N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997
N. 3 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Validita' e salvezza, riconosciuta con legge di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, degli atti e provvedimenti adottati, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base, tra gli altri, dei non convertiti dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 260 e 23 ottobre 1996, n. 463 - Richiesta della regione ricorrente che le questioni di legittimita' costituzionale da essa sollevate nei ricorsi gia' proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del precetto statutario esigente nel caso la partecipazione del Presidente della regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano trasferite sulle citate disposizioni di sanatoria. Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Conversione in legge, con modificazioni, di disposizioni del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, a sua volta riproduttivo di disposizioni dell'abrogato d.-l. 6 settembre 1996, n. 463 - Prevista pubblicazione, da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti, della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' di tale normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di programmare la produzione adeguandola alle quote ad essi assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere, fissati (in riferimento al periodo 1 aprile-31 marzo) dal regolamento CEE n. 804/1968 - Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le determinazioni dell'AIMA, che, data la confermata esclusione dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur prevista opposizione (ma con applicazione del silenzio-rifiuto alla scadenza di un brevissimo termine) alla stessa AIMA, costringe gli interessati, nella loro generalita', a ricorrere all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti prolungate ed onerose incertezze - Disposizione da parte dell'AIMA anche della compensazione, in ambito nazionale, tra le maggiori e minori quantita' di prodotto consegnate, adottata in luogo del sistema di compensazione (ammesso da legge precedente e assai piu' conveniente per gli allevatori del Friuli-Venezia Giulia) effettuata in ambito regionale dalle associazioni di produttori, con obbligo degli acquirenti di versare il dovuto prelievo supplementare, sulla base di appositi elenchi redatti pur essi dall'AIMA, anche per il periodo 1995-96, entro il 31 gennaio 1997 - Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della definizione dei criteri di redistribuzione in ambito regionale delle quote derivanti dal programma di volontarie rinunce alla produzione, con sottrazione alle regioni di una competenza ad esse spettante al riguardo in modo esclusivo - Contrasto, in tutti gli aspetti della suddetta normativa con il principio di ragionevolezza - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in quanto emanato in palese difetto dei presupposti costituzionali della provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad essere convertito in legge - Deducibilita' di tali violazioni da parte della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto entrambe incidenti sulle competenze primarie della stessa in materia di agricoltura e zootecnia - Violazione, altresi', del principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, per la non prevista partecipazione delle regioni ai procedimenti relativi alla riduzione delle quote individuali, partecipazione non adeguatamente salvaguardata dal previsto parere, da rendersi al riguardo, per tramite del Ministero delle risorse agricole, dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali - Richiamo alle sentenze nn. 360/1996, 29/1995, 314/1990, 544/1989, 1044 e 302 del 1988 e 520/1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995. (Legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, commi 2 e 5; d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, artt. 2 e 3). (Cost., artt. 3 e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 2, 8, 44).(GU n.6 del 5-2-1997 )
Ricorso, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore sig. Giancarlo Cruder, rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto ed in virtu' della delibera della Giunta regionale 9 gennaio 1997, n. 32, dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, eleggendo domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 642, concernente la "Conversione in legge con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", per quanto attiene agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, concernenti il regime comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonche' degli artt. 4 n. 2 e 8 dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), nonche' del principio della leale collaborazione. In fatto (A) - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita con legge costituzionale 31 gennaio 1996 n. 1, approvativa dello Statuto speciale. Con l'art. 4 di detta legge costituzionale ad essa e' stata attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in numerose materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia (art. 4, n. 2). Correlativamente il successivo art. 8 ha ad essa demandato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie assegnate alla rispettiva competenza legislativa. Pure deve essere rilevato che l'art. 44 dello Statuto medesimo