N. 14 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione   della  Repubblica  italiana  -  Referendum  -  Impiego
 pubblico    -     Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle
 amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
 pubblico impiego - Vertenza sul mantenimento  o  meno  delle  attuali
 procedure  concorsuali  accentrate  -  Rispondenza al requisito della
 chiarezza - Ammissibilita'.
 
 (D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 38, come  sostituito  dall'art.
 18 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, e 39).
 
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1   della  richiesta  di
 referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 38, come sostituito
 dall'art. 18 del d.lgs.  23 dicembre 1993, n. 546, e 39 del d.lgs.  3
 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
  amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
 pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
 421), iscritto al n. 82 del registro referendum;
   Vista  l'ordinanza  in  data  26-27  novembre  1996  con  la  quale
 l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio  dell'8  gennaio  1997  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Udito  l'avvocato  Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei
 Consigli  regionali  della  Lombardia,  del  Piemonte,  della   Valle
 d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Puglia.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -    L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352   e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare presentata dai delegati  dei  Consigli  regionali
 della  Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria, Veneto e Puglia,
 sul seguente quesito: "Volete voi che  siano  abrogati  l'art.  38  e
 l'art.  39  del  d.lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, (Razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".
   2.  -  Con ordinanza in data 26-27 novembre 1996 l'Ufficio centrale
 per il referendum ha  dichiarato  la  legittimita'  della  richiesta,
 provvedendo  ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che
 l'originario  art.  38  del  decreto  legislativo  citato  e'   stato
 sostituito  dall'art.  18  del  d.lgs.  23  dicembre  1993,  n.  546.
 Pertanto, nella riformulazione operata dall'Ufficio centrale  per  il
 referendum,  la  richiesta  e'  del  seguente tenore: "Volete voi che
 siano abrogati l'art. 38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs.  23
 dicembre 1993, n. 546, e l'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
 (Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
 impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)?".
   3.  -  Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il Presidente ha convocato la Corte in camera di  consiglio  per  l'8
 gennaio  1997, disponendone la comunicazione ai delegati dei Consigli
 regionali promotori della richiesta referendaria ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo  comma,  della
 legge 25 maggio 1970, n. 352.
   4. - Nell'imminenza della data fissata per la camera di consiglio i
 delegati  dei  Consigli  regionali  delle  Regioni  promotrici  della
 richiesta referendaria hanno  depositato  una  memoria  nella  quale,
 rammentato   il   ruolo   di   enti   esponenziali  delle  rispettive
 collettivita' che spetta alle Regioni, si indica lo scopo del quesito
 referendario nella finalita' di evitare le lungaggini  derivanti  dai
 "maxiconcorsi"  accentrati  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
 ministri, evidenziando in particolare che le disposizioni, di cui  si
 chiede  l'abrogazione,  non  costituiscono  una  forma  obbligata  di
 attuazione dell'art. 97 della Costituzione, il  quale  individua  nel
 concorso  solo  la  forma  di  accesso  all'impiego  nelle  pubbliche
 amministrazioni, senza, peraltro, stabilire le  modalita'  attraverso
 le quali i concorsi debbono svolgersi.
                         Considerato in diritto
   1.   -      La   richiesta  di  referendum  abrogativo,  sulla  cui
 ammissibilita' la Corte e'  chiamata  a  pronunziarsi,  riguarda  gli
 artt.  38  e  39 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
 dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
 disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2  della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421).
   La  prima disposizione, come sostituita dall'art. 18 del d.lgs.  23
 dicembre 1993, n.  546,  sancisce,  al  comma  1,  il  principio  del
 concorso unico nelle pubbliche amministrazioni, disponendo che queste
 ultime  -  ad eccezione delle Regioni, delle amministrazioni, aziende
 ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali,  e  loro
 consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti
 di  ricerca  e di sperimentazione - reclutano il personale ricorrendo
 alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici predisposte  presso
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
   Dai  successivi  due commi della medesima disposizione e' prevista,
 rispettivamente, la facolta' di stabilire, con decreto del Presidente
 del Consiglio dei Ministri, ulteriori eccezioni al disposto del comma
 1 e, per converso, la facolta', per le amministrazioni non ricomprese
 nell'ambito di applicazione del medesimo comma  1,  di  ricorrere  al
 sistema  del  concorso  unico,  previe  intese  anche  ai  fini della
 ripartizione degli oneri.
   L'art. 39, a sua  volta,  nel  disciplinare  le  modalita'  per  lo
 svolgimento  dei  concorsi stessi e per l'assegnazione del personale,
 accentra le operazioni presso la medesima Presidenza  del  Consiglio,
 riservando   a   questa,   sulla   base   delle  comunicazioni  delle
 amministrazioni,  la fissazione del contingente dei posti da coprire,
 il bando di concorso e l'avvio delle relative procedure.
   2. - Cio' premesso, nessun dubbio sussiste  circa  l'ammissibilita'
 del quesito in rapporto alle ipotesi ostative espressamente enunciate
 dall'art.  75,  secondo  comma,  della  Costituzione,  posto  che  le
 disposizioni sulle quali si sollecita il responso popolare  non  sono
 strutturalmente  o funzionalmente inscrivibili nel novero delle leggi
 tributarie o  di  bilancio,  di  amnistia  o  di  indulto  ovvero  di
 autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
   Il  quesito  referendario  risponde,  inoltre,  al  requisito della
 chiarezza.  Dalla formulazione dello stesso si evince che esso  verte
 sul   mantenimento   o   meno  delle  attuali  procedure  concorsuali
 accentrate, restando, invece, non inciso il  principio  del  concorso
 nelle  pubbliche  amministrazioni,  in adempimento di quanto disposto
 dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. Principio che, in caso
 di eventuale abrogazione delle disposizioni  oggetto  di  referendum,
 potra'  continuare  a  trovare attuazione nelle diverse modalita' non
 toccate dal quesito.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile  la  richiesta  di  referendum  popolare  per
 l'abrogazione  dell'art.  38, come sostituito dall'art. 18 del d.lgs.
 23 dicembre 1993, n. 546, e dell'art. 39 del d.lgs. 3 febbraio  1993,
 n.  29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione delle amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
 impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
 richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27  novembre
 1996,  dall'Ufficio  centrale  per il referendum costituito presso la
 Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                         Il Presidente: Granata
                           Il redattore: Vari
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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