N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 gennaio 1997

                                 N. 3
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
 Giulia)
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di produzione lattiera - Rientro
    nelle  quote  stabilite  -  Disciplina  -  Validita'  e  salvezza,
    riconosciuta  con  legge di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996,
    n.  552,  degli  atti  e  provvedimenti  adottati,  degli  effetti
    prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base, tra gli altri,
    dei  non convertiti dd.-ll.  6 settembre 1996, n. 260 e 23 ottobre
    1996, n. 463 - Richiesta della regione ricorrente che le questioni
    di legittimita' costituzionale da essa sollevate nei ricorsi  gia'
    proposti  al  riguardo,  e in particolare le censure formulate per
    violazione  del  precetto  statutario   esigente   nel   caso   la
    partecipazione del Presidente della regione alle deliberazioni del
    Consiglio   dei  Ministri  relative  ai  suddetti  decreti,  e  al
    principio di leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni,  siano
    trasferite sulle citate disposizioni di sanatoria.
 Agricoltura  -  Regime  comunitario  di produzione lattiera - Rientro
    nelle quote stabilite - Disciplina -  Conversione  in  legge,  con
    modificazioni,  di disposizioni del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552,
    a sua volta riproduttivo di  disposizioni  dell'abrogato  d.-l.  6
    settembre   1996,  n.  463  -  Prevista  pubblicazione,  da  parte
    dell'AIMA, entro il 31  marzo  1996,  di  appositi  bollettini  di
    aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei
    quantitativi  ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione
    a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti,
    della  efficacia  di  accertamento  definitivo   delle   posizioni
    individuali,  con  effetto  vincolante  anche  nei confronti degli
    acquirenti,  ai   fini   della   trattenuta   e   del   versamento
    supplementare  eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' di
    tale normativa, che impedisce agli  imprenditori  del  settore  di
    programmare   la   produzione   adeguandola  alle  quote  ad  essi
    assegnate,  in  contrasto,  fra  l'altro,   con   i   criteri   di
    programmazione,  per  il  futuro, delle campagne lattiere, fissati
    (in riferimento al periodo 1 aprile-31 marzo) dal regolamento  CEE
    n.  804/1968  -  Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le
    determinazioni  dell'AIMA,  che,  data  la  confermata  esclusione
    dell'autocertificazione  dei  quantitativi prodotti, gia' prevista
    da legge precedente, e  la  evidente  impraticabilita'  della  pur
    prevista  opposizione  (ma  con  applicazione del silenzio-rifiuto
    alla  scadenza  di  un  brevissimo  termine)  alla  stessa   AIMA,
    costringe  gli  interessati,  nella  loro generalita', a ricorrere
    all'autorita'  giurisdizionale,  con  conseguenti  prolungate   ed
    onerose  incertezze  - Disposizione da parte dell'AIMA anche della
    compensazione, in ambito  nazionale,  tra  le  maggiori  e  minori
    quantita' di prodotto consegnate, adottata in luogo del sistema di
    compensazione   (ammesso   da   legge   precedente  e  assai  piu'
    conveniente  per  gli  allevatori   del   Friuli-Venezia   Giulia)
    effettuata  in  ambito regionale dalle associazioni di produttori,
    con  obbligo  degli  acquirenti  di  versare  il  dovuto  prelievo
    supplementare,  sulla  base  di  appositi elenchi redatti pur essi
    dall'AIMA, anche per il periodo 1995-96, entro il 31 gennaio  1997
    - Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della
    definizione  dei  criteri  di  redistribuzione in ambito regionale
    delle quote derivanti dal programma  di  volontarie  rinunce  alla
    produzione, con sottrazione alle regioni di una competenza ad esse
    spettante  al riguardo in modo esclusivo - Contrasto, in tutti gli
    aspetti   della   suddetta   normativa   con   il   principio   di
    ragionevolezza  -  Insuscettibilita'  del decreto-legge n. 552, in
    quanto emanato in palese difetto  dei  presupposti  costituzionali
    della  provvisorieta'  e  straordinaria  necessita' ed urgenza, ad
    essere convertito in legge - Deducibilita' di tali  violazioni  da
    parte  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  quanto entrambe
    incidenti sulle competenze primarie della  stessa  in  materia  di
    agricoltura  e  zootecnia - Violazione, altresi', del principio di
    leale cooperazione tra  Stato  e  regioni,  per  la  non  prevista
    partecipazione   delle   regioni  ai  procedimenti  relativi  alla
    riduzione   delle   quote    individuali,    partecipazione    non
    adeguatamente  salvaguardata  dal  previsto parere, da rendersi al
    riguardo, per tramite del Ministero delle  risorse  agricole,  dal
    Comitato  permanente  delle politiche agroalimentari e forestali -
    Richiamo alle sentenze nn.  360/1996, 29/1995, 314/1990, 544/1989,
    1044 e 302 del 1988 e 520/1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995.
 (Legge  20  dicembre  1996,  n.  642,  art.  1, commi 2 e 5; d.-l. 23
    ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,  nella  legge
    20 dicembre 1996, n. 642, artt. 2 e 3).
 (Cost.,  artt.  3  e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt.
    4, n. 2, 8, 44).
(GU n.6 del 5-2-1997 )
   Ricorso, della regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  in  persona
 del    presidente  della  Giunta regionale pro-tempore sig. Giancarlo
 Cruder, rappresentata e difesa, come da delega in calce  al  presente
 atto  ed  in  virtu'  della delibera della Giunta regionale 9 gennaio
 1997,  n.  32,  dall'avv.  Renato  Fusco,  avvocato  della   regione,
 eleggendo  domicilio presso l'Ufficio di rappresentanza della regione
 stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il Presidente del
 Consiglio dei Ministri in carica,  rappresentato  e  difeso  ex  lege
 dall'Avvocatura   generale   dello  Stato  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge  20  dicembre
 1996, n. 642, concernente la "Conversione in legge con modificazioni,
 del  d.-l.  23  ottobre  1996  n. 552, recante interventi urgenti nei
 settori agricoli e fermo biologico della  pesca  per  il  1996",  per
 quanto  attiene agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, concernenti il
 regime comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt.
 3 e 77 della Costituzione, nonche' degli artt.  4  n.  2  e  8  dello
 Statuto  di  autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio
 1963 n. 1), nonche' del principio della leale collaborazione.
                                In fatto
   (A) - La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata costituita
 con legge costituzionale 31 gennaio  1996  n.  1,  approvativa  dello
 Statuto speciale.
   Con  l'art.  4  di  detta  legge  costituzionale  ad  essa e' stata
 attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva  in  numerose
 materie,  tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia (art.