espressamente stabilisce che "Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardino particolarmente la regione". Anche si evidenzia che per la materia dell'agricoltura e della zootecnica sono state trasferite le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria - di cui all'art. 65 St. - contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469. (B) - E' noto che la disciplina del regime delle c.d. quote latte e' stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n. 486 (dopo un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/1968 e seguenti) allo scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata. Con l'art. 2 comma 1 di detta legge veniva attribuito all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la pubblicazione di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori e quantitativi ad essi spettanti su base provinciale da trasmettersi alle regioni. Nel successivo secondo comma dello stesso art. 2 per i produttori aderenti alle associazioni UNALAT e AZOOLAT si prevedeva che "le quote per le consegne e le vendite sono articolate in due parti distinte": di cui la quota A rapportata alla produzione lattiera commercializzata nel periodo 1988 e 1989; e la quota B calcolata nella maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992. Il terzo comma determinava invece la quota per i produttori non aderenti alcuna associazione. In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n. 804/1968 imponeva una periodica rideterminazione delle quote nazionali di produzione lattiera di spettanza con il settimo comma dello stesso art. 2 si affidava alla regione il compito di svolgere periodici controlli sull'entita' della produzione commercializzata dai singoli produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali diminuizioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino. Infine il comma ottavo demandava al decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e a livello nazionale, la fissazione dei criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le quote nazionali stabilite in sede comunitaria risultassero superate dalla quaitita' attribuita in via provvisoria ai produttori. In attuazione di tale legge veniva emanato il d.-l. 23 dicembre 1994 n. 727, poi convertito nella legge 24 febbraio 1995 n. 46, riguardante appunto "Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria". In esecuzione pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/1992, all'art. 2 si stabiliva: "...di procedere alla riduzione prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnata ai produttori" in base a taluni parametri quantitativi; ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori operanti in zone montane ed in quelle svantaggiate (o ad esse equiparate), nonche' nelle isole. Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione nei rapporti tra venditori ed acquirenti. Nei due citati atti legislativi veniva omessa ogni previsione di consultazione delle Regioni che pure era stata espressamente stabilita nella legge n. 468/1992. Il decreto-legge n. 727/1994 e la legge di conversione n. 46/1995 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale da parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro eccepivano l'illegittima esclusione della previa consultazione regionale per l'adozione degli atti riguardanti la riduzione della produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata. Con la sentenza 28 dicembre 1995 n. 520 si accoglievano parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare si dichiarava la illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 1 della legge stessa nella parte in cui non erasi previsto il parere delle regioni direttamente interessate al procedimento di riduzione delle quote assegnate ai produttori di latte: motivandosi espressamente che risultava fondata la censura di violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (che attribuiscono alle regioni ordinarie competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni medesime. (C) - Con decreto-legge 15 marzo 1996 n. 124 intitolato "Regime comunitario di produzione lattiera" il Governo e' nuovamente intervenuto con decretazione d'urgenza per disciplinare la materia. E con l'art. 1: si demandava nuovamente all'AIMA la pubblicazione di "appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996"; si attribuiva il valore di "... accertamento definitivo delle posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini; si predeva un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le determinazioni dei bollettini, da proporre "... entro il termine perentorio di quindici giorni alla pubblicazione dei bollettini da parte della regione", attribuendo altresi' valore di silenzio-rigetto alla mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i successivi trenta giorni. Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis dopo l'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendosi criteri di compensazione "a partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995/1996" a favore dei produttori sia della quota A che della quota B, nonche' di quelli operanti nelle zone di montagna e delle zone svantaggiate. Si pone nel massimo rilievo come anche in questo decreto-legge si era completamente omesso di prevedere il parere delle regioni interessate alla determinazione riduttiva delle quote latte, in evidente spregio della gia' citata sentenza n. 520/1995 di codesta ecc.ma Corte. Pure va rappresentato come, in applicazione di tale decreto-legge, la regione Friuli-Venezia Giulia aveva fornito all'AIMA puntualmente i dati per la formazione dei bollettini di aggiornamento; ma non ha provveduto poi alla pubblicazione dei bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n. 124/1996) trasmessi dall'AIMA stessa alla regione medesima per la pubblicazione, in quanto gli uffici regionali competenti verificavano i detti bollettini una notevolissima serie di errori dei dati di assegnazione delle quote. Sebbene detti errori risultassero evidentissimi, ripetutamente segnalati e documentalmente comprovati dalla regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla rettificazione prima della pubblicazione regionale. Di talche' la regione era costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un legittimo impedimento, rappresentato dalla gia' rilevata diffusa erroneita' dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella articolata comunicazione dd. 13 maggio 1996 del presidente della Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al direttore dell'AIMA. (D) - In presenza di tale situazione di grave e colpevole mancanza di leale collaborazione tra gli organi statali e regionali interveniva l'ulteriore d.-l. 16 maggio 1996 n. 260 (ugualmente riguardante il "Regime comunitario di produzione lattiera") con il quale si e' praticamente reiterato il d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 prima della sua scadenza ed in ragione della mancata conversione. Detto ultimo decreto-legge si appalesava sostanzialmente, identico al precedente d.-l. n. 124/1996, differenziandosene solo per una diversa articolazione (in tre articoli e in piu' commi) delle disposizioni gia' presenti nel decreto-legge reiterato. Il decreto-legge n. 260/1996 veniva impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub r.g. n. 25/1996). (E) - Tale decreto veniva successivamente sostituito dal decreto-legge 8 luglio 1996 n. 353, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Detto ultimo decreto-legge prevedeva all'art. 2 la preventiva acquisiz ione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del "Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali" ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996. Inoltre, in particolare si prevedeva: il versamento entro il 30 settembre 1996 del prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale, con riferimento al periodo 1995-1996; il programma di volontario abbandono totale o parziale della produzione lattiera redatto dall'AIMA; la riassegnazione delle quote, assicurando l'attribuzione di almeno il 50% alla Regione di provenienza, dettando i criteri di priorita'; per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la cessione della quota latte. Con l'ennesimo successivo d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, venivano emanate norme concernenti il "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale". All'art. 11 rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera" si stabiliva principalmente - e con effetto retroattivo - che dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della Legge n. 468/1992 in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata alle Associazioni di produttori. A seguito di tale nuovo regime normativo i produttori della regione Friuli-Venezia Giulia sono incorsi in pagamenti per la compensazione di importo complessivo superiore a 8 miliardi e 200 milioni, contro gli 822 milioni calcolati con la compensazione ni ambito regionale a livello di Associazione di produttori. Veniva quindi emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre 1996 n. 463, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", riproduttivo del precedente d.-l. n. 353/1996 e anch'esso impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub - r.g. n. 40/1996). (F) - Per completezza di illustrazione si rende noto che in data 20 settembre 1996 questa regione pubblicava l'"avviso" che i bollettini AIMA contenenti l'elenco dei produttori di latte vaccino e delle corrispondenti quote latte di fine campagna 1995/1996 erano esposti all'Albo degli ispettori provinciali dell'agricoltura di ciascuna provincia; e cio' al fine di permettere agli interessati la proposizione del ricorso all'AlMA entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo. (G) - L'ulteriore recente intervento del Governo sulla materia de qua maldestramente disciplinata nel modo sin qui descritto - con atti legislativi provvisori, assunti esclusivamente a livello centrale, in assenza di qualsiasi concordamento con le autonomie regionali e puntualmente oggetto di ripetute impugnazioni di fronte a codesta ecc.ma Corte - e' stata la contemporanea pubblicazione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, recante "Differimento di termini previsti da disposizione legislative in materia di interventi in campo economico e sociale"; e del d.-l. 23 ottobre 1996 n. 552, recante "Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996". Il primo citato d.-l. n. 542/1996 che ha puntualmente reiterato le suddette disposizioni del precedente d.