N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1996

                                 N. 9
  Ordinanza  emessa  il  29  novembre 1996 dal giudice per le indagini
 preliminari presso il tribunale militare di Verona  nel  procedimento
 penale a carico di Gurschler Heiko
 Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facolta' per
    i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza
    linguistica  tedesca  di  usare la lingua tedesca nei rapporti con
    gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione
    del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di  difesa
    -  Violazione  del  principio di autonomia regionale speciale e di
    quello di tutela delle minoranze linguistiche.
 (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24).
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma, 24 e 116;
    convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
    liberta'  fondamentali  art. 6, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n.
    670, art. 100).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953,
 n. 87).
   1. -   Nel procedimento n. 870/1995 r.g.n.r.  e  n.  111/1996  r.g.
 g.i.p.  nei  confronti  del  militare di leva Gurshchler Heiko per il
 reato di cui all'art. 120 c.p.m.p., commesso tra il 30 ed il 31 marzo
 1995 in Silandro  (Bolzano),  in  data  20  settembre  1996  il  p.m.
 formulava richiesta di rinvio a giudizio.
   Nella   fase  di  fissazione  dell'udienza  preliminare  (art.  418
 c.p.p.),  il  giudice  rilevava  che   nel   corso   delle   indagini
 preliminari, l'indagato non si era presentato all'interrogatorio.
   La  difesa,  peraltro,  aveva  depositato  memoria  concernente  la
 documentata appartenenza di Gurschler  Heiko  al  gruppo  linguistico
 tedesco  della  provincia  autonoma di Bolzano, chiedendo l'uso della
 lingua tedesca nel giudizio in corso, segnalando il contrasto tra  le
 norme  del  codice  penale militare che escludano tale facolta' ed il
 diritto di difesa costituzionalmente garantito.
   2.  -  Ritiene  il  giudice  che  la questione sia rilevante per la
 definizione del giudizio e non manifestamente infondata.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 8/1997).
 97C0055