 4, n.  2).
   Correlativamente  il  successivo  art.  8  ha  ad  essa   demandato
 l'esercizio  delle  funzioni  amministrative  nelle materie assegnate
 alla rispettiva competenza legislativa.
   Pure deve essere rilevato che  l'art.  44  dello  Statuto  medesimo
 espressamente  stabilisce  che  "Il presidente della Giunta regionale
 interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito,
 quando sono trattate  questioni  che  riguardino  particolarmente  la
 regione".
   Anche  si  evidenzia  che  per  la materia dell'agricoltura e della
 zootecnica  sono  state  trasferite  le  attribuzioni  degli   organi
 centrali  e  periferici  dello  Stato  con  le  norme  di  attuazione
 statutaria - di cui all'art. 65 St. - contenute nel d.P.R. 26  agosto
 1965,  n.    1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 e nel d.P.R. 15
 gennaio 1987 n. 469.
   (B) - E' noto che la disciplina del regime delle c.d.  quote  latte
 e' stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n.  486
 (dopo  un annoso conflitto con l'allora esistente Comunita' economica
 europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/1968 e  seguenti)
 allo  scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato
 europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata.
   Con l'art. 2 comma 1 di detta legge veniva  attribuito  all'Azienda
 di   Stato   per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  (AIMA)  la
 pubblicazione di "bollettini" indicanti gli elenchi dei produttori  e
 quantitativi  ad  essi  spettanti su base provinciale da trasmettersi
 alle regioni.
   Nel  successivo  secondo comma dello stesso art. 2 per i produttori
 aderenti alle associazioni UNALAT e  AZOOLAT  si  prevedeva  che  "le
 quote  per  le  consegne  e  le  vendite sono articolate in due parti
 distinte":  di cui la quota A  rapportata  alla  produzione  lattiera
 commercializzata  nel  periodo  1988  e  1989; e la quota B calcolata
 nella maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.
   Il terzo comma determinava invece la quota  per  i  produttori  non
 aderenti alcuna associazione.
   In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n.
 804/1968   imponeva   una   periodica  rideterminazione  delle  quote
 nazionali di produzione lattiera di spettanza con  il  settimo  comma
 dello  stesso  art. 2 si affidava alla regione il compito di svolgere
 periodici controlli sull'entita'  della  produzione  commercializzata
 dai  singoli  produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali
 diminuizioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino.
   Infine  il  comma  ottavo  demandava  al   decreto   del   Ministro
 dell'agricoltura e foreste, previo parere della Conferenza permanente
 per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
 Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni  professionali  agricole
 maggiormente rappresentative e a livello nazionale, la fissazione dei
 criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le
 quote  nazionali  stabilite in sede comunitaria risultassero superate
 dalla quaitita' attribuita in via provvisoria ai produttori.
   In attuazione di tale legge veniva emanato  il  d.-l.  23  dicembre
 1994  n.  727,  poi  convertito  nella  legge 24 febbraio 1995 n. 46,
 riguardante appunto "Norme per l'avvio degli  interventi  programmati
 in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota
 comunitaria".
   In  esecuzione  pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/1992,
 all'art.  2   si   stabiliva:   "...di   procedere   alla   riduzione
 prioritariamente  della  quota  A non in produzione e successivamente
 della quota B assegnata ai produttori" in  base  a  taluni  parametri
 quantitativi;  ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori
 operanti in zone  montane  ed  in  quelle  svantaggiate  (o  ad  esse
 equiparate), nonche' nelle isole.
   Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione
 nei rapporti tra venditori ed acquirenti.
   Nei  due  citati  atti legislativi veniva omessa ogni previsione di
 consultazione  delle  Regioni  che  pure  era   stata   espressamente
 stabilita nella legge n. 468/1992.
   Il  decreto-legge  n. 727/1994 e la legge di conversione n. 46/1995
 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte  costituzionale  da
 parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro
 eccepivano   l'illegittima   esclusione  della  previa  consultazione
 regionale per l'adozione degli atti riguardanti  la  riduzione  della
 produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata.
   Con   la   sentenza   28  dicembre  1995  n.  520  si  accoglievano
 parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare  si  dichiarava  la
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 2 comma 1 della legge stessa
 nella parte in  cui  non  erasi  previsto  il  parere  delle  regioni
 direttamente  interessate  al  procedimento  di riduzione delle quote
 assegnate ai  produttori  di  latte:  motivandosi  espressamente  che
 risultava  fondata  la  censura  di  violazione degli artt. 117 e 118
 della  Costituzione  (che  attribuiscono   alle   regioni   ordinarie
 competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e
 del   principio  della  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni
 medesime.
   (C) - Con decreto-legge 15 marzo 1996  n.  124  intitolato  "Regime
 comunitario   di   produzione  lattiera"  il  Governo  e'  nuovamente
 intervenuto con decretazione d'urgenza per disciplinare la materia. E
 con l'art.  1:
     si demandava nuovamente all'AIMA la  pubblicazione  di  "appositi
 bollettini  di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di
 quota  e  dei  quantitativi  ad  essi  spettanti   nel   periodo   di
 applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996";
     si  attribuiva  il  valore  di "... accertamento definitivo delle
 posizioni individuali" dei dati derivanti da tali bollettini;
     si predeva un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le
 determinazioni dei bollettini, da proporre   "...  entro  il  termine
 perentorio  di  quindici  giorni alla pubblicazione dei bollettini da
 parte della regione", attribuendo altresi' valore di silenzio-rigetto
 alla mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i  successivi
 trenta  giorni.   Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis
 dopo l'art.   5 della legge  n.  468/1992,  stabilendosi  criteri  di
 compensazione  "a  partire  dagli  adempimenti concernenti il periodo
 1995/1996" a favore dei produttori sia della quota A che della  quota
 B,  nonche'  di  quelli  operanti nelle zone di montagna e delle zone
 svantaggiate.   Si pone nel massimo  rilievo  come  anche  in  questo
 decreto-legge  si  era  completamente  omesso  di prevedere il parere
 delle regioni interessate alla determinazione riduttiva  delle  quote
 latte,  in evidente spregio della gia' citata sentenza n. 520/1995 di
 codesta ecc.ma Corte.  Pure va rappresentato come, in applicazione di
 tale decreto-legge, la regione Friuli-Venezia  Giulia  aveva  fornito
 all'AIMA  puntualmente  i  dati  per  la formazione dei bollettini di
 aggiornamento; ma  non  ha  provveduto  poi  alla  pubblicazione  dei
 bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n.
