N. 8 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1996

                                 N. 8
  Ordinanza  emessa  il  29  novembre 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale militare di Verona  nel  procedimento
 penale a carico di Peintner Alexander
 Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facolta' per
    i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza
    linguistica  tedesca  di  usare la lingua tedesca nei rapporti con
    gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione
    del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di  difesa
    -  Violazione  del  principio di autonomia regionale speciale e di
    quello di tutela delle minoranze linguistiche.
 (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24).
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma, 24 e 116;
    convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
    liberta'  fondamentali  art. 6, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n.
    670, art. 100).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953,
 n. 87).
   1.-   Nel procedimento n. 995/1995  r.g.n.r.  e  n.  222/1996  r.g.
 g.i.p.   nei confronti del militare di leva Peintner Alexander per il
 reato di cui agli artt. 82 e 189, secondo comma, c.p.m.p. commessi il
 20 agosto 1995 in Campo di Tures (Bolzano), in data 24  ottobre  1996
 il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio.
   Nella  fase  di  fissazione  dell'udienza  preliminare  il  giudice
 rilevava   che   nell'interrogatorio   reso   durante   le   indagini
 preliminari,  l'imputato  aveva  fatto  risultare di non conoscere la
 lingua italiana e di appartenere al gruppo linguistico tedesco  della
 provincia autonoma di Bolzano.
   La  difesa, peraltro, depositava memoria concernente la documentata
 appartenenza di Peintner  Alexander  al  gruppo  linguistico  tedesco
 della  provincia  autonoma  di  Bolzano, chiedendo l'uso della lingua
 tedesca nel giudizio in corso, facendo rilevare il contrasto  tra  le
 norme  del  codice  penale militare che escludano tale facolta' ed il
 diritto di difesa costituzionalmente garantito.
   2.  -  Ritiene  il  giudice  che  la questione sia rilevante per la
 definizione del giudizio e non manifestamente infondata.
   3. - L'esigenza di assicurare il  concreto  esercizio  dei  diritti
 della  difesa  nel  processo  in  corso,  infatti,  si  traduce nella
 preliminare necessita' che l'imputato  possa  partecipare  agli  atti
 processuali personali avvalendosi della propria lingua madre ed avere
 comunque conoscenza ed informazione nella medesima lingua dell'accusa
 e degli atti fondamentali del giudizio (art. 24 della Costituzione).
   Ne  consegue che, risultando in atti l'appartenenza dell'imputato a
 minoranza  riconosciuta  dall'ordinamento  giuridico   italiano,   la
 definizione  del  giudizio  e,  prima  ancora,  la celebrazione della
 stessa udienza preliminare sia pregiudicata dalla questione circa  la
 possibilita'  di  svolgere  il  processo  penale  militare  in lingua
 diversa da quella italiana.
   Non appare, infatti, applicabile al caso di  specie  la  disciplina
 relativa  alla  traduzione degli atti nella lingua dell'imputato ed a
 mezzo di interprete (artt. 143 e segg. c.p.p.), attesa la specialita'
 e  la  tutela   accordata   espressamente   al   cittadino   italiano
 appartenente  a minoranza linguistica riconosciuta (art. 109 c.p.p. e
 art. 6 della Costituzione).
   4. - Al riguardo, si osserva che il vigente codice penale  militare
 -  approvato  con  r.d.  20  febbraio  1941,  n.  303 - disciplina il
 processo penale militare con rinvio (art. 261  c.p.m.p.)  alla  fonte
 della normativa processuale comune.
   Il  codice  di procedura penale del 1989, peraltro, con riferimento
 alla lingua degli atti del procedimento penale, accoglie il principio
 di  territorialita',  specificandolo  in  attuazione   della   tutela
 costituzionale  dei  diritti  delle  minoranze linguistiche nazionali
 (art. 109, 1 e 2 comma, c.p.p.).
   Le predette disposizioni  sulla  lingua  degli  atti  nel  processo
 penale,  prescritte  a  pena di nullita' (art. 109, comma 3, c.p.p.),
 appaiono  direttamente  riconducibili  alla  piu'  ampia  e  generale
 normativa  di cui al d.P.R.15 luglio 1988, n. 574, contenente (per la
 parte di interesse)  le  disposizioni  di  attuazione  dello  Statuto
 speciale  per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso delle
 lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari.
