N. 40 SENTENZA 30 gennaio - 10 febbraio 1997

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
 
 Costituzione  della  Repubblica  italiana  -  Referendum - Istruzione
 pubblica - Scuola  elementare  -  Docenti  -  Abolizione  dei  moduli
 organizzativi   con   piu'   maestri   nelle  classi  -  Eliminazione
 dell'obbligo di adottare il modulo organizzativo dei "tre insegnanti"
 quale "unica necessaria e uniforme formula organizzativa  ed  impiego
 dei  docenti"  -  Intrinseca  mancanza di chiarezza della proposta di
 referendum mirante di per se' all'instaurazione di un sistema diverso
 in sostituzione di quello attualmente vigente - Inammissibilita'.
 
 (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
(GU n.7 del 12-2-1997 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO,   avv.  Massimo  VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    prof. Gustavo ZAGREBELSKY,   prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI MODONA,  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare per l'abrogazione del d. lgs. 16 aprile 1994, n.
 297,  recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
 ogni ordine e grado", limitatamente a:
   articolo  121,  comma  3 ("I docenti sono utilizzati secondo moduli
 organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del
 plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo;  qualora  cio'
 non  sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo
 moduli costituiti da quattro  docenti  su  tre  classi,  in  modo  da
 assicurare  in  ogni  scuola  l'orario  di attivita' didattica di cui
 all'articolo 129.");
   articolo 127,  comma  3,  limitatamente  alle  parole  "del  modulo
 organizzativo  di cui all'articolo 121" e comma 5, limitatamente alle
 parole  "A  tal  fine,  il  collegio  dei   docenti,   in   sede   di
 programmazione,   propone   al   direttore   didattico   i  necessari
 adattamenti in materia di costituzione dei moduli.";
   articolo 128, comma 3  ("Il  direttore  didattico,  sulla  base  di
 quanto  stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone
 l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi  di  ciascuno  dei  moduli
 organizzativi  di  cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti
 disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le  condizioni  per
 la  continuita'  didattica,  nonche'  la migliore utilizzazione delle
 competenze  e  delle  esperienze  professionali,   assicurando,   ove
 possibile, un'opportuna rotazione nel tempo."), comma 4 ("Nell'ambito
 dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e
 sono  contitolari  della  classe  o  delle  classi a cui il modulo si
 riferisce."), comma 5 ("Nei primi due anni della  scuola  elementare,
 per   favorire   l'impostazione   unitaria   e  pre-disciplinare  dei
 programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
 all'articolo 121 e',  di  norma,  tale  da  consentire  una  maggiore
 presenza  temporale  di un singolo docente in ognuna delle classi."),
 comma 6 ("La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per
 ambiti disciplinari, anche in riferimento allo  sviluppo  delle  piu'
 ampie  opportunita' formative.") e comma 7 ("Il collegio dei docenti,
 nel  quadro  della  programmazione  dell'azione  educativa,   procede
 all'aggregazione  delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla
 ripartizione del tempo da  dedicare  all'insegnamento  delle  diverse
 discipline  del  curricolo  secondo  i  criteri definiti dal Ministro
 della pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale  della
 pubblica istruzione, tenendo conto:
   a)  dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni
 della scuola elementare;
   b) dell'esigenza di non raggruppare  da  sole  o  in  unico  ambito
 disciplinare  l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
 musica e l'educazione motoria.");
   articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente  alle  parole:  "e
 che  l'organizzazione  didattica  preveda la suddivisione dei docenti
 per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128." e  comma  3
 ("I   posti   derivanti  da  eventuali  soppressioni  delle  predette
 attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati  esclusivamente  per
 l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.");
   articolo  131,  comma 1, limitatamente alle parole: "da attuarsi in
 incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo";
   articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: "per l'attuazione
 del modulo  organizzativo",  comma  5  ("Il  modulo  organizzativo  e
 didattico   di  cui  agli  articoli  121,  128  e  130,  si  realizza
 gradualmente, con la  conversione  dei  posti  istituiti  o  comunque
 assegnati   ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni."),  comma  6
 ("Soddisfatte  le  esigenze  di  cui   all'articolo   121   i   posti
 eventualmente   residui   nell'organico  provinciale  possono  essere
 redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province  nelle
 quali  sia  necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del
 nuovo modulo organizzativo."), e comma 9, limitatamente alle  parole:
 ",  nonche'  all'attuazione del programma del nuovo modulo", iscritto
 al n. 109 del registro referendum.
   Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la  quale  l'Ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito nella camera di consiglio  dell'8  gennaio  1997  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Udito  l'Avvocato  Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori
 Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  L'Ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,
 n.  352  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ha  esaminato la
 richiesta di referendum popolare, presentata il 28 settembre 1995  da
 tredici cittadini elettori, sul seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogato  il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
 recante ''Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
 vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
 e grado'', limitatamente a: articolo 121, comma 3 (''I  docenti  sono
 utilizzati  secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su
 due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi  diversi
 del  circolo;  qualora  cio'  non  sia possibile, sono utilizzati nel
 plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su
 tre classi,  in  modo  da  assicurare  in  ogni  scuola  l'orario  di
 attivita' didattica di cui all'articolo 129''.);
   articolo  127,  comma  3,  limitatamente  alle  parole ''del modulo
 organizzativo di cui all'articolo 121'' e comma 5, limitatamente alle
 parole  "A  tal  fine,  il  collegio  dei   docenti,   in   sede   di
 programmazione,   propone   al   direttore   didattico   i  necessari
 adattamenti in materia di costituzione dei  moduli.";  articolo  128,
 comma  3  (''Il  direttore  didattico, sulla base di quanto stabilito
 dalla programmazione dell'azione  educativa,  dispone  l'assegnazione
 dei  docenti  alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui
 all'articolo  121  e  l'assegnazione  degli  ambiti  disciplinari  ai
 docenti,  avendo  cura  di garantire le condizioni per la continuita'
 didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle
 esperienze professionali, assicurando,  ove  possibile,  un'opportuna
 rotazione  nel  tempo.''), comma 4 (''Nell'ambito dello stesso modulo
 organizzativo, i docenti operano collegialmente  e  sono  contitolari
 della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.''), comma 5
 (''Nei   primi   due  anni  della  scuola  elementare,  per  favorire
 l'impostazione  unitaria  e  pre-disciplinare   dei   programmi,   la
 specifica  articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo
 121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza  temporale
 di  un  singolo  docente  in  ognuna  delle classi.''), comma 6 (''La
 pluralita' degli interventi  e'  articolata,  di  norma,  per  ambiti
 disciplinari,  anche  in  riferimento  allo sviluppo delle piu' ampie
 attivita' formative.'') e comma 7 (''Il  collegio  dei  docenti,  nel
 quadro    della   programmazione   dell'azione   educativa,   procede
 all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche'  alla
 ripartizione  del  tempo da dedicare all'insegnamento e delle diverse
 discipline del curricolo secondo  i  criteri  definiti  dal  Ministro
 della  pubblica  istruzione,  sentito  il  Consiglio  nazionale della
 pubblica istruzione, tenendo conto:
   a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due  anni
 della scuola elementare;
   b)  dell'esigenza  di  non  raggruppare  da  sole o in unico ambito
 disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e  alla
 musica e l'educazione motoria.'');
   articolo  130,  comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ''e
 che l'organizzazione didattica preveda la  suddivisione  dei  docenti
 per  ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.'' e comma 3
 (''I  posti  derivanti  da  eventuali  soppressioni  delle   predette
 attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati  esclusivamente  per
 l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.'');
   articolo 131, comma 11, limitatamente alle parole: ''da attuarsi in
 incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo'';
   articolo  133,  comma   4,   limitatamente   alle   parole:   ''per
 l'attuazione   del  modulo  organizzativo'',  comma  5  (''Il  modulo
 organizzativo e didattico di cui agli articoli 121,  128  e  130,  si
 realizza  gradualmente,  con  la  conversione  dei  posti istituiti o
 comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.''), comma  6,
 limitatamente  alle  parole:    ''per  l'attivazione del nuovo modulo
 organizzativo.'', e comma 9, limitatamente alle parole:  '',  nonche'
 all'attuazione del programma del nuovo modulo,''?".
