N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1996

                                 N. 32
  Ordinanza  emessa  il  29  novembre 1996 dal tribunale di Torino nel
 procedimento civile vertente tra l'Ordine regionale dei  geologi  del
 Piemonte e il Consiglio nazionale dei geologi ed altri
 Ordinamento  giudiziario  -  Tribunale e Corte d'appello - Competenza
    sulle impugnazioni degli atti adottati dal Consiglio  nazionale  e
    dai  Consigli  regionali  dell'Ordine  dei  geologi  in materia di
    iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni e reiscrizioni negli albi
    - Composizione del tribunale e della Corte d'appello integrata  da
    due  membri  laici  designati  di  volta  in  volta  dal Consiglio
    nazionale fra i geologi cittadini italiani di eta'  non  inferiore
    ai  trenta  anni  e  di  incensurabile  condotta,  con  iscrizione
    all'ordine da almeno cinque anni -  Violazione  dei  principi  del
    giudice  naturale  precostituito  per  legge, dell'indipendenza ed
    imparzialita' dei giudici e del divieto di istituzione di  giudici
    straordinari o speciali.
 (Legge 12 novembre 1990, n. 339, art. 6, comma 6).
 (Cost.,  artt.  25,  primo  comma, 102, secondo comma, e 108, secondo
    comma).
(GU n.6 del 5-2-1997 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto  in  primo  grado al n. 1109 r.g. 1996, promosso dall'Ordine
 regionale dei geologi del Piemonte in persona  del  presidente  dott.
 Gaetano Romano, elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio,
 2,  presso  lo studio dell'avv. Giuseppe D'Amico che lo rappresenta e
 difende per procura a margine del  ricorso  introduttivo,  ricorrente
 contro  il Consiglio nazionale dei geologi in persona del presidente,
 dott. Pietro De Paola, elettivamente domiciliato in Torino, corso  G.
 Ferraris,  135,  presso  lo  studio  dell'avv.  Vittorio Gobbi che lo
 rappresenta unitamente al difensore avv. Ugo Vitagliano del  foro  di
 Roma per delega a margine della comparsa costitutiva, e Lazzari dott.
 Andrea,  elettivamente domiciliato in Torino, corso G. Ferraris, 135,
 presso lo studio dell'avv. Roberto  Bertero  che  lo  rapppresenta  e
 difende  per delega a margine della comparsa costitutiva, convenuti e
 in  contraddittorio  con  il  pubblico  ministero  rappresentato  dal
 procuratore   aggiunto  della  procura  della  Repubblica  presso  il
 tribunale di  Torino,  dott.  Mario  Griffey,  intervenuto,  oggetto:
 iscrizione all'Albo dell'ordine dei geologi.
   Il  Collegio,  esaminati  gli atti di causa, sciogliendo la riserva
 formulata in udienza osserva quanto segue.
   Con ricorso depositato il 22 febbraio 1996 l'Ordine  regionale  dei
 geologi  di  Torino  ha  adito  questo tribunale ai sensi dell'art. 6
 della legge 12 novembre 1990, n.  339,  per  impugnare  la  decisione
 assunta  dal  Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi (notificata
 in data 24 gennaio 1996) con  cui  tale  organo,  ritenuta  legittima
 l'iscrizione   del   dott.   Andrea  Lazzari  all'Albo  professionale
 custodito dall'Ordine regionale dei geologi del  Piemonte  nonostante
 il  suo  status di dipendente della regione Piemonte, aveva riformato
 la delibera di cancellazione assunta dall'Ordine piemontese  in  data
 12 luglio 1995.
   Si  sono  costituiti  per  resistere al ricorso sia il dott. Andrea
 Lazzari  sia  il  Consiglio  nazionale,  eccependo  il   difetto   di
 legittimazione   attiva  dell'Ordine  piemontese  e  sostenendo,  nel
 merito, la piena correttezza della decisione amministrativa  adottata
 in sede nazionale.
   Il  dott.  Lazzari  ha anche eccepito l'incompetenza per territorio
 del tribunale di Torino.
   Dopo l'accoglimento dell'istanza di ricusazione ex art. 52  c.p.c.,
 ritualmente  formulata  da parte attrice nei confronti dei due membri
 laici inizialmente designati (per esser  gli  stessi  componenti  del
 Consiglio  nazionale  ed  aver  anche  partecipato alla deliberazione
 della  decisione  impugnata),  venivano   designati   dal   Consiglio
 nazionale  due  nuovi  membri laici per integrare la composizione del
 Collegio giudicante, come previsto dall'art. 6, comma 6  della  legge
 n. 339 del 12 novembre 1990.
