N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 gennaio 1997

                                 N. 2
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 20 gennaio 1997  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione Veneto - Turismo e attivita' ricettive - Nuove norme, emanate
    con  legge  regionale,  sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli
    altri organismi operanti in materia - Associazioni senza  fini  di
    lucro,  formalmente  riconosciute  e operanti a livello nazionale,
    con sede operativa in almeno tre province del territorio regionale
    e scopo statutario prevalente della promozione del turismo sociale
    - Facolta' di tali associazioni di promuovere proprie iniziative e
    di raccogliere adesioni,  con  annessa  erogazione  di  servizi  e
    benefici  turistici  e  ricettivi,  solo entro l'ambito dei propri
    associati che risultino  iscritti  da  non  meno  di  due  mesi  -
    Contrasto  di  siffatto  vincolo  temporale  con i principi posti,
    secondo numerose e reiterate pronunce  della  Corte  di  giustizia
    delle  Comunita'  europee,  dagli  artt.  59  e  60  del  trattato
    istitutivo  (ratificato  con  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203)
    riguardo  alla  graduale  eliminazione  di restrizioni alla libera
    prestazione di servizi all'interno della Comunita'  -  Conseguente
    violazione  dei  limiti  della  potesta'  legislativa  regionale -
    Richiamo al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111  (emanato  in  attuazione
    della  direttiva  comunitaria  90/314),  concernente  i viaggi, le
    vacanze e i c.d. pacchetti turistici.
 (Legge regione Veneto 21 dicembre 1996, art. 4, comma 2).
 (Cost., artt. 11 e 117).
(GU n.5 del 29-1-1997 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e  difeso  dall'avvocatura  generale dello Stato, presso i cui uffici
 domicilia per legge in Roma, via dei  Portoghesi,  n.  12  contro  la
 regione  Veneto,  in persona del presidente della Giunta regionale in
 carica per la dichiarazione di  illegittimita'  costituzionale  della
 delibera  legislativa recante "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e
 turismo e sugli altri organismi operanti in materia",  approvata  dal
 Consiglio  regionale della regione Veneto nella seduta del 10 ottobre
 1996, comunicata al commissario  del  Governo  il  16  ottobre  1996,
 rinviata a nuovo esame con atto in data 12 novembre 1996, riapprovata
 dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 20-21
 dicembre  1996  e  comunicata  il  27 dicembre 1996. (Art. 4, secondo
 comma).
   In ordine alla delibera legislativa indicata in epigrafe il  rinvio
 governativo  comunicato  il  12  novembre  1996  aveva  rilevato che:
 "l'art.   4, secondo comma,  limita  l'attivita'  delle  associazioni
 indicate al primo comma dello stesso articolo ai propri associati che
 risultino  iscritti  da  non  meno  di  due mesi, in contrasto con il
 principio comunitario di libera  circolazione  delle  persone  e  dei
 servizi.  Infatti i cittadini di altri paesi comunitari iscritti alle
 associazioni  turistiche  aventi   sedi   principali   o   distaccate
 all'estero, che non prevedono tale limitazione, una volta recatisi in
 Italia,  non  avrebbero  la  possibilita'  di  usufruire  in loco dei
 servizi associativi qualora non  fossero  iscritti  anteriormente  al
 periodo  richiesto. Cio' e' confermato da quanto previsto dal decreto
 legislativo n. 111/1995 che ha recepito la direttiva 90/314/CEE".
   Come  risulta  anche  dalla  relazione  del  consigliere  relatore,
 presidente della sesta commissione consiliare, il consiglio regionale
 non  ha  condiviso  le  osservazioni  del  Governo e ha riapprovato a
 maggioranza assoluta il medesimo testo gia' deliberato.
   Il Consiglio dei Ministri ha pertanto deliberato l'impugnazione  ai
 sensi   dell'art.   127   della   Costituzione   dinanzi  alla  Corte
 costituzionale, che si propone con il seguente atto per i seguenti
                              M o t i v i
   Violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione  e  degli  artt.
 59 e 60 del Trattato CEE.
   1.  - Nel disciplinare il settore delle agenzie di viaggi e turismo
 e  degli  altri  organismi  operanti  nella  materia,   la   delibera
 legislativa  indicata  in  epigrafe prevede, all'art. 4 (primo comma)
 che le associazioni senza fini di lucro, operanti a livello nazionale
 con formale riconoscimento  da  parte  degli  organi  centrali  dello
 Stato, che perseguano lo scopo statutario prevalente di promuovere il
 turismo  sociale  e che abbiano sede operativa in almeno tre province
 del territorio regionale, siano iscritte a domanda  in  uno  speciale
 elenco,  tenuto,  ai  sensi  del  successivo art. 15, presso ciascuna
 provincia.