   2.  - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 l'Ufficio centrale per
 il  referendum  ha  dichiarato  la  legittimita'   della   richiesta,
 provvedendo  a  correggere  l'errore  materiale in cui si e' indicato
 l'art. 131, comma 11, come la norma nella quale figurano le parole di
 cui si chiede l'abrogazione, che invece sono contenute  nel  comma  1
 del  medesimo  articolo, e stabilendo altresi' la denominazione della
 richiesta di  referendum  nel  seguente  tenore  "scuola  elementare:
 abolizione dei moduli organizzativi con piu' maestri nelle classi".
   3.  -  Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
 il  Presidente  di  questa  Corte  ha  fissato,  per  la  conseguente
 deliberazione,   la   camera   di   consiglio  dell'8  gennaio  1997,
 disponendone a sua  volta  la  comunicazione  ai  presentatori  della
 richiesta di referendum e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
 sensi  dell'art.  33,  secondo  comma, della legge 25 maggio 1970, n.
 352.
   4. - Con successiva  ordinanza  del  20  dicembre  1996,  l'Ufficio
 centrale  ha  provveduto  alla  correzione degli errori materiali nei
 seguenti termini:
   nella parte relativa all'art. 128, comma 6, si deve leggere:
   "La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti
 disciplinari, anche in riferimento allo  sviluppo  delle  piu'  ampie
 opportunita' formative";
   nella parte relativa all'art. 128, comma 7, si deve leggere:
   "Il   collegio   dei   docenti,  nel  quadro  della  programmazione
 dell'azione educativa, procede  all'aggregazione  delle  materie  per
 ambiti  disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare
 all'insegnamento delle diverse discipline  del  curricolo  secondo  i
 criteri  definiti  dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
 Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
     a) dell'affinita' delle discipline,  soprattutto  nei  primi  due
 anni della scuola elementare;
     b)  dell'esigenza  di  non  raggruppare da sole o in unico ambito
 disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e  alla
 musica e l'educazione motoria.");
   nella parte relativa all'art. 133, comma 6, si deve leggere:
   "Soddisfatte   le   esigenze   di  cui  all'articolo  121  i  posti
 eventualmente  residui  nell'organico  provinciale   possono   essere
 redistribuiti,  man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle
 quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per  l'attivazione  del
 nuovo modulo organizzativo".
   5. - Nell'imminenza della camera di consiglio il Comitato promotore
 del referendum ha depositato una prima memoria, nella quale chiarisce
 che  la  richiesta e' diretta alla abrogazione delle disposizioni del
 decreto legislativo n. 297 del 1994 che impongono all'amministrazione
 scolastica l'obbligo di impiegare i docenti delle elementari  secondo
 moduli   organizzativi  composti  da  piu'  insegnanti,  e  cio'  nel
 presupposto che la frammentazione dell'insegnamento sia inopportuna e
 dannosa per il buon andamento dell'attivita' didattica e  l'interesse
 degli alunni. Ed invero, nella memoria si afferma che, venuta meno la
 figura  dell'insegnante  che  indirizza  in modo unitario l'attivita'
 scolastica dei bambini ed introdotto il sistema per cui i docenti  si
 alternano  nelle  varie discipline, l'insegnamento risulta foriero di
 disorientamento e confusione per gli alunni che vengono privati di un
 punto di riferimento stabile, rappresentato dall'insegnante unico.