-l. n. 440/1996, e' oggetto anch'esso di ulteriore impugnazione avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risulta pendente sub r.g. n. 45/1996). Il secondo (anch'esso impugnato avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione, ove risulta pendente sub r.g. n. 46/1996) ha reiterato puntualmente le disposizioni del pure gia' impugnato d.-l. n. 463/1996. (H) - Infine l'ultimo intervento normativo sulla materia di cui trattasi e' stato realizzato con l'art. 1 della legge 20 dicembre 1996 - oggetto del presente ricorso - con cui si e' - finalmente| - provveduto alla conversione (con modificazioni) dell'ennesimo ed ulteriore d.-l. n. 552/1996. Per quanto attiene alla presente impugnazione, si fa rilevare che con il convertito art. 2 del suddetto d.-l. n. 552/1996, dedicato al "Regime di produzione lattiera": al comma 1 si prevede la pubblicazione da parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini. di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. Tali appositi bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo indicato. Ai fini di detta pubblicazione si prevede la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 24 febbraio 1995, n. 46; al secondo comma si stabilisce l'abrogazione dell'art. 2-bis del d.-l. n. 727/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/1995, venendo cosi' esclusa la possibilita' di autocertificazione delle produzioni; al terzo comma si e' definitivamente confermata la possibilita' di proporre ricorso in opposizione all'AlMA avverso le determinazioni dei bollettini, gia' prevista nei precedenti decreti-legge nn. 124/1996, 260/1996, 353/1996, 463/1996. Il ricorso deve pervenire all'AIMA entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma, dovendosi l'Azienda pronunciare nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita' giudiziaria competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; al quarto comma si prevede che ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1. Il successivo convertito art. 3 (concernente "Modifiche alla legge 26 novembre 1992 n. 468, e altre disposizioni"): al primo comma sostituisce il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendo che qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AlMA, essa puo' avvalersi della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione viene effettuata criteri puntualmente stabiliti dal medesimo comma, mentre l'originaria disposizione della legge n. 468/1992 prevedeva che detti criteri fossero stabiliti dal Ministro competente, sentite le regioni; al secondo comma fissa i termini per la compensazione nazionale ed istituisce il monitoraggio del latte commercializzato; al terzo comma prevede che la compensazione nazionale per la campagna 1995/1996 e' effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di cui all'art. 2 comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Gli acquirenti entro il 31 gennaio 1997 devono versare il prelievo supplementare dovuto a seguito della suddetta compensazione; ai commi 4 e 5. disciplina il programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e alla riassegnazione delle quote; In diritto L'artico1o 1 della legge n. 642/1996, per quanto attiene alla conversione in legge degli artt. 2 e 3 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552 risulta costituzionalmente illegittimo per i seguenti Motivi (1) - In via preliminare la ricorrente regione rileva che l'articolo 1 della legge n. 642/1996 stabilisce ai commi 2 e 5 che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, tra gli altri, dei decreti-legge n. 260/1996, e n. 463/1996: i quali sono stati impugnati dalla ricorrente regione dinanzi a codesta ecc.ma Corte. Si richiede pertanto, in ossequio ai principi sanciti con la sentenza n. 84/1996 di codesta ecc.ma. Corte medesima che le questioni di illegittimita' costituzionale gia' sollevate dalla ricorrente Regione in riferimento a tali menzionati decreti siano trasferite alle citate disposizioni di sanatoria. Tale richiesta viene avanzata con particolare riferimento anche alla eccepita illegittimita' costituzionale delle norme emanate con i summenzionati decreti-legge derivante dalla rilevata violazione dell'art. 44 St. e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. (2) - Violazione dell'art. 77 della Costituzione anche con riferimento agli artt. 4 n. 2, 8 e 44 St. (legge costituzionale 31 gennaio 1963 n.1) nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni. 2.1 - Venendo al merito, della sollevata questione, devesi ribadire come risulti evidente che nessuna delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 3 del convertito d.-l. n. 552/1996, risulta in qualche modo diretta a far fronte a nuove situazioni di fatto che appaiono di tale "straordinaria necessita' ed urgenza" da richiedere l'utilizzo del decreto-legge e non l'attivazione dell'ordinario procedimento di approvazione e promulgazione di una legge ordinaria. All'evidenza la materia regolata dall'impugnata disposizione risulta essere in sintesi la pubblicazione di "bollettini di aggiornamento" riguardanti gli elenchi dei produttori ed i quantitativi delle quote latte ed essi spettanti, nonche' le modalita' di svolgimento della compensazione nazionale. Non e' ravvisabile quindi alcuna improcrastinabile urgenza ed indiffer ibilita' di una tale disciplina che possa giustificare l'avvenuto ricorso alla eccezionale decretazione d'urgenza. La violazione dell'art. 77 della Costituzione da parte del convertito decreto-legge risulta poi dallo stesso