   Il  secondo  comma  della  disposizione  prevede,  poi,  che:   "le
 associazioni  di  cui  al  primo  comma possono promuovere le proprie
 iniziative  turistico-sociali  e  raccogliere  adesioni  solo   entro
 l'ambito  dei  propri associati che risultino iscritti da non meno di
 due mesi".
   Su  tale  norma si sono incentrate le riserve del Governo, il quale
 ha osservato che essa era in contrasto con il  principio  comunitario
 di libera circolazione delle persone e dei servizi.
   2.  -  Non  vi  e'  dubbio,  innanzi tutto, che lo svolgimento e la
 promozione delle iniziative turistico-sociali cui fa  riferimento  la
 disposizione  in  esame  debbano  considerarsi  come servizi ai sensi
 dell'art. 60 del Trattato CEE, trattandosi  di  prestazioni  fornite,
 normalmente,  dietro  retribuzione e, cioe', verso il pagamento di un
 corrispettivo economico (cfr., tra le tante, Corte di giustizia delle
 Comunita' europee, sentenza 31 gennaio 1984, in  cause  C-268/1982  e
 26/1983  riunite  -  Luisi  e  Carbone,  punto 9 della motivazione, e
 sentenza 27 settembre 1988, causa C-263/1986 - Humbel, punto 17).
   Tale qualificazione, del resto, fornisce alle attivita' predette la
 stessa legislazione statale: si consideri, ad esempio, il d.lgs.   17
 marzo 1995, n. 111 - emanato in attuazione della direttiva 90/314/CEE
 (tra i cui scopi vi e' espressamente anche quello di contribuire alla
 eliminazione  degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi:  v.
 secondo  e  terzo  "considerando")  -  il  quale   prevede   che   le
 associazioni  predette  possano  svolgere,  allo stesso modo e con le
 stesse modalita' delle agenzie di viaggio e di turismo, attivita'  di
 organizzazione  e  vendita  di  viaggi,  vacanze  e  circuiti  "tutto
 compreso".
   3. - Come e' noto, secondo l'interpretazione del  Trattato  fornita
 dalla  pacifica  e costante interpretazione della Corte di giustizia,
 la disciplina comunitaria della libera  prestazione  dei  servizi  e'
 fondata sia sul divieto di discriminazioni in base alla nazionalita',
 cui  fa  espresso  riferimento  l'art. 60, ultimo comma del Trattato,
 sia,  piu'  in  generale,  sul  divieto   di   restrizioni   comunque
 suscettibili  di  limitare  l'esercizio di tale liberta' fondamentale
 tra gli Stati membri (v.  ad  es.  sentenza  25  luglio  1991,  causa
 C-76/1990   -  Sager,  punto  12;  sentenza  10  maggio  1995,  causa
 C-384/1993 - Alpine Investments).
   La Corte ha inoltre precisato (sent. Luisi e  Carbone  cit.,  punto
 10) che il carattere transfrontaliero della prestazione, rilevante ai
 fini   dell'applicazione  dell'art.  59  del  Trattato,  ricorre  sia
 nell'ipotesi di spostamento del prestatore di servizi,  che  si  reca
 nello  Stato  membro  in  cui  il  destinatario e' stabilito, sia del
 destinatario che si reca nello Stato di stabilimento del  prestatore.
 "Mentre  il  primo  caso  e'  espressamente  menzionato nell'art. 60,
 terzo  comma,  che  ammette   l'esercizio,   a   titolo   temporaneo,
 dell'attivita'  di prestatore di servizi nello Stato membro in cui la
 prestazione viene erogata, il secondo ne  costituisce  il  necessario
 completamento che risponde allo scopo di liberalizzare ogni attivita'
 retribuita  e  non  regolata  dalle disposizioni relative alla libera
 circolazione delle merci, delle persone e dei capitali" (sent. e loc.
 ult. cit.)
   4.  -  A  quest'ultima  ipotesi  ha  fatto,   in   modo   meramente
 esemplificativo,  riferimento il Governo nel provvedimento di rinvio,
 allorche' ha avuto riguardo alla situazione del  cittadino  di  altro
 Stato  membro  che  intenda  fruire  in  Italia dei servizi turistici
 forniti da  un'associazione  senza  scopo  di  lucro  operante  nella
 Regione Veneto, e richieda, percio', l'iscrizione a quest'ultima, per
 la  prima  volta,  o  perche'  gia'  iscritto ad analoga associazione
 avente sede principale o distaccata nello  Stato  di  provenienza  e,
 percio',  in  quanto  tale,  indotto  a  servirsi di prestazioni e di
 fornitori di natura analoga in Italia.