 124/1996)  trasmessi  dall'AIMA  stessa  alla regione medesima per la
 pubblicazione, in quanto gli uffici regionali competenti verificavano
 i detti bollettini una notevolissima serie  di  errori  dei  dati  di
 assegnazione   delle  quote.     Sebbene  detti  errori  risultassero
 evidentissimi, ripetutamente segnalati e  documentalmente  comprovati
 dalla  regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla
 rettificazione prima della pubblicazione  regionale.  Di  talche'  la
 regione  era  costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un
 legittimo impedimento,  rappresentato  dalla  gia'  rilevata  diffusa
 erroneita'  dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella
 articolata comunicazione dd. 13  maggio  1996  del  presidente  della
 Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta
 al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali e al
 direttore dell'AIMA.
   (D) - In presenza di tale situazione di grave e colpevole  mancanza
 di   leale   collaborazione   tra  gli  organi  statali  e  regionali
 interveniva l'ulteriore d.-l.  16  maggio  1996  n.  260  (ugualmente
 riguardante  il  "Regime  comunitario di produzione lattiera") con il
 quale si e' praticamente reiterato il d.-l.  15  marzo  1996  n.  124
 prima  della  sua  scadenza  ed in ragione della mancata conversione.
 Detto ultimo decreto-legge si appalesava sostanzialmente, identico al
 precedente d.-l. n. 124/1996, differenziandosene solo per una diversa
 articolazione  (in  tre  articoli e in piu' commi) delle disposizioni
 gia'  presenti  nel  decreto-legge  reiterato.  Il  decreto-legge  n.
 260/1996  veniva  impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta
 ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub r.g. n. 25/1996).
   (E)  -  Tale  decreto   veniva   successivamente   sostituito   dal
 decreto-legge  8  luglio 1996 n. 353, recante "Interventi urgenti nei
 settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996".    Detto
 ultimo  decreto-legge  prevedeva  all'art.  2  la preventiva acquisiz
 ione da parte del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
 forestali   del  parere  del  "Comitato  permanente  delle  politiche
 agroalimentari  e  forestali"  ai  fini  della  pubblicazione   degli
 appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996.
   Inoltre, in particolare si prevedeva:
     il   versamento   entro   il   30  settembre  1996  del  prelievo
 supplementare  dovuto  sulla  base  di   appositi   elenchi   redatti
 dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale, con riferimento al
 periodo 1995-1996;
     il  programma  di  volontario  abbandono  totale o parziale della
 produzione lattiera redatto dall'AIMA;
     la riassegnazione  delle  quote,  assicurando  l'attribuzione  di
 almeno  il  50%  alla  Regione  di provenienza, dettando i criteri di
 priorita';
     per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la
 cessione della quota latte.
   Con l'ennesimo successivo d.-l. 8  agosto  1996  n.  440,  venivano
 emanate  norme  concernenti  il  "Differimento di termini previsti da
 disposizioni legislative in materia di interventi in campo  economico
 e sociale".
   All'art.  11  rubricato "Regime comunitario di produzione lattiera"
 si stabiliva principalmente - e con effetto  retroattivo  -  che  dal
 periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa
 l'applicazione  dei  commi  5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della Legge n.
 468/1992 in concreto annullando  la  procedura  di  compensazione  in
 ambito regionale effettuata alle Associazioni di produttori.
   A seguito di tale nuovo regime normativo i produttori della regione
 Friuli-Venezia  Giulia sono incorsi in pagamenti per la compensazione
 di importo complessivo superiore a 8 miliardi e 200  milioni,  contro
 gli  822 milioni calcolati con la compensazione ni ambito regionale a
 livello di Associazione di produttori.
   Veniva quindi emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre  1996  n.  463,
 recante  "Interventi  urgenti  nei settori agricoli e fermo biologico
 della pesca per  il  1996",  riproduttivo  del  precedente  d.-l.  n.
 353/1996  e  anch'esso  impugnato  dalla  ricorrente regione avanti a
 codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente sub - r.g. n. 40/1996).
   (F) - Per completezza di illustrazione si rende noto che in data 20
 settembre 1996 questa regione pubblicava l'"avviso" che i  bollettini
 AIMA  contenenti  l'elenco  dei  produttori  di latte vaccino e delle
 corrispondenti quote latte di fine campagna 1995/1996  erano  esposti
 all'Albo  degli  ispettori  provinciali  dell'agricoltura di ciascuna
 provincia;  e  cio'  al  fine  di  permettere  agli  interessati   la
 proposizione del ricorso all'AlMA entro il termine di quindici giorni
 dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo.
   (G)  -  L'ulteriore recente intervento del Governo sulla materia de
 qua maldestramente disciplinata nel modo sin qui descritto - con atti
 legislativi provvisori, assunti esclusivamente a livello centrale, in
 assenza di qualsiasi   concordamento con  le  autonomie  regionali  e
 puntualmente  oggetto  di  ripetute  impugnazioni di fronte a codesta
 ecc.ma Corte - e' stata la contemporanea pubblicazione del d.-l.   23
 ottobre  1996,  n.  542, recante "Differimento di termini previsti da
 disposizione legislative in materia di interventi in campo  economico
 e  sociale";  e del d.-l. 23 ottobre 1996 n. 552, recante "Interventi
 urgenti nei settori agricoli e fermo biologico  della  pesca  per  il
 1996".    Il  primo  citato  d.-l.  n.  542/1996  che ha puntualmente
 reiterato le suddette disposizioni del precedente d.-l. n.  440/1996,
 e'  oggetto  anch'esso  di  ulteriore  impugnazione  avanti a codesta
 ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risulta  pendente
 sub  r.g.    n.  45/1996).   Il secondo (anch'esso impugnato avanti a
 codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione,  ove  risulta
 pendente   sub  r.g.  n.    46/1996)  ha  reiterato  puntualmente  le
 disposizioni del pure gia' impugnato d.-l. n. 463/1996.
