N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1996
N. 9 Ordinanza emessa il 29 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona nel procedimento penale a carico di Gurschler Heiko Processo penale militare - Regione Trentino-Alto Adige - Facolta' per i cittadini della provincia di Bolzano appartenenti alla minoranza linguistica tedesca di usare la lingua tedesca nei rapporti con gli organi giurisdizionali militari - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa - Violazione del principio di autonomia regionale speciale e di quello di tutela delle minoranze linguistiche. (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, artt. 1, 13, 15 e 24). (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma, 24 e 116; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali art. 6, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 100).(GU n.5 del 29-1-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). 1. - Nel procedimento n. 870/1995 r.g.n.r. e n. 111/1996 r.g. g.i.p. nei confronti del militare di leva Gurshchler Heiko per il reato di cui all'art. 120 c.p.m.p., commesso tra il 30 ed il 31 marzo 1995 in Silandro (Bolzano), in data 20 settembre 1996 il p.m. formulava richiesta di rinvio a giudizio. Nella fase di fissazione dell'udienza preliminare (art. 418 c.p.p.), il giudice rilevava che nel corso delle indagini preliminari, l'indagato non si era presentato all'interrogatorio. La difesa, peraltro, aveva depositato memoria concernente la documentata appartenenza di Gurschler Heiko al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano, chiedendo l'uso della lingua tedesca nel giudizio in corso, segnalando il contrasto tra le norme del codice penale militare che escludano tale facolta' ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito. 2. - Ritiene il giudice che la questione sia rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 8/1997). 97C0055