   La difesa del comitato sostiene che la domanda referendaria avrebbe
 tutti i requisiti per  essere  dichiarata  ammissibile,  perche'  non
 riguarda  le  materie  di  cui  all'art.  75,  secondo  comma,  della
 Costituzione, non tende all'abrogazione di atti normativi  dotati  di
 forza  passiva peculiare, non ha per oggetto disposizioni legislative
 ordinarie   a  contenuto  costituzionalmente  vincolato  e  non  mira
 all'abrogazione di un organo o istituto la cui esistenza e'  prevista
 dalla  Costituzione; essa e' diretta, invece, alla soppressione di un
 determinato   modulo   organizzativo   che    il    legislatore    ha
 discrezionalmente   scelto  per  le  scuole  elementari.  Inoltre  la
 richiesta concerne disposizioni contenute in un atto avente forza  di
 legge,  qual  e' il testo unico in esame emanato nell'esercizio della
 funzione  legislativa  delegata   ai   sensi   dell'art.   76   della
 Costituzione.
   Il quesito risponderebbe, poi, ai canoni di omogeneita', univocita'
 e  chiarezza  enucleati  dalla giurisprudenza costituzionale, poiche'
 coinvolge una normativa della  quale  e'  possibile  individuare  una
 matrice  razionalmente  unitaria,  consentendo  cosi' ai cittadini la
 piena consapevolezza del significato del voto.
   Nella memoria si precisa che il quesito non e' stato  esteso  anche
 al  comma  2  dell'art.  121,  che  disciplina  l'organico di ciascun
 circolo didattico della scuola elementare - costituito da  un  numero
 di  posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi, nonche' da
 un ulteriore numero di posti in ragione di uno  ogni  due  classi,  e
 cio'  in  qualche  modo in vista dell'attivazione del "modulo dei tre
 docenti" - perche' il  legislatore  e  l'amministrazione  scolastica,
 fermo    restando   quell'organico,   possono   sempre   disciplinare
 l'insegnamento secondo modelli alternativi, comunque compatibili  con
 il mantenimento del docente unico.
   E,  d'altra  parte,  se il quesito avesse riguardato anche la norma
 sull'organico, ne sarebbe derivata una  domanda  eterogenea  rispetto
 alla  doverosa  matrice  unitaria,  perche'  il corpo votante sarebbe
 stato chiamato ad esprimersi,  da  un  canto,  sull'eliminazione  del
 "modulo   dei   tre   docenti",  e,  dall'altro,  sulla  composizione
 dell'organico degli insegnanti.
   Da ultimo  nessuna  influenza  dovrebbe  avere  sull'ammissibilita'
 della richiesta la sopravvenuta legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure
 di  razionalizzazione  della  finanza pubblica), il cui art. 1, comma
 72, reca norme in tema di  organizzazione  dell'attivita'  didattica,
 espressamente  richiamando  l'art. 128 del decreto legislativo n. 297
 del 1994, che e' una delle norme oggetto del referendum. L'art.  128,
 infatti,   disciplina   una   pluralita'   di   profili  in  tema  di
 programmazione e di organizzazione didattica, alcuni  dei  quali  del
 tutto estranei al quesito referendario e alla sua ratio e, in caso di
 esito  positivo della consultazione popolare, il riferimento a quella
 norma rimarrebbe comunque efficace  per  le  parti  non  toccate  dal
 referendum.
   6.   -   Con   una   seconda  memoria,  il  comitato  promotore  ha
 ulteriormente esplicitato le motivazioni che stanno alla  base  della
 richiesta referendaria e gli obiettivi che si intendono conseguire in
 caso   di   risultato   positivo  della  consultazione  popolare.  In
 particolare  precisa  che  cio'  che  si  chiede  e'   l'eliminazione
 dell'obbligo   di   adottare   il   modulo   organizzativo  dei  "tre
 insegnanti",   quale   "unica,   necessaria   e   uniforme    formula
 organizzativa  e  di  impiego dei docenti della scuola elementare", e
 cio' al fine di "ristabilire la liberta' metodologica di insegnamento
 costituzionalmente garantita e di fatto compromessa dalle  norme  che
 il  quesito  referendario  mira  ad  abrogare".  Ne  consegue  che il
 successo  del  quesito   "non   comporterebbe   l'impossibilita'   di
 scegliere,    nelle    singole    scuole,   responsabilmente,   anche
 un'organizzazione di tipo modulare", ma cio'  sarebbe  conseguente  a
 valutazioni  di  opportunita'  professionale  e  didattica e non piu'
 invece imposto dalla legge, si' che ogni circolo didattico avrebbe la
 possibilita' di scegliere  le  formule  organizzative  ritenute  piu'
 idonee agli scopi istituzionali.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti del d.
