Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.36 del 13-2-1997)
Con decreto ministeriale n. 22000 del 25 gennaio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, e' disposta la proroga della corresponsione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 4, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, per i periodi e per il numero di unita' lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati: S.r.l. International freight consultants, con sede in Roma e unita' di Pescara e Roma. Periodo: 16 dicembre 1995 - 15 dicembre 1996. Causale: art. 1, legge n. 293/93. Lavoratori interessati: 2; 1 decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 16 dicembre 1993. Con decreto ministeriale n. 22001 del 25 gennaio 1997: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effeto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo ILVA, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22002 del 25 gennaio 1997, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effeto dal 16 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Philips vision industries, con sede in Milano e uffici e stabilimenti di Monza (Milano), per il periodo dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 16 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22003 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Torretta, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 febbraio 1997 al 31 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22004 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria D.M.B., con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per un massimo di 21 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 luglio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 gennaio 1997 a 17 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22005 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.N. - Compagnia elettrotecnica nazionale gia' C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e unita' di Milano, Napoli e filiali nazionali, per un massimo di 95 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1996 al 20 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22006 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selly Wilon, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 marzo 1997 al 28 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22007 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unita' di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), per un massimo di 32 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22008 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Vinicola S. Luca, con sede in Latina e unita' di Latina, per un massimo di 19 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 15 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22009 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Villi Dino, con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21044/1-2 del 24 settembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 settembre 1996 al 3 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22010 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bono sud, con sede in Termini Imerese (Palermo) e unita' di Termini Imerese (Palermo), per un massimo di 54 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 settembre 1996 al 17 marzo 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 marzo 1997 al 17 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22011 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.N. - Compagnia elettrotecnica nazionale gia' C.E.I., con sede in Gaggiano (Milano) e unita' di Milano, Napoli e filiali nazionali, per un massimo di 51 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 giugno 1996 al 20 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 21 dicembre 1996 al 27 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22012 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Opificio Galvanico, con sede in Bagno a Ripoli (Firenze) e unita' di Bagno a Ripoli (Firenze), per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22013 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni tessili Bornate gia' Confitri S.r.l., con sede in Borgosesia (Vercelli) e unita' di Serravalle Sesia fraz. di Bornate Sesia (Vercelli), per un massimo di 68 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22014 del 25 gennaio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino), e unita' di Frossasco (Torino), per un massimo di 115 dipendenti, e Luserna (Torino), per un massimo di 45 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997, con esclusione dei lavoratori in C.F.L. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1997 al 10 agosto 1997, con esclusione dei lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22015 del 25 gennaio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996, della ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Navaltecno Italia, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Napoli, per il periodo dal 9 gennaio 1996 all'8 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 1996 con decorrenza 9 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996, n. 21529. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22034 del 28 gennaio 1997, e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente ai periodi dal 15 dicembre 1995 al 14 dicembre 1996, della ditta S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.I.P. S.E. Il Popolo - La Discussione - Ed. Cinque Lune, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996. Con decreto ministeriale n. 22035 del 28 gennaio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997, della ditta S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Avenza-Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara). Parere comitato tecnico del 22 gennaio 1997: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 febbraio 1996 con effetto dal 18 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Materie prime e secondarie M.P.S., con sede in Avenza-Carrara (Massa Carrara) e unita' di Avenza-Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997. Art. 3, comma 2, della legge n. 1223/1991 - Sentenza tribunale del 18 dicembre 1995, n. 72. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.