UNIVERSITA' DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1996 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.23 del 29-1-1997)

                             IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto  1933,  n.  1592  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto i decreti ministeriali 22 maggio  1995  e  16  febbraio  1996
contenenti, rispettivamente, la nuova tabella XX relativa al corso di
laurea  in  chimica  industriale  e  le  modificazioni  alla predetta
tabella;
  Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Messina;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 13 giugno 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Messina,  approvato  e
modificato  come  indicato  in  premessa, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  L'attuale art. 188 dello statuto relativo al  corso  di  laurea  in
chimica  industriale  e'  soppresso  e  sostituito dai seguenti nuovi
articoli, con il  conseguente  scorrimento  della  numerazione  degli
articoli successivi:
               CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE
  Art.  188  (Accesso  al  corso  di laurea). - L'accesso al corso di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 189 (Durata ed articolazione del corso).  -  La  durata  degli
studi del corso di laurea in chimica industriale e' fissata in cinque
anni,  articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti  piu'
specifici   sia   sotto   l'aspetto   scientifico  che  sotto  quello
applicativo, di cui al successivo art. 192.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni  di  corso  in  due  periodi   didattici   (semestri)   ciascuno
comprendente   almeno   tredici   settimane  di  effettiva  attivita'
didattica.
  L'attivita' didattico-formativa, comportera' un  totale  di  almeno
duecentoventi  ore/anno  di  laboratorio e di almeno trecentoquaranta
ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche  e  numeriche,  seminari,
corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche,
prove   parziali   di   accertamento,  correzione  e  discussione  di
elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche
presso laboratori e  centri  esterni  sotto  la  responsabilita'  del
docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
  I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 192.
  L'attivita'  didattico-formativa e' di norma organizzata sulla base
di  annualita'  costituite  da  corsi   ufficiali   di   insegnamento
monodisciplinari  o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far
approfondire, in un particolare campo, sia  competenze  metodologiche
che teoricopratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno
settanta  ore,  di  cui  almeno  venti  di esercitazioni. Il corso di
laboratorio e' di almeno novanta  ore  di  attivita'  didattiche.  Il
corso  di  insegnamento  integrato  e'  costituito da non piu' di due
moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti  e  comunque
con  un  unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte
tutti gli insegnanti del corso integrato.
  Per l'accertamento finale di profitto, i consigli  delle  strutture
didattiche,   possono   accorpare  due  corsi  dello  stesso  settore
scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire
le prove di valutazione della preparazione degli studenti,  si  fara'
ricorso  al  criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento
in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.
  Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che  consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame  di  laurea  lo  studente  consegue  il titolo di
dottore  in  chimica  industriale,  indipendentemente  dall'indirizzo
seguito,  del  quale  verra'  fatta  menzione soltanto nella carriera
scolastica.
  Durante il primo triennio del corso  di  laurea  lo  studente  deve
dimostrare  la  conoscenza  pratica  e  la comprensione di almeno una
lingua  straniera  di  rilevanza   scientifica.   Le   modalita'   di
accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il  secondo  semestre  del quinto anno deve essere tenuto libero da
insegnamenti, al fine di consentire  allo  studente  di  dedicarsi  a
tempo  pieno  al  lavoro  di  tesi, che puo' anche essere svolto, con
l'accordo del consiglio di corso  di  laurea,  presso  laboratori  di
ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le
modalita' riportate al terzo comma del presente articolo.
  Art.  190  (Regolamento di Ateneo). - Le facolta', nel recepire nel
regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 192.
  Art. 191 (Manifesto degli studi). - All'atto della  predisposizione
del  manifesto  annuale  degli  studi,  i  consigli  delle  strutture
didattiche   determineranno,   con   apposito   regolamento,   quanto
espressamente  previsto  dal  comma  2  dell'art.  11  della legge n.
341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
    a) definisce, su proposta del consiglio di corso  di  laurea,  il
piano  di  studi  ufficiale  del  corso  di  laurea,  comprendente la
denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che costituiscono le singole  annualita',  i  cui  nomi
dovranno  essere  desunti  dai settori scientifico-disciplinari, e le
denominazioni  dei   corsi   integrati.   Stabilisce,   inoltre,   le
qualificazioni  piu'  opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato,
progredito,  esercitazioni,  laboratorio,  sperimentazioni,   nonche'
tutte  le  altre  che  giovino  a  differenziare  piu' esattamente il
livello ed i contenuti didattici;
    c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni  dei
settori di cui al successivo art. 192;
    d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle
attivita' teorico-pratiche;
    e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad  una
medesima annualita' integrata;
    f)  indica  le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e  quali  e  quanti  esami  dovra'  aver
superato   al   fine  di  ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso
successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini.