   Il quadro normativo ha fondamento nel disposto  dell'art.  6  della
 Costituzione  ("La  Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
 linguistiche") e nel derivato testo unico delle leggi  costituzionali
 concernenti  lo  Statuto  speciale della regione Trentino-Alto Adige,
 approvato con. d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il cui art. 100 prevede
 che "I cittadini di lingua tedesca della provincia di  Bolzano  hanno
 facolta' di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari
  ... aventi competenza regionale".
   A  tale  norma,  di  rango  costituzionale,  il legislatore ha dato
 attuazione  dapprima  con  il  d.P.R.  3  gennaio  1960,  n.  103,  e
 successivamente, con il richiamato d.P.R. n. 574/1988.
   Tuttavia, le norme di attuazione attualmente in vigore non appaiono
 in  linea  con i precetti costituzionali, non risultando direttamente
 applicabili anche ai rapporti dei  cittadini  altoatesini  di  lingua
 tedesca con la giustizia militare.
   5. - Il d.P.R. n. 574/1988, infatti, prevede la parificazione della
 lingua  tedesca  a  quella  italiana  nei  rapporti  con  gli "uffici
 giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari amministrativi e
 tributari situati  nella  provincia  di  Bolzano"  nonche'  con  ogni
 "ufficio    giudiziario    e    organo   giurisdizionale   ordinario,
 amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento  ma  con
 competenza anche in provincia di Bolzano", (art. 1, comma 1, lett. b)
 e c)).
   I  predetti  uffici  ed  organi, nei rapporti con i cittadini della
 provincia di Bolzano e negli atti  relativi,  devono  servirsi  della
 lingua  usata  dal  richiedente  (art.  13):  la  lingua presunta per
 l'indiziato o l'imputato e' quella individuata in base  alla  notoria
 appartenenza  ad  un  gruppo  linguistico  e  ad  altri elementi gia'
 acquisiti al processo (art. 15, 1 comma).
   Nei procedimenti  innanzi  agli  organi  giurisdizionali  ordinari,
 amministrativi e tributari non compresi tra quelli sopra precisati, i
 cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella
 provincia di Bolzano, hanno facolta' di rendere le loro dichiarazioni
 o deposizioni in lingua tedesca (art. 24).
   6.  -  La  tutela  accordata  dalle  norme di legge indicate appare
 quindi escludere i soli rapporti tra cittadini altoatesini di  lingua
 tedesca e gli organi giurisdizionali militari.
   Giova,  al  riguardo,  richiamare  la equiparazione tra il giudizio
 penale militare e quello comune, risultante  sia  dalla  composizione
 degli  organi  giurisdizionali e dal sistema delle impugnazioni (come
 modificati con legge 7 maggio 1981,  n.  180)  che  dal  rinvio  alla
 disciplina processuale ordinaria (art. 261 c.p.m.p.).
   Ne consegue che, anche nella logica del tendenziale principio della
 unita'  della  giurisdizione,  la  specialita'  del  giudice militare
 (parificato anche nello stato giuridico a quello ordinario - art.  1,
 legge n.
  180/1981) sia oggi limitata alla sola natura delle norme sostanziali
 applicate.
   Sotto  tale  profilo,  la  scelta  del legislatore di non accordare
 tutela agli indagati od imputati altoatesini di  lingua  tedesca  nel
 processo  penale militare, si traduce in una irragionevole esclusione
 degli organi giurisdizionali militari da  una  disciplina  altrimenti
 unitaria (art. 3, secondo comma, della Costituzione).
   Al  tempo  stesso,  il  difforme  trattamento ricevuto dai predetti
 soggetti davanti alla giurisdizione penale ordinaria e  militare  non
 risulta per alcun verso riconducibile ad una diversita' di situazioni
 sostanziali.
   Sola  differenza  tra  un  indagato  od imputato in un procedimento
 penale ordinario o militare e', infatti,  la  qualificazione  formale
 della  norma incriminatrice della condotta contestata, quale norma di
 diritto penale sostanziale comune o militare.
   Attesi l'identico valore e  la  medesima  forza  dei  provvedimenti
 giurisdizionali  penali  ordinari  e  militari nonche' la sostanziale
 identita'  delle  pene  e  degli  effetti  penali,  unica  differenza
 ontologica  potrebbe  essere  ravvisata  nella  natura dell'interesse
 tutelato dalle norme penali in esame.
   Tuttavia, la ragione che le  fattispecie  astratte  previste  dalla
 legge  penale  militare  tutelino  (anche)  beni-interessi  di natura
 militare,  non  appare  sufficiente  a  fondare  una  disparita'   di
 trattamento  tra  soggetti  sottoposti  all'applicazione  della legge
 penale (art. 3, primo comma, della Costituzione).
