N. 19 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 ottobre 1996

                                 N. 19
  Ordinanza  emessa  il  3  ottobre  1996  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Rebolledo Taborda Cesar Augusto
 Immigrazione  -  Stranieri  extracomunitari  -  Mancata  esibizione o
    soppressione  dei  documenti  -  Previsione,   con   decreto-legge
    ripetutamente  reiterato,  di  arresto  anche  fuori  del  caso di
    flagranza - Lamentata introduzione di norme  penali  disposta  con
    decreto-legge  -  Dedotta  carenza  dei requisiti di necessita' ed
    urgenza - Lesione dei principi di  riserva  di  legge  in  materia
    penale e di inviolabilita' della liberta' personale.
 (D.-L. 13 settembre 1996, n. 477, art. 7).
 (Cost., artt. 2, 13, 24, 25 e 77).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nel procedimento penale n.
 2421/96 contro Rebolledo Taborda Cesar Augusto.
   Premesso che nel  presente  procedimento  e'  stata  contestata  la
 violazione  dell'art.  7  d.-l.  16  luglio 1996 n. 376, norma che ha
 consentito l'arresto dell'imputato in data 31 agosto 1996  in  deroga
 ai principi generali in materia sanciti dall'art. 381 c.p.p;
   Considerato  che  detta  speciale normativa e' stata introdotta con
 decreto-legge  che  ha  rappresentato  l'ennesima   reiterazione   di
 identici provvedimenti legislativi che hanno inteso modificare l'ar.t
 7-bis d.-l. 30 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990
 n.   39 (cfr. d.-l. 18 novembre 1995, n. 489; art. 7 d.-l. 18 gennaio
 1996, n. 22; art. 7 d.-l. 19 marzo 1996  n.  132;  art.  7  d.-l.  17
 maggio  1996  n.  269 e, da ultimo, art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n.
 477);
   Ritenuto che tale modalita' di intervento legislativo,  protrattasi
 per  lungo tempo, porti fondatamente a dubitare che possano ricorrere
 i  requisiti  di  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   richiesti
 dall'art.  77 Cost. per legittimare la diretta produzione legislativa
 del  Governo,  posto  che il fenomeno sociale, considerato per taluni
 aspetti di rilevanza penale, sul quale  si  intende  intervenire,  e'
 diffuso  da  gran  tempo  nel  territorio  dello Stato, tanto che ben
 avrebbe consentito iniziative legislative ordinarie, sia da parte del
 Governo, sia da parte degli altri soggetti costituzionali legittimati
 a norma dell'art.  71 Cost.;
   Considerato che tale dubbio di legittimita'  costituzionale  appare
 particolarmente  fondato  laddove  si  valuti che si verte in tema di
 sanzioni criminali e di liberta' della persona e  quindi  in  materie
 che  impongono,  nel  rispetto  degli  artt. 2, 13, 24 e 25 Cost., la
 massima certezza normativa; certezza che,  invece,  appare  inficiata
 dall'introduzione di precarie e continue modifiche legislative;
   Ritenuto   infine  che  la  questione  e'  rilevante  nel  presente
 procedimento poiche' viene contestato all'imputato un reato previsto,
 al momento del fatto, dall'art. 7 d.-l. 16  luglio  1996  n.  376  ed
 oggi, al momento del giudizio, dall'art. 7 d.-l. 13 settembre 1996 n.
 477,   per   cui   occorre   sottoporla   al   giudizio  della  Corte
 costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara  rilevante
 e   non   manifestamente   infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 13 settembre  1996  n.  477  con
 riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione;
   Sospende il presente procedimento;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza
 sia  notificata  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri e che sia
 comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
   Cosi' deciso a Roma il 3 ottobre 1996
                        Il pretore: Di Lorenzo
 97C0065