   All'udienza  del  29  novembre 1996 la parte ricorrente ha eccepito
 l'illegittimita'  costituzionale   della   norma   disciplinante   il
 meccanismo  di  integrazione  del Collegio con i membri laici (art. 6
 comma 6, della legge n. 339 del 1990) con riferimento agli artt.  25,
 102, 108 e alla VI disp. trans. della Costituzione.
   Il  Consiglio  nazionale  dei  geologi  si e' opposto all'eccezione
 ritenendola  infondata,  mentre  il  dott.  Lazzari  ed  il  pubblico
 ministero si sono rimessi sul punto alle decisioni del tribunale.
   Il   pubblico   ministero  ha  concluso  altresi'  per  il  rigetto
 dell'eccezione  di  difetto  di  legittimazione  attiva,  il  rigetto
 dell'eccezione  di  incompetenza territoriale e il rigetto nel merito
 del ricorso.
   Il    ribunale    ritiene   che   l'eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale sollevata da parte  ricorrente  sia  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata  e che pertanto, a norma dell'art. 23 della
 legge 11 marzo 1953 n.87 occorra disporre la  rimessione  degli  atti
 alla Corte costituzionale per la decisione della relativa questione.
   L'art.  6,  comma  1,  della  legge  n. 339 del 1990 prevede che le
 decisioni adottate dai Consigli regionali dei geologi in  materia  di
 iscrizioni,  trasferimenti,  cancellazioni  e reiscrizioni negli albi
 siano impugnabili sia dagli interessati, sia dal  Pubblico  ministero
 presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'Ordine, con ricorso
 al Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi.
   Il comma 4 dello stesso articolo 6 prevede poi che le decisioni del
 Consiglio  nazionale nelle materie sopra indicate (nonche' in materia
 disciplinare o elettorale) possano, a loro  volta,  essere  impugnate
 dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  e  cioe'  davanti  al
 tribunale nel cui circondario ha  sede  l'Ordine  che  ha  emesso  la
 decisione  impugnata  (o  si  e'  svolta l'elezione contestata) dagli
 interessati  e  dal  procuratore  della  Repubblica  competente   per
 territorio.
   Il  comma  6  dell'art.  6  dispone infine che ai fini del relativo
 giudizio il Tribunale (e la Corte d'appello)  siano  integrati  nella
 loro  composizione  da  due membri laici "designati di volta in volta
 dal Consiglio nazionale fra i geologi che siano cittadini italiani di
 eta' non inferiore ai trenta anni e di  incensurabile  condotta,  con
 iscrizione all'ordine da almeno cinque anni".
   La   questione   di  costituzionalita'  e'  sicuramente  rilevante,
 giacche'  il  giudizio  non  puo'   essere   assolutamente   definito
 indipendentemente dalla sua risoluzione.
   La    parte    ricorrente   infatti   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  della  norma  che  regolamenta  il  procedimento   di
 costituzione  dell'ufficio giudicante e pertanto mette in discussione
 la stessa legittimazione a provvedere  del  tribunale  -  cosi'  come
 composto  nel  rispetto  del  citato  art.  6,  comma 6 - su tutte le
 questioni preliminari e di merito prospettate in giudizio.
   Il Collegio reputa altresi' che il dubbio di costituzionalita'  non
 sia   manifestamente   infondato   con  riferimento  alle  specifiche
 disposizioni contenute negli artt.  25,  primo  comma,  102,  secondo
 comma,  (letto anche in sintonia con la VI disposizione transitoria),
 108, secondo comma della Costituzione.
   Il citato comma 6 dell'art. 6 della legge 12 novembre 1990, n.  339
 pare  in  primo  luogo  confliggere  con  il  fondamentale  principio
 enunciato  nel  primo  comma  dell'art. 25, secondo cui "nessuno puo'
 essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
   Tale  norma   indubbiamente   codifica   nel   nostro   ordinamento
 costituzionale  il  principio della precostituzione del giudice quale
 fondamentale garanzia di indipendenza, imparzialita'  e  obiettivita'
 per lo svolgimento della funzione giurisdizionale
   Tale   aspirazione  si  risolve  nell'inderogabile  esigenza  della
 determinazione  preventiva  dell'organo   giurisdizionale   cui   sia
 devoluta,  in  via generale ed astratta, la competenza a decidere una
 controversia attraverso una regola fissata prima del  suo  insorgere.