 lgs. 16 aprile 1994, n.  297  (Approvazione  del  testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative
 alle  scuole  di  ogni   ordine   e   grado),   emanato   a   seguito
 dell'autorizzazione contenuta nell'art. 1 della legge 10 aprile 1991,
 n.  121,  concerne,  nel  suo  nucleo,  disposizioni  ed  elementi di
 disposizioni (analiticamente  indicati  nell'esposizione  del  fatto)
 che,  nelle  scuole elementari, istituiscono i "moduli organizzativi"
 attraverso i quali  tre  docenti  vengono  assegnati  a  due  classi,
 ovvero, quando cio' non sia possibile, quattro docenti a tre classi.
   Il d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, emanato per mettere ordine nelle
 leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
 grado,  esclusa l'istruzione universitaria, ha riprodotto in un testo
 organico, con efficacia innovativa e quindi  abrogativa  delle  leggi
 anteriori  (v.  art.  676), la disciplina venutasi a stratificare nel
 tempo, anche a seguito di esperienze  accumulatesi  attraverso  varie
 attivita' di sperimentazione.
   Tra   esse,   per  la  scuola  elementare,  spicca  il  "modulo  di
 organizzazione didattica", che e' comparso in  modo  embrionale  gia'
 nel d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 (Approvazione dei nuovi programmi
 didattici  per  la  scuola  primaria) ed e' stato poi introdotto come
 formula organizzativa ordinaria dall'art.  4  della  legge  5  giugno
 1990, n. 148 (Riforma dell'ordinamento della scuola elementare).
   Tale  formula  e'  prevista "al fine di consentire la realizzazione
 degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti"  (programmi
 dettati  dal  gia' ricordato d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104, i quali
 prevedono l'inserimento di  varie  nuove  materie  di  apprendimento,
 accanto  a  quelle tradizionali) e presuppone un organico di posti di
 insegnante, per ogni circolo didattico, pari al numero  delle  classi
 (e  delle pluriclassi) aumentato da un ulteriore numero in ragione di
 uno ogni due classi (e, ove possibile, pluriclassi) (art. 121,  comma
 2,  del  decreto legislativo n. 297 del 1994). L'innovazione consiste
 nell'utilizzazione  dei   docenti   "secondo   moduli   organizzativi
 costituiti  da  tre  docenti  su due classi nell'ambito del plesso di
 titolarita' o di plessi diversi del circolo". Qualora  cio'  non  sia
 possibile,  e' stabilito che i docenti "sono utilizzati nel plesso di
 titolarita' secondo moduli  costituiti  da  quattro  docenti  su  tre
 classi" (art. 121, comma 3).
   La  richiesta  di  abrogazione  referendaria  riguarda innanzitutto
 l'ora ricordato art. 121, limitatamente al solo terzo comma. Essa  si
 estende  poi,  per  conseguenza,  ad  altre  disposizioni  o parti di
 disposizioni  che  nel  decreto  legislativo  n.  297   fanno   vario
 riferimento   al  "modulo  organizzativo"  e  che  perderebbero  ogni
 giustificazione,    una    volta    che    questo    fosse    espunto
 dall'organizzazione  scolastica.    Tra tali disposizioni destinate a
 essere travolte con l'abrogazione dell'art. 121, comma 3, particolare
 rilievo assumono quelle contenute nell'art. 128, commi 3, 4, 5,  6  e
 7. Esse, nell'ambito della programmazione e organizzazione didattica,
 prevedono   l'assegnazione  dei  docenti  a  ciascuno  dei  moduli  e
 l'assegnazione ai docenti degli "ambiti disciplinari" di  competenza;
 impongono  il  metodo  della  collegialita'  nei rapporti tra docenti
 dello stesso  modulo  e  riconoscono  loro  la  contitolarita'  della
 classe; stabiliscono che, nei primi due anni della scuola elementare,
 e'  di  norma  assicurata  la  presenza  temporalmente maggiore di un
 docente  in  ognuna  delle  classi  e  configurano   l'attivita'   di
 insegnamento  in  "ambiti disciplinari", nei quali le singole materie
 vengono aggregate dal collegio dei docenti, secondo criteri  indicati
 nelle lettere a) e b) del comma 7.