carattere reiterativo dei decreti-legge n. 124/1996, 260/1996, n. 353/1996 e n. 463/1996 ad esso precedenti. Orbene, codesta ecc.ma Corte con la nota sentenza n. 360/1996 ha efficacemente affermato che il decretolegge iterato o reiterato e' violativo del precetto costituzionale di riferimento "...perche' altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in legge; perche' toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessita' e dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo ai motivi gia' posti a fondamento del primo decreto; perche' attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilita' di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata". Pure si e' incidentalmente rilevato come la prassi diffusa e prolungata della reiterazione incide negli equilibri istituzionali "... alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento", risultando in tal modo intaccata la stessa certezza del diritto nei rapporti tra i diversi oggetti per l'impossibilita' di prevedere sia la durata nel tempo delle norme reiterate che l'esito finale del processo di conversione. Ancora la citata sentenza n. 360/1996 ha statuito che "... il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel disegno costituzionale, esclude, quindi che il Governo in caso di mancata conversione di un decreto-legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessita' ed urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata conversione del precedente decreto. Se e' vero, infatti, che in caso di mancata conversione il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d'urgenza, e' anche vero che, in questo caso, l'intervento governativo - per poter rispettare i limiti della straordinarieta' e della provvisorieta' segnati dall'art. 77 - non potra' porsi in un rapporto di continuita' sostanziale con il decreto non convertito (come accade con l'iterazione e con la reiterazione) ma dovra', in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura "straordinaria". Alla luce di tali chiarissimi ineludibili e condivisibili principi la ricorrente regione nell'impugnazione dinanzi a codesta ecc.ma Corte del d.-l. n. 552/1996 ha ritenuto indubitabile l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 552/1996 ora convertiti: dal momento che essi hanno formalmente e sostanzialmente riprodotto in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessita' ed urgenza, il contenuto normativo degli artt. 2 e 3 del precedente e abrogato d.-l. n. 463/1996. 2.2 - Deve essere precisato che la violazione dell'art. 77 della Cotituzione va denunciata - come di seguito viene evidenziato - con diretto riferimento alla lesione delle competenze legislative primarie della Regione nel settore agricolo e zootecnico: essendo anammissibile la proposizione di tale censura anche da parte regionale quando essa incide sulle proprie attribuzioni (sentenza n. 29/1995) e risulti di palese evidenza (sentenza n. 165/1995). E sotto tale aspetto deve eccepirsi che l'affermata sussistenza di una apodittica ed ingiustificata "straordinaria necessita' ed urgenza" ha reso di fatto incompatibile e inattuabile la partecipazione regionale alle scelte legislative che con il convertito decreto-legge sono state assunte nella delicata materia della riduzione delle quote latte. In tal modo surrettiziamente si violano le competenze regionali in materia; e quelle nel settore dell'agricoltura e della zootecnia specificatamente assegnate alla competenza primaria ed esclusiva della ricorrente regione. 2.3 - E' stato nei precedenti ricorsi pure evidenziata l'ammissibilita' di tale illustrata eccezione di incostituzionalita' in relazione ai principi giurisdizionali posti da codesta ecc.ma Corte, secondo i quali nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale l'interesse a ricorrere delle regioni e' qualificato esclusivamente dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze costituzionalmente garantite alle medesime ricorrenti. Pertanto le regioni in tale sede possano legittimamente far valere presunte violazioni concernenti norme costituzionali regolanti l'esercizio di un potere governativo - come appunto le norme che abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto in presenza di situazioni di necessita' ed urgenza - nella misura in cui le stesse comportano di per se' lesione diretta delle sfere di competenza costituzionalmente attribuite alle autonomie regionali (cfr. sentenze nn. 314/1990, 544/1989, 1044 e 302 del 1988 e 29/1995). Un tanto puntualizzato, risulta palese che il Governo ha emanato le convertite e contestate disposizioni eludendo il dibattito parlamentare. Qnindi la lesione delle competenze regionali deriva direttamente dall'utilizzo della decretazione d'urgenza alla quale e' stato fatto ricorso in assenza assoluta peraltro dei presupposti costituzionali per essa stabiliti. E cio' - pure ripetesi - in aperto dispregio delle chiare e puntuali statuizioni esplicitate da codesta ecc.ma Corte con la piu' volte citata sentenza n. 520/1995. 2.4 - La eccepita violazione dell'art. 77 della Costituzione da parte del d.