   E'  evidente  che,  atteso  il carattere provvisorio e limitato nel
 tempo del suo  soggiorno  nel  Paese,  il  cittadino  comunitario  in
 questione   non   potrebbe   praticamente  fruire  delle  prestazioni
 suddette, ove non iscritto all'associazione fornitrice  degli  stessi
 anteriormente  al  periodo  di  due  mesi  previsto dalla norma della
 delibera regionale in discussione. Il che costituirebbe indubbiamente
 una indebita restrizione della libera  prestazione  dei  servizi,  in
 contrasto con gli artt.  59 e 60 del Trattato.
   5.  - Ma gli effetti della norma in questione capaci di incidere in
 senso  restrittivo  sulla  predetta  liberta'  fondamentale  non   si
 esauriscono  al  caso esemplificativo indicato nel rinvio governativo
 ed appena riassunto.
   A tale riguardo si puo', infatti,  segnalare  l'ipotesi  inversa  a
 quella  appena  considerata,  consistente nell'offerta dei servizi in
 esame da parte di  associazione  senza  scopo  di  lucro,  avente  le
 caratteristiche  contemplate dall'art. 4, primo comma, della delibera
 regionale, nei confronti di  destinatari  stabiliti  in  altri  Stati
 membri.
   La  Corte di giustizia ha, infatti, affermato che anche la semplice
 attivita' di offerta di servizi svolta da un prestatore stabilito  in
 uno  Stato membro dell'Unione europea ad un destinatario stabilito in
 altro Stato  membro  costituisce  prestazione  di  servizi  ai  sensi
 dell'art. 59 del Trattato (sent. Alpine Investments, cit., punti 21 e
 22  e,  piu'  in  generale,  che tale norma "non riguarda soltanto le
 prestazioni poste dallo Stato di destinazione, ma anche quelle  poste
 dallo  Stato  di  origine. Come la Corte ha piu' volte dichiarato, il
 diritto alla libera prestazione di servizi puo' essere  fatto  valere
 da  un  impresa  nei  confronti dello Stato in cui essa e' stabilita,
 quando i servizi sono forniti a destinatari  stabiliti  in  un  altro
 Stato  membro"  (sent.  Alpine  Investments, cit., p. 30; sentenza 17
 maggio 1994, causa C-18/1993 - Corsica Ferries, p.  30;  sentenza  14
 luglio  1994,  causa  C-379/1993 - Peralta, p. 40; sentenza 5 ottobre
 1994, causa C-381/1993 - Commissione/Francia, p. 14).
   Ed e' evidente che il vincolo temporale posto dalla  regione  nella
 disposizione  censurata  renderebbe  oggettivamente piu' difficile ai
 potenziali acquirenti stabiliti in altri Stati membri la possibilita'
 di fruire dei servizi in questione, prestati dalle associazioni senza
 scopo di lucro operanti nella regione Veneto.
   Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia quando  sussiste
 una  limitazione  del  tipo considerato essa e' atta a costituire una
 restrizione alla libera prestazione dei servizi transfrontalieri,  in
 quanto  ostacola  l'accesso  al mercato dei servizi negli altri Stati
 membri. (Sent. Alpine Investments cit., punti 35 e 38).
   6. - Si osserva, infine, che nella delibera regionale (pag.  3)  si
 afferma espressamente che la regione, attraverso l'approvazione della
 normativa  contestata dal Governo mira ad "equilibrare un mercato che
 altrimenti rischierebbe di essere turbato da fenomeni di  concorrenza
 illecita".
   Tale  esigenza non rientra in alcun modo tra i motivi imperativi di
 pubblico interesse che, secondo  la  giurisprudenza  della  Corte  di
 giustizia  (v.  per  tutte  sent.  Sager,  cit. p. 15), consentirebbe
 restrizioni alla libera prestazione dei servizi del tipo considerato.
 Pertanto la restrizione che la regione intende introdurre non risulta
 assolutamente  giustificata  o  giustificabile  sotto  il profilo del
 diritto comunitario.
   7. - Ne consegue che, alla luce di  principi  esaminati,  la  norma
 considerata  della  delibera  del  Consiglio  regionale della regione
 Veneto risulta chiaramente in contrasto con gli artt.  59  e  60  del
 Trattato, la cui violazione viene, con il presente ricorso, rilevata,
 e'  appena  il  caso di precisarlo, come presupposto della violazione
 delle norme costituzionali (artt. 11 e 117 Cost.)  che  pongono  allo
 Stato il proprio ordinamento a quello comunitario.
   Per  gli esposti motivi si chiede che la Corte, in accoglimento del
 presente  ricorso,  dichiari  fondata  la   proposta   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della  impugnata  delibera  ligislativa
 della regione Veneto.
     Roma, addi' 10 gennaio 1997
                 Avvocato dello Stato: Danilo Del Gaizo
 97C0070