MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti   concernenti   il   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale
(GU n.36 del 13-2-1997)

   Con  decreto  ministeriale  n. 22000 del 25 gennaio 1997 in favore
dei lavoratori dipendenti dalle aziende  sotto  specificate,  sospesi
dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario ridotto, e' disposta la proroga
della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento  massimo  di
integrazione  salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19,
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, per i periodi e
per il numero di unita'  lavorative  a  fianco  di  ciascuna  azienda
indicati:
    S.r.l.  International  freight  consultants,  con  sede in Roma e
unita' di Pescara e Roma.
   Periodo: 16 dicembre 1995 - 15 dicembre 1996.
   Causale: art. 1, legge n. 293/93.
   Lavoratori interessati: 2;  1  decreto  ministeriale  10  febbraio
1994: dal 16 dicembre 1993.
   Con decreto ministeriale n. 22001 del 25 gennaio 1997:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  28  dicembre  1995,  e'  autorizzata  la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con decreto ministeriale del 20 settembre
1993 con  effetto  dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA,
con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1  luglio
1995 al 10 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 luglio 1995 con decorrenza 1
luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il periodo e' concesso anche in deroga al limite  massimo  di  cui
all'art.  1,  comma  9,  della  legge  n. 223/1991 relativamente alle
unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del
suddetto limite, con particolare  riferimento  alla  fruizione  della
C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  28  dicembre  1995,  e'  autorizzata  la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con decreto ministeriale del 20 settembre
1993  con  effeto  dal  1  luglio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA,
con sede in Taranto e unita'  di  Taranto,  per  il  periodo  dall'11
agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11
agosto 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22002 del 25 gennaio 1997,  a  seguito
dell'approvazione   relativa   al   programma   per  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto  ministeriale  del  1  dicembre
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  del  1 dicembre 1995 con effeto dal 16 gennaio 1995, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Philips vision industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti
di  Monza  (Milano),  per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio
1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con  decorrenza  16
luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22003 del 25 gennaio 1997,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Torretta, con sede in
Torino  e  unita'  di  Torino,  per  un  massimo di 30 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
febbraio 1997 al 31 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22004 del 25 gennaio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria D.M.B., con  sede  in
Modugno  (Bari)  e  unita'  di  Modugno  (Bari), per un massimo di 21
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  18 luglio 1996 al 17
luglio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1997 a 17 luglio 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22005 del 25 gennaio 1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   C.E.N.   -   Compagnia
elettrotecnica nazionale gia' C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e
unita'  di  Milano,  Napoli e filiali nazionali, per un massimo di 95
dipendenti,  e'  autorizzata  la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  28  marzo 1996 al 20
giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22006 del 25 gennaio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Selly  Wilon,  con  sede  in
Napoli  e  unita'  di  Napoli,  per  un  massimo di 30 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
marzo 1997 al 28 agosto 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22007 del 25 gennaio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S.,
con sede in Avellino e unita' di S. Angelo dei  Lombardi  (Avellino),
per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996
al 31 dicembre 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1
gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22008 del 25 gennaio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.  Vinicola  S.  Luca,  con
sede  in  Latina e unita' di Latina, per un massimo di 19 dipendenti,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16
gennaio 1997 al 15 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22009 del 25 gennaio 1997,  in  favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi Dino, con sede in Arezzo
e  unita'  di Arezzo, per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 21044/1-2 del 24 settembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  4
settembre 1996 al 3 luglio 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22010 del 25 gennaio 1997,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono sud, con sede in Termini
Imerese (Palermo) e unita'  di  Termini  Imerese  (Palermo),  per  un
massimo  di  54  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18  settembre
1996 al 17 marzo 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
marzo 1997 al 17 settembre 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22011 del 25 gennaio 1997,  in  favore
dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   C.E.N.  -  Compagnia
elettrotecnica nazionale gia' C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e
unita' di Milano, Napoli e filiali nazionali, per un  massimo  di  51
dipendenti,   e'   autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  21  giugno  1996  al  20
dicembre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21
dicembre 1996 al 27 marzo 1997.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 22012 del 25 gennaio 1997,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Opificio Galvanico, con sede
in Bagno a Ripoli (Firenze) e unita' di Bagno a Ripoli (Firenze), per
un massimo di 18 dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 28 giugno
1995 al 27 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28
dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22013 del 25 gennaio 1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Confezioni  tessili  Bornate
gia'  Confitri  S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di
Serravalle Sesia fraz. di Bornate Sesia (Vercelli), per un massimo di
68 dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 17 ottobre 1996 al 16
aprile 1997.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
aprile 1997 al 16 ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale n. 22014 del 25 gennaio 1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Annovati,  con  sede   in
Frossasco (Torino), e unita' di Frossasco (Torino), per un massimo di
115  dipendenti, e Luserna (Torino), per un massimo di 45 dipendenti,
e' prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997, con
esclusione dei lavoratori in C.F.L.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dall'11 febbraio 1997 al 10 agosto 1997, con esclusione dei
lavoratori in C.F.L.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22015  del  25  gennaio  1997,  e'
approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al  periodo
dal  9  gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta S.r.l. Navaltecno
Italia, con sede in Castellammare di  Stabia  (Napoli)  e  unita'  di
Napoli.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Navaltecno  Italia,  con  sede   in
Castellammare  di  Stabia (Napoli) e unita' di Napoli, per il periodo
dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1996 con decorrenza  9
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
17 ottobre 1996, n. 21529.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22034  del  28  gennaio  1997,  e'
accertata   la   permanenza  della  condizione  di  crisi  aziendale,
relativamente ai periodi dal 15 dicembre 1995 al  14  dicembre  1996,
della  ditta  S.p.a.  S.E.I.P.  S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed.
Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  S.E.I.P.
S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e
unita'  di  Roma,  per  il  periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno
1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15
giugno 1996 al 14 dicembre 1996.
   Con decreto ministeriale  n.  22035  del  28  gennaio  1997,  sono
accertati  i  presupposti  di cui all'art. 3, comma 2, della legge n.
223/1991, relativi al periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997,
della ditta S.r.l. Materie prime e secondarie  M.P.S.,  con  sede  in
Avenza-Carrara  (Massa  Carrara)  e  unita'  di Avenza-Carrara (Massa
Carrara).
   Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997: favorevole.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  fallimento,  gia'  disposta  con  decreto
ministeriale del 6 febbraio 1996 con effetto dal 18 dicembre 1995, in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.
Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Avenza-Carrara  (Massa
Carrara)  e  unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo
dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.
   Art. 3, comma 2, della legge n. 1223/1991 - Sentenza tribunale del
18 dicembre 1995, n. 72. Contributo addizionale: no.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.