  Art. 192 (Articolazione del corso di laurea).
                          TRIENNIO DI BASE
Area A - MATEMATICA.
   Lo studente deve acquisire  le  conoscenze  di  base  del  calcolo
differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti
dell'algebra  moderna,  dell'algebra lineare, dei metodi numerici per
la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza  di
un adeguato linguaggio di programmazione.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
Area B - FISICA.
  Lo  studente  deve  acquisire  le nozioni della fisica classica, le
nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del
laboratorio di fisica, le nozioni di base  delle  proprieta'  fisiche
dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare
dovra'  avere  padronanza della meccanica del punto e del continuo, e
degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica,
dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 3 nel settore B01A delle quali n. 1 di laboratorio.
  Area C - CHIMICA.
   Lo studente deve acquisire i principi fondamentali  della  chimica
analitica,  della  chimica  fisica,  della  chimica  generale,  della
chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti  teorici
e sperimentali.
  Sono  contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi
e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico;
chimica  nucleare  e  radio  chimica;   termodinamica   chimica;   le
soluzioni;  le  reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas,
liquidi  e   solidi;   cambiamenti   di   fase;   cinetica   chimica;
elettrochimica;   principi   ed   applicazioni  delle  spettroscopie;
principi e tecniche dell'analisi chimica;  principi  ed  applicazioni
della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica
degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica
dei  composti  metallorganici;  meccanismi  di  reazione  in  chimica
inorganica  ed  organica;  gruppi   funzionali   organici;   composti
aromatici;   sistemi   ciclici;   stereochimica;  zuccheri;  peptidi;
macromolecole naturali e di sintesi.
  Lo  studente  deve  acquisire  gli   strumenti   fondamentali   per
affrontare  problematiche di natura tecnologica ed industriale quali:
bilanci  integrali  di  materia  ed  energia;  catalisi  industriale;
criteri   di  condotta  delle  reazioni  industriali  e  principi  di
funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di  materia
ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione
fisica  (elementi  di  progettazione,  verifica e criteri di scelta);
basi    economiche   dell'industria   chimica;   impatto   ambientale
dell'industria  chimica  e  di   processo;   criteri   di   sicurezza
nell'industria chimica.
  Lo   studente   deve,  inoltre,  acquisire  i  principi  teorici  e
sperimentali per lo studio delle  principali  molecole  di  interesse
biologico,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  relazioni fra
struttura e proprieta'. Sulla base di  tali  conoscenze  lo  studente
dovra'  essere  in  grado  di  comprendere  i meccanismi dei fenomeni
biologici.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 nel settore C01A;
   n. 4 nel settore C02X;
   n. 4 nel settore C03X;
   n. 4 nel settore C04X-I15C;
   n. 4 nel settore C05X.
  Delle venti annualita' almeno otto saranno di laboratorio;
   n. 1 nel settore E05A.
                        BIENNIO DI INDIRIZZO
  E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto  di  due  soli
esami  del  triennio,  che  peraltro devono essere sostenuti prima di
quelli del biennio.
  Ogni sede puo' inserire a statuto uno o piu' indirizzi, fino ad  un
massimo  di  quattro,  tenendo  conto  della  richiesta del mondo del
lavoro, della disponibilita' effettiva di docenti  in  rapporto  agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti  iscritti  al  corso  di  laurea,  scegliendoli  tra  quelli
sottoindicati  o  indicandone  di  nuovi  in  base  ad  esigenze   ed
esperienze specifiche e locali. In quest'ultimo caso l'organizzazione
degli  studi  ed  il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno
essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.
  Sono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti indirizzi:
   ricerca e sviluppo dei processi;
   ricerca e sviluppo dei materiali;
   ricerca e sviluppo dei prodotti;
   biotecnologie industriali.
  Sono obbligatorie  le  seguenti  annualita',  comuni  a  tutti  gli
indirizzi:
   n.   3   nei  settori  C04X,  I15C,  delle  quali  almeno  una  di
laboratorio.
  Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualita' da  scegliere  tra
quelli   attivati   nell'Universita'   e   presenti   o  nei  settori
scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C,  D,  E,
I,  K,  o nei settori F22A, F22C, G07A, G08A, G08B, P02C, N01X, N03X,
N05X.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Messina, 3 dicembre 1996
                                                Il rettore: CUZZOCREA