   Non  risulta  invece  compreso  nella domanda di abrogazione l'art.
 396, comma 3, il  quale,  disciplinando  le  funzioni  del  direttore
 didattico,   stabilisce  ch'egli,  sulla  base  della  programmazione
 dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi
 di ciascuno del moduli di cui all'art. 121 e aggiunge  a  cio'  altri
 compiti  (l'assegnazione degli insegnanti agli ambiti disciplinari e,
 ove possibile, la rotazione  tra  gli  stessi)  che  si  giustificano
 soltanto in un'organizzazione modulare. Questa carenza, peraltro, non
 si   risolve  in  un  motivo  di  inammissibilita'.  Riguardando  una
 normativa  conseguenziale,  priva  di  autonomia  rispetto  a  quella
 investita   dal   quesito  referendario,  non  si  determina  infatti
 nell'ordinamento quell'insuperabile contraddizione dalla quale  possa
 dirsi frustrato l'intento referendario. La conseguenza - nell'ipotesi
 di  abrogazione  -  sarebbe  un  semplice  difetto  di coordinamento,
 rimediabile  attraverso  i  consueti  strumenti  dell'interpretazione
 sistematica.
   2.  -  L'anzidetta  proposta  di  referendum abrogativo e', invece,
 inammissibile per l'intrinseca sua mancanza di chiarezza.
   Tale proposta mira all'evidenza a espungere dalla scuola elementare
 il  "modulo"  anzidetto,  quale   elemento-base   di   organizzazione
 dell'insegnamento.    I  promotori  infatti,  nelle  loro memorie, si
 diffondono   a   illustrare   (oltre   al   significato   di   difesa
 dell'occupazione  nella  scuola che la normativa sottoposta a domanda
 di referendum assumerebbe, di fronte al calo demografico  comportante
 una  riduzione  del  numero  delle  classi)  quelle  che sarebbero le
 conseguenze negative,  sul  piano  psicologico  e  pedagogico,  della
 rottura  della  regola  tradizionale  del  maestro  unico e della sua
 sostituzione con una pluralita' di insegnanti  per  tutta  la  durata
 della scuola elementare.
   Il  presente  referendum,  tuttavia,  non  si  propone  un  intento
 meramente eliminativo ma, attraverso una abrogazione  parziale,  mira
 di  per  se' all'instaurazione di un sistema diverso, in sostituzione
 di quello attualmente vigente.
   Ma, quale sia tale sistema resta obiettivamente e  insuperabilmente
 incerto,  mancando  l'alternativita'  -  condizione  di chiarezza del
 quesito - tra la disciplina vigente, di cui si chiede  l'abrogazione,
 e quella che ne residuerebbe.
   Che  tale  sistema  possa consistere nel ripristino dell'insegnante
 unico,  quale  mezzo  per  impedire   la   lamentata   frammentazione
 dell'insegnamento  e, quindi, la rottura del rapporto pedagogico e lo
 scadimento dell'attivita' didattica, e' dubbio. La normativa che, nel
 decreto legislativo  n.    297  del  1994,  eventualmente  risultasse
 dall'abrogazione  delle  parti sottoposte a referendum non giustifica
 tale  conclusione,  mancando regole o principi che possano subentrare
 alle norme abrogate, i quali  abbiano  come  contenuto,  appunto,  il
 ripristino del sistema a insegnante unico.
