N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1996
N. 20 Ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Amir Selmi Processo penale - Misure cautelari personali - Trasgressione alle prescrizioni imposte - Sostituzione o cumulo con misura piu' grave - Obbligo della previa audizione del difensore del sottoposto alla misura - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto in caso di rinnovazione o proroga di misura cautelare. (C.P.P. 1988, art. 276). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.5 del 29-1-1997 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista la richiesta del p.m. priva di data nei confronti di Amir Selmi nato in Marocco il 3 aprile 1977 ivi residente, dimorante in via Nazionale n. 38, Firenze in Italia, elegge domicilio presso avv. Diego Mongio', difensore di fiducia, difeso anche avv. Pasquale Filasto', indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 648 c.p. e 12 legge 5 luglio 1991 n. 197 perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva, e quindi deteneva consepevole della sua provenienza delittuosa, la Carta di credito Mastercard n. 5236.2000.0007 intestata a tale Gwynne Keathley, risultata provento di furto, documento abilitativo al prelievo di denaro contante e alla prestazione di servizi connessi all'uso di tali carte. In Firenze 14 ottobre 1996; Considerato che ad Amir Selmi a seguito suo arresto in flagranza del reato di cui all'art. 12 d.-l. n. 143/1991 e' stato applicato in data 18 ottobre 1996 l'obbligo di presentazione ai CC piu' vicini alla sua abitazione; Considerato che con nota 25 ottobre 1996 i CC della stazione di Firenze comunicavano che sino a quel giorno Amir Selmi non si era loro presentato e che in via Nazionale non esiste il numero 38; Considerato che a seguito di questi fatti il p.m. ha chiesto ai sensi dell'art. 276 c.p.p. la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere; Considerato che l'art. 276 c.p.p. non prevede alcuna forma di contraddittorio preventivo ed appare, sotto tale profilo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del processo e che pone, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale un vero e proprio diritto costituzionalmente protetto che puo' essere compresso solo in presenza di esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; Rilevato che tali esigenze non appaiono in alcun modo presenti nel caso in esame perche' l'indagato e' ben consepevole della mancata ottemperanza della misura applicatagli e della conseguente possibilita' che a suo carico venga chiesta una misura piu' afflittiva: diviene pertanto contrastante e con l'art. 24 e con l'art. 3 Cost. (in relazione alla tutela del diritto di difesa accordata a colui nei cui confronti deve essere rinnovata o prorogata una misura di custodia cautelare v. artt. 301 commi 2 e 2-ter, sent. Corte costituzionale n. 219/1994 e art. 305 c.p.p.) la mancata audizione del difensore in camera di consiglio prima dell'adozione del provvedimento, impedendosi in tal modo un'adeguata rappresentazione in ordine alle ragioni che hanno portato al mancato adempimento degli obblighi; Ritenuta la questione rilevante perche' evidentemente, qualora accolta dovrebbe convocarsi il difensore di fuducia dell'indagato per la sua audizione in camera di consiglio; Ritenuta la questione non manifestamente infondata per le ragioni gia' esposte.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 del c.p.p., nella parte in cui esso non prevede che qualora il pubblico ministero, a seguito di trasgressione di obblighi inerenti a misura cautelare trasgredita, insti per l'agggravamento della misura stessa, non sia sentito il difensore dell'interessato, in relazione agli artt. 24 e 3 della Costituzione; Dichiara il giudizio in corso sospeso; Manda alla cancelleria per i necessari adempimenti (notifica dell'ordinanza alle parti interessate ovvero indagato, suo difensore, pubblico ministero, trasmissione del provvedimento e di copia degli atti processuali alla Corte costituzionale, notifica dell'ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere). Firenze, addi' 16 novembre 1996 La giudice per le indagini preliminari: Celotti 97C0066