimenti giurisdizionali penali ordinari e militari nonche' la sostanziale identita' delle pene e degli effetti penali, unica differenza ontologica potrebbe essere ravvisata nella natura dell'interesse tutelato dalle norme penali in esame. Tuttavia, la ragione che le fattispecie astratte previste dalla legge penale militare tutelino (anche) beni-interessi di natura militare, non appare sufficiente a fondare una disparita' di trattamento tra soggetti sottoposti all'applicazione della legge penale (art. 3, primo comma, della Costituzione). Nessun rilievo puo', inoltre, assumee la circostanza che il Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545) preveda l'uso obbligatorio, in servizio, della lingua italiana (art. 43): tale norma, dettata per esigenze di natura strettamente militare, non puo' operare al di fuori dell'ambito amministrativo per il quale e' dettata. Poiche' la sede giurisdizionale di esercizio della giustizia penale militare nazionale non puo' per alcun verso ricondursi, nell'attuale sistema, a principi di amministrazione militare, l'obbligo di uso della lingua italiana derivante dalla norma di disciplina non puo' trovare applicazione in rapporti nei quali altra norma (sopraordinata) garantisca l'uso della lingua madre del cittadino appartenente a minoranza linguistica. Neppure puo', dalla circostanza che nel militare sia presumibile la conoscenza della lingua italiana (proprio per effetto della norma di disciplina ovvero anche per circostanze di effetto aliunde derivabili) privarsi lo stesso della facolta', oggetto di espressa garanzia indipendente dalla conoscenza della lingua italiana, di avvalersi della lingua del suo gruppo linguistico. 7. - Un ulteriore profilo di rilievo appare ravvisabile nel contrasto tra le stesse denunciate norme del d.P.R. n. 574/1988 e la fonte cosituzionale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 670/1972, laddove questa garantisce l'uso della lingua tedesca davanti agli uffici giudiziari aventi "competenza regionale". Dalla tabella allegata al d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199 ("Revisione delle circoscrizioni dei tribunali militari") risulta che la competenza territoriale del tribunale militare di Verona si estende al territorio delle province di Trento e Bolzano e, cioe', a tutta la regione Trentino-Alto Adige. Ne consegue che la tutela di cui all'art. 100, d.P.R. n. 670/1972 dovrebbe applicarsi anche davanti al Tribunale militare per territorio competente sul Trentino-Alto Adige (quale ufficio giudiziario con competenza regionale), ancorche' dalla legge ordinaria collocato al di fuori dei confini geografici regionali. Il contrasto con la norma in esame importa, conseguenzialmente, anche la violazione del principio di autonomia regionale speciale (art. 116 della Costituzione), di cui il d.P.R. n. 670/1972 e' manifestazione. 8. - Deve, infine, segnalarsi che le norme denunciate appaiono in contrasto anche con la "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" del 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848). La norma pattizia, infatti, prevede il diritto dell'accusato di "essere informato... in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa" (art. 6, comma 3). Ne consegue che la disciplina recata dal d.P.R. n. 574/1988 risulterebbe violativa anche dell'art. 10, primo comma, della Costituzione. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questone di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 nella parte in cui non prevedono la facolta', per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguisitica tedesca, di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari, in relazione agli artt. 3, primo e secondo comma; 10, primo comma e 24 della Costituzione nonche' art. 100 del d.P.R. n. 670/1972 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige") ed art. 116 della Costituzione; Sospende il presente processo; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'imputato ed al suo difensore nonche' al pubblico ministero e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Verona, addi' 29 novembre 1996 Il giudice per le indagini preliminari: Bellelli 97C0054