   (H) - Infine l'ultimo intervento normativo  sulla  materia  di  cui
 trattasi  e'  stato  realizzato  con l'art. 1 della legge 20 dicembre
 1996 - oggetto del presente ricorso - con cui si e' -  finalmente|  -
 provveduto  alla  conversione  (con  modificazioni)  dell'ennesimo ed
 ulteriore d.-l. n.  552/1996.    Per  quanto  attiene  alla  presente
 impugnazione,  si  fa  rilevare  che  con  il  convertito  art. 2 del
 suddetto  d.-l.  n.  552/1996,  dedicato  al  "Regime  di  produzione
 lattiera":
     al  comma 1 si prevede la pubblicazione da parte dell'AIMA, entro
 il 31 marzo 1996, di  appositi  bollettini.  di  aggiornamento  degli
 elenchi  dei  produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi
 spettanti nel periodo di applicazione del  regime  comunitario  delle
 quote   latte   1995-1996.  Tali  appositi  bollettini  costituiscono
 accertamento definitivo delle posizioni individuali  e  sostituiscono
 ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per
 il  periodo  indicato.  Ai  fini di detta pubblicazione si prevede la
 preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole,
 alimentari e forestali  del  parere  del  Comitato  permanente  delle
 politiche  agroalimentari  e  forestali, sui criteri per la riduzione
 delle quote individuali prevista dall'articolo 2, primo comma,  della
 legge 24 febbraio 1995, n. 46;
     al  secondo comma si stabilisce l'abrogazione dell'art. 2-bis del
 d.-l. n.  727/1994,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
 46/1995,  venendo cosi' esclusa la possibilita' di autocertificazione
 delle produzioni;
     al terzo comma si e' definitivamente confermata  la  possibilita'
 di proporre ricorso in opposizione all'AlMA avverso le determinazioni
 dei  bollettini,  gia'  prevista  nei  precedenti  decreti-legge  nn.
 124/1996, 260/1996, 353/1996, 463/1996.  Il  ricorso  deve  pervenire
 all'AIMA  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione dei
 bollettini  da  parte  della  regione  o  della  provincia  autonoma,
 dovendosi l'Azienda pronunciare nei successivi trenta giorni. Decorso
 inutilmente  tale  termine il ricorso si intende respinto e contro il
 provvedimento  impugnato  e'  esperibile  il  ricorso   all'autorita'
 giudiziaria competente o il ricorso straordinario al Presidente della
 Repubblica;
     al  quarto  comma  si  prevede che ai fini della trattenuta e del
 versamento del prelievo supplementare  eventualmente  dovuto  per  il
 periodo   1995-1996,   gli   acquirenti  sono  tenuti  a  considerare
 esclusivamente le quote  individuali  risultanti  dai  bollettini  di
 aggiornamento di cui al comma 1.
   Il  successivo convertito art. 3 (concernente "Modifiche alla legge
 26 novembre 1992 n. 468, e altre disposizioni"):
     al primo comma sostituisce il comma 12 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992, stabilendo che qualora si  determinino  le  condizioni  per
 l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AlMA, essa
 puo'  avvalersi  della  collaborazione  di enti pubblici od organismi
 privati.  La  compensazione  viene  effettuata  criteri  puntualmente
 stabiliti  dal medesimo comma, mentre l'originaria disposizione della
 legge n. 468/1992 prevedeva che detti criteri fossero  stabiliti  dal
 Ministro competente, sentite le regioni;
     al  secondo  comma fissa i termini per la compensazione nazionale
 ed istituisce il monitoraggio del latte commercializzato;
     al terzo comma prevede che  la  compensazione  nazionale  per  la
 campagna  1995/1996  e'  effettuata  entro  il 25 settembre 1996, con
 riferimento  ai bollettini di cui all'art. 2 comma 1, e tenuto  conto
 dell'esito  dei  ricorsi.  Gli  acquirenti  entro  il 31 gennaio 1997
 devono versare il  prelievo  supplementare  dovuto  a  seguito  della
 suddetta compensazione;
     ai  commi  4 e 5. disciplina il programma volontario di abbandono
 totale o parziale della produzione  lattiera  e  alla  riassegnazione
 delle quote;
                              In diritto
   L'artico1o  1  della  legge  n.  642/1996,  per quanto attiene alla
 conversione in legge degli artt. 2 e 3 del d.-l. 23 ottobre 1996,  n.
 552 risulta costituzionalmente illegittimo per i seguenti
                                Motivi
   (1)   -  In  via  preliminare  la  ricorrente  regione  rileva  che
 l'articolo 1 della legge n. 642/1996 stabilisce ai commi 2  e  5  che
 restano  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati e sono fatti
 salvi gli effetti prodottisi ed  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla
 base,  tra gli altri, dei decreti-legge n. 260/1996, e n. 463/1996: i
 quali sono stati impugnati dalla ricorrente regione dinanzi a codesta
 ecc.ma Corte.  Si richiede pertanto, in ossequio ai principi  sanciti
 con  la  sentenza n. 84/1996 di codesta ecc.ma. Corte medesima che le
 questioni  di  illegittimita'  costituzionale  gia'  sollevate  dalla
 ricorrente  Regione  in  riferimento  a tali menzionati decreti siano
 trasferite alle citate disposizioni di  sanatoria.    Tale  richiesta
 viene  avanzata  con  particolare  riferimento  anche  alla  eccepita
 illegittimita' costituzionale delle norme emanate con i summenzionati
 decreti-legge derivante dalla rilevata violazione dell'art. 44 St.  e
 del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni.
   (2)   -  Violazione  dell'art.  77  della  Costituzione  anche  con
 riferimento agli artt. 4 n. 2, 8 e 44 St.  (legge  costituzionale  31
 gennaio  1963  n.1)  nonche' del principio della leale collaborazione
 tra Stato e regioni.
    2.1  -  Venendo  al  merito,  della  sollevata  questione,  devesi
 ribadire   come  risulti  evidente  che  nessuna  delle  disposizioni
 contenute negli artt. 2 e 3 del convertito d.-l. n. 552/1996, risulta
 in qualche modo diretta a far fronte a nuove situazioni di fatto  che
 appaiono  di tale "straordinaria necessita' ed urgenza" da richiedere
 l'utilizzo  del  decreto-legge  e  non  l'attivazione  dell'ordinario
 procedimento  di approvazione e promulgazione di una legge ordinaria.
 All'evidenza la materia regolata dall'impugnata disposizione  risulta
 essere  in  sintesi la pubblicazione di "bollettini di aggiornamento"
 riguardanti gli elenchi dei produttori ed i quantitativi delle  quote
 latte  ed  essi  spettanti, nonche' le modalita' di svolgimento della
 compensazione  nazionale.     Non  e'   ravvisabile   quindi   alcuna
 improcrastinabile   urgenza   ed  indiffer    ibilita'  di  una  tale
 disciplina che possa giustificare l'avvenuto ricorso alla eccezionale
 decretazione  d'urgenza.     La   violazione   dell'art.   77   della
 Costituzione  da parte del convertito decreto-legge risulta poi dallo
 stesso carattere reiterativo dei decreti-legge n. 124/1996, 260/1996,
 n. 353/1996 e n. 463/1996 ad esso precedenti.  Orbene, codesta ecc.ma
 Corte con la nota sentenza n. 360/1996 ha efficacemente affermato che
 il  decretolegge  iterato  o  reiterato  e'  violativo  del  precetto
 costituzionale   di   riferimento   "...perche'   altera   la  natura
 provvisoria della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il
 termine invalicabile previsto dalla Costituzione per  la  conversione
 in  legge;  perche'  toglie  valore  al carattere "straordinario" dei
 requisiti  della  necessita'  e  dell'urgenza,  dal  momento  che  la
 reiterazione  viene a stabilizzare e prolungare nel tempo il richiamo
 ai motivi gia' posti a fondamento del primo decreto; perche'  attenua
 la  sanzione  della  perdita retroattiva di efficacia del decreto non
 convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare
 nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilita' di  consolidare
 gli  effetti  determinati  dalla  decretazione  d'urgenza mediante la
 sanatoria finale della disciplina reiterata".