 Nell'ipotesi  in  esame,  effettivamente, l'art. 6 della legge n. 339
 del  1990  prevede  in   via   anticipata,   generale   e   astratta,
 l'individuazione  dell'organo  giurisdizionale competente , investito
 della cognizione della causa: ossia il tribunale del  luogo  nel  cui
 circondario ha sede l'Ordine che ha emesso la decisione impugnata, in
 composizione  integrata  con due dottori geologi, al presumibile fine
 di soddisfare particolari requisiti di  specializzazione  in  ragione
 della ritenuta particolarita' della materia.
   Certamente  la  norma costituzionale non esige che il meccanismo di
 pretedermainazione si  estenda  fino  all'identificazione  preventiva
 delle   persone   fisiche  dei  giudici  che  compongono  gli  organi
 giurisdizionali, risultando invece  soddisfatta  da  ogni  meccanismo
 certo predeterminato e obiettivo che permetta di collegare la persona
 all'organo  investito  della  controversia  (si pensi ai procedimenti
 previsti  dalla  legge  sull'ordinamento  giudiziario  in   tema   di
 trasferimento e sostituzione dei magistrati, oppure alle disposizioni
 circa  la  formazione  dei collegi giudicanti contenute nei codici di
 procedura ed ai relativi provvedimenti amministrativi emessi dai capi
 degli uffici).
   Tuttavia e' evidente  che  nella  fattispecie  l'investitura  delle
 persone  fisiche  a  componenti  dell'organo  e'  attuata dalla legge
 attraverso  un  meccanismo   caratterizzato   dalla   piu'   assoluta
 straordinarieta',  dal momento che i due giudici laici sono designati
 "di volta  in  volta"  e  quindi  necessariamente  per  ogni  singolo
 giudizio e necessariamente dopo l'insorgenza della contesa.
   Quindi,  quand'anche  il  meccanismo  adottato  dalla  legge per la
 designazione fosse il piu' nitidamente imparziale possibile (cosa che
 come infra argomentato sembra assai discutibile), resterebbe il fatto
 che la  precostituzione  del  giudice  pare  comunque  vulnerata  dai
 caratteri  di  straordinarieta'  ed occasionalita' della designazione
 (formulata ad hoc per la singola controversia).
   In secondo luogo -  e  nella  stessa  prospettiva  -  la  norma  in
 questione  sembra  anche  violare  il  divieto,  sancito solennemente
 dall'art. 102, secondo comma, della Costituzione, di  istituzione  di
 giudici straordinari o speciali, ammettendo solamente per determinate
 categorie  di controversie l'istituzione presso gli organi giudiziari
 ordinari di sezioni specializzate con la partecipazione di  cittadini
 idonei  estranei  alla  magistratura  (divieto coerentemente ribadito
 dalla VI  norma  transitoria  della  Costituzione  con  l'impegno  di
 revisione  degli  organismi  giurisdizionali  speciali  esistenti  al
 momento della sua entrata in vigore).
   Infatti, se il connotato "negativo" proprio della  straordinarieta'
 della  giurisdizione (che provoca il relativo sfavore costituzionale)
 va  ravvisato  nel  collegamento   particolare   istituito   fra   la
 costituzione del giudice e la singola controversia, sembra chiaro che
 la norma che consente la formazione ad hoc dell'organo per la singola
 causa   (nella   fattispecie,   peraltro,   solo  in  parte  e  cioe'
 limitatamente ai due membri estranei alla magistratura) contrasta con
 il menzionato principio.
   In terzo luogo, l'art. 108 della Costituzione nel suo secondo comma
 prescrive alla legge di assicurare l'indipendenza anche dei  soggetti
 estranei   che   partecipano   all'amministrazione  della  giustizia,
 esigendo in tal modo con rango di cogente prescrizione costituzionale
 almeno  l'adozione  di  meccanismi  selettivi  idonei   a   garantire
 imparzialita'  e  neutralita'  dei  soggetti  chiamati  a svolgere la
 funzione giurisdizionale.