-l. n. 552/1996 implica pure che sia riconosciuta l'evidente illegittimita' costituzionale dell'impugnata legge n. 642/1996 convertitiva del medesimo decreto-legge, alla luce dei principi sanciti da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 29/1995. Detta pronuncia ha innanzitutto affermato che rientra nelle competenze di codesta ecc.ma Corte l'accertamento della presenza in concreto dei presupposti di necessita' ed urgenza previsti dall'art. 77 della Costituzione per l'adozione dei decreti-legge. Cio' si giustifica in quanto la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessita' e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validita' costituzionale dell'adozione del predetto atto. L'eventuale mancanza di tale presupposto configura tanto un vizio di legittimita' costituzionale del decretolegge, adottato al di fuori delle ipotesi applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della legge di conversione, la quale nel caso ipotizzato valuta erroneamente l'esistenza di presupposti di validita', in realta' insussistenti, e quindi converte un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. La ricorrente regione richiede quindi la declaratoria di illegittimita ' costituzionale della legge n. 642/1996 nella parte in cui converte in legge gli articoli 2 e 3 del d.-l. n. 552/1996: non sussistendo alcuna preclusione affinche' codesta ecc.ma Corte proceda all'esame del decreto-legge e della conseguente legge di conversione sotto il profilo dei requisiti di validita' costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di cui all'art. 77 Cost. Ne' ostacola tale conclusione la successiva approvazione delle citate norme da parte delle Camere in sede di conversione, comportando essa una valutazione del tutto diversa e precisamente di tipo prettamente politico, sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa. (3) - Violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto di autonomia, approvato con Legge costituzione 31 gennaio 1963 n. 1, nonche' del principio della leale collaborazione tra Stato e regione, irragionevolezza della norma censurata. 3.1 - Si e' gia' sopra illustrato come la ricorrente Regione e' attributaria di competenza primaria esclusiva - legislativa ed amministrativa - in materia di agricoltura e zootecnia ai sensi dell'art. 4, n. 2 dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1/1963. L'impugnato art. 1 della legge n. 642/1996, convertitivo dell'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996, sotto un profilo generale risulta illegittimo in quanto detto articolo 2 appare violativo delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della zootecnia; e sotto un profilo piu' specifico la norma stessa appare violativa del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, espressamente sancito con la gia' richiamata sentenza n. 520/1996 di codesta ecc.ma Corte con riferimento al precedente decreto-legge n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n. 46/1995): emanata quest'ultima con riguardo quindi alla medesima materia della riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono presupposto giuridico del convertito d.-l. n. 552/1996. 3.2 - In particolare la violazione di detto principio di leale collaborazione veniva sanzionato puntualmente in tale apprezzabile decisione, ritenendosi fondata l'allora proposta eccezione di incostituzionalita' "... in relazione alla mancata previsione nella norma inpugnata di qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali: e invero ove si considerano i contenuti della disciplina in esame che investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione delle Regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata giustificazione ne' in relazione all'urgenza con cui si e' dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione alla presenza connessa a tale rientro di un interesse nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro canto, considerare che la procedura sia adottata dall'art. 2, settimo comma della legge n. 468 del 1992 aveva affidato direttamente alle regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva". Ed ancora di seguito si puntualizzava che "... rispetto alla fattispec ie regolata dalla norma in esame... la presenza regionale andava in ogni caso salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta di parere. E questo tanto piu' ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art. 2 sono tali da involgere almeno in prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali". Pur essendo stato sancito autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di garantire la partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote latte con depracabile ostinazione il Governo ha disatteso tale statuizione prescrittiva procedendo illegittimamente all'emanazione dei numerosi e reiterati decreti-legge senza alcuna - seria e concreta - forma di collaborazione e coordinamento con le regioni attributarie di specifiche potesta' in materia; omettendo completamente di attivare ogni intesa o consultazione collaborativa pur ritenuta doverosa e necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata sentenza n. 520/1995. 3.3 - L'inserimento poi solo nel gia' impugnato decreto-legge n. 463/1996 e quindi nell'ultimo convertito decreto-legge n. 552/1996 (oggetto dalla presente impugnazione) della previsione della preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del "Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali" sui criteri per la riduzione delle quote individuali previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n. 46/1995 ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA, non puo' risultare sanante dell'inosservanza del principio di cui trattasi, giacche' almeno devesi richiedere ed ottenere il parere della Conferenza Stato-regioni. 