   Pure si e'  incidentalmente  rilevato  come  la  prassi  diffusa  e
 prolungata  della  reiterazione  incide negli equilibri istituzionali
 "...  alterando  i  caratteri  della  stessa  forma  di   governo   e
 l'attribuzione  della  funzione legislativa ordinaria al Parlamento",
 risultando in tal modo intaccata la stessa certezza del  diritto  nei
 rapporti  tra i diversi oggetti per l'impossibilita' di prevedere sia
 la durata nel tempo delle norme  reiterate  che  l'esito  finale  del
 processo  di  conversione.   Ancora la citata sentenza n. 360/1996 ha
 statuito che  "...  il  divieto  di  iterazione  e  di  reiterazione,
 implicito  nel disegno costituzionale, esclude, quindi che il Governo
 in caso di mancata conversione di un decreto-legge, possa riprodurre,
 con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo  o  di
 singole  disposizioni del decreto non convertito ove il nuovo decreto
 non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari)  motivi
 di  necessita'  ed  urgenza,  motivi  che, in ogni caso, non potranno
 essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata
 conversione del precedente decreto.  Se e' vero, infatti, che in caso
 di mancata conversione il Governo non risulta spogliato del potere di
 intervenire nella stessa materia con lo strumento della  decretazione
 d'urgenza,   e'   anche   vero  che,  in  questo  caso,  l'intervento
 governativo - per poter rispettare i limiti della straordinarieta'  e
 della  provvisorieta'  segnati dall'art.  77 - non potra' porsi in un
 rapporto di continuita' sostanziale con  il  decreto  non  convertito
 (come  accade  con  l'iterazione e con la reiterazione) ma dovra', in
 ogni  caso,   risultare   caratterizzato   da   contenuti   normativi
 sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di
 natura  "straordinaria".  Alla luce di tali chiarissimi ineludibili e
 condivisibili  principi  la  ricorrente   regione   nell'impugnazione
 dinanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  del d.-l. n. 552/1996 ha ritenuto
 indubitabile l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2  e  3  del
 decreto-legge  n. 552/1996 ora convertiti: dal momento che essi hanno
 formalmente e  sostanzialmente  riprodotto  in  assenza  di  nuovi  e
 sopravvenuti  presupposti  straordinari  di necessita' ed urgenza, il
 contenuto normativo degli artt. 2 e 3 del precedente e abrogato d.-l.
 n. 463/1996.
   2.2 - Deve essere precisato che la violazione  dell'art.  77  della
 Cotituzione  va  denunciata - come di seguito viene evidenziato - con
 diretto  riferimento  alla  lesione  delle   competenze   legislative
 primarie  della  Regione  nel  settore agricolo e zootecnico: essendo
 anammissibile  la  proposizione  di  tale  censura  anche  da   parte
 regionale quando essa incide sulle proprie attribuzioni  (sentenza n.
 29/1995)  e  risulti  di  palese evidenza (sentenza n. 165/1995).   E
 sotto tale aspetto deve eccepirsi che l'affermata sussistenza di  una
 apodittica ed ingiustificata "straordinaria necessita' ed urgenza" ha
 reso di fatto incompatibile e inattuabile la partecipazione regionale
 alle  scelte  legislative  che  con  il convertito decreto-legge sono
 state assunte nella delicata  materia  della  riduzione  delle  quote
 latte.    In  tal  modo  surrettiziamente  si  violano  le competenze
 regionali in materia; e quelle nel settore dell'agricoltura  e  della
 zootecnia  specificatamente  assegnate  alla  competenza  primaria ed
 esclusiva della ricorrente regione.
    2.3  -  E'  stato  nei   precedenti   ricorsi   pure   evidenziata
 l'ammissibilita'  di tale illustrata eccezione di incostituzionalita'
 in relazione ai principi  giurisdizionali  posti  da  codesta  ecc.ma
 Corte,  secondo i quali nei giudizi di legittimita' costituzionale in
 via principale l'interesse a ricorrere delle regioni  e'  qualificato
 esclusivamente  dalla  finalita'  di  ripristinare l'integrita' delle
 competenze costituzionalmente  garantite  alle  medesime  ricorrenti.
 Pertanto  le  regioni  in tale sede possano legittimamente far valere
 presunte  violazioni  concernenti  norme   costituzionali   regolanti
 l'esercizio  di  un  potere  governativo  - come appunto le norme che
 abilitano il Governo ad adottare decreti-legge soltanto  in  presenza
 di  situazioni  di  necessita'  ed  urgenza  - nella misura in cui le
 stesse  comportano  di  per  se'  lesione  diretta  delle  sfere   di
 competenza  costituzionalmente  attribuite  alle  autonomie regionali
 (cfr. sentenze  nn.  314/1990,  544/1989,  1044  e  302  del  1988  e
 29/1995).
   Un tanto puntualizzato, risulta palese che il Governo ha emanato le
 convertite   e   contestate   disposizioni   eludendo   il  dibattito
 parlamentare.  Qnindi la lesione delle  competenze  regionali  deriva
 direttamente dall'utilizzo della decretazione d'urgenza alla quale e'
 stato  fatto  ricorso  in  assenza  assoluta peraltro dei presupposti
 costituzionali per essa stabiliti. E cio' - pure ripetesi - in aperto
 dispregio delle chiare e puntuali statuizioni esplicitate da  codesta
 ecc.ma Corte con la piu' volte citata sentenza n. 520/1995.
   2.4  -  La  eccepita  violazione dell'art. 77 della Costituzione da
 parte del  d.-l.  n.  552/1996  implica  pure  che  sia  riconosciuta
 l'evidente  illegittimita'  costituzionale  dell'impugnata  legge  n.