   Nessun  rilievo  puo',  inoltre,  assumee  la  circostanza  che  il
 Regolamento di disciplina militare (d.P.R. 18 luglio  1986,  n.  545)
 preveda  l'uso obbligatorio, in servizio, della lingua italiana (art.
 43):  tale  norma,  dettata  per  esigenze  di  natura   strettamente
 militare, non puo' operare al di fuori dell'ambito amministrativo per
 il quale e' dettata.
   Poiche' la sede giurisdizionale di esercizio della giustizia penale
 militare  nazionale non puo' per alcun verso ricondursi, nell'attuale
 sistema, a principi di amministrazione  militare,  l'obbligo  di  uso
 della  lingua  italiana  derivante dalla norma di disciplina non puo'
 trovare   applicazione   in   rapporti   nei   quali   altra    norma
 (sopraordinata)  garantisca  l'uso  della  lingua madre del cittadino
 appartenente a minoranza linguistica.
   Neppure puo', dalla circostanza che nel militare sia presumibile la
 conoscenza della lingua italiana (proprio per effetto della norma  di
 disciplina   ovvero   anche   per   circostanze  di  effetto  aliunde
 derivabili) privarsi lo stesso della facolta',  oggetto  di  espressa
 garanzia  indipendente  dalla  conoscenza  della  lingua italiana, di
 avvalersi della lingua del suo gruppo linguistico.
   7. -  Un  ulteriore  profilo  di  rilievo  appare  ravvisabile  nel
 contrasto  tra le stesse denunciate norme del d.P.R. n. 574/1988 e la
 fonte cosituzionale di cui  all'art.  100  del  d.P.R.  n.  670/1972,
 laddove  questa  garantisce  l'uso  della lingua tedesca davanti agli
 uffici giudiziari aventi "competenza regionale".
   Dalla  tabella  allegata  al  d.P.R.  14  febbraio  1964,  n.   199
 ("Revisione delle circoscrizioni dei tribunali militari") risulta che
 la  competenza  territoriale  del  tribunale  militare  di  Verona si
 estende al territorio delle province di Trento e Bolzano e, cioe',  a
 tutta la regione Trentino-Alto Adige.
   Ne  consegue  che la tutela di cui all'art. 100, d.P.R. n. 670/1972
 dovrebbe  applicarsi  anche  davanti  al   Tribunale   militare   per
 territorio   competente   sul   Trentino-Alto  Adige  (quale  ufficio
 giudiziario  con  competenza  regionale),   ancorche'   dalla   legge
 ordinaria collocato al di fuori dei confini geografici regionali.
   Il  contrasto  con  la  norma in esame importa, conseguenzialmente,
 anche la violazione del principio  di  autonomia  regionale  speciale
 (art.  116  della  Costituzione),  di  cui  il  d.P.R. n. 670/1972 e'
 manifestazione.
   8. - Deve, infine, segnalarsi che le norme denunciate  appaiono  in
 contrasto  anche  con la "Convenzione per la salvaguardia dei diritti
 dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali"  del  4  novembre   1950
 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848).
   La  norma  pattizia,  infatti,  prevede il diritto dell'accusato di
 "essere informato... in una lingua a lui comprensibile e in  un  modo
 dettagliato,  della  natura  e dei motivi dell'accusa" (art. 6, comma
 3).
   Ne consegue  che  la  disciplina  recata  dal  d.P.R.  n.  574/1988
 risulterebbe   violativa  anche  dell'art.  10,  primo  comma,  della
 Costituzione.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                                P. Q. M.
   Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata  la  questone  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R.  15
 luglio 1988, n. 574 nella parte in cui non prevedono la facolta', per
 i  cittadini  della  provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza
 linguisitica tedesca, di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli
 organi  giurisdizionali  militari, in relazione agli artt. 3, primo e
 secondo comma; 10, primo comma e 24 della Costituzione  nonche'  art.
 100 del d.P.R. n. 670/1972 ("Approvazione del testo unico delle leggi
 costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
 Adige") ed art. 116 della Costituzione;
   Sospende il presente processo;
   Dispone  la  immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  all'imputato
 ed  al  suo  difensore  nonche' al pubblico ministero e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
 dei deputati.
     Verona, addi' 29 novembre 1996
           Il giudice per le indagini preliminari: Bellelli
 97C0054