3.4 - I principi sanciti nella sentenza n. 520/1995 e quelli della leale collaborazione appaiono palesamente elusi, essendosi comunque prevista l'acquisizione del parere del Comitato solo in via successiva, dopo cioe'. che gia' erasi pubblicati i bollettini| Tenuto conto infatti che il richiesto parere fa espresso riferimento a pubblicazione effettuata (o che dovevasi effettuare) entro il 31 marzo 1996 (e quindi oltre dieci mesi prima rispetto all'impugnata legge n. 642/1996). Tale irrazionale previsione dal punto di vista sostanziale costituisce una ulteriore conferma della violazione del medesimo principio di leale collaborazione, oltre che inequivocabile conferma dell'assoluta mancanza dei presupposti costituzionali della necessita' ed urgenza relativamente alla serie degli emanati decreti-legge, conclusasi con la conversione in legge dell'ultimo decreto-legge n. 552/1996. (4) - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 463/1996, in riferimento agli artt. 4 e 8 St. (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). 4.1 - Illogico ed irragionevole risulta il convertito art. 2 primo comma, il quale stabilisce che "entro il 31 marzo 1996" l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. Innanzitutto detta disposizione appare del tutto incongrua per il fatto che si dispone che venga pubblicato un bollettino "entro il 31 marzo 1996" e quindi con riferimento ad una data gia' da tempo trascorsa. E' ben evidente che tale incongruenza deriva dalla operata reiterazion e della serie di decreti-legge non convertiti: ma cio' non toglie che appare manifestamente irragionevole, chiaramente inapplicabile e veramente incomprensibile per gli operatori interessati che un atto legislativo imponga la fissazione di un termine gia' scaduto per l'effettuazione di un adempimento amministrativo. Secondariamente la evidente irragionevolezza deriva dalla circostanza che con la richiamata norma impone la pubblicazione di un bollettino di aggiornamento (avente carattere definitorio e costitutivo dei rapporti e delle indicazioni quantitative in esso contenute) per la campagna lattiera 1995-1996 quando la campagna stessa e' gia' conclusa| Infatti il regolamento CEE n. 80/l968 (oggetto di applicazione con la legge n. 468/1992) stabilisce che la campagna di produzione del latte compresa tra il 1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo. Conseguentemente non solo si impone il gia' scaduto termine del 31 marzo 1996; ma incongruamente si viene a disciplinare in via irragionevolmente retroattiva la campagna annuale gia' conclusa allo stesso 31 marzo 1996. Il sistema previsto dal regolamento CEE n. 804/1968 e seguenti e dalla legge n. 468/1992 non a caso prevedeva la pubblicazione dei bollettini entro il 31 gennaio di ciascun anno per la determinazione degli elenchi aggiornati dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo decorrente dal 1 aprile successivo. Dovendo ovviamente svolgersi la funzione programmatoria in via preventiva e solo in via successiva il controllo sull'attivita' produttiva lattiera. L'avvenuta fissazione del termine del 3l marzo 1996 all'art. 2 comma 1 del convertito decreto-legge sconvolge quindi principio di corretta programmazione della campagna di produzione lattiera; risultando altresi' contraria alle prescrizioni comunitarie in materia. Tutto cio' non puo' che costituire ulteriore violazione delle attribuz ioni regionali, risultando una disciplina legislativa retroattiva inconciliabile con qualsivoglia forma di collaborazione e comunque violativa dei corretti rapporti Stato/regioni: in quanto sancisce ulteriormente la sottrazione alle regioni di qualunque facolta' di programmazione della produzione lattiera. 4.2 - Il sistema dei ricorsi da parte dei produttori dissenzienti rispetto ai dati riportati nel pubblicato bollettino, stabilito poi dall'art. 2, comma 3, dello stesso convertito decreto-legge n. 552/1996 appare irrazionale ed irragionevole sotto molteplici profili. Tralasciando ogni considerazione critica sia sulla opportunita' di prevedere l'ormai desueto "ricorso in opposizione" per la contestazione delle risultanze dei pubblicati bollettini, sia sulla estrema brevita' dei termini per la proposizione dei ricorsi stessi, va fatto rilevare pero' come risulti contrario ai consolidati e pacifici principi della giurisprudenza non ammettere l'impugnabilita' immediata di un provvedimento amministrativo; ma subordinare la esperibilita' del ricorso al giudice amministrativo alla preventiva e necessaria proposizione dell'indicato rimedio oppositivo. L'imposizione di un preventivo ricorso amministrativo risulta ancora piu' illogica ove si consideri che lo stesso comma 3 prevede poi la possibilita' di formazione del silenzio-rigetto a fronte delle impugnazioni presentate dei produttori interessati. Risultando materialmente impossibile per l'AIMA fornire una decisione sui migliaia di ricorsi presentati con riferimento ai pubblicati bollettini (dei quali e' stata rilevata da piu' parti la estesa erroneita'), la previsione del rigetto tacito degli stessi per decorrenza del termine fissato si risolve nella necessita' di una ulteriore impugnazione giurisdizionale nel successivo termine