 642/1996 convertitiva  del  medesimo  decreto-legge,  alla  luce  dei
 principi  sanciti da codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 29/1995.
 Detta  pronuncia  ha  innanzitutto  affermato   che   rientra   nelle
 competenze  di  codesta ecc.ma Corte l'accertamento della presenza in
 concreto dei presupposti di necessita' ed urgenza previsti  dall'art.
 77  della  Costituzione  per  l'adozione dei decreti-legge.   Cio' si
 giustifica in quanto la  preesistenza  di  una  situazione  di  fatto
 comportante   la   necessita'   e  l'urgenza  di  provvedere  tramite
 l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge,
 costituisce un requisito di  validita'  costituzionale  dell'adozione
 del   predetto  atto.    L'eventuale  mancanza  di  tale  presupposto
 configura  tanto  un  vizio  di   legittimita'   costituzionale   del
 decretolegge,   adottato   al  di  fuori  delle  ipotesi  applicative
 costituzionalmente previste, quanto  un  vizio  in  procedendo  della
 legge   di   conversione,   la   quale  nel  caso  ipotizzato  valuta
 erroneamente l'esistenza di  presupposti  di  validita',  in  realta'
 insussistenti,  e  quindi  converte  un  atto  che  non poteva essere
 legittimo oggetto di conversione.   La  ricorrente  regione  richiede
 quindi la declaratoria di illegittimita  ' costituzionale della legge
 n.  642/1996  nella parte in cui converte in legge gli articoli 2 e 3
 del d.-l. n. 552/1996: non sussistendo alcuna  preclusione  affinche'
 codesta  ecc.ma  Corte  proceda  all'esame  del decreto-legge e della
 conseguente legge di conversione sotto il profilo  dei  requisiti  di
 validita'  costituzionale  relativi alla preesistenza dei presupposti
 di cui all'art. 77 Cost.
   Ne' ostacola tale conclusione la  successiva  approvazione    delle
 citate   norme   da  parte  delle  Camere  in  sede  di  conversione,
 comportando essa una valutazione del tutto diversa e precisamente  di
 tipo  prettamente  politico,  sia  con  riguardo  al  contenuto della
 decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa.
   (3) - Violazione degli artt. 4 e  8  dello  Statuto  di  autonomia,
 approvato  con  Legge  costituzione 31 gennaio 1963 n. 1, nonche' del
 principio  della  leale   collaborazione   tra   Stato   e   regione,
 irragionevolezza della norma censurata.
   3.1  -  Si  e'  gia' sopra illustrato come la ricorrente Regione e'
 attributaria  di  competenza  primaria  esclusiva  -  legislativa  ed
 amministrativa  -  in  materia  di  agricoltura  e zootecnia ai sensi
 dell'art. 4, n.  2 dell'art. 8 della legge costituzionale n.  1/1963.
 L'impugnato art. 1 della legge n. 642/1996, convertitivo dell'art.  2
 del  decreto-legge  n.  552/1996,  sotto  un profilo generale risulta
 illegittimo  in  quanto  detto  articolo  2  appare  violativo  delle
 competenze   costituzionalmente   assegnate   alla  regione  autonoma
 Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della
 zootecnia; e sotto un profilo piu' specifico la norma  stessa  appare
 violativa  del principio di leale collaborazione tra Stato e regione,
 espressamente sancito con la gia' richiamata sentenza n. 520/1996  di
 codesta  ecc.ma  Corte con riferimento al precedente decreto-legge n.
 727/1994  (ed  alla  legge  di  conversione  n.   46/1995):   emanata
 quest'ultima   con   riguardo  quindi  alla  medesima  materia  della
 riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono
 presupposto giuridico del convertito d.-l. n. 552/1996.
    3.2 - In particolare la violazione di  detto  principio  di  leale
 collaborazione  veniva  sanzionato  puntualmente in tale apprezzabile
 decisione,  ritenendosi  fondata  l'allora  proposta   eccezione   di
 incostituzionalita'  "...  in relazione alla mancata previsione nella
 norma   inpugnata   di   qualsivoglia  partecipazione  regionale  nel
 procedimento di riduzione delle quote individuali: e  invero  ove  si
 considerano  i  contenuti  della  disciplina  in  esame  che  investe
 interventi  sulla  dimensione  produttiva  di  aziende  comprese  nel
 settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione
 delle Regioni dal procedimento in questione non puo' trovare adeguata
 giustificazione  ne'  in  relazione  all'urgenza con cui si e' dovuto
 provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale ne' in relazione
 alla presenza connessa a tale rientro di un  interesse  nazionale  al
 rispetto  di  impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro
 canto, considerare che la procedura sia adottata dall'art. 2, settimo
 comma della legge n. 468 del 1992 aveva  affidato  direttamente  alle
 regioni  la  riduzione  delle  quote assegnate, ove le stesse fossero
 risultate maggiori della produzione effettiva".  Ed ancora di seguito
 si puntualizzava che "... rispetto alla fattispec  ie regolata  dalla
 norma   in  esame...  la  presenza  regionale  andava  in  ogni  caso
 salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta  di  parere.  E
 questo tanto piu' ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla
 procedura  di  riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art.  2
 sono tali da involgere almeno in  prevalenza,  valutazioni  spettanti
 alla  sfera  dei  poteri  regionali".    Pur  essendo  stato  sancito
 autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di  garantire  la
 partecipazione  regionale  nel  procedimento di riduzione delle quote
 latte con  depracabile  ostinazione  il  Governo  ha  disatteso  tale
 statuizione  prescrittiva  procedendo illegittimamente all'emanazione
 dei numerosi  e  reiterati  decreti-legge  senza  alcuna  -  seria  e
 concreta  -  forma  di  collaborazione e coordinamento con le regioni
 attributarie   di   specifiche   potesta'   in   materia;   omettendo
 completamente  di  attivare ogni intesa o consultazione collaborativa
 pur ritenuta doverosa e necessaria  anche  da  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale con la citata sentenza n. 520/1995.
   3.3  -  L'inserimento  poi solo nel gia' impugnato decreto-legge n.
 463/1996 e quindi nell'ultimo convertito  decreto-legge  n.  552/1996
 (oggetto   dalla   presente   impugnazione)  della  previsione  della
 preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole,
 alimentari e forestali del  parere  del  "Comitato  permanente  delle
 politiche  agroalimentari  e  forestali" sui criteri per la riduzione
 delle quote individuali previsti dall'art. 2, comma 1, della legge n.
 46/1995  ai  fini  della  pubblicazione  degli  appositi   bollettini
 dell'AIMA, non puo' risultare sanante dell'inosservanza del principio
 di  cui  trattasi,  giacche'  almeno devesi richiedere ed ottenere il
 parere della Conferenza Stato-regioni.