   Nella  fattispecie  l'art. 6, comma 6, della legge n. 339 del 1990,
 attribuisce il potere di designazione dei membri laici  destinati  ad
 integrare  la  composizione  del  Tribunale  per  l'espletamento  dei
 giudizi in questione proprio al Consiglio nazionale  dell'Ordine  dei
 geologi,  ossia  proprio  al  soggetto  giuridico  da  cui promana la
 decisione amministrativa impugnata, parte necessaria del procedimento
 giurisdizionale.
   E' pur vero che il Consiglio nazionale rappresenta  una  parte  sui
 generis,    in    considerazione   delle   particolari   attribuzioni
 amministrative  conferitegli  dalla  legge  che   lo   abilitano   al
 perseguimento  della  tutela degli interessi generali della categoria
 professionale.
   Cionondimeno,  pare  contrastare  con  i   principi   generali   di
 indipenpenza  e  imparzialita',  costituzionalmente  tutelati, che la
 persona fisica investita  nel  singolo  procedimento  della  funzione
 giudicante sia scelta:
     a) proprio da una delle parti in conflitto;
     b) dopo l'insorgere della controversia;
     c) solo ai fini della decisione di quell'unica causa.
   Il  meccanismo  adottato dalla norma censurata in effetti consente,
 in via generale e  astratta  (e  a  prescindere,  ovviamaente,  dalle
 particolarita'  soggettive  del caso concreto), ad un soggetto, parte
 necessaria del procedimento, di decidere a posteriori (e cioe' a lite
 ormai pendente) i suoi giudici limitatamente a  quella  controversia.
 Gli   consente,   cioe',  almeno  teoricamente  (ma  cio'  pare  gia'
 sufficiente a vulnerare l'esigenza di indipendenza e  imparzialita'),
 di  influire  sul  relativo  esito,  scegliendo  come  componenti del
 Collegio,  per  esempio,  quei  soggetti  che  per   umane   vicende,
 particolare  sensibilita',  specifica  formazione  professionale, gli
 sembrano  piu'  propensi  di  altri  all'accoglimento  della  propria
 prospettazione in fatto o in diritto.
   Ne'  si  puo'  negare  che  il Consiglio nazionale dei geologi, pur
 mosso da interessi non personali, possa essere naturalmente  propenso
 a  difendere le proprie precedenti opinioni e prese di posizioni, non
 foss'altro che per intrinseca coerenza.
   Gli atti vanno in conseguenza trasmessi alla  Corte  costituzionale
 ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
   Il presente giudizio deve essere correlativamente sospeso.
   La cancelleria dovra' a sua volta curare gli adempimenti prescritti
 dalla  legge  (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e art. 1 reg.
 Corte cost. 16 marzo 1956) in relazione alla  presente  ordinanza,  e
 cioe':
     notificazione a tutte le parti in causa e al pubblico Ministero;
     notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
     comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del
 Senato della Repubblica;
     successiva trasmissione alla Corte unitamente agli atti di  causa
 e alla prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni.
                                P. Q. M.
     Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale per  la  decisione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.   6, comma 6, della legge 12 novembre 1990,
 n. 339 con riferimento agli artt. 25,  primo  comma,  102  ,  secondo
 comama  e  108, secondo comma della Costituzione, laddove la norma in
 questione prevede che il tribunale e la Corte d'appello - ai fini dei
 procedimenti  di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale
 dell'Ordine dei geologi di cui al comma 4 dello stesso art. 6 - siano
 integrati  nella  loro  composizione  "da  due  iscritti  all'ordine,
 designati  di  volta in volta dal Consiglio nazionale dei geologi che
 siano cittadini italiani di eta' non inferiore ai trenta  anni  e  di
 incensurabile  condotta,  con  iscrizione all'ordine da almeno cinque
 anni";
   Dispone la sospensione del presente procedimento;
   Manda alla  cancelleria  di  provvedere  agli  adempimenti  di  cui
 all'art.  23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e all'art.1, reg. Corte
 costit.   16 marzo 1956 e cioe' di notificare la presente ordinanza a
 tutte  le  parti  in  causa  e  al  pubblico  ministero,  nonche'  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  comunicarla ai Presidenti
 della Camera dei deputati e del Senato  della  Repubblica,  e  quindi
 trasmetterla  alla Corte costituzionale unitamente agli atti di causa
 e alla prova delle prescritte notificazioni e comunicazioni.
   Cosi' deciso  in  Torino  il  29  novembre  1996  nella  camera  di
 consiglio della sezione prima civile.
                       Il presidente: Garibaldi
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