di sessanta giorni: con la conseguenza di grave pregiudizio alla gia' precaria funzionalita' dei tribunali amministrativi regionali, di un oneroso esborso monetario per oneri legali da parte dei numerosi produttori ricorrenti (il piu' delle volte di gran lunga superiore rispetto all'interesse che si intende far valere); ed infine di un prolungamento sine die della definizione delle quote latte effettivamente spettante a ciascun produttore (contrastando tale inevitabile ritardo con la conclamata urgenza di detta definizione). Il sistema di impugnazione delineato dell'impugnato decreto-legge risulta quindi palesamente irrazionale, macchinoso, ingiustificato; e' fatto apposta per non garantire ne' una certezza di diritto per i destinatari della emanata normativa ne' per conseguire quegli obiettivi di razionalizzazione delle quote per il quale il convertito decreto-legge e' stato adottato facendo riferimento proprio alla "straordinaria necessita' ed urgenza". I suddenunciati profili di irrazionalita' determinano una sicura lesione della competenza istituzionale della Regione ricorrente, nella materia agricolo-zootecnica: giacche' essa gia' esclusa da ogni attivita' di intervento collaborativo o partecipativo sulla delicata materia delle riduzioni delle quote, si ritrova nell'impossibilita' di svolgere le proprie attribuzioni nel comparto della politica agraria alterato da un ampio contenzioso. 4.4 - Ulteriori motivi di illegittimita' costituzionale per irragionevolezza vanno denunciati con riferimento anche al convertito art. 3. In generale si rileva che detto articolo si collega alla decisione - gia' assunta dal Governo con il precedente decreto-legge n. 440/1990 reiterato con il decreto-legge n. 542/1996, convertito con modificazioni con la legge n. 649/l996 (anch'essa oggetto di impugnazione da parte della ricorrente Regione) - di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori; stabilendosi che per il periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (tali previsioni peraltro gia' sono state oggetto di eccezione di legittimita' costituzionale di fronte a codesta ecc.ma Corte). Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della regione di una multa di importo superiore agli otto milioni e duecento milioni. Al contrario la compensazione in sede di associazioni di produttori avrebbe evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta milioni, il quale avrebbe consentito di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attivita' e aziende che sono in fase di sviluppo. La ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che l'impugnata legge n. 642/1996 risulti costituzionalmente illegittima anche con riferimento al convertito art. 3 del decreto-legge n. 552/1996, in quanto detta disposizione appare violativa delle competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di agricoltura e zootecnia, in quanto l'atto legislativo statale contiene una disciplina irrazionale ed emanata in dispregio del principio di leale collaborazione. In particolare deve sottolinearsi che i criteri dettati al primo comma non favoriscono il settore produttivo zootecnico della ricorrente regione sono stati assunti senza che la relativa previsione fosse stata sottoposta specificatamente al parere della stessa. Il successivo secondo comma disciplina la compensazione nazionale, la quale invece dovrebbe essere preceduta dalla compensazione a livello di associazione di produttori, come originariamente previsto dalla legge n. 468/1992; le cui previsioni sono state illegittimamente rese inefficaci infine dalla citata Legge n. 649/1996 convertitiva del decreto-legge n. 542/1996. Il terzo comma stabilisce che limitatamente al periodo 1995-1996 la compensazione nazionale sia effettuato entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui al precedente art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Prevede poi che gli acquirenti versino il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale. Si tratta di una ulteriore norma retroattiva, la quale assume a parametro della compensazione nazionale l'emanato bollettino n. 2 AIMA, notariamente affetto da tali errori da essere inutilizzabile da parte della regione, alla quale non e' neppure noto l'esito concreto dei ricorsi. Infine, il quinto comma dello stesso articolo 3 risulta violativo dell'art. 4 e 8 dello Statuto in ragione della definizione (autoritativa) dei criteri di redistribuzione in ambito regionale delle quote provenienti dal programma di abbandono: al contrario il pieno riconoscimento delle attribuite competenze regionali in materia di agricolture zootecnica richiede che la determinazione dei medesimi criteri sia pienamente affidata alle regioni.
P. Q. M. Per le considerazioni contestative sopra illustrate ed in accoglimento del presente ricorso si chiede conclusivamente che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 642, concernente la "Conversazione in legge con modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi urgenti nel settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996", in riferimento agli artt. 2 e 3 di detto decreto-legge per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, n. 2 e 8 dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), nonche' del principio della leale collaborazione. Trieste-Roma, addi 16 gennaio 1997 L'Avvocato della Regione: Fusco 97C0090