   Di  cio',  del  resto, si mostrano consapevoli gli stessi promotori
 del referendum i quali, dopo aver sostenuto nella loro prima  memoria
 (di cui e' menzione nella narrativa in fatto) la reviviscenza di tale
 sistema   come  effetto  dell'eventuale  abrogazione,  nella  seconda
 memoria   correggono   visibilmente    la    ratio    dell'iniziativa
 referendaria.       Lasciando   cadere   evidentemente   l'idea   che
 all'abrogazione delle norme sottoposte  a  referendum  possa  seguire
 automaticamente   la   instaurazione   di   un   sistema  alternativo
 all'attuale e ipotizzando, invece, un vuoto di  previsione  normativa
 circa   i   criteri   di   organizzazione   dell'insegnamento   e  di
 utilizzazione degli  insegnanti  nella  scuola  elementare,  in  tale
 secondo  momento  si  avanza  una  diversa  ratio  referendaria. Essa
 consisterebbe nell'eliminazione non del modulo,  ma  dell'obbligo  di
 adottare  il modulo stesso quale unica, necessaria e uniforme formula
 organizzativa di impiego dei  docenti  nella  scuola  elementare.  Il
 vuoto, in altre parole, dovrebbe essere riempito dall'autonomia degli
 organi  dell'amministrazione scolastica, abilitati dal silenzio della
 legge  ad  adottare  una  qualunque  tra   le   possibili   decisioni
 organizzative, nell'ambito delle disponibilita' di personale docente.
 Una  qualunque  decisione  - occorre aggiungere - compresa quella del
 modulo, la cui  istituzione  da  conseguenza  di  un  obbligo  legale
 diverrebbe conseguenza di atti di autonomia delle singole istituzioni
 scolastiche.
   Indipendentemente dall'attendibilita' e dalla validita' di una tale
 interpretazione    della    normativa    che    potrebbe    risultare
 dall'abrogazione  delle  norme  sottoposte  a   referendum,   occorre
 rilevare  che  in  tal modo l'intento obiettivo del referendum, cosi'
 ricostruito, e' completamente diverso da quello esposto per primo, il
 quale trova  peraltro  conferma  nella  denominazione  che  l'Ufficio
 centrale, costituito presso la Corte di cassazione, ha assegnato alla
 presente  richiesta referendaria:  "scuola elementare: abolizione dei
 moduli organizzativi con piu' maestri nelle classi".  Il  significato
 del proposto referendum, in questa altra prospettiva, sarebbe quello,
 del  tutto  estraneo  alla  portata  delle  norme  di  cui  si chiede
 l'abrogazione, di mezzo per  il  potenziamento  dell'autonomia  della
 scuola.
   Da  cio',  un'insuperabile  incertezza  circa il significato che si
 debba attribuire (e che gli stessi promotori hanno inteso attribuire)
 al quesito: se contro il modulo come tale, o a favore  dell'autonomia
 organizzativa   delle  istituzioni  scolastiche,  autonomia  dal  cui
 esercizio il modulo stesso potrebbe risorgere. Potrebbe  risorgere  -
 si  deve  notare  -  con  questa aggravante per coloro che si fossero
 espressi per l'abrogazione, nella convinzione circa  l'inopportunita'
 della  frammentazione  del  rapporto  educativo  nei  primi  anni  di
 frequenza della scuola: non varrebbe piu', perche'  abrogata,  quella
 norma  (art.    128,  comma  5)  che  e'  oggi  vo'lta  ad assicurare
 nell'ambito del modulo la presenza in ciascuna classe di  un  docente
 cui e' assicurato un ruolo temporalmente preminente.
   Pertanto,  l'iniziativa  referendaria in questione manca di un fine
 obiettivo univoco rispetto al quale gli  elettori  possano  esprimere
 una volonta' consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla
 disciplina vigente.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile,  nelle  parti  indicate  in  epigrafe,  la
 richiesta di referendum popolare per l'abrogazione  del  d.  lgs.  16
 aprile  1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
 ogni ordine e grado), richiesta dichiarata  legittima  con  ordinanza
 dell'11-13  dicembre  1996  dall'Ufficio  centrale  per il referendum
 costituito presso la Corte di cassazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 96C0169