   3.4 - I principi sanciti nella sentenza n. 520/1995 e quelli  della
 leale  collaborazione  appaiono palesamente elusi, essendosi comunque
 prevista  l'acquisizione  del  parere  del  Comitato  solo   in   via
 successiva,  dopo  cioe'.  che  gia'  erasi  pubblicati i bollettini|
 Tenuto conto infatti che il richiesto parere fa espresso  riferimento
 a  pubblicazione  effettuata  (o che dovevasi effettuare) entro il 31
 marzo 1996 (e quindi oltre dieci mesi  prima  rispetto  all'impugnata
 legge  n. 642/1996).   Tale irrazionale previsione dal punto di vista
 sostanziale costituisce una ulteriore conferma della  violazione  del
 medesimo  principio di leale collaborazione, oltre che inequivocabile
 conferma dell'assoluta mancanza dei presupposti costituzionali  della
 necessita'   ed   urgenza  relativamente  alla  serie  degli  emanati
 decreti-legge, conclusasi con la  conversione  in  legge  dell'ultimo
 decreto-legge n. 552/1996.
   (4)    -    Violazione   dell'art.   3   della   Costituzione   per
 irragionevolezza  delle  disposizioni  degli  artt.   2   e   3   del
 decreto-legge n. 463/1996, in riferimento agli artt. 4 e 8 St. (legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).
   4.1  - Illogico ed irragionevole risulta il convertito art. 2 primo
 comma, il quale stabilisce  che  "entro  il  31  marzo  1996"  l'AIMA
 pubblica  appositi  bollettini  di  aggiornamento  degli  elenchi dei
 produttori e dei  quantitativi  ad  essi  spettanti  nel  periodo  di
 applicazione  del  regime  comunitario  delle  quote latte 1995-1996.
 Innanzitutto detta disposizione appare del  tutto  incongrua  per  il
 fatto  che si dispone che venga pubblicato un bollettino "entro il 31
 marzo 1996" e quindi con  riferimento  ad  una  data  gia'  da  tempo
 trascorsa.    E'  ben  evidente  che  tale  incongruenza deriva dalla
 operata reiterazion  e della serie di decreti-legge  non  convertiti:
 ma   cio'   non   toglie  che  appare  manifestamente  irragionevole,
 chiaramente  inapplicabile  e  veramente  incomprensibile   per   gli
 operatori  interessati  che un atto legislativo imponga la fissazione
 di un termine gia' scaduto  per  l'effettuazione  di  un  adempimento
 amministrativo.   Secondariamente la evidente irragionevolezza deriva
 dalla  circostanza  che  con     la  richiamata   norma   impone   la
 pubblicazione  di  un  bollettino  di aggiornamento (avente carattere
 definitorio  e  costitutivo  dei   rapporti   e   delle   indicazioni
 quantitative  in  esso  contenute) per la campagna lattiera 1995-1996
 quando la campagna stessa e' gia' conclusa|
    Infatti il regolamento CEE n. 80/l968 (oggetto di applicazione con
 la legge n. 468/1992) stabilisce che la campagna  di  produzione  del
 latte  compresa  tra  il 1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.
 Conseguentemente non solo si impone il gia' scaduto  termine  del  31
 marzo  1996;  ma  incongruamente  si  viene  a  disciplinare  in  via
 irragionevolmente retroattiva la campagna annuale gia' conclusa  allo
 stesso  31  marzo  1996.   Il sistema previsto dal regolamento CEE n.
 804/1968 e seguenti e dalla legge n. 468/1992 non a caso prevedeva la
 pubblicazione dei bollettini entro il 31 gennaio di ciascun anno  per
 la  determinazione  degli  elenchi  aggiornati  dei  produttori e dei
 quantitativi ad essi spettanti nel periodo decorrente  dal  1  aprile
 successivo.  Dovendo  ovviamente svolgersi la funzione programmatoria
 in  via  preventiva  e  solo   in   via   successiva   il   controllo
 sull'attivita'   produttiva  lattiera.    L'avvenuta  fissazione  del
 termine del 3l  marzo  1996  all'art.  2  comma  1    del  convertito
 decreto-legge  sconvolge  quindi principio di corretta programmazione
 della campagna di produzione lattiera; risultando altresi'  contraria
 alle  prescrizioni  comunitarie in materia.   Tutto cio' non puo' che
 costituire ulteriore  violazione  delle  attribuz    ioni  regionali,
 risultando  una disciplina legislativa retroattiva inconciliabile con
 qualsivoglia  forma  di  collaborazione  e  comunque  violativa   dei
 corretti  rapporti Stato/regioni: in quanto sancisce ulteriormente la
 sottrazione alle regioni  di  qualunque  facolta'  di  programmazione
 della produzione lattiera.
   4.2  -  Il sistema dei ricorsi da parte dei produttori dissenzienti
 rispetto ai dati riportati nel pubblicato bollettino,  stabilito  poi
 dall'art.  2,  comma  3,  dello  stesso  convertito  decreto-legge n.
 552/1996  appare  irrazionale  ed  irragionevole   sotto   molteplici
 profili.
   Tralasciando  ogni considerazione critica sia sulla opportunita' di
 prevedere  l'ormai  desueto   "ricorso   in   opposizione"   per   la
 contestazione  delle  risultanze dei pubblicati bollettini, sia sulla
 estrema brevita' dei termini per la proposizione dei ricorsi  stessi,
 va  fatto  rilevare  pero'  come  risulti  contrario ai consolidati e
 pacifici principi della giurisprudenza non ammettere l'impugnabilita'
 immediata di  un  provvedimento  amministrativo;  ma  subordinare  la
 esperibilita' del ricorso al giudice amministrativo alla preventiva e
 necessaria proposizione dell'indicato rimedio oppositivo.
   L'imposizione  di  un  preventivo  ricorso  amministrativo  risulta
 ancora piu' illogica ove si consideri che lo stesso comma  3  prevede
 poi la possibilita' di formazione del silenzio-rigetto a fronte delle
 impugnazioni  presentate  dei  produttori  interessati.    Risultando
 materialmente  impossibile  per  l'AIMA  fornire  una  decisione  sui
 migliaia   di   ricorsi  presentati  con  riferimento  ai  pubblicati
 bollettini (dei quali e' stata  rilevata  da  piu'  parti  la  estesa
 erroneita'),  la  previsione  del  rigetto  tacito  degli  stessi per
 decorrenza del termine fissato si risolve  nella  necessita'  di  una
 ulteriore  impugnazione  giurisdizionale  nel  successivo  termine di
 sessanta giorni: con la conseguenza di grave  pregiudizio  alla  gia'
 precaria  funzionalita' dei tribunali amministrativi regionali, di un
 oneroso esborso monetario per oneri  legali  da  parte  dei  numerosi
 produttori  ricorrenti  (il  piu' delle volte di gran lunga superiore
 rispetto all'interesse che si intende far valere); ed  infine  di  un
 prolungamento   sine   die   della   definizione  delle  quote  latte
 effettivamente spettante  a  ciascun  produttore  (contrastando  tale
 inevitabile  ritardo con la conclamata urgenza di detta definizione).
