N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 1996

                                 N. 20
  Ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a
 carico di Amir Selmi
 Processo penale - Misure cautelari  personali  -  Trasgressione  alle
    prescrizioni imposte - Sostituzione o cumulo con misura piu' grave
    - Obbligo della previa audizione del difensore del sottoposto alla
    misura  -  Omessa  previsione  -  Lesione  del diritto di difesa -
    Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto  in  caso  di
    rinnovazione o proroga di misura cautelare.
 (C.P.P. 1988, art. 276).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Vista  la  richiesta  del  p.m. priva di data nei confronti di Amir
 Selmi nato in Marocco il 3 aprile 1977 ivi  residente,  dimorante  in
 via  Nazionale n. 38, Firenze in Italia, elegge domicilio presso avv.
 Diego Mongio', difensore  di  fiducia,  difeso  anche  avv.  Pasquale
 Filasto',  indagato  per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 648 c.p. e
 12 legge 5 luglio 1991 n. 197 perche', con piu' azioni  esecutive  di
 un  medesimo  disegno  criminoso,  al fine di procurarsi un profitto,
 acquistava o comunque riceveva, e quindi deteneva  consepevole  della
 sua  provenienza  delittuosa,  la  Carta  di  credito  Mastercard  n.
 5236.2000.0007 intestata a tale Gwynne Keathley,  risultata  provento
 di furto, documento abilitativo al prelievo di denaro contante e alla
 prestazione di servizi connessi all'uso di tali carte.
   In Firenze 14 ottobre 1996;
   Considerato  che  ad  Amir Selmi a seguito suo arresto in flagranza
 del reato di cui all'art. 12 d.-l. n. 143/1991 e' stato applicato  in
 data  18  ottobre  1996  l'obbligo di presentazione ai CC piu' vicini
 alla sua abitazione;
   Considerato che con nota 25 ottobre 1996 i  CC  della  stazione  di
 Firenze  comunicavano  che  sino  a quel giorno Amir Selmi non si era
 loro presentato e che in via Nazionale non esiste il numero 38;
   Considerato  che  a  seguito  di questi fatti il p.m. ha chiesto ai
 sensi dell'art. 276 c.p.p. la sostituzione della misura in  atto  con
 quella della custodia cautelare in carcere;
   Considerato  che  l'art.  276  c.p.p.  non  prevede alcuna forma di
 contraddittorio  preventivo  ed  appare,  sotto    tale  profilo   in
 contrasto  con  l'art.    24  della Costituzione, secondo il quale la
 difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del processo e che
 pone, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale un vero  e
 proprio diritto costituzionalmente protetto che puo' essere compresso
 solo in presenza di esigenze prioritarie nell'economia del  processo,
 che  per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio
 anticipato;
   Rilevato che tali esigenze non appaiono in alcun modo presenti  nel
 caso  in  esame  perche'  l'indagato e' ben consepevole della mancata
 ottemperanza  della   misura   applicatagli   e   della   conseguente
 possibilita'   che  a  suo  carico  venga  chiesta  una  misura  piu'
 afflittiva: diviene pertanto contrastante  e  con  l'art.  24  e  con
 l'art.  3  Cost.  (in  relazione  alla  tutela  del diritto di difesa
 accordata a colui nei cui confronti deve essere rinnovata o prorogata
 una misura di custodia cautelare v. artt. 301 commi 2 e 2-ter,  sent.
 Corte  costituzionale  n.  219/1994  e  art.  305  c.p.p.) la mancata
 audizione del difensore in camera di  consiglio  prima  dell'adozione
 del    provvedimento,    impedendosi    in   tal   modo   un'adeguata
 rappresentazione in ordine alle ragioni che hanno portato al  mancato
 adempimento degli obblighi;
   Ritenuta  la  questione  rilevante  perche'  evidentemente, qualora
 accolta dovrebbe convocarsi il difensore di fuducia dell'indagato per
 la sua audizione in camera di consiglio;
   Ritenuta la questione non manifestamente infondata per  le  ragioni
 gia' esposte.
                                P. Q. M.
   Visto  l'art.  23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  276  del  c.p.p.,
 nella  parte  in  cui  esso  non  prevede  che  qualora  il  pubblico
 ministero, a seguito di trasgressione di obblighi inerenti  a  misura
 cautelare trasgredita, insti per l'agggravamento della misura stessa,
 non  sia  sentito  il  difensore  dell'interessato, in relazione agli
 artt. 24 e 3 della Costituzione;
   Dichiara il giudizio in corso sospeso;
   Manda  alla  cancelleria  per  i  necessari  adempimenti  (notifica
 dell'ordinanza alle parti interessate ovvero indagato, suo difensore,
 pubblico  ministero,  trasmissione del provvedimento e di copia degli
 atti processuali alla Corte costituzionale,  notifica  dell'ordinanza
 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due
 Camere).
     Firenze, addi' 16 novembre 1996
            La giudice per le indagini preliminari: Celotti
 97C0066