 Il sistema di  impugnazione  delineato  dell'impugnato  decreto-legge
 risulta  quindi  palesamente irrazionale, macchinoso, ingiustificato;
 e' fatto apposta per non garantire ne' una certezza di diritto per  i
 destinatari   della  emanata  normativa  ne'  per  conseguire  quegli
 obiettivi di razionalizzazione delle quote per il quale il convertito
 decreto-legge e' stato adottato facendo  riferimento    proprio  alla
 "straordinaria  necessita'  ed urgenza".   I suddenunciati profili di
 irrazionalita'  determinano  una  sicura  lesione  della   competenza
 istituzionale     della    Regione    ricorrente,    nella    materia
 agricolo-zootecnica: giacche' essa gia' esclusa da ogni attivita'  di
 intervento collaborativo o partecipativo sulla delicata materia delle
 riduzioni  delle quote, si ritrova nell'impossibilita' di svolgere le
 proprie attribuzioni nel comparto della politica agraria alterato  da
 un ampio contenzioso.
   4.4   -  Ulteriori  motivi  di  illegittimita'  costituzionale  per
 irragionevolezza vanno denunciati con riferimento anche al convertito
 art. 3.
    In generale si rileva che detto articolo si collega alla decisione
 - gia'  assunta  dal  Governo  con  il  precedente  decreto-legge  n.
 440/1990  reiterato  con il decreto-legge n. 542/1996, convertito con
 modificazioni  con  la  legge  n.  649/l996  (anch'essa  oggetto   di
 impugnazione  da  parte  della ricorrente Regione) - di annullare con
 effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale
 effettuata dalle Associazioni di produttori; stabilendosi che per  il
 periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa
 l'applicazione  dei  commi  5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n.
 468/1992  (tali  previsioni  peraltro  gia'  sono  state  oggetto  di
 eccezione  di  legittimita' costituzionale di fronte a codesta ecc.ma
 Corte). Di  fatto  il  nuovo  sistema  conduce  all'applicazione  nei
 confronti  degli  allevatori  della  regione  di una multa di importo
 superiore agli otto milioni  e  duecento  milioni.  Al  contrario  la
 compensazione   in   sede   di  associazioni  di  produttori  avrebbe
 evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta milioni, il  quale
 avrebbe  consentito  di  avviare  un  processo  di  compensazione non
 traumatico fra le aziende che  sono  in  riduzione  dell'attivita'  e
 aziende  che  sono  in  fase  di  sviluppo.    La  ricorrente regione
 Friuli-Venezia Giulia  ritiene  che  l'impugnata  legge  n.  642/1996
 risulti  costituzionalmente  illegittima  anche  con  riferimento  al
 convertito art. 3 del decreto-legge  n.  552/1996,  in  quanto  detta
 disposizione    appare    violativa    delle   competenze   ad   essa
 statutariamente attribuite in materia di agricoltura e zootecnia,  in
 quanto l'atto legislativo statale contiene una disciplina irrazionale
 ed emanata in dispregio del principio di leale collaborazione.
   In  particolare  deve  sottolinearsi che i criteri dettati al primo
 comma  non  favoriscono  il  settore  produttivo   zootecnico   della
 ricorrente   regione   sono  stati  assunti  senza  che  la  relativa
 previsione fosse stata sottoposta specificatamente  al  parere  della
 stessa.    Il  successivo  secondo  comma disciplina la compensazione
 nazionale,  la  quale  invece   dovrebbe   essere   preceduta   dalla
 compensazione   a   livello   di  associazione  di  produttori,  come
 originariamente previsto dalla legge n. 468/1992; le  cui  previsioni
 sono state illegittimamente rese inefficaci infine dalla citata Legge
 n.  649/1996  convertitiva  del decreto-legge n. 542/1996.   Il terzo
 comma  stabilisce  che  limitatamente   al   periodo   1995-1996   la
 compensazione  nazionale  sia  effettuato entro il 25 settembre 1996,
 con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui  al  precedente
 art.  2,  comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Prevede poi
 che gli acquirenti versino il  prelievo  supplementare  entro  il  31
 gennaio  1997  sulla  base  di  appositi  elenchi redatti dall'AIMA a
 seguito della suddetta compensazione  nazionale.  Si  tratta  di  una
 ulteriore  norma  retroattiva,  la  quale  assume  a  parametro della
 compensazione nazionale l'emanato bollettino n. 2 AIMA,  notariamente
 affetto  da  tali  errori  da  essere  inutilizzabile  da parte della
 regione, alla quale non e' neppure noto l'esito concreto dei ricorsi.
 Infine, il quinto comma dello stesso  articolo  3  risulta  violativo
 dell'art.   4   e  8  dello  Statuto  in  ragione  della  definizione
 (autoritativa) dei criteri di  redistribuzione  in  ambito  regionale
 delle  quote  provenienti dal programma di abbandono: al contrario il
 pieno riconoscimento delle attribuite competenze regionali in materia
 di agricolture zootecnica richiede che la determinazione dei medesimi
 criteri sia pienamente affidata alle regioni.
                               P. Q. M.
   Per  le  considerazioni  contestative  sopra   illustrate   ed   in
 accoglimento  del  presente  ricorso  si  chiede  conclusivamente che
 codesta    ecc.ma    Corte    costituzionale    voglia     dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 1 della legge 20 dicembre
 1996,  n.  642,  concernente   la   "Conversazione   in   legge   con
 modificazioni,  del  d.-l. 23 ottobre 1996 n. 552, recante interventi
 urgenti nel settori agricoli e fermo biologico  della  pesca  per  il
 1996",  in  riferimento  agli  artt. 2 e 3 di detto decreto-legge per
 violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, degli artt. 4, n. 2
 e 8 dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31
 gennaio     1963  n.  1),   nonche'   del   principio   della   leale
 collaborazione.
    Trieste-Roma, addi 16 gennaio 1997
                    L'Avvocato